Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 08/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei signori:
Barbara Licitra Presidente relatore
Francesca Riccardi Giudice
Caterina Romiti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 250/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNINI PAOLA ricorrente contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI CP_1 C.F._2
ELENA resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiZIle
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 25 3 24 adiva il Tribunale di Sondrio, chiedendo: Parte_1
pagina 1 di 22
pronunciare la separazione giudiZIle dei coniugi, addebitandone ogni responsabilità a carico della moglie alle seguenti condizioni, da applicarsi quelle concernenti i figli nelle more dell'espletamento della richiesta CTU, salva loro conferma all'esito della stessa: 1) affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la crescita, educazione, salute ed istruzione dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
le decisioni urgenti relative ai minori saranno assunte dal genitore che, nella circostanza, si trova con loro, ferma l'immediata informativa all'altro genitore;
2) assegnazione della casa coniugale come segue: l'appartamento al piano terreno viene assegnato alla moglie, quello al primo piano viene assegnato al marito;
la moglie potrà utilizzare la taverna posta al piano interrato, mentre il marito utilizzerà l'autorimessa; 3) i bambini verranno collocati in via prevalente con la madre e potranno stare con il padre come segue: - tre sere a settimana, dalle ore 18,30 sino alle ore 20,30, potranno stare con il padre e cenare con lui;
- una sera alla settimana, nella settimana che non si conclude con il week end di pertinenza del padre, potranno anche pernottare da lui;
- a fine settimane alternate con la madre dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 sino alla domenica sera ora di cena compresa;
4) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti – con priorità di scelta in via alternata - entro il mese di maggio di ogni anno. Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno trascorse dai figli con entrambi i genitori, suddivise in due periodi di pari durata;
con alternanza del giorno di Natale e Pasqua. 5) frequenterà la scuola materna a Tresenda e così pure farà _1 Per_2
quando arriverà il suo momento;
6) I nonni paterni potranno sostituire il padre nell'accudimento dei bambini ogniqualvolta questi ne avesse necessità per suoi impegni di lavoro. 7) Il signor verserà a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200 mensili ciascuno, o la diversa somma che risulterà di giustiZI, importo che verrà annualmente aggiornato secondo gli indici Istat, oltre tutte le spese straordinarie previamente concertate e subordinate all'esibizione dei documenti giustificativi, secondo le modalità indicate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Sondrio. Spese vinte.
Esponeva il ricorrente:
1) Il ricorrente ha contratto matrimonio civile in data 5 dicembre 2020, in TE DEUA
(SO) con nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_3
residente a [...]G, (doc. 1), in regime di separazione pagina 2 di 22 dei beni. 2) Dall'unione sono nati due figli: in data 02.03.2021 e il 19.12.2022 _1 Per_2
(doc. 2-3). 4) I coniugi convivevano dall'estate 2015 in una villetta singola, costruita dal sig. prima del matrimonio (e ben prima di conoscere la moglie) e di sua esclusiva Parte_1
proprietà (doc. 4), situata a circa 100 metri dall'abitazione dei genitori della signora Il CP_1
sig. non è intestatario di alcun altro bene, se non dell'autovettura Dacia Duster Parte_1
targata FK 529 RB. 5) La signora non svolge alcuna attività lavorativa, mentre il sig. CP_1
è impiegato di banca e percepisce un reddito lordo annuo di € 37.136,00 che al netto Parte_1
ammonta a € 28.854,00 (doc. 5-6: ultime tre dichiarazioni dei redditi ed estratti conti degli ultimi tre anni). 6) Il rapporto tra i coniugi è stato tranquillo e sereno sino al settembre 2023, poi tutto è deflagrato per un'apparente banalità quando la coppia ha iscritto la figlia _1
all'asilo. 7) Dopo i primi due o tre giorni d'inserimento della bambina, nel corso dei quali continuava a piangere, la madre ha deciso, contrariamente al parere del padre, che _1
per la bambina sarebbe stato meglio rimanere a casa e che sarebbe potuta tornare all'asilo solo se lo avesse chiesto la bambina stessa. 8) Proprio in quel periodo, il 27 settembre 2023, a seguito di un capriccio prolungato della bambina, la signora stanca dei pianti che CP_1
duravano ore, ha portato dai suoi genitori e da allora la bambina, seguendo i _1
desiderata della madre, della nonna e della ZI materna, non ha più voluto tornare a casa. 9)
Questi i fatti nel dettaglio: a seguito di un capriccio prolungato della bambina, la signora stanca dei pianti della bambina che si prolungavano da ore, colta da una crisi di nervi, CP_1
l'ha affrontata dicendo: “non ne posso più, ti porto dalla nonna, stai li' una settimana o anche quindici giorni”. A questa scena ha assistito la madre del ricorrente, signora Per_3
che si era recata quel giorno a trovare i nipoti. 10) Da allora la bambina non è più
[...]
tornata a casa, né di giorno, né di notte, nonostante le recriminazioni del padre al riguardo.
