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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/09/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 708/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in Parte_1
Venticano, alla Via Nazionale n.42 Fraz. Calore CF: C.F._1 rappr.to e difeso dall'avv. Carla Silano, cod. fisc. e con lei C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirabella Eclano (AV), alla Via
Calore n. 103 , in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
(c.f. p. IVA , con sede in Noventa di Controparte_1 P.IVA_1
Piave (VE), Via Meucci, 26, in persona del legale rappresentante , CP_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Furlan (c.f.
[...]
), Gabriele Mirabile (c.f. ) e Nicola C.F._3 C.F._4
Mladovan (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._5 studio dell'Avv. Furlan in Treviso, Via Roma n. 31, giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 25/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1 1.
Con ricorso depositato il 15.2.24 il ricorrente adiva il Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del lavoro esponendo:
-che ha prestato in modo coordinato e continuativo la sua attività professionale con il ruolo di tecnico commerciale a favore della in virtù del Controparte_1
contratto di prestazione di servizi professionale sottoscritto tra le parti in causa in data 01.11.2016 e successivamente prorogato e/o rinnovato fino al 31.12.2021, data di ultima scadenza, contratto con relative proroghe che qui si allegano e diventano parte integrante del presente ricorso;
- che nell'espletamento della propria attività lavorativa si occupava di:
1. attività di promozione al fine di arrivare alla sottoscrizione del contratto di esecuzione dei lavori, 2. gestione e coordinamento dei rapporti con i tecnici, 3. verifica in cantiere dello stato di avanzamento dei lavori e gestione delle eventuali problematiche insorgenti nella realizzazione dell'opera, 4. Diffusione della conoscenza tecnica del sistema NPS e della divisione Software presso gli uffici tecnici e le varie entità delle regioni di competenza come meglio si dirà infra, assistendo la resistente in tutti i seminari ed incontri ritenuti da quest'ultima necessari per arrivare alla conoscenza della tecnica costruttiva;
- che il rapporto di lavoro in questione è stato oggetto di plurimi rinnovi e/o proroghe e segnatamente ben 8 (otto) proroghe, prima di sei mesi in sei mesi fino ad arrivare a proroghe con validità annuale;
- che veniva pattuito un corrispettivo totale di € 12.000,00 per sei mensilità da corrispondersi in rate mensili di € 2.000,00 nonché per ogni specifica commessa veniva prevista una provvigione pari ad percentuale dal 1% al 4% sul valore netto complessivo della commessa, di fatto sempre determinata in modo arbitrario e comunicata dalla resistente e per valori sempre pari all1%;
- che la percentuale 4% mai riconosciuta nei pregressi periodi lavorativi veniva determinata al 4% fisso con le proroghe contrattuali rispettivamente datate
2 01.01.2021 e 01.01.2022 ma quest'ultima percentuale, come si può evincere dalla mail che si allega del 04.02.2021, veniva di fatto non applicata in violazione del contratto in essere tra le parti a quella data;
- che neppure il riconoscimento della provvigione all'1% per i progetti promossi dall'Arch. Ing. anche al di fuori dell'area di competenza è Parte_1
stato mai retribuita.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto di “1. Nel merito ed in via principale accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto le attività professionali per cui è causa in modo autonomo, continuativo e coordinato secondo le modalità e i termini stabiliti di comune accordo con il committente rientranti ai Controparte_1
sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c nel c.d. lavoro para-subordinato, per tutte le ragioni di cui in narrativa che abbiansi per integralmente richiamate e trascritte;
2.
Sempre nel merito e per l'effetto dichiarare applicabile alla fattispecie de qua la disciplina del rapporto para subordinato e sempre per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare la società Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante P.T., con sede legale in Noventa di Piave
(VE), alla via Meucci n. 26 P.IVA: al pagamento in favore del P.IVA_1
ricorrente a titolo di differenze e/o residuo provigioni e/o retributive alla somma complessiva di € 229.280,00, di cui agli allegati A e B, e/o a quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa e/o si riterrà di giustizia e/o che il
Giudice riterrà equa mediante esplicito ricorso all'equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo per tutte le ragioni di cui in narrativa che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte.
3. condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo l'inammissibilità per difetto di allegazione e l'infondatezza del ricorso.
3 Con ordinanza del 20.9.24 veniva rigettata l'istanza di parte ricorrente di autorizzazione al deposito del materiale contenente file audio e video e disposto lo stralcio della documentazione non richiamata in ricorso e depositata successivamente allo stesso con le note di trattazione scritta del 3.6.24.
