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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/10/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3098/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3098/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DO TO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore, indirizzo pec.
ATTORE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 01.12.2020 , unitamente ad altri investitori – premesso che: Parte_1
era titolare del conto corrente n. 011/01028753 e del conto titoli n. 00011/0000021196756, su cui la
Banca aveva addebitato n.
7.449 azioni, per complessivi € 64.578,55 (nel gennaio 2010 n.
2.112 azioni per € 18.796,80, nell'anno 2013 n.
1.427 azioni per € 11.416,00 ed obbligazioni per € 13.413,80 poi convertite in n.
1.569 azioni, nel luglio 2014 n.
2.341 azioni per € 20.951,95); la aveva violato la CP_1
normativa posta a tutela del consumatore, nonché aveva omesso di segnalare la necessità di vendere i titoli azionari perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio Emittente,
fornendo informazioni di segno opposto in ordine alla componente di rischio bassa e media, non corrispondenti alla realtà; la non aveva rispettato gli obblighi formali di cui all'art. 23 TUF, in CP_1
ragione della mancata sottoscrizione del contratto di negoziazione e collocamento, né tantomeno aveva rilasciato copia dello stesso al cliente, con conseguente nullità delle operazioni addebitate;
la CP_1
aveva violato gli obblighi previsti dall'art. 21 TUF e dai Regolamenti Consob, di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, nonché aveva omesso di fornire elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, ed infine all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
l'Istituto di credito aveva omesso altresì di verificare l'adeguatezza oggettiva e soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori,
nonché l'adeguatezza degli stessi in ordine alla concentrazione rischio Emittente e compatibilità del profilo rispetto al titolo;
nei questionari FI resi nel 2007 e nel 2010, l'investitore aveva dichiarato di voler proteggere i propri risparmi e di voler rischiare solo una piccola parte del capitale, mentre nel
2014 e nel 2015 il capitale il rischio da basso diventava elevato, in assenza di sottoscrizione del separato questionario redatto autonomamente dalla Banca;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo pagina 2 di 17 Tribunale, già rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 9) per il sig. € 64.578,55, oltre interessi e danno da svalutazione Parte_1
monetaria come per legge […] B) in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico: 9) per il sig. € 64.578,55 , oltre interessi e danno da Parte_1
svalutazione monetaria come per legge;
[…]C) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa dell'11.02.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità, delle consequenziali domande restitutorie e dei diritti risarcitori azionati dagli attori, tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 1992 e il 2014 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva all'01.12.2020, nonché in via autonoma la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore all'01.12.2010
Deduceva altresì che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni,
dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati, aderendo alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001-2015 sulla base CP_1 pagina 3 di 17 di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 21 - 26), in cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati.
Con particolare riguardo all'investitore la Banca convenuta deduceva la regolare Parte_1
sottoscrizione da parte del cliente del contratto quadro di investimento, cui veniva accluso il relativo documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, adducendo che lo stesso era divenuto titolare di complessive n. 37.768 azioni (incluse le assegnazioni a titolo gratuito e le obbligazioni BPB convertite in azioni).
Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi.
La sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli CP_1
investitori i) del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (nel caso della vendita di azioni
BPB, nulli), indicando le varie componenti che concorrevano al complessivo esborso di capitale a carico dell'investitore) (cfr. docc. da 66 a 75); ii) del “valore di smobilizzo” dei predetti titoli azionari che essendo strumenti finanziari non quotati, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto
sociale BPB, che gli attori hanno dichiarato di conoscere ed accettare al momento dell'ammissione alla compagine sociale della Banca (cfr. doc. 64); (iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione (cfr. prospetti informativi sub docc. da 21 a 26); (iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione
interno”, e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 93 e 94).
pagina 4 di 17 Aggiungeva la convenuta che, conformemente al Reg n. 16190/2007, aveva provveduto a CP_3
raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario e all'obiettivo di investimento dell'attore,
dalle quali era emersa una propensione al rischio speculativa, coerente con gli strumenti finanziari acquistati.
In ultimo, la affermava di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
In subordine, la chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza ed CP_1
inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni BPB assegnate a titolo gratuito , ed infine ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di dividendi.