11) Inutili si sono rivelati i tentativi del padre di riportare a casa la figlia: né la moglie, né i suoceri, né la cognata che vive con i suoceri e che ormai è diventata una specie di seconda mamma di (la tiene a dormire con sé nel proprio letto) lo hanno permesso. 12) Il sig. _1
si è sentito completamente isolato e impotente di fronte alla moglie e alla sua Parte_1
famiglia che lo hanno messo in un angolo obbligandolo ad accettare una situazione che giorno dopo giorno è divenuta intollerabile. 13) Nel frattempo, la bambina si è isolata sempre di più non solo dagli altri bambini del contesto scolastico, ma anche dagli altri famigliari, rifiutandosi di allontanarsi dalla casa dei nonni materni, di entrare nella casa dei nonni paterni in occasione del giorno di Natale e persino di ritornare nella propria casa, in tutto questo sostenuta dalla madre che continua ad affermare che è - di anni tre, compiuti _1 pagina 3 di 22 solo qualche giorno fa - che deve decidere dove stare. 14) Il sig. ha sopportato e Parte_1
sopportato ancora questa anomala situazione che è degenerata quando, domenica 28 gennaio
2024, prima di cena, stanco di discutere con la moglie della pressante necessità che _1
tornasse a casa, ha deciso di parlare nuovamente (aveva già tentato più volte) con sua suocera la moglie si è rifiutata di accompagnarlo a casa dei suoi genitori, Persona_4
dicendogli che tanto non sarebbe tornata e che era giusto così, ed è rimasta _1
nell'abitazione coniugale con il piccolo . 15) Il sig. si è quindi recato in casa Per_2 Parte_1
della suocera e, appartatosi con lei in cucina, le ha chiesto aiuto, per l'ennesima volta, sperando che da lei gli potesse finalmente arrivare un supporto nel convincere la moglie a far rientrare a casa. L'alternativa sarebbe stata che il padre avrebbe portato via la figlia _1
con la forza. 16) Il sig. mite e succube della moglie e della sua famiglia, è invece Parte_1
stato trattato come un folle: sia la suocera che la moglie nel frattempo intervenuta gli hanno intimato d'andarsene. 17) A quel punto, non ritenendo giusto subire l'allontanamento dalla propria figlia e volendo comunque chiarire la situazione, il sig. ha chiamato sua Parte_1
madre per avere sostegno, chiedendole di raggiungerlo ed intervenire a suo supporto per cercare un dialogo più costruttivo e sereno con la moglie e con la famiglia di questa. 18) I genitori del sig. sono giunti fuori casa dei suoi suoceri, ma la suocera ha impedito Parte_1
loro di salire nella sua abitazione. O più precisamente: i genitori del sig. lo hanno Parte_1
chiamato avvertendolo che erano arrivati sotto la casa dei suoceri e chiedevano il permesso d'entrare; poiché la suocera si è fermamente opposta, il sig. è uscito di casa (senza Parte_1
giacca) per avvisare i suoi genitori della circostanza. 19) Dopodiché la suocera e la moglie del sig. gli hanno impedito di rientrare in casa. 20) Non sapendo più cosa fare, il Parte_1
ricorrente si è rivolto ai Carabinieri di Teglio, illustrando loro la situazione, giustificando la richiesto d'intervento con la volontà di evitare eventuali possibili degenerazioni della situazione, nonché la sua preoccupazione nel sapere entrambi i suoi figli in un luogo carico di tensione in cui non gli era assolutamente permesso di entrare. 21) I Carabinieri sono saliti in casa dei suoceri del sig. cercando di spiegare che i nonni non dovevano Parte_1
intromettersi nelle questioni relative ai minori e che solo i genitori dovevano esserne coinvolti. In ogni caso, nell'immediato hanno suggerito al ricorrente di tornare a casa sua
(via Del Piano 2G) e alla moglie di trascorrere la notte dai suoi genitori con i bambini (via
Del Piano 2A), rimandando al mattino, a mente rasserenata, la necessaria discussione. 22)
Andati via i Carabinieri, il sig. è tornato a casa, seguito da un “te la faccio pagare!” Parte_1
da parte di sua suocera. 23) Circa un'ora dopo i suddetti fatti, la moglie è entrata pagina 4 di 22 nell'abitazione coniugale per prendere le cose necessarie per trascorrere la notte fuori casa.
24) Da quel giorno, 28 gennaio 2024, la signora non ha più fatto rientro nella casa CP_1
coniugale e trattiene i figli, contro la volontà del marito, nella casa dei suoi genitori, impedendogli in tutti i modi di tenerli con sé anche solo un'ora. 25) Al sig. viene Parte_1
concesso di vedere i suoi figli solo alla presenza della moglie e solo per pochi minuti, nella zona limitrofa all'abitazione della famiglia materna, eccezion fatta nei casi in cui il marito si offre di accompagnare la signora al supermercato (Iperal di Castione) per continuare a CP_1
provvedere al mantenimento dei figli in attesa di un accordo o provvedimento in merito. In tali occasioni il padre può stare con qualche minuto in più viene lasciato a _1 Per_2
casa “perché dorme”), giocando con la bambina tra gli scaffali del supermercato mentre la moglie riempie il carrello con la spesa per i bambini. 26) Ogni volta che il ricorrente chiede a sua moglie di poter stare con i suoi figli, la donna, supportata dalla madre e dalla sorella, che vive ancora nella casa dei genitori, trova qualsiasi scusa per impedirlo. 27) La situazione è diventata insopportabile;
non c'è dolore più grande per un padre che vedersi negato il diritto di vedere i propri figli. 28) Anche la figlia maggiore sta soffrendo: a quanto riferito _1
dalla madre, il comportamento di ha subito nell'ultimo periodo una sensibile _1
involuzione, tanto che ha ripreso ad usare il pannolino, quantomeno durante la notte. 29)
Non potendo più vedere né tenere con sé i figli, e avendo la moglie abbandonato il tetto coniugale senza alcun motivo razionale, a quel punto il sig. si è rivolto ad un Parte_1
legale che ha scritto alla signora una articolata raccomandata che si allega e in cui è CP_1
ben descritta la situazione in cui si trova costretto a vivere il sig. (doc. 7). 30) La Parte_1
raccomandata non ha sortito effetto alcuno e il sig. ha continuato inutilmente a Parte_1
chiedere alla moglie di poter vedere e tenere con sé i suoi figlioletti. 31) Nemmeno il giorno del compleanno di il sig. ha potuto vedere e tenere con sé i suoi figli e _1 Parte_1
festeggiare la bambina. Le cose sono andate così: il pomeriggio del 2 marzo, compleanno di la bambina è stata festeggiata in casa dei suoceri del ricorrente. Il padre non è stato _1
invitato, per cui ha chiesto alla moglie di poter tenere con sè i bambini il giorno seguente, per poter festeggiare la ricorrenza anche con i suoi famigliari;
la moglie finalmente acconsentiva a lasciare i bambini al padre dalle 10 di mattina alle 16.30 del pomeriggio circa.