2.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, la Suprema Corte, ha recentemente mutato orientamento quanto alla distinzione, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, (cfr. Sez. L - Ordinanza n.
22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza
n. 19729 del 25/07/2018).
Difatti la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto era esclusa con riferimento a rapporti connotati da una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro ovvero il timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto) che induce il lavoratore a non esercitare il proprio diritto (V. Corte Costituzionale n. 63/1966 e n. 174/1972, per le quali la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ovvero trovi applicazione l'art. 18 legge 300/1970, in considerazione del requisito dimensionale).
Il quadro normativo, è, però, radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie
4 prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di
"metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez. un. 4942/12; Cass.
10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717;
Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua di tali condivisibili principi, a tale interpretazione, rilevando come, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n.
92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non possa decorrere in costanza di rapporto di lavoro, nemmeno ove sia applicabile l'art. 18 novellato, stante l'obiettiva incertezza, risolvibile solo con una valutazione ex post, circa l'applicabilità della tutela reintegratoria.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “il termine di prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro laddove, sulla base delle concrete
5 modalità (anche soggettive) di svolgimento, detto rapporto risulti non assistito da stabilità reale (v. in particolare con riguardo alla illecita interposizione Cass. n.
22847 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 12553 del 2014; Cass. n. 4942 del
2012; Cass. n. 3031 del 1989; da ultimo, v. Cass. n. 26246 del 2022).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione dev'essere rigettata.
3.
Venendo al merito delle domande si osserva quanto segue.
Non è contestato ed è documentalmente provato che dal 01.11.2016 al
31.12.2021, il ricorrente ha collaborato con quale libero Controparte_1
professionista mediante lavoro in “partita IVA”, giusta “Contratto quadro relativo alla prestazione di servizi professionali” del 01.11.2016 (di seguito, il
“Contratto”) (doc. 3).
Il Contratto, avente scadenza iniziale al 01.05.2017, veniva prorogato fino al
31.12.2021 in forza delle seguenti proroghe, pattuite tra il ricorrente e
Controparte_1
proroga al 01.11.2017 datata 31.03.2017;
proroga al 01.05.2018 datata 29.09.2017;
proroga al 01.11.2018 datata 16.03.2018;
proroga al 01.05.2019 datata 26.09.2018;
proroga al 31.12.2019 datata 17.04.2019; proroga al 31.12.2020 datata 01.01.2020; proroga al 31.12.2021 datata 01.01.2021 (doc. 3).
Il Contratto di cui sopra cessava il 31.12.2021 per scadenza del termine (doc. 4).
Ai sensi dell'art. 2 del Contratto (“Oggetto del contratto”), “L'Arch. Parte_1
s'impegna a svolgere nei confronti di attività
[...] Controparte_1 promozionale volta alla realizzazione di opere edilizie in genere. Le attività da svolgere in concreto saranno individuate in comune accordo tra le parti in funzione della specifica commessa da realizzare e potranno riguardare: l'attività
6 di promozione al fine di arrivare alla sottoscrizione del contratto di esecuzione dei lavori con il cliente finale;
la gestione e il coordinamento dei rapporti con i tecnici che interverranno nell'esecuzione delle opere;
verifica in cantiere dello stato di avanzamento dei lavori e la gestione delle eventuali problematiche che dovessero insorgere nella realizzazione dell'opera; la diffusione della cono- scenza tecnica del sistema NPS e della divisione Software presso gli uffici tecnici
e le varie Entità delle Regioni di cui sopra, assistendo l'azienda in tutti i seminari ed incontri che si riterranno necessari per arrivare ad una prolifica conoscenza di questa tecnica costruttiva. In relazione a ciascuna opera da svolgere, verranno individuati in comune accordo tra le parti, modalità e termini di intervento del “Professionista”. Il “Professionista” svolgerà la sua prestazione in modo assolutamente indipendente e non sarà soggetto a rapporti subordinati né parasubordinati con la “Committente”. Il “Professionista” potrà svolgere la sua prestazione professionale anche presso gli uffici della
“Committente”, in base alle necessità e secondo piani di lavoro e/o priorità che saranno concordati tra le parti. Il “Professionista” si impegna a realizzare, nel corso della durata contrattuale, commesse per un valore non inferiore a euro
230.000 (duecentotrentamila/00) che, vista la situazione del mercato attuale, appare concretamente raggiungibile”” (doc. 3).
