Art. 1.
Alle merci ammesse allo importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Alle merci ammesse allo importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti:
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