32) Tuttavia, il 3 marzo, alle 7 di mattina, la signora inviava al marito dei messaggi CP_1
WhatsApp dove manifestava chiaramente di opporsi alla presenza dei suoi suoceri alla festa di compleanno di e che quindi avrebbe concesso al marito di prendere con sè solo _1
a patto che lo avesse riportato per pranzo, mentre sarebbe potuta Per_2 Per_5 _1 pagina 5 di 22 venire solo se fosse stata lei stessa (una bambina di 3 anni) a chiederlo. 33) Alla fine al sig. non è stato permesso di tenere né , né 34) Il pomeriggio dello Parte_1 Per_2 _1
stesso giorno il sig. si è nuovamente presentato davanti alla casa dei suoi suoceri Parte_1
per un ulteriore tentativo di vedere i suoi figli, sperando di riuscire a stare con loro quantomeno per una merenda e qualche gioco, ma non li ha trovati;
il suocero gli ha riferito che in casa era presente solo , che in quel momento dormiva, e che era uscita Per_2 _1
con la mamma e la ZI. 35) A quel punto il sig. ha immediatamente contattato la Parte_1
moglie per chiederle dove fosse la bambina e per invitarla a riportarla nella casa coniugale per la piccola festicciola. Per tutta risposta la moglie ha ribadito di non volergli consegnare i figli senza la sua presenza, vietando la possibilità di incontro con i nonni paterni ed esprimendosi nel seguente modo “Io avevo detto che i tuoi da soli con i bambini anche no.
La poi sai benissimo che non viene senza di me, e il dodo lì a piangere da solo con _1
gente di cui non mi fido visto i precedenti anche no” e “E poi lì fino a prova contraria è ancora casa mia (lo dici anche tu) e ci sono ancora le mie cose e quelle dei bambini e mi dà fastidio” -sebbene lei non vi risieda dallo scorso 28 gennaio2024- (doc. 8: a dimostrazione di quanto si è detto, si deposita tutta la messaggistica intercorsa tra le parti nella giornata del 3 marzo 2024). 36) Di fatto il padre non ha potuto tenere con sé la figlia, e, naturalmente, il figlio, non solo il giorno del suo compleanno, ma neppure in quello successivo. 37) In data 5 marzo 2024 il padre ha nuovamente comunicato alla moglie l'intenzione di tenere con sè i bambini da sabato 9 marzo, nel pomeriggio, alla mattina del 10 marzo, ma ha purtroppo ricevuto l'ennesimo categorico diniego: “No no mi spiace… non stufire più….” (doc. 9: screen shot messaggi whatsapp). 38) In data 8 marzo 2024 sera il padre ha nuovamente tentato di pianificare il week end del 9 e 10 marzo insieme ai bambini. Ha dunque richiesto alla moglie di concedergli di vedere entrambi i suoi figli, ma questa ha risposto alla sua richiesta solo al mattino del giorno successivo (9 marzo) negandoglieli nuovamente (doc. 10: screen shot messaggi whatsapp).
Si costituiva la resistente, esponendo:
1. È vero che i signori hanno iniZIto a convivere dall'estate 2015; che hanno Parte_2
contratto matrimonio civile in data 5 dicembre 2020; che dall'unione sono nati i figli _1
e ; che la signora non svolge alcuna attività lavorativa, mentre il signor Per_2 CP_1
è impiegato in banca.
2. La signora con diploma ASA, anche prima Parte_1 CP_1
dell'inizio della convivenza, anche per problemi di salute, non ha mai svolto attività pagina 6 di 22 lavorativa come Ausiliario Socio-AssistenZIle, ma ha svolto dei lavoretti occasionali, fino all'inizio della convivenza, poi, assecondando la richiesta del compagno, che già lavorava in banca, con un ottimo stipendio, si è dedicata alla casa, in attesa di accudire i figli, da subito cercati.
3. Diversamente da quanto scritto in ricorso, il rapporto tra i coniugi è stato tranquillo e sereno solamente fino ai primi giorni di marzo 2021, e più precisamente fino a quando la signora è tornata a casa dall'ospedale, dopo aver partorito, in data 02 marzo CP_1
2021, la figlia la quale, come tutti i neonati, a volte di notte piangeva e disturbava il _1
signor abituato a dormire almeno otto ore consecutive per cui, in diverse Parte_1
occasioni, il ricorrente ha invitato la moglie ad andare a dormire con dai propri _1
genitori, la cui abitazione dista circa 100 metri dalla casa coniugale.
4. La signora si è CP_1
sempre rifiutata di andare a dormire dai propri genitori con per cui, a scelta del _1
marito: o dormiva in camera con la figlia, chiudendo sia la porta della cameretta, sia quella della camera matrimoniale, oppure, quando il signor decideva di dormire sul Parte_1
divano, portava in camera matrimoniale.