Ai sensi dell'art. 3 del Contratto (“Corrispettivo delle prestazioni”), “Le parti convengono che il corrispettivo spettante al “Professionista” per la prestazione di cui al precedente Art. 2 venga quantificato dalle parti in relazione ad ogni specifica commessa da svolgere, prevedendo sin d'ora che lo stesso sia quantificato di volta in volta in misura percentuale (che potrà variare dal 1% al
4%) sul valore netto complessivo della commessa, il tutto oltre IVA e CNPAIA
(Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Ingegneri Architetti). Qualora in corso di realizzazione della commessa, sopraggiunti accordi tra la committente e Il cliente finale dovessero comportare una rivisitazione del prezzo inizialmente
7 pattuito per la realizzazione della commessa, anche il corrispettivo delle pre- stazioni spettanti al "Professionista" dovrà essere rivisto” (doc. 3).
Ai sensi dell'art. 4 del Contratto (“Liquidazione del corrispettivo”), “Il corrispettivo di cui all'Art. 3 verrà liquidato dietro presentazione, da parte del
"Professionista", di regolare fattura al cui imponibile sarà applicata la quota di
Contributo Integrativo CNPAIA, pari per legge attualmente al 4%, l'importo derivante dall'applicazione di tale aliquota verrà assoggettato ad IVA sulla base dell'aliquota vigente in base alle norme di legge. Il compenso di cui sopra verrà corrisposto al "Professionista" secondo le seguente modalità: Importo totale pari a € 12.000,00 (Euro dodicimila) oltre CNPAIA e IVA di legge, calcolati per
n.: 6 (sei) mensilità in ragione della durata del presente contratto, da corrispondersi in rate mensili di € 2.000 (Euro duemila) oltre CNPAIA e IVA di legge a presentazione della relativa fattura di prestazione professionale;
Resta inteso che, qualora nel corso del rapporto contrattuale, dovessero maturare i corrispettivi di cui all' Art.3) del presente contratto, le somme corrisposte, solo in quel caso, potranno essere detratte dai corrispettivi maturati spettanti al professionista. Nell'ipotesi di recesso anticipato, per giusta causa, da parte di entrambi i contraenti, l'importo da corrispondere al professionista verrà calcolato in ragione della mensilità in corso;
in ogni caso rimangono dovuti al professionista i corrispettivi di cui all' Art.3) del presente contratto maturati prima della data di effettivo recesso”) (doc. 3).
Con la settima proroga del 01.01.2021 di cui sopra, con effetti decorrenti dalla stessa data:
-le provvigioni, salvo diverso accordo tra le Parti, venivano quantificate sempre nel “4% rispetto al valore netto complessivo della commessa”;
-veniva riconosciuta una provvigione nella misura dell'”1% per quei progetti completi di capitolato promossi dal Professionista e aggiudicati dall'Azienda” e
8 ciò anche se l'Azienda che si fosse aggiudicata la gara pubblica non avesse fatto parte dell'area di competenza del ricorrente (doc. 3).
Parte ricorrente rivendica € 56.930,00 quale differenze e/o residuo delle provvigioni sulle commesse maturate, detratte le 62 mensilità di anticipo provigionale per le attività professionali specificate nell'allegato B, giuste fatture e/o CUD allegati ed €172.350,00 quale compenso per le attività professionale di consulenza tecnico commerciale specificate nell'allegato A, mai retribuite e relative alle commesse lavorate, giusto date-base che si produce e si allega, relative a lavori non acquisiti.
Ebbene con riferimento a tale ultima domanda si osserva che la stessa, come eccepito da parte resistente, risulta del tutto carente sotto il profilo allegatorio.
Il ricorrente si limita, infatti, ad elencare in maniera al quanto generica tutta una serie di attività che avrebbe svolto: consulenza tecnica di progetti, riunioni commerciali, riunioni di coordinamento, attività di promozione sistema NPS, analisi bandi di gara e progetti LL.PP., sopralluoghi cantiere, video call, telefonate clienti, analisi offerte e fattibilità tecnica progetti clienti, ricerche commerciali, pareri e consulenze comunicati oralmente o per corrispondenza, senza nulla specificare con riguardo al tipo di attività, alle circostanze di tempo e di luogo, alle modalità di espletamento delle singole prestazioni (ragione per cui anche la prova per testi non è stata ammessa).
