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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. OL AL Presidente dott.ssa RA LL Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1689/2025 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. RECCHI ANNA MARIA;
ricorrente CONTRO
(c.f. ), rappresentat e difes Controparte_1 C.F._2 dall'avv. SOPRANZI STEFANO;
resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio. Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/05/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Vieste, atto n. 20, parte 2ª, Serie A. Instaurato il procedimento con modalità contenziosa, il convenuto, costituendosi, ha aderito alla domanda di divorzio proposta dalla ricorrente, di tal che, disposto il mutamento del rito, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. Infatti, la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza n. 1201/2019 emessa da questo Tribunale il 31.10.2019, e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 1.9.2025, data di presentazione del presente ricorso, è trascorso il termine annuale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione giudiziale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nei propri atti introduttivi;
entrambe le parti hanno del resto riconosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale. Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio, in assenza di alcuna ulteriore statuizione. Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, stante l'esito concordato del giudizio. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 16 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
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