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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. N. 470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile n. V.G. 470/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e ata ad ASTI (AT) il 12/09/1968 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PESCE LUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Mombercelli, Strada Lea n.505/2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta nella esclusiva disponibilità del sig. Parte_1
2 a) La sig.ra con il presente atto si impegna a trasferire in capo al sig. Parte_2 Parte_1
, la quota del 50% pro-indiviso del fabbricato sito in Mombercelli, Strada Lea, censito al
[...]
Catasto Fabbricati del comune medesimo, al F.11, particella 515, cat. A/7, Classe1, 7 vani (di cui alla allegata visura catastale doc. 4), fabbricato che i coniugi hanno fatto edificare su terreni pervenuti
Per_ loro per donazione del padre del sig. – sig. a rogito Notaio in Pt_1 Persona_1
data 18.1.1999 rep.1522;
2 b) Il sig. , sino a che non diverrà esclusivo proprietario dell'immobile di cui si tratta, Pt_1
sosterrà le spese per imposte e tasse tutte che la sig.ra sarebbe tenuta a sostenere in quanto Pt_2 comproprietaria dell'immobile;
3. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, Pt_1 Pt_2
l'importo di euro 200,00 mensili per il periodo di sei mesi, e così complessivamente euro 1.200,00, che verranno corrisposti in unica soluzione, anticipatamente, al deposito della sentenza di omologa”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nata ad [...] il [...], celebrato in MOMBERCELLI in data 30/05/1993, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 21/03/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile n. V.G. 470/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e ata ad ASTI (AT) il 12/09/1968 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PESCE LUISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Mombercelli, Strada Lea n.505/2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta nella esclusiva disponibilità del sig. Parte_1
2 a) La sig.ra con il presente atto si impegna a trasferire in capo al sig. Parte_2 Parte_1
, la quota del 50% pro-indiviso del fabbricato sito in Mombercelli, Strada Lea, censito al
[...]
Catasto Fabbricati del comune medesimo, al F.11, particella 515, cat. A/7, Classe1, 7 vani (di cui alla allegata visura catastale doc. 4), fabbricato che i coniugi hanno fatto edificare su terreni pervenuti
Per_ loro per donazione del padre del sig. – sig. a rogito Notaio in Pt_1 Persona_1
data 18.1.1999 rep.1522;
2 b) Il sig. , sino a che non diverrà esclusivo proprietario dell'immobile di cui si tratta, Pt_1
sosterrà le spese per imposte e tasse tutte che la sig.ra sarebbe tenuta a sostenere in quanto Pt_2 comproprietaria dell'immobile;
3. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, Pt_1 Pt_2
l'importo di euro 200,00 mensili per il periodo di sei mesi, e così complessivamente euro 1.200,00, che verranno corrisposti in unica soluzione, anticipatamente, al deposito della sentenza di omologa”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del Giudice Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da Parte_1 Parte_2
nata ad [...] il [...], celebrato in MOMBERCELLI in data 30/05/1993, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 21/03/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.