Né a tal fine può ritenersi sufficiente sotto il profilo probatorio l'allegato n. 26 del ricorso relativo al riepilogo delle visite effettuate presso clienti o il prospetto di sintesi relativo alle ore di attività di consulenza (all. n. 25 ricorso) in quanto atti di formazione unilaterale del ricorrente privi di qualsivoglia sottoscrizione o riconoscimento ed anzi contestati da controparte.
Alcun elemento di prova viene offerto al fine di desumere la fondatezza della domanda: in tal caso, dal mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente deriva il rigetto della domanda.
9 E' orientamento consolidato della Suprema Corte che l'accertamento in ordine alla sussistenza e all'idoneità di una prova offerta a rendere verosimile il fatto allegato costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (v. ex multis Cass. n. 7705 del 28/03/2018).
Ne consegue che la domanda sotto tale aspetto va rigettata.
Analoghe considerazioni valgono anche per le attività di cui alle commesse LDA
Costruzioni spa - TO TT SO (NA) e GT AR
NA (peraltro riferita ad altra società) rispetto alle quali non vi è prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente (non potendo costituire elementi di prova le mail allegate in ricorso relative a meri contatti tra il ricorrente e le società clienti).
In ordine alla domanda di pagamento delle provvigioni relative alle altre commesse eseguite, il ricorrente ha calcolato il quantum dovuto applicando una percentuale provvigionale del 4% a tutte le commesse, nonostante la percentuale, fino alla proroga del 01.01.2021 di cui sopra, dovesse essere pattuita di commessa in commessa in misura compresa tra l'1% e il 4% ai sensi dell'art. 3 del Contratto;
parte resistente contesta altresì che il ricorrente ha applicato la percentuale al valore lordo della commessa, e non al suo “valore netto complessivo”, come invece previsto dall'art. 3 del Contratto.
Rispetto alla percentuale da applicare il contratto fino al 1.1.21 prevedeva che “il corrispettivo spettante al “Professionista” per la prestazione di cui al precedente Art. 2 venga quantificato dalle parti in relazione ad ogni specifica commessa da svolgere, prevedendo sin d'ora che lo stesso sia quantificato di volta in volta in misura percentuale (che potrà variare dal 1% al 4%) sul valore netto complessivo della commessa”.
10 Al riguardo preme evidenziare che nulla viene dedotto in contratto circa i criteri per l'applicazione della percentuale tra l'1 e il 4 % e nemmeno il ricorrente deduce le motivazioni secondo cui gli spetterebbe un compenso calcolato sulla base della percentuale del 4% (ad esempio avrebbe dovuto dedurre in merito alla complessità, alla particolarità della commessa eseguita, ai tempi o alle modalità ), tuttavia tenuto conto che con l'ultima proroga veniva pattuito un compenso sempre pari al 4% (per lo svolgimento delle medesime attività) riservando la percentuale dell'1% ai progetti di capitolato proposti dal professionista, si ritiene che possa attribuirsi la percentuale del 4% per tutte le commesse eseguite e non contestate dalla parte resistente.
Dalla CTU espletata in corso di causa, cui la scrivente si riporta in quanto corretta e scevra da vizi e solo genericamente contestata, è emerso che l'ammontare delle provvigioni spettanti al ricorrente sulla base e detratto quanto già ricevuto, tenuto conto della percentuale del 4% e del valore nominale dell'affare concluso al netto dell'iva, coincidente con il valore degli ordini allegati dalla ( e non valore netto dell'affare concluso, quale CP_1
differenza tra le fatture emesse a favore dei clienti e il valore dei relativi costi di trasporto e commercializzazione, così come indicati da parte resistente nella memoria (da pag. 19 a pag. 26), senza fornire alcuna prova documentale) è pari ad euro 36.922,28 (v. doc. in atti).
4.
Ne consegue che la domanda va accolta nei suddetti limiti con condanna di parte resistente al pagamento della somma di euro 36.922,28 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
5.
Le spese di lite vanno interamente compensate per un terzo stante la reciproca soccombenza e si liquidano in dispositivo in base allo scaglione di riferimento e secondo i valori medi.