Con ordinanza del 04.03.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. 3098/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'attore faceva propria la ricostruzione effettuata dalla in ordine alle operazioni di acquisto dei titoli emessi dalla BPB, CP_1
con riferimento al numero delle azioni acquistate pari a n. 7.449 (al netto delle attribuzioni gratuite),
nonché all'addebito operato dalla pari ad € 63.397,50. CP_1
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle pagina 5 di 17 parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
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Preliminarmente, deve darsi atto che l'attore non ha reiterato la domanda di nullità del contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF, sicché deve ritersi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in riferimento alla predetta domanda. CP_1
Sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla convenuta, va disattesa, atteso che il suddetto termine non è applicabile alla responsabilità contrattuale, in riferimento alla quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass., n.29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass.,
n.15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
pagina 6 di 17 si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del CP_1
termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi in data 01.12.2020.
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che non ha allegato e provato la conoscenza CP_1
o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al 01.12.2010,
la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha accertato la CP_3
violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti,
alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attore per inadempimento della CP_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pagina 7 di 17 pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_3
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
pagina 8 di 17 la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attore, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitore.
Nell'ambito nel rapporto intercorso con la Banca convenuta, l'attore ha effettuato le seguenti operazioni:
pagina 9 di 17 Sul punto va precisato che l'operazione di acquisto del 06.06.2013 (n.
1.793 azioni) non è documentata da alcun ordine di sottoscrizione (in tal caso non è prevista la forma scritta ad substantiam), né
tantomeno dagli estratti conto del relativo periodo, così come risulta assente in atti l'estratto conto titoli precedente alla data del 31.12.2010, relativamente agli investimenti sottoscritti in tale arco temporale.
Le suddette operazioni, tuttavia, non sono state oggetto di alcuna contestazione, considerato che parte attrice ha preso atto e ha fatto propria la ricostruzione degli investimenti operata dalla nella CP_1
comparsa di costituzione, sicché le stesse devono essere analizzate ai fini della quantificazione dell'eventuale danno subito dall'investitore.
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a pagina 10 di 17 titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
In particolare, nei contratti denominati “Dossier titoli/Negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” e “servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”, rispettivamente sottoscritti in data 22.06.2006 e 26.04.2010, l'attore ha dichiarato di aver ricevuto copia del contratto, completo di documento di sintesi e delle norme contrattuali/condizioni economiche, nonché di aver ricevuto i documenti informativi denominati “Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari”, “Politica di gestione del conflitto di interessi” e “Policy
di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti”
(allegato 15 della comparsa della costituzione).
Nei suddetti contratti, l'investitore ha altresì dichiarato di non avvalersi del diritto di ricevere pagina 11 di 17 l'informativa precontrattuale.
Procedendo all'analisi dei singoli investimenti, l'ausiliario ha innanzitutto precisato che per l'operazione di acquisto del 06.06.2013 (n.
1.793 azioni), non è presente alcuna documentazione contrattuale dalla quale desumere l'assolvimento degli obblighi informativi a carico della Banca.
In particolare, in occasione della domanda di ammissione a socio BPB del 28.08.2007 (allegato 171
della comparsa di costituzione), l'attore ha dato atto di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale, nonché di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio, mentre non risulta essere stata fornita alcuna informativa relativa alla modalità di determinazione del prezzo delle azioni, alla loro rischiosità e alle caratteristiche delle stesse.
Nella scheda di adesione relativa all'aumento di capitale deliberato nell'anno 2007, sottoscritta dal cliente in data 05.12.2007 (allegato 172 della comparsa di costituzione), quest'ultimo ha dichiarato di accettare integralmente il contenuto del Prospetto Informativo, contenente la sezione “Avvertenze per l'investitore”; nonché di aver preso visione in particolare del capitolo “Fattori di Rischio”.
Nella scheda di adesione relativa all'aumento di capitale deliberato nell'anno 2012, sottoscritto in data
09.01.2013 (allegato 90 della comparsa di costituzione), l'investitore ha asserito di aver esaminato i rischi tipici relativi all'Emittente e al settore in cui questi opera, nonché all'investimento nelle azioni e nelle obbligazioni convertibili, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento, ed infine di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell'offerta illustrate nel Prospetto.
Unitamente alla suddetta scheda, risultano altresì consegnati il documento informativo sulla Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di “Consulenza in Materia di Investimenti” e la scheda del prodotto relativa ai titoli optati.