5. Il signor ha appreso con gioia _1 Parte_1
la seconda gravidanza della moglie, ma in prossimità del parto cesareo, programmato per il
19 dicembre 2022, ha precisato alla stessa, ed ai di lei genitori, che nonostante fosse a casa dal lavoro per congedo paternità, non si sarebbe occupato di perché non essendosi mai _1
interessato, dal momento che si era sempre occupata e preoccupata la moglie, a casa, anche per accudire la figlia, mentre lui durante la settimana, dal lunedì al venerdì doveva lavorare e nel fine settimana doveva pulire l'autovettura e fare lavori al computer, oltre che tagliare l'erba nel giardino, non aveva idea su cosa fare da mangiare, ne su come darle da mangiare, su come mettere e togliere il pannolino, come e quando lavarla, come vestirla, cosa fare se avesse pianto, se non volesse dormire ….
6. Conseguentemente, la ZI materna, che lavorava
(e lavora) al supermercato Iperal di Bianzone, non senza difficoltà, in considerazione del periodo natalizio, si è presa quattro giorni di permesso per occuparsi della nipote.
7. Anche il signor ha trascorso i quattro giorni di ospedale della moglie a casa dei suoceri, Parte_1
andando alla casa coniugale a dormire e a dare da mangiare al cane.
8. Il giorno delle dimissioni della convenuta, il ricorrente, volendo recarsi in ospedale con ha cercato _1
di vestirla per l'occasione, con i vestitini già preparati dalla sorella della convenuta, arrivando a schiaffeggiarla ed a buttarla letteralmente sul letto, perché continuava a muoversi, tant'è che è stato necessario l'intervento della sorella della convenuta … 9.
Ritornata la signora dall'ospedale con , decisamente provata per il parto cesareo, CP_1 Per_2
anche è stata riportata alla casa coniugale, perché la convenuta ha sempre ritenuto _1 pagina 7 di 22 che la famiglia dovesse stare unita, anche nei momenti difficili, ma il “malessere” del ricorrente è peggiorato perché succedeva che di notte provenissero pianti sia dalla camera da letto di sia dalla camera da letto di , e la madre non poteva essere _1 Per_2
contemporaneamente nella camera della figlia e nella camera del figlio, per cui, quando era da continuava a piangere e viceversa, così disturbando il papà. _1 Per_2
Conseguentemente, poiché gli inviti del marito a lasciare, di notte, la casa coniugale, per la casa dei nonni materni, aumentavano ed aumentavano i rifiuti della signora per CP_1
diversi mesi il signor spesso decideva di dormire sul divano, lontano dalla camere, Parte_1
lasciando la moglie nel letto matrimoniale con e a fianco, nel lettino. 10. La _1 Per_2
convenuta non si è mai opposta alle richieste del marito, ritenendo giusto che il coniuge potesse dormire almeno le otto ore, dallo stesso pretese, senza risvegli e senza stress, dal momento che al mattino la sveglia suonava alle sei, dal lunedì al venerdì, e che esso marito si assentava da casa dalle 07.00-07.15 per fare ritorno dopo le ore 17.00 ed a volte anche dopo le ore 19.30. 11. Su insistenza del ricorrente, la convenuta ha iscritto alla scuola dell'infanZI
nata il [...], come anticipataria, per settembre 2023 avrebbe _1 _1
compiuto esattamente due anni e mezzo, invece dei tre previsti). 12. Il primo giorno di asilo
– giovedì 07 settembre – la madre ha accompagnato all'asilo alle ore 09.00, mentre il _1
padre è rimasto a casa con . Secondo quanto riferito dalle insegnanti, la bambina ha Per_2
giocato con i compagni ed ha fatto merendina alle 10.30, poi verso le 11.00 ha iniZIto a piangere e quando è giunta la mamma, un po'prima dell'orario di fine asilo, previsto per le ore 11.30, ancora piangeva. 13. Tornate a casa, per buona parte del pomeriggio, la genitrice ha continuato ad esporre il bello dell'asilo: i giochi, gli amici … e la bimba si è rasserenata. 14. Il giorno successivo, venerdì, la madre ha di nuovo accompagnato all'asilo e la stessa, _1
con le lacrime agli occhi, accolta calorosamente dalle maestre e e da alcuni CP_1 Pt_3
bambini, ha salutato la mamma ed è entrata in aula, ma prima delle ore undici la signora
è stata contattata dalle insegnanti ed invitata ad andare a prendere perché CP_1 _1
continuava a piangere. 15. Il lunedì, quando è stato il momento di uscire per andare alla scuola materna, ha iniZIto a piangere disperatamente, ad avere conati di vomito ed _1
a ripetere, fra le lacrime, che non voleva andare. 16. Su insistenza del padre, la signora CP_1
ha portato piangente all'asilo, affidandola, sempre in lacrime, alle cure delle _1
insegnanti. 17. Prima delle ore undici, la maestra ha chiamato la madre dicendole di Pt_3
andare a prendere la figlia, perché non smetteva di piangere e la signora nonostante CP_1
l'opposizione del signor andava a riprendere ancora in lacrime al Parte_1 _1 pagina 8 di 22 momento del suo arrivo. 18. Il giorno dopo, martedì, veniva accompagnata all'asilo _1
dalla mamma, dal papà, da e dalla ZI materna, perché i signori Per_2 Parte_4
dovevano portare dal pediatra. 19. piangeva e ripeteva di non voler stare Per_2 _1
all'asilo. 20. Le insegnanti, e unitamente alla madre di una bimba, suggerivano ai CP_1 Pt_3
genitori di non lasciare all'asilo e la ZI materna, viste le condizioni della bambina, _1