11
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di euro 36.922,28 a titolo di provvigioni dovute, in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6171,33 con distrazione, rimanendo definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
12
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 708/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in Parte_1
Venticano, alla Via Nazionale n.42 Fraz. Calore CF: C.F._1 rappr.to e difeso dall'avv. Carla Silano, cod. fisc. e con lei C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirabella Eclano (AV), alla Via
Calore n. 103 , in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
(c.f. p. IVA , con sede in Noventa di Controparte_1 P.IVA_1
Piave (VE), Via Meucci, 26, in persona del legale rappresentante , CP_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Furlan (c.f.
[...]
), Gabriele Mirabile (c.f. ) e Nicola C.F._3 C.F._4
Mladovan (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._5 studio dell'Avv. Furlan in Treviso, Via Roma n. 31, giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 25/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1 1.
Con ricorso depositato il 15.2.24 il ricorrente adiva il Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del lavoro esponendo:
-che ha prestato in modo coordinato e continuativo la sua attività professionale con il ruolo di tecnico commerciale a favore della in virtù del Controparte_1
contratto di prestazione di servizi professionale sottoscritto tra le parti in causa in data 01.11.2016 e successivamente prorogato e/o rinnovato fino al 31.12.2021, data di ultima scadenza, contratto con relative proroghe che qui si allegano e diventano parte integrante del presente ricorso;
- che nell'espletamento della propria attività lavorativa si occupava di:
1. attività di promozione al fine di arrivare alla sottoscrizione del contratto di esecuzione dei lavori, 2. gestione e coordinamento dei rapporti con i tecnici, 3. verifica in cantiere dello stato di avanzamento dei lavori e gestione delle eventuali problematiche insorgenti nella realizzazione dell'opera, 4. Diffusione della conoscenza tecnica del sistema NPS e della divisione Software presso gli uffici tecnici e le varie entità delle regioni di competenza come meglio si dirà infra, assistendo la resistente in tutti i seminari ed incontri ritenuti da quest'ultima necessari per arrivare alla conoscenza della tecnica costruttiva;
- che il rapporto di lavoro in questione è stato oggetto di plurimi rinnovi e/o proroghe e segnatamente ben 8 (otto) proroghe, prima di sei mesi in sei mesi fino ad arrivare a proroghe con validità annuale;
- che veniva pattuito un corrispettivo totale di € 12.000,00 per sei mensilità da corrispondersi in rate mensili di € 2.000,00 nonché per ogni specifica commessa veniva prevista una provvigione pari ad percentuale dal 1% al 4% sul valore netto complessivo della commessa, di fatto sempre determinata in modo arbitrario e comunicata dalla resistente e per valori sempre pari all1%;
- che la percentuale 4% mai riconosciuta nei pregressi periodi lavorativi veniva determinata al 4% fisso con le proroghe contrattuali rispettivamente datate
2 01.01.2021 e 01.01.2022 ma quest'ultima percentuale, come si può evincere dalla mail che si allega del 04.02.2021, veniva di fatto non applicata in violazione del contratto in essere tra le parti a quella data;
- che neppure il riconoscimento della provvigione all'1% per i progetti promossi dall'Arch. Ing. anche al di fuori dell'area di competenza è Parte_1
stato mai retribuita.
Ciò premesso, l'istante ha chiesto di “1. Nel merito ed in via principale accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto le attività professionali per cui è causa in modo autonomo, continuativo e coordinato secondo le modalità e i termini stabiliti di comune accordo con il committente rientranti ai Controparte_1
sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c nel c.d. lavoro para-subordinato, per tutte le ragioni di cui in narrativa che abbiansi per integralmente richiamate e trascritte;
2.
Sempre nel merito e per l'effetto dichiarare applicabile alla fattispecie de qua la disciplina del rapporto para subordinato e sempre per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare la società Controparte_1
[...
in persona del legale rappresentante P.T., con sede legale in Noventa di Piave
(VE), alla via Meucci n. 26 P.IVA: al pagamento in favore del P.IVA_1
ricorrente a titolo di differenze e/o residuo provigioni e/o retributive alla somma complessiva di € 229.280,00, di cui agli allegati A e B, e/o a quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa e/o si riterrà di giustizia e/o che il
Giudice riterrà equa mediante esplicito ricorso all'equità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo per tutte le ragioni di cui in narrativa che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte.
3. condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo l'inammissibilità per difetto di allegazione e l'infondatezza del ricorso.
