Art. 5.
E' autorizzata la spesa di lire 12 milioni da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 1947-1948 al 1949-1950, in ragione di quattro milioni per ciascun esercizio, allo scopo di provvedere alla liquidazione di tutte le pendenze relative alla gestione delle stazioni radioelettriche impiantate in virtu' della legge 30 maggio 1940, n. 679 .
Tale spesa sara' inscritta, per gli esercizi suddetti, ad apposito capitolo del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.
Il Ministro per le finanze ed il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
E' soppresso il capitolo n. 104 aggiunto allo stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi concernente le spese di esercizi delle stazioni radioelettriche di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 679 .
E' autorizzata la spesa di lire 12 milioni da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 1947-1948 al 1949-1950, in ragione di quattro milioni per ciascun esercizio, allo scopo di provvedere alla liquidazione di tutte le pendenze relative alla gestione delle stazioni radioelettriche impiantate in virtu' della legge 30 maggio 1940, n. 679 .
Tale spesa sara' inscritta, per gli esercizi suddetti, ad apposito capitolo del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi.
Il Ministro per le finanze ed il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
E' soppresso il capitolo n. 104 aggiunto allo stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi concernente le spese di esercizi delle stazioni radioelettriche di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 679 .