si offriva di riportarla a casa ma, su opposizione del padre, le maestre la portavano, praticamente di peso, in aula. 21. Dopo poco, le insegnanti chiamavano la sorella della convenuta dicendole di andare a riprendere la bambina, perché continuava a piangere a dirotto ed aveva pure conati di vomito. 22. La signora andava a riprendere la Persona_6
nipote, che nel frattempo aveva pure rimesso e riusciva, con non poche difficoltà a calmarla ed a portarla al parco giochi. 23. Su suggerimento/consiglio delle insegnanti, che da subito avevano ritenuto la bambina ancora troppo piccola per l'inserimento alla scuola dell'infanZI previsto, come noto, all'età di tre anni, “contrariamente al parere del padre”, la convenuta non portò più all'asilo. 24. Dal giorno 13 settembre, al mattino del 27 settembre 2023, _1
le giornate trascorsero tranquille: la mamma con i figli a casa, al parco giochi di Chiuro, o
Teglio, a fare la spesa, dai nonni materni, in giardino con uno o due amici, a passeggio per il paese con il cane …, fino al rientro dal lavoro del padre;
alcune notti tranquille, altre meno
…, fino al primo pomeriggio del 27 settembre 2023, al rientro della passeggiata in paese con la nonna paterna, giunta in visita ai nipoti alle ore 14.00. 25. Verso le ore 15.00, la resistente, unitamente alla suocera ed ai figli stavano tornando verso casa per la merendina, quando incominciò a fare capricci, perché voleva fermarsi al parco giochi, e giunta in _1
prossimità dell'ingresso si mise a piangere, rifiutandosi di entrare nell'abitazione. 26. Mentre la resistente guadagnava l'ingresso con il figlio , la suocera prendeva per mano Per_2
e, strattonandola, entrava in casa. Poiché la nipotina continuava a piangere, _1
nonostante gli inviti della nonna a smettere (la convenuta ero occupata con , che Per_2
doveva essere cambiato e lavato per la merendina), la signora iniziò a Persona_3
minacciarla dicendo che se non avesse smesso di fare capricci e piangere, l'avrebbe portata di sotto in taverna, ove c'è il ripostiglio, ove sono riposte le scope, i detersivi per le pulizie, le scarpe e altro, e l'avrebbe chiusa dentro al buio, in castigo. 27. Inutile dire che, invece di smettere, continuava a piangere disperatamente chiamando mamma e ZI _1 Per_6
mentre la nonna continuava a ripetere: “ti chiudo nel ripostiglio al buio, ti chiudo lì dentro al bui, fino a quando non smetterai di piangere …”. 28. Finito di dare da mangiare a , Per_2
la signora prendeva in braccio la figlia in lacrime e la portava a casa dei propri CP_1 pagina 9 di 22 genitori, mentre la suocera rimaneva con il nipote fino al suo rientro, poi si allontanava, dopo aver riferito alla nuora che aveva sbagliato, perché non doveva portare la bambina dai nonni, ma la doveva chiudere nel ripostiglio delle scope al buio, come avrebbe fatto lei, dopo averle dato due sberle, per farle capire che non doveva fare i capricci. 29. Questi, non nel dettaglio, ma in sintesi, i fatti, con la sola precisazione che la convenuta non ha assolutamente pronunciato la frase scritta al punto 9 del ricorso: la signora ha portato CP_1
dai nonni materni per far smettere la suocera dal minacciare di chiudere la bambina _1
nel ripostiglio al buio, con il timore che potesse veramente porre in atto la minaccia. 30. Reso edotto il marito dell'accaduto, lo stesso, si è subito dichiarato d'accordo a che _1
restasse per un po' di tempo a casa dei nonni, invitando la moglie a portarla alla casa coniugale, prima solo in giardino, poi nell'appartamento, senza passare dalla taverna, dove vi
è il ripostiglio. 31. Da quel pomeriggio – 27 settembre 2023 – la bambina non è più entrata nella casa coniugale, nonostante i quotidiani tentativi fatti dalla convenuta, fino al 28 febbraio 2024. Quando la mamma, già dal 28 settembre, si avvicinava a casa, invogliando la figlia ad entrare per giocare con i giochi e con il cane, che tanto ama, la stessa si divincolava e davanti al cancello, si bloccava continuando a ripetere: “no, no…è buio, paura, paura …” ed a volte anche “papà pam”. 32. Dal 28 febbraio, tutti i giorni, unitamente a , Per_2 _1
non solo va volentieri a casa, ma spesso è lei che sollecita la madre ad andare per giocare con i suoi giochi, nella sua casetta, da lei tanto desiderata e sistemata in sala, a dare da mangiare al cane DU ed a portarlo a passeggio. Quando, però, la mamma le suggerisce di restare a dormire nella sua cameretta risponde un secco no, interrompe i giochi e si dirige verso l'uscita, perché: “qui buio, io paura”. La signora confida che, con il tempo, la pazienza CP_1
e le buone maniere, possa riprendere a stare in quella casa anche la notte, come _1
faceva prima del pomeriggio del 27 settembre 2023. 33. Da quel giorno – 27 settembre 2023 – al
27 gennaio 2024, ha sempre dormito a casa dei nonni, nella camera ove vi è il letto _1
della ZI (la quale, per inciso, è spesso fuori casa, anche a dormire, pur avendo Per_6
ancora la residenza a casa dei genitori), ma anche il lettino ove ha sempre dormito. _1
34. Dal 27 settembre 2023, al 27 gennaio 2024, pressochè tutte le sere, dal lunedì al venerdì, il signor dopo il lavoro e prima di andare alla casa coniugale, dove sempre lo Parte_1
attendevano la moglie e , si fermava dai suoceri a salutare riservandole Per_2 _1