Nella scheda di adesione all'aumento di capitale deliberato nell'anno 2014, sottoscritta in data
03.12.2014 (allegato 103 della comparsa di costituzione), il cliente ha dichiarato di aver esaminato i pagina 12 di 17 fattori di rischio relativi all'Emittente, di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini dell'offerta illustrati nel Prospetto, nonché di aver ricevuto, letto e compreso le schede prodotto prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari ivi previsti.
Nella scheda prodotto innanzi indicata è riportata la dichiarazione del cliente “di aver ricevuto, preso
visione in ogni sua parte, letto e compreso le Schede Prodotto, in tempo utile prima della sottoscrizione
degli strumenti finanziari ivi descritti” e “di aver esaminato, in particolare, i fattori di rischio relativi
all'Emittente, al settore in cui esso opera nonché relativi all'investimento nelle Azioni e nelle
Obbligazioni, riportati nelle Avvertenze e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto – “Fattori di
rischio”, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento”.
A ciò va aggiunto che dai prospetti informativi del 2007, 2009, 2013 e 2014, prodotti dall'attrice,
emerge che l'operazione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato o equivalente, con conseguente rischio per l'investitore di subire delle perdite in conto capitale nel disinvestimento dei titoli stessi, atteso che l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto dei titoli.
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nei prospetti informativi del 2007, 2009, 2013 e del 2014
(allegati 5, 6, 7 e 8 del fascicolo di parte attrice), nella domanda di sottoscrizione di azioni del
28.08.2007, nelle schede di adesione del 05.12.2007, 09.01.2013 e 03.12.2014, nonché nelle note informative (allegato 153 della comparsa di costituzione).
La Banca ha altresì prodotto i questionari FI, sottoscritti in data 23.02.2007 (allegato 181 del fascicolo di parte convenuta) e 26.04.2010, nei quali l'attore ha dichiarato di aver investito anche solo in azioni o fondi azionari, di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa pagina 13 di 17 periodici anche contenuti, costanti e prevedibili, nonché di essere disposto a sopportare solo una piccola perdita del capitale investito.
Dai suddetti questionari non è possibile evincere il profilo di investitore assegnato al cliente, anche se nel contratto quadro del 26.04.2010 lo stesso ha asserito che, a seguito della compilazione del questionario di profilatura, la sua propensione al rischio risulta “alta”.
Diversamente, nei questionari FI del 19.08.2010 (allegato 51 della comparsa di costituzione - privo dell'assegnazione al cliente del profilo di rischio) e del 20.02.2014 (allegato 52 della comparsa di costituzione - con attribuzione di un profilo di rischio “medio-alto” ed un'esperienza “medio – alta”)
l'investitore ha dichiarato di voler operare in strumenti finanziari nel breve, nel medio e nel lungo termine, di voler ottenere una crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore, nonché di essere disponibile a sopportare una perdita media del capitale investito.
Ne consegue che il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo d'investimento dichiarato dall'attore, contemplante l'accettazione del rischio di una piccola perdita del capitale investito (dichiarato nei questionari FI del 23.02.2007 e 26.04.2010),
ovvero di una perdita parziale prossima alla metà, non già all'intero (dichiarato nei questionari FI
del 19.08.2010 e 20.02.2014).
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principi inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nel caso di specie, l'ausiliario ha evidenziato che dal 03.12.2014, in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2014 ed in seguito alla vendita degli ETF Natural Gas (consigliata dallo stesso Istituto), il portafoglio titoli dell'attore era composto esclusivamente da azioni ed obbligazioni pagina 14 di 17 BPB, con esposizione a rischi eccessivamente concentrati.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione,
indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione delle azioni e dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attore.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve pagina 15 di 17 ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari ad € 0.
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito al netto delle attribuzioni a titolo gratuito, come indicato nel prospetto della in comparsa di CP_1
costituzione e condiviso dall'attore (€ 63.397,50), decurtato delle somme dovute a titolo di dividendi e di cedole incassati (rispettivamente di € 1.737,38 ed € 5.839,79), così come allegati dalla in CP_1
comparsa di costituzione, e non contestati dall'attore, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 55.820,33.
