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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2397 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] l'[...]), elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Parte_1
Rienzo n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Vicari giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
SA IA n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa nonché il riconoscimento del diritto della riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria ex art. 2 legge n. 118/71;
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha accertato che la ricorrente è invalida nella misura del 100% ai fini del diritto all'assistenza sociosanitaria a decorrere dalla domanda ammnistrativa (9.11.2021).
Con ricorso depositato in data 11.4.2025, ha contestato le risultanze peritali del Parte_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo sostenendo che, sulla base della documentazione medica prodotta, emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per affermare la sussistenza dell'indennità di accompagnamento.
1 Parte ricorrente ha quindi chiesto che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, vengano riconosciuti i suddetti requisiti sanitari.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 11.4.2025 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 13.3.2025.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003
e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta che il Ctu avrebbe sottostimato la gravità del quadro patologico, richiamandosi a tutti i documenti già depositati nella prima fase dai quali emergerebbe la sussistenza dei requisiti sanitari qualora gli stessi fossero stati correttamente valutati dal Ctu. Il che – però – senza aver svolto alcuna argomentazione di valore scientifico ma mere considerazioni atecniche da parte del difensore. Peraltro, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu e omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu, né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
In realtà, le uniche osservazioni critiche all'elaborato peritale sono quelle predisposte nella presente sede dal difensore della ricorrente, che non risulta possedere competenze specialistiche in campo medico legale e, ad ogni modo, tali osservazioni risultano essere estremamente generiche. Il
2 difensore, infatti, non ha illustrato alcun errore tecnico commesso dal Ctu né alcuna contraddizione in cui sarebbe incorso quest'ultimo.
Tali rilievi si sostanziano in un generico dissenso espresso avverso le risultanze peritali e si risolvono – anche in considerazione della richiamata certificazione medica – in una richiesta di rivalutazione medica, senza – però – individuare specifici errori, omissioni e contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto nominato dal Tribunale.
Le conclusioni formulate dal Ctu nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
Invero, il Ctu nominato nella precedente fase di Accertamento tecnico preventivo (dott. Per_1
, all'esito di un esaustivo ragionamento scientifico, ha accertato, in modo chiaro, che la
[...] ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità che non integrano i requisiti medici per ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18/80.
Il Ctu ha invero evidenziato che: “ Va rilevato come non possa condividersi in pieno il giudizio espresso della Commissione di 1° istanza, infatti, pur condividendo il mancato riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 18/80, si dissente dalla stima del complessivo stato invalidante della paziente, quantificato dalla Commissione in una fascia “medio-grave” quando, in ragione dell'effettiva espressione funzionale delle patologie allegate, la ricorrente andava valutata in una condizione di gravità 100%. Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, si ricorda che tale provvidenza economica, a prescindere dal reddito dell'invalido, è concessa solo a coloro che si trovino impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero che abbiano la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88). Tenendo presente che il legislatore ha operato una netta distinzione tra “gravi difficoltà” ed “impossibilità” a deambulare in autonomia e/o svolgere gli atti quotidiani della vita, riservando solo a quest'ultima condizione il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Per atti quotidiani del vivere di intendono quelle azioni del tutto elementari e basilari della vita, indispensabili al mantenimento e alla conduzione di un'esistenza minimamente decorosa;
si tratta di una valutazione che deve essere limitata prevalentemente, se non in via esclusiva, all'aspetto intradomiciliare dell'autonomia del soggetto;
prendere in considerazione le concrete possibilità di autonomia extradomiciliare comporterebbe infatti la presa in esame di un insieme di parametri del tutto soggettivi che, il più delle volte sfuggono alla competenza del solo accertamento medico-legale.
Ogni caso potrebbe presentare peculiarità sue (ad esempio convivenza con altri, piuttosto che presenza di ascensore, oppure di esercizi commerciali nelle vicinanze dell'abitazione, etc.), che
3 tuttavia il Legislatore non ha preso in alcun modo in considerazione, avendo voluto anzi fissare dei parametri omogenei ed uguali per tutti, sulla base della precisa finalità di assistere gli invalidi realmente gravi e bisognosi di assistenza continuativa. Pertanto per atti quotidiani della vita vanno intesi quelli riguardanti la sfera dell'autonomia vegetativo-relazionale dell'individuo, tra cui si annoverano la vestizione, la possibilità di espletare autonomamente le funzioni fisiologiche, la cura della propria igiene personale, etc.
Ora, nella fattispecie, pur riconoscendo che le infermità da cui è affetta la Sig.ra Parte_1
sono certamente impegnative, tuttavia le stesse non sono di entità tale da configurare attualmente
[...] le condizioni previste dall'art. 1 della legge 18/80 : la deambulazione ed i passaggi posturali sono infatti autonomi, le condizioni psichiche consentono di evidenziare ideazione, senso-percezione ed orientamento nella norma, così da non inficiare quelle attività necessarie al mantenimento di autonomia della persona”.
In definitiva, alla luce considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale e l'opposizione non può trovare accoglimento.
In ossequio alle risultanze dell'atp, va dichiarato che la ricorrente è invalida al 100% e quindi ha diritto al beneficio dell'assistenza socio- sanitaria di cui all'art. 2 legge n. 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (9.11.2021).
Il parziale accoglimento della domanda (solo un requisito medico è stato riconosciuto) determina la compensazione per intero delle spese processuali, comprese quelle di atp.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara che è invalida civile nella misura 100% ai fini del diritto all'assistenza Parte_1 socio- sanitaria ai sensi dell'art. 2 legge n. 118/71 decorrere dalla domanda amministrativa del
9.11.2021;
- rigetta, per il resto, l'opposizione;
- compensa per intero le spese processuali.
Tivoli, 16.12.2025
Il Giudice
IO di RO
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