spesso delle strattonate e anche qualche sberla, anche in viso, nel tentativo di convincere la figlia ad andare a casa con lui. Questo è quanto la convenuta ha appreso dai genitori e dalla sorella la quale, in più di un'occasione avrebbe redarguito il cognato. 35. Nel frattempo pagina 10 di 22 pur non frequentando l'asilo, è sempre stata in compagnia di suoi coetanei ed anche _1
con bambini più piccoli e più grandi, perché tutti i giorni, sabato e domenica compresi, veniva (e viene tutt'ora) accompagnata al parco giochi di Chiuro, piuttosto che di Teglio, o di e frequenta sempre, pressochè tutti i giorni, tranne quelli di pioggia, anche Per_7 Per_8
e , bimbi rispettivamente di tre anni e mezzo e di quindici giorni più di 36. A Per_9 _1
volte, su insistenza della convenuta, anche il ricorrente, di sabato, piuttosto che di domenica, si è recato, seppur per poco tempo, ai vari parco giochi ed ha visto la figlia giocare con altri bambini. 37. Domenica 28 gennaio 2024, il signor è rimasto quasi tutto il giorno Parte_1
con i bambini e la moglie poi, nel tardo pomeriggio, lasciata dai nonni, è tornato a _1
casa, unitamente a ed alla moglie. 38. Prima di cena, il signor ha lasciato la Per_2 Parte_1
moglie, che stava facendo il bagno a , dicendo che avrebbe fatto un breve giro, fino al Per_2
paese, con il cane. 39. Dopo circa un quarto d'ora la convenuta riceveva una telefonata dalla madre, molto agitata, che le chiedeva di andare immediatamente a casa perché si era presentato l' deciso a riportare a casa e che al diniego della bambina, corsa Parte_1 _1
in camera da letto, l'aveva raggiunta e, strattonandola e dandole sberle, anche in faccia, cercava di guadagnare le scale, non riuscendo per il pronto intervento del nonno 40. CP_1
Mentre la madre della convenuta telefonava alla figlia, il ricorrente chiamava la cognata,
, dicendole di essere stufo della situazione, venutasi a creare anche per colpa Persona_6
sua, perché aveva sempre assecondato la sorella e che con le buone, o con le cattive, usando anche la forza, avrebbe portato via la bambina da quella casa, se necessario anche con l'aiuto dei carabinieri, che si apprestava a chiamare. 41. , particolarmente spaventata, Persona_6
lasciava il compagno e si precipitava a casa dei genitori. 42. Sul piazzale, in prossimità dell'abitazione, vedeva i genitori del ricorrente e, subito dopo sono arrivati in casa i carabinieri, chiamati, come comunicato alla cognata, dal signor 43. I carabinieri Parte_1
hanno visto che piangeva disperatamente, continuando a ripetere, fra i singhiozzi, _1
“no papà, no papà, paura, buio, buio…”. 44. Il signor ed i di lui genitori non sono Parte_1
saliti in casa ed i carabinieri, dopo aver precisato alla famiglia di non aver capito la CP_1
richiesta di intervento, effettuata dal signor da loro riconosciuto in palese stato di Parte_1
alterazione, suggerivano a di restare con i figli a casa dei genitori per qualche CP_1
giorno, confidando che le “cose” potessero tornare alla normalità. 45. La suocera del signor che non ha lasciato l'appartamento, perché indaffarata a preparare la cena per Parte_1
, non ha assolutamente detto al genero, che non è salito in casa con i carabinieri, “te la Per_2
faccio pagare”. 46. E' vero che circa un'ora dopo, da quando si sono allontanati i carabinieri, pagina 11 di 22 la signora dopo aver cercato di calmare la figlia, spaventata per il comportamento del CP_1
padre, ed anche per l'arrivo dei carabinieri, e aver dato da mangiare a , è andata Per_2
all'“abitazione coniugale per prendere le cose per trascorrere la notte fuori casa”. Per inciso, prima che lasciasse l'appartamento, il marito le ha strappato di mano la borsetta, ha preso il portafoglio ed ha tolto dallo stesso il bancomat, i buoni pasto e persino i cinque euro, quale resto della spesa del giorno precedente, dicendo che lei ed i bambini avrebbero potuto restare fuori casa, ma “questi rimangono a mie mani”. Conseguentemente la signora usciva di CP_1
casa senza un centesimo. 47. Non è vero che “da quel giorno, 28 gennaio 2024, la signora non ha più fatto rientro nella casa coniugale” e non è nemmeno vero che impedisce al CP_1
marito in tutti i modi di tenere i figli “con sé anche solo un'ora”. 48. Già in data 1° febbraio
2024, la signora comunicava al marito di voler tornare a casa con , ma il signor CP_1 Per_2
le rispondeva che “la relazione ha raggiunto un punto di non ritorno e per questo Parte_1
ho deciso di iniZIre la pratiche per la separazione” (cfr. doc. n. 1). 49. Come già precisato, anche prima di domenica 28 gennaio 2024, ed anche prima del 27 settembre 2023, il signor non si è mai interessato, né di prima, né di e Parte_1 _1 _1 Per_2
successivamente, non ha mai fatto loro da mangiare, non ha mai tolto loro il pannolino, non ha mai fatto loro il bagnetto, non è mai andato solo con loro a passeggiare, non li ha mai messi a letto …, conseguentemente, alle richieste dallo stesso formulate, solamente in data successiva al 28 gennaio 2024, di poterli tenere con sé da solo per una giornata, o anche solo mezza giornata, la signora ha sempre risposto, e continua a rispondere, “per ora NO”, CP_1
no fino a quando il papà di e , saprà, per esempio, come e cosa dare ai figli a _1 Per_2
metà mattina, piuttosto che a metà pomeriggio, come cambiare il pannolino a , come Per_2
pulirlo ed eventualmente mettergli la crema sul sederino, come far riposare sia , che Per_2