3 Con ordinanza del 20.9.24 veniva rigettata l'istanza di parte ricorrente di autorizzazione al deposito del materiale contenente file audio e video e disposto lo stralcio della documentazione non richiamata in ricorso e depositata successivamente allo stesso con le note di trattazione scritta del 3.6.24.
2.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, la Suprema Corte, ha recentemente mutato orientamento quanto alla distinzione, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, (cfr. Sez. L - Ordinanza n.
22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza
n. 19729 del 25/07/2018).
Difatti la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto era esclusa con riferimento a rapporti connotati da una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro ovvero il timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto) che induce il lavoratore a non esercitare il proprio diritto (V. Corte Costituzionale n. 63/1966 e n. 174/1972, per le quali la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ovvero trovi applicazione l'art. 18 legge 300/1970, in considerazione del requisito dimensionale).
Il quadro normativo, è, però, radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie
4 prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di
"metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez. un. 4942/12; Cass.
10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717;
Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua di tali condivisibili principi, a tale interpretazione, rilevando come, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n.
92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non possa decorrere in costanza di rapporto di lavoro, nemmeno ove sia applicabile l'art. 18 novellato, stante l'obiettiva incertezza, risolvibile solo con una valutazione ex post, circa l'applicabilità della tutela reintegratoria.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “il termine di prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro laddove, sulla base delle concrete
5 modalità (anche soggettive) di svolgimento, detto rapporto risulti non assistito da stabilità reale (v. in particolare con riguardo alla illecita interposizione Cass. n.
22847 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 12553 del 2014; Cass. n. 4942 del
2012; Cass. n. 3031 del 1989; da ultimo, v. Cass. n. 26246 del 2022).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione dev'essere rigettata.
3.
Venendo al merito delle domande si osserva quanto segue.
Non è contestato ed è documentalmente provato che dal 01.11.2016 al
31.12.2021, il ricorrente ha collaborato con quale libero Controparte_1
professionista mediante lavoro in “partita IVA”, giusta “Contratto quadro relativo alla prestazione di servizi professionali” del 01.11.2016 (di seguito, il
“Contratto”) (doc. 3).
Il Contratto, avente scadenza iniziale al 01.05.2017, veniva prorogato fino al
31.12.2021 in forza delle seguenti proroghe, pattuite tra il ricorrente e
Controparte_1
proroga al 01.11.2017 datata 31.03.2017;
proroga al 01.05.2018 datata 29.09.2017;
proroga al 01.11.2018 datata 16.03.2018;
proroga al 01.05.2019 datata 26.09.2018;
proroga al 31.12.2019 datata 17.04.2019; proroga al 31.12.2020 datata 01.01.2020; proroga al 31.12.2021 datata 01.01.2021 (doc. 3).
Il Contratto di cui sopra cessava il 31.12.2021 per scadenza del termine (doc. 4).
Ai sensi dell'art. 2 del Contratto (“Oggetto del contratto”), “L'Arch. Parte_1
s'impegna a svolgere nei confronti di attività
[...] Controparte_1 promozionale volta alla realizzazione di opere edilizie in genere. Le attività da svolgere in concreto saranno individuate in comune accordo tra le parti in funzione della specifica commessa da realizzare e potranno riguardare: l'attività
6 di promozione al fine di arrivare alla sottoscrizione del contratto di esecuzione dei lavori con il cliente finale;
la gestione e il coordinamento dei rapporti con i tecnici che interverranno nell'esecuzione delle opere;
verifica in cantiere dello stato di avanzamento dei lavori e la gestione delle eventuali problematiche che dovessero insorgere nella realizzazione dell'opera; la diffusione della cono- scenza tecnica del sistema NPS e della divisione Software presso gli uffici tecnici
e le varie Entità delle Regioni di cui sopra, assistendo l'azienda in tutti i seminari ed incontri che si riterranno necessari per arrivare ad una prolifica conoscenza di questa tecnica costruttiva. In relazione a ciascuna opera da svolgere, verranno individuati in comune accordo tra le parti, modalità e termini di intervento del “Professionista”. Il “Professionista” svolgerà la sua prestazione in modo assolutamente indipendente e non sarà soggetto a rapporti subordinati né parasubordinati con la “Committente”. Il “Professionista” potrà svolgere la sua prestazione professionale anche presso gli uffici della
“Committente”, in base alle necessità e secondo piani di lavoro e/o priorità che saranno concordati tra le parti. Il “Professionista” si impegna a realizzare, nel corso della durata contrattuale, commesse per un valore non inferiore a euro
230.000 (duecentotrentamila/00) che, vista la situazione del mercato attuale, appare concretamente raggiungibile”” (doc. 3).