Da ultimo, la domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attore, formulata dalla per CP_1
concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attore, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, potendosi presumere con certezza che nell'ipotesi in cui la Banca avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo del cliente, lo stesso non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pagina 16 di 17 pertanto condannata al pagamento della somma di € 55.820,33, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
citazione del 01.12.2020, nei confronti di già così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di nella qualità in atti, della CP_1 Parte_1
somma di € 55.820,33, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attore, liquidate CP_1
in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 12.10.2025
Il Giudice
FA ON
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3098/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DO TO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore, indirizzo pec.
ATTORE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'Avv. GENNARO ARCUCCI ( , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
del difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 01.12.2020 , unitamente ad altri investitori – premesso che: Parte_1
era titolare del conto corrente n. 011/01028753 e del conto titoli n. 00011/0000021196756, su cui la
Banca aveva addebitato n.
7.449 azioni, per complessivi € 64.578,55 (nel gennaio 2010 n.
2.112 azioni per € 18.796,80, nell'anno 2013 n.
1.427 azioni per € 11.416,00 ed obbligazioni per € 13.413,80 poi convertite in n.
1.569 azioni, nel luglio 2014 n.
2.341 azioni per € 20.951,95); la aveva violato la CP_1
normativa posta a tutela del consumatore, nonché aveva omesso di segnalare la necessità di vendere i titoli azionari perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio Emittente,
fornendo informazioni di segno opposto in ordine alla componente di rischio bassa e media, non corrispondenti alla realtà; la non aveva rispettato gli obblighi formali di cui all'art. 23 TUF, in CP_1
ragione della mancata sottoscrizione del contratto di negoziazione e collocamento, né tantomeno aveva rilasciato copia dello stesso al cliente, con conseguente nullità delle operazioni addebitate;
la CP_1
aveva violato gli obblighi previsti dall'art. 21 TUF e dai Regolamenti Consob, di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, nonché aveva omesso di fornire elementi di prova in ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni, ed infine all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente;
l'Istituto di credito aveva omesso altresì di verificare l'adeguatezza oggettiva e soggettiva del portafogli titoli dei finanziatori,
nonché l'adeguatezza degli stessi in ordine alla concentrazione rischio Emittente e compatibilità del profilo rispetto al titolo;
nei questionari FI resi nel 2007 e nel 2010, l'investitore aveva dichiarato di voler proteggere i propri risparmi e di voler rischiare solo una piccola parte del capitale, mentre nel
2014 e nel 2015 il capitale il rischio da basso diventava elevato, in assenza di sottoscrizione del separato questionario redatto autonomamente dalla Banca;
- conveniva in giudizio, innanzi a questo pagina 2 di 17 Tribunale, già rassegnando le seguenti Controparte_1 Controparte_2
conclusioni: A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 9) per il sig. € 64.578,55, oltre interessi e danno da svalutazione Parte_1
monetaria come per legge […] B) in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico: 9) per il sig. € 64.578,55 , oltre interessi e danno da Parte_1
svalutazione monetaria come per legge;
[…]C) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi con comparsa dell'11.02.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno, la prescrizione delle domande di nullità, delle consequenziali domande restitutorie e dei diritti risarcitori azionati dagli attori, tenuto conto che gli investimenti rientravano in un arco temporale compreso tra il 1992 e il 2014 e che la notifica dell'atto di citazione risaliva all'01.12.2020, nonché in via autonoma la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni di investimento poste in essere dagli attori in data anteriore all'01.12.2010
Deduceva altresì che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari ed al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori avevano reso, in sede di profilatura nel corso degli anni,
dichiarazioni perfettamente compatibili con gli acquisti effettuati, aderendo alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione della nel periodo 2001-2015 sulla base CP_1 pagina 3 di 17 di appositi prospetti informativi e schede prodotto (cfr. docc. 21 - 26), in cui dichiaravano di aver preso visione ed analizzato i relativi fattori di rischio ivi indicati.
Con particolare riguardo all'investitore la Banca convenuta deduceva la regolare Parte_1
sottoscrizione da parte del cliente del contratto quadro di investimento, cui veniva accluso il relativo documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, adducendo che lo stesso era divenuto titolare di complessive n. 37.768 azioni (incluse le assegnazioni a titolo gratuito e le obbligazioni BPB convertite in azioni).