come preparare loro la colazione, il pranzo e/o la cena, come far loro il bagnetto … _1
Inoltre, dal momento in cui i bambini non sono mai stati soli con il padre, dopo poco tempo, come accertato anche recentemente, iniZIno a piangere ed a cercare la mamma, mentre il signor trova una qualche giustificazione (lavoro, spesa, lavaggio di auto … per Parte_1
liberarsi dei bambini). 50. Tutti i giorni in cui il signor non può vedere di persona Parte_1
i figli, perché impegnato al lavoro e torna tardi, la signora fa o riceve videochiamate CP_1
per dare la possibilità al marito di vedere e salutare i bambini e nei fine settimana – sia sabato, che domenica – è spesso la convenuta a chiedere al marito di passare il mattino, piuttosto che il pomeriggio, o tutto il giorno assieme, ma con frequenza il signor Parte_1
rifiuta, perché deve lavorare (come è successo sabato 03 febbraio), o andare a fare la spesa pagina 12 di 22 (come sabato mattina 17 febbraio, quando e la mamma hanno incontrato il _1 Per_2
signor per strada ed alla richiesta di di andare a giocare con loro al parco Parte_1 _1
giochi, sul dondolo, ha risposto di non potere, proprio perché doveva fare la spesa). Senza contare che dal casuale incontro del sabato 17 febbraio, il ricorrente non si è più fatto né vedere, né sentire, fino alla domenica 25 febbraio quando, dopo le ore 09.00 la convenuta ha portato alla casa coniugale, dicendo al marito che il bambino si era svegliato tardi ed Per_2
aveva appena fatto colazione, per cui avrebbe potuto tranquillamente tenerlo fino alle ore
11.45 e riportarlo per il pranzo, ma il signor ha riportato il figlio alla madre alle ore Parte_1
10.30, perché si era ricordato che doveva andare in ufficio … Alla affermazione della CP_1
che avrebbe potuto prendere entrambi i bambini al ritorno, … il signor non è più Parte_1
tornato! 51. Quando la sera del 05 marzo 2024, il ricorrente ha scritto che voleva prendere i bambini il sabato pomeriggio, dopo merenda e riportarli domenica mattina prima di pranzo, la signora non poteva che rispondere “No no … un pomeriggio e una notte con te no CP_1
…non hai poi la più pallida idea di come gestirli …”, precisando anche: “se vuoi vederli … se vogliono venire a giocare a casa va bene …” (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente). Che poi il signor risponda alla moglie “imparo ma per imparare devo provare”, va Parte_1
benissimo, è “cosa” molto positiva e apprezzata dalla convenuta, ma per imparare è necessario che qualcuno insegni, o che osservi come fa chi si è sempre occupato dei figli! 52.
Dal 28 gennaio a tutt'oggi il signor ha accompagnato ben poche volte la moglie, Parte_1
unitamente ai figli, o alla sola figlia, al supermercato a fare la spesa, “per continuare a provvedere al mantenimento dei figli”: conseguentemente, la maggior parte della spesa, per i bimbi, dai primi giorni di febbraio, al 30 marzo 2024, la convenuta ha dovuto acquistarla con danari ricevuti dai genitori e/o dalla sorella (cfr. doc. n. 2), anche perché, nonostante il precedente difensore avesse suggerito all' già in data precedente il 15 febbraio 2024, Parte_1
di “accreditare una somma di denaro per le esigenze del momento” (cfr. doc. n. 3), e la signora avesse aperto un suo conto corrente, comunicando gli estremi al marito il 19 CP_1
febbraio 2024, alle ore 12.30, il signor ha effettuato il primo versamento, Parte_1
dell'importo di euro 400,00, a titolo di “mantenimento mese di marzo 2024”, solamente in data 26 marzo 2024 (cfr. doc. n. 4). Si evidenZI che il ricorrente ha incassato anche nei mesi di gennaio e febbraio gli assegni unici per euro 342,60 e 378,00 e, presumibilmente, euro
405,20 a marzo e che percepisce uno stipendio mensile medio, comprensivo di premi … superiore ad euro 2.400,00 (cfr. doc. n. 5-6 – fascicolo di parte ricorrente). 53. Non risponde al vero, e la madre non l'ha mai detto, che “la figlia maggiore sta soffrendo” e _1 pagina 13 di 22 nemmeno che “ha subito nell'ultimo periodo una sensibile involuzione, tanto che ha ripreso ad usare il pannolino, quantomeno durante la notte”. non è mai stata così felice e _1
serena come da quando ha iniZIto a dormire la notte dai nonni materni. Risponde al vero che, a tutt'oggi, porta il pannolino di notte, ma ciò perché nelle varie occasioni (più _1
volte da inizio gennaio 2024) in cui la signora non ha messo il pannolino alla figlia, CP_1
anche per tre notti consecutive, tutte le notti, già nelle prime ore di sonno, chiamava _1
la mamma, perché tutta bagnata, e tutto bagnato anche il letto. Riferita la circostanza anche alla pediatra, il medico ha risposto che ogni bambino ha i suoi tempi e che anche dopo i tre anni è normale che facciano ancora la pipì a letto. 54. La moglie non ha assolutamente
“abbandonato il tetto coniugale senza alcun motivo” ed il signor dovrebbe fare Parte_1
una riflessione sul motivo, suggerito anche dai carabinieri, per il quale la signora è a CP_1
casa dei propri genitori con i figli, pur continuando a frequentare, con i figli, la casa coniugale, durante il giorno. 55. Indubbiamente il signor è persona decisamente Parte_1