Ai sensi dell'art. 3 del Contratto (“Corrispettivo delle prestazioni”), “Le parti convengono che il corrispettivo spettante al “Professionista” per la prestazione di cui al precedente Art. 2 venga quantificato dalle parti in relazione ad ogni specifica commessa da svolgere, prevedendo sin d'ora che lo stesso sia quantificato di volta in volta in misura percentuale (che potrà variare dal 1% al
4%) sul valore netto complessivo della commessa, il tutto oltre IVA e CNPAIA
(Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Ingegneri Architetti). Qualora in corso di realizzazione della commessa, sopraggiunti accordi tra la committente e Il cliente finale dovessero comportare una rivisitazione del prezzo inizialmente
7 pattuito per la realizzazione della commessa, anche il corrispettivo delle pre- stazioni spettanti al "Professionista" dovrà essere rivisto” (doc. 3).
Ai sensi dell'art. 4 del Contratto (“Liquidazione del corrispettivo”), “Il corrispettivo di cui all'Art. 3 verrà liquidato dietro presentazione, da parte del
"Professionista", di regolare fattura al cui imponibile sarà applicata la quota di
Contributo Integrativo CNPAIA, pari per legge attualmente al 4%, l'importo derivante dall'applicazione di tale aliquota verrà assoggettato ad IVA sulla base dell'aliquota vigente in base alle norme di legge. Il compenso di cui sopra verrà corrisposto al "Professionista" secondo le seguente modalità: Importo totale pari a € 12.000,00 (Euro dodicimila) oltre CNPAIA e IVA di legge, calcolati per
n.: 6 (sei) mensilità in ragione della durata del presente contratto, da corrispondersi in rate mensili di € 2.000 (Euro duemila) oltre CNPAIA e IVA di legge a presentazione della relativa fattura di prestazione professionale;
Resta inteso che, qualora nel corso del rapporto contrattuale, dovessero maturare i corrispettivi di cui all' Art.3) del presente contratto, le somme corrisposte, solo in quel caso, potranno essere detratte dai corrispettivi maturati spettanti al professionista. Nell'ipotesi di recesso anticipato, per giusta causa, da parte di entrambi i contraenti, l'importo da corrispondere al professionista verrà calcolato in ragione della mensilità in corso;
in ogni caso rimangono dovuti al professionista i corrispettivi di cui all' Art.3) del presente contratto maturati prima della data di effettivo recesso”) (doc. 3).
Con la settima proroga del 01.01.2021 di cui sopra, con effetti decorrenti dalla stessa data:
-le provvigioni, salvo diverso accordo tra le Parti, venivano quantificate sempre nel “4% rispetto al valore netto complessivo della commessa”;
-veniva riconosciuta una provvigione nella misura dell'”1% per quei progetti completi di capitolato promossi dal Professionista e aggiudicati dall'Azienda” e
8 ciò anche se l'Azienda che si fosse aggiudicata la gara pubblica non avesse fatto parte dell'area di competenza del ricorrente (doc. 3).
Parte ricorrente rivendica € 56.930,00 quale differenze e/o residuo delle provvigioni sulle commesse maturate, detratte le 62 mensilità di anticipo provigionale per le attività professionali specificate nell'allegato B, giuste fatture e/o CUD allegati ed €172.350,00 quale compenso per le attività professionale di consulenza tecnico commerciale specificate nell'allegato A, mai retribuite e relative alle commesse lavorate, giusto date-base che si produce e si allega, relative a lavori non acquisiti.
Ebbene con riferimento a tale ultima domanda si osserva che la stessa, come eccepito da parte resistente, risulta del tutto carente sotto il profilo allegatorio.
Il ricorrente si limita, infatti, ad elencare in maniera al quanto generica tutta una serie di attività che avrebbe svolto: consulenza tecnica di progetti, riunioni commerciali, riunioni di coordinamento, attività di promozione sistema NPS, analisi bandi di gara e progetti LL.PP., sopralluoghi cantiere, video call, telefonate clienti, analisi offerte e fattibilità tecnica progetti clienti, ricerche commerciali, pareri e consulenze comunicati oralmente o per corrispondenza, senza nulla specificare con riguardo al tipo di attività, alle circostanze di tempo e di luogo, alle modalità di espletamento delle singole prestazioni (ragione per cui anche la prova per testi non è stata ammessa).
