Art. 268.
(Distruzione di aeromobile neutrale catturato).
L'aeromobile civile neutrale catturato e' soggetto a confisca perche' colpevole di assistenza ostile nei casi preveduti dall'articolo 260, o perche' sprovvisto di contrassegni esteriori di nazionalita', o perche' munito di falsi contrassegni, puo' essere distrutto, se la sua conservazione puo' compromettere la sicurezza delle forze combattenti, ovvero ostacolare le operazioni nelle quali esse sono impegnate. In ogni altro caso, l'aeromobile non puo' essere distrutto, se non quando sussistano necessita' militari di estrema urgenza, che non permettano all'autorita' militare di rilasciarlo o di rinviarlo al tribunale delle prede per il giudizio.
(Distruzione di aeromobile neutrale catturato).
L'aeromobile civile neutrale catturato e' soggetto a confisca perche' colpevole di assistenza ostile nei casi preveduti dall'articolo 260, o perche' sprovvisto di contrassegni esteriori di nazionalita', o perche' munito di falsi contrassegni, puo' essere distrutto, se la sua conservazione puo' compromettere la sicurezza delle forze combattenti, ovvero ostacolare le operazioni nelle quali esse sono impegnate. In ogni altro caso, l'aeromobile non puo' essere distrutto, se non quando sussistano necessita' militari di estrema urgenza, che non permettano all'autorita' militare di rilasciarlo o di rinviarlo al tribunale delle prede per il giudizio.