Nel merito, la convenuta assumeva di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro,
fornendo ai clienti l'informativa riguardante in particolare la natura, le caratteristiche ed i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BPB, con un ampio corredo informativo offerto agli attori, costituito da vari prospetti informativi.
La sosteneva, inoltre, di aver fornito una adeguata informativa anche ex post, informando gli CP_1
investitori i) del prezzo delle azioni BPB e dei costi dell'operazione (nel caso della vendita di azioni
BPB, nulli), indicando le varie componenti che concorrevano al complessivo esborso di capitale a carico dell'investitore) (cfr. docc. da 66 a 75); ii) del “valore di smobilizzo” dei predetti titoli azionari che essendo strumenti finanziari non quotati, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto
sociale BPB, che gli attori hanno dichiarato di conoscere ed accettare al momento dell'ammissione alla compagine sociale della Banca (cfr. doc. 64); (iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione (cfr. prospetti informativi sub docc. da 21 a 26); (iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BPB, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BPB, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione
interno”, e successivamente del sistema Hi-MTF (cfr. doc. 93 e 94).
pagina 4 di 17 Aggiungeva la convenuta che, conformemente al Reg n. 16190/2007, aveva provveduto a CP_3
raccogliere le informazioni relative al profilo finanziario e all'obiettivo di investimento dell'attore,
dalle quali era emersa una propensione al rischio speculativa, coerente con gli strumenti finanziari acquistati.
In ultimo, la affermava di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia, né in ordine al CP_1
mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, allertando di contro gli investitori ex ante sui rischi connessi all'investimento oggetto di contestazione, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
In subordine, la chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità, inesistenza ed CP_1
inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dalla controparte per l'acquisto dei titoli BPB oggetto di giudizio, disponendo la restituzione di questi ultimi, ovvero, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento, la quantificazione delle somme in ipotesi dovute in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni BPB assegnate a titolo gratuito , ed infine ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla parte attrice in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite a titolo di dividendi.
Con ordinanza del 04.03.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del n. 3098/2021.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'attore faceva propria la ricostruzione effettuata dalla in ordine alle operazioni di acquisto dei titoli emessi dalla BPB, CP_1
con riferimento al numero delle azioni acquistate pari a n. 7.449 (al netto delle attribuzioni gratuite),
nonché all'addebito operato dalla pari ad € 63.397,50. CP_1
All'esito del vano tentativo di bonario compimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle pagina 5 di 17 parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025,
celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
Preliminarmente, deve darsi atto che l'attore non ha reiterato la domanda di nullità del contratto quadro per violazione dell'art. 23 TUF, sicché deve ritersi assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in riferimento alla predetta domanda. CP_1
Sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento danni, sollevata dalla convenuta, va disattesa, atteso che il suddetto termine non è applicabile alla responsabilità contrattuale, in riferimento alla quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass., n.29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto,
determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso. (Cass. 14135/2019; Cass.,
n.15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il "dies a quo" della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
pagina 6 di 17 si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una "quaestio facti", incensurabile in sede di legittimità” (Cfr. Cass. Sez. III, n.14662/2016).
Nel caso di specie, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del CP_1
termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione,
perfezionatasi in data 01.12.2020.
In forza dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che non ha allegato e provato la conoscenza CP_1
o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente al 01.12.2010,
la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha accertato la CP_3
violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti,
alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti ( Cfr. docc. 10 -13 di parte attrice).
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale,
decorrente dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attore per inadempimento della CP_1
convenuta, è fondata.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pagina 7 di 17 pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto,
con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché,
in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. del 16190/2007). CP_3
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi d'investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. Consob del 16190/2007).
Al riguardo va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998,
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
pagina 8 di 17 la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuno una breve ricostruzione degli investimenti effettuati dall'attore, al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di investimento in esame e del profilo di rischio dell'investitore.
Nell'ambito nel rapporto intercorso con la Banca convenuta, l'attore ha effettuato le seguenti operazioni:
pagina 9 di 17 Sul punto va precisato che l'operazione di acquisto del 06.06.2013 (n.
1.793 azioni) non è documentata da alcun ordine di sottoscrizione (in tal caso non è prevista la forma scritta ad substantiam), né
tantomeno dagli estratti conto del relativo periodo, così come risulta assente in atti l'estratto conto titoli precedente alla data del 31.12.2010, relativamente agli investimenti sottoscritti in tale arco temporale.