Né a tal fine può ritenersi sufficiente sotto il profilo probatorio l'allegato n. 26 del ricorso relativo al riepilogo delle visite effettuate presso clienti o il prospetto di sintesi relativo alle ore di attività di consulenza (all. n. 25 ricorso) in quanto atti di formazione unilaterale del ricorrente privi di qualsivoglia sottoscrizione o riconoscimento ed anzi contestati da controparte.
Alcun elemento di prova viene offerto al fine di desumere la fondatezza della domanda: in tal caso, dal mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente deriva il rigetto della domanda.
9 E' orientamento consolidato della Suprema Corte che l'accertamento in ordine alla sussistenza e all'idoneità di una prova offerta a rendere verosimile il fatto allegato costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (v. ex multis Cass. n. 7705 del 28/03/2018).
Ne consegue che la domanda sotto tale aspetto va rigettata.
Analoghe considerazioni valgono anche per le attività di cui alle commesse LDA
Costruzioni spa - TO TT SO (NA) e GT AR
NA (peraltro riferita ad altra società) rispetto alle quali non vi è prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente (non potendo costituire elementi di prova le mail allegate in ricorso relative a meri contatti tra il ricorrente e le società clienti).
In ordine alla domanda di pagamento delle provvigioni relative alle altre commesse eseguite, il ricorrente ha calcolato il quantum dovuto applicando una percentuale provvigionale del 4% a tutte le commesse, nonostante la percentuale, fino alla proroga del 01.01.2021 di cui sopra, dovesse essere pattuita di commessa in commessa in misura compresa tra l'1% e il 4% ai sensi dell'art. 3 del Contratto;
parte resistente contesta altresì che il ricorrente ha applicato la percentuale al valore lordo della commessa, e non al suo “valore netto complessivo”, come invece previsto dall'art. 3 del Contratto.
Rispetto alla percentuale da applicare il contratto fino al 1.1.21 prevedeva che “il corrispettivo spettante al “Professionista” per la prestazione di cui al precedente Art. 2 venga quantificato dalle parti in relazione ad ogni specifica commessa da svolgere, prevedendo sin d'ora che lo stesso sia quantificato di volta in volta in misura percentuale (che potrà variare dal 1% al 4%) sul valore netto complessivo della commessa”.
10 Al riguardo preme evidenziare che nulla viene dedotto in contratto circa i criteri per l'applicazione della percentuale tra l'1 e il 4 % e nemmeno il ricorrente deduce le motivazioni secondo cui gli spetterebbe un compenso calcolato sulla base della percentuale del 4% (ad esempio avrebbe dovuto dedurre in merito alla complessità, alla particolarità della commessa eseguita, ai tempi o alle modalità ), tuttavia tenuto conto che con l'ultima proroga veniva pattuito un compenso sempre pari al 4% (per lo svolgimento delle medesime attività) riservando la percentuale dell'1% ai progetti di capitolato proposti dal professionista, si ritiene che possa attribuirsi la percentuale del 4% per tutte le commesse eseguite e non contestate dalla parte resistente.
Dalla CTU espletata in corso di causa, cui la scrivente si riporta in quanto corretta e scevra da vizi e solo genericamente contestata, è emerso che l'ammontare delle provvigioni spettanti al ricorrente sulla base e detratto quanto già ricevuto, tenuto conto della percentuale del 4% e del valore nominale dell'affare concluso al netto dell'iva, coincidente con il valore degli ordini allegati dalla ( e non valore netto dell'affare concluso, quale CP_1
differenza tra le fatture emesse a favore dei clienti e il valore dei relativi costi di trasporto e commercializzazione, così come indicati da parte resistente nella memoria (da pag. 19 a pag. 26), senza fornire alcuna prova documentale) è pari ad euro 36.922,28 (v. doc. in atti).
4.
Ne consegue che la domanda va accolta nei suddetti limiti con condanna di parte resistente al pagamento della somma di euro 36.922,28 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
5.
Le spese di lite vanno interamente compensate per un terzo stante la reciproca soccombenza e si liquidano in dispositivo in base allo scaglione di riferimento e secondo i valori medi.
11
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento di euro 36.922,28 a titolo di provvigioni dovute, in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6171,33 con distrazione, rimanendo definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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