Le suddette operazioni, tuttavia, non sono state oggetto di alcuna contestazione, considerato che parte attrice ha preso atto e ha fatto propria la ricostruzione degli investimenti operata dalla nella CP_1
comparsa di costituzione, sicché le stesse devono essere analizzate ai fini della quantificazione dell'eventuale danno subito dall'investitore.
Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a pagina 10 di 17 titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex
post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova parziale riscontro nella produzione documentale della CP_1
In particolare, nei contratti denominati “Dossier titoli/Negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” e “servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”, rispettivamente sottoscritti in data 22.06.2006 e 26.04.2010, l'attore ha dichiarato di aver ricevuto copia del contratto, completo di documento di sintesi e delle norme contrattuali/condizioni economiche, nonché di aver ricevuto i documenti informativi denominati “Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari”, “Politica di gestione del conflitto di interessi” e “Policy
di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti”
(allegato 15 della comparsa della costituzione).
Nei suddetti contratti, l'investitore ha altresì dichiarato di non avvalersi del diritto di ricevere pagina 11 di 17 l'informativa precontrattuale.
Procedendo all'analisi dei singoli investimenti, l'ausiliario ha innanzitutto precisato che per l'operazione di acquisto del 06.06.2013 (n.
1.793 azioni), non è presente alcuna documentazione contrattuale dalla quale desumere l'assolvimento degli obblighi informativi a carico della Banca.
In particolare, in occasione della domanda di ammissione a socio BPB del 28.08.2007 (allegato 171
della comparsa di costituzione), l'attore ha dato atto di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale, nonché di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio, mentre non risulta essere stata fornita alcuna informativa relativa alla modalità di determinazione del prezzo delle azioni, alla loro rischiosità e alle caratteristiche delle stesse.
Nella scheda di adesione relativa all'aumento di capitale deliberato nell'anno 2007, sottoscritta dal cliente in data 05.12.2007 (allegato 172 della comparsa di costituzione), quest'ultimo ha dichiarato di accettare integralmente il contenuto del Prospetto Informativo, contenente la sezione “Avvertenze per l'investitore”; nonché di aver preso visione in particolare del capitolo “Fattori di Rischio”.
Nella scheda di adesione relativa all'aumento di capitale deliberato nell'anno 2012, sottoscritto in data
09.01.2013 (allegato 90 della comparsa di costituzione), l'investitore ha asserito di aver esaminato i rischi tipici relativi all'Emittente e al settore in cui questi opera, nonché all'investimento nelle azioni e nelle obbligazioni convertibili, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento, ed infine di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell'offerta illustrate nel Prospetto.
Unitamente alla suddetta scheda, risultano altresì consegnati il documento informativo sulla Policy di valutazione di adeguatezza nella prestazione del servizio di “Consulenza in Materia di Investimenti” e la scheda del prodotto relativa ai titoli optati.
Nella scheda di adesione all'aumento di capitale deliberato nell'anno 2014, sottoscritta in data
03.12.2014 (allegato 103 della comparsa di costituzione), il cliente ha dichiarato di aver esaminato i pagina 12 di 17 fattori di rischio relativi all'Emittente, di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini dell'offerta illustrati nel Prospetto, nonché di aver ricevuto, letto e compreso le schede prodotto prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari ivi previsti.
Nella scheda prodotto innanzi indicata è riportata la dichiarazione del cliente “di aver ricevuto, preso
visione in ogni sua parte, letto e compreso le Schede Prodotto, in tempo utile prima della sottoscrizione
degli strumenti finanziari ivi descritti” e “di aver esaminato, in particolare, i fattori di rischio relativi
all'Emittente, al settore in cui esso opera nonché relativi all'investimento nelle Azioni e nelle
Obbligazioni, riportati nelle Avvertenze e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto – “Fattori di
rischio”, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento”.
A ciò va aggiunto che dai prospetti informativi del 2007, 2009, 2013 e 2014, prodotti dall'attrice,
emerge che l'operazione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni non quotate in un mercato regolamentato o equivalente, con conseguente rischio per l'investitore di subire delle perdite in conto capitale nel disinvestimento dei titoli stessi, atteso che l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto dei titoli.
Deve inoltre rilevarsi che, la collocazione delle azioni BPB è avvenuta in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente ed intermediaria, situazione ad ogni modo debitamente segnalata al cliente nei prospetti informativi del 2007, 2009, 2013 e del 2014
(allegati 5, 6, 7 e 8 del fascicolo di parte attrice), nella domanda di sottoscrizione di azioni del
28.08.2007, nelle schede di adesione del 05.12.2007, 09.01.2013 e 03.12.2014, nonché nelle note informative (allegato 153 della comparsa di costituzione).
La Banca ha altresì prodotto i questionari FI, sottoscritti in data 23.02.2007 (allegato 181 del fascicolo di parte convenuta) e 26.04.2010, nei quali l'attore ha dichiarato di aver investito anche solo in azioni o fondi azionari, di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa pagina 13 di 17 periodici anche contenuti, costanti e prevedibili, nonché di essere disposto a sopportare solo una piccola perdita del capitale investito.
Dai suddetti questionari non è possibile evincere il profilo di investitore assegnato al cliente, anche se nel contratto quadro del 26.04.2010 lo stesso ha asserito che, a seguito della compilazione del questionario di profilatura, la sua propensione al rischio risulta “alta”.
Diversamente, nei questionari FI del 19.08.2010 (allegato 51 della comparsa di costituzione - privo dell'assegnazione al cliente del profilo di rischio) e del 20.02.2014 (allegato 52 della comparsa di costituzione - con attribuzione di un profilo di rischio “medio-alto” ed un'esperienza “medio – alta”)
l'investitore ha dichiarato di voler operare in strumenti finanziari nel breve, nel medio e nel lungo termine, di voler ottenere una crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore, nonché di essere disponibile a sopportare una perdita media del capitale investito.
Ne consegue che il rischio del titolo illiquido, nei termini innanzi esposti, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo d'investimento dichiarato dall'attore, contemplante l'accettazione del rischio di una piccola perdita del capitale investito (dichiarato nei questionari FI del 23.02.2007 e 26.04.2010),
ovvero di una perdita parziale prossima alla metà, non già all'intero (dichiarato nei questionari FI
del 19.08.2010 e 20.02.2014).
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principi inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nel caso di specie, l'ausiliario ha evidenziato che dal 03.12.2014, in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2014 ed in seguito alla vendita degli ETF Natural Gas (consigliata dallo stesso Istituto), il portafoglio titoli dell'attore era composto esclusivamente da azioni ed obbligazioni pagina 14 di 17 BPB, con esposizione a rischi eccessivamente concentrati.
Va osservato al riguardo che, secondo le norme dettate dalla c.d. Direttiva MIFID, la direttiva Markets
in financial instruments directive (2004/39/EC) che ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018 i mercati finanziari dell'Unione europea, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, bensì secondo una linea di assistenza e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza,
correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione,
indipendentemente dall'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione delle azioni e dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attore.
Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n.
33596/2021) e che “La prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass., n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve pagina 15 di 17 ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi pari ad € 0.
Ai fini della quantificazione del danno, va pertanto operata la somma algebrica del capitale investito al netto delle attribuzioni a titolo gratuito, come indicato nel prospetto della in comparsa di CP_1
costituzione e condiviso dall'attore (€ 63.397,50), decurtato delle somme dovute a titolo di dividendi e di cedole incassati (rispettivamente di € 1.737,38 ed € 5.839,79), così come allegati dalla in CP_1
comparsa di costituzione, e non contestati dall'attore, con conseguente determinazione di un importo pari ad € 55.820,33.
Da ultimo, la domanda di ridimensionamento del danno dovuto all'attore, formulata dalla per CP_1
concorso di colpa dell'investitore ex. art. 1227 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può
essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte
(Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attore, in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, potendosi presumere con certezza che nell'ipotesi in cui la Banca avesse segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo del cliente, lo stesso non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto in esame, con conseguente rigetto della suddetta domanda.
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va pagina 16 di 17 pertanto condannata al pagamento della somma di € 55.820,33, a titolo di risarcimento danni.
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
citazione del 01.12.2020, nei confronti di già così Controparte_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attore e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di nella qualità in atti, della CP_1 Parte_1
somma di € 55.820,33, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, in favore dell'attore, liquidate CP_1
in € 14.103,00 per compensi, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 12.10.2025
Il Giudice
FA ON
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