rapida nelle decisioni dal momento in cui a distanza di soli tre giorni dalla data in cui la moglie è rimasta a dormire con i figli a casa dei genitori, “si è rivolto ad un legale che ha scritto una articolata raccomandata”, datata appunto 01 febbraio 2024. 56. Ricevuto lo scritto a firma dell'avv. Cotelli (cfr. doc. n.7 di parte ricorrente), la signora come suggerito CP_1
nella lettera, ha preso contatto con il legale “onde verificare se vi siano possibilità di addivenire ad una separazione consensuale nel rispetto dei principi di cogenitorialità e di massima tutela dei minori”. 57. All'incontro, fissato per il giorno 14 febbraio 2024, la signora ha risposto agli addebiti mossi dal marito e l'Avv. Cotelli si è impegnata a riferire al CP_1
proprio assistito il tenore del colloquio, ed a ricontattarla, anche per verificare la possibilità di concordare le condizioni per una separazione consensuale. 58. Stante il silenzio, sia dell'Avv. Cotelli, sia del marito, la signora in data 19 febbraio 2024, fissava un CP_1
appuntamento con la sottoscritta la quale, il giorno successivo, contattava la collega ed apprendeva dalla stessa che il signor al quale aveva riferito del colloquio con la Parte_1
signora le aveva comunicato, il giorno precedente, 19 febbraio 2024, di non essere più CP_1
intenzionato a procedere con la separazione. 59. La sottoscritta comunicava la circostanza alla cliente, la quale cercava di parlare con il marito, senza successo per cui, “con tanto dispiacere e dolore”, suggeriva l'inoltro della raccomandata 06 marzo 2024 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente), cui seguivano la “risposta” del nuovo legale del signor Parte_1
(cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente), lo scritto del sottoscritto difensore della signora
(cfr. doc. n. 13 fascicolo di parte ricorrente) e la notifica del ricorso per separazione. 60. CP_1 pagina 14 di 22 Non risponde al vero che domenica 3 marzo “alla fine al signor non è stato Parte_1
concesso di tenere né , né . Come scritto nel messaggio prodotto da parte Per_2 _1
ricorrente e dalla stessa trascritto, anche in grassetto, solo in parte, (cfr. doc. n. 8 – fascicolo ricorrente), la convenuta ha scritto al marito alle ore 07.47: “ora se vuoi prenderlo (il riferimento è a ) un momento va bene, e anche la se vuole ripeto se vuole”, Per_2 _1
ma il marito non ha più fatto seguito, per cui la convenuta ha dedotto che non fosse interessato a tenere i figli ed a fine pranzo, in considerazione anche della bella giornata è andata, assieme alla sorella, prima al parco giochi di Chiuro, poi di Teglio, con 61. _1
E' vero che alla richiesta formulata dal ricorrente, in data 05 marzo 2024, di tenere i figli, dal sabato pomeriggio dopo merenda, alla domenica mattina prima di pranzo, la convenuta ha risposto di no, ma ha anche precisato: “un pomeriggio ed una notte con te no….non hai poi la più pallida idea di come gestirli. La poi non stava neanche prima figurati da sola con _1
te”, ma ha anche precisato: “se vuoi vederli puoi vederli ci mancherebbe”. * * * *** Anche la convenuta potrebbe andare avanti ancora per molte pagine nel raccontare che mai ha impedito al marito di vedere e stare con i figli, rispondendo no alla richiesta di tenerli un fine settimana, o per un tempo prolungato, per i motivi succintamente retro precisati.
Sempre seguendo l'ordine di esposizione di parte ricorrente: “ricapitolando”: la signora CP_1
NON “ha preteso che la figlia vivesse in casa dei genitori”. Come ben noto al signor _1
infatti, la bambina ha iniZIto a stare dai genitori della convenuta a seguito del Parte_1
grave episodio occorso in data 27 settembre 2023 e dei continui atteggiamenti posti in atto successivamente dal padre per cercare di convincerla, con sberle e strattonamenti, a tornare alla casa coniugale. Quanto all'abbandono del tetto coniugale, si evidenZI che la signora si è fermata dai genitori la notte del 28 gennaio 2024, su suggerimento dei Carabinieri, CP_1
chiamati dal ricorrente, i quali avevano accertato l'alterazione psicofisica dello stesso ed ha continuato a restarvi, sia perché l' si era dichiarato stressato per cui, al ritorno dal Parte_1
lavoro, preferiva stare tranquillo, da solo, sia perché, a distanza di soli tre giorni dall'intervento dei Carabinieri che, si ripete, avevano consigliato alla convenuta di fermarsi per qualche giorno a casa dei genitori, già aveva pensato e comunicato alla moglie “che la nostra relazione ha raggiunto un punto di non ritorno e per questo ho deciso di iniZIre la pratiche per la separazione” (cfr. doc. n. 1). A distanza di pochi giorni, infatti, la signora ricevuta la raccomandata a firma dell'avv. Cotelli, ha avuto conferma che la “pratica” CP_1
per la separazione già era stata iniZIta, sicuramente anche in data antecedente il 1° febbraio
2024 (cfr. doc. n. 7 fascicolo di parte ricorrente). Si ripete che non ha sottratto i CP_1 pagina 15 di 22 figli al padre. Con riserva di altro precisare, documentare e provare con testimoni, nell'eventuale prosieguo della triste e dolorosa vertenza, non resta che concludere, facendo nostra la frase avversaria: “Purtroppo i fatti esposti corrispondono al vero”, purtroppo!
La resistente chiedeva:
Nel merito:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
2. affidare i figli minori
( , nata il [...] e nato il [...]) ad entrambi i genitori, i quali assumeranno _1 Per_2
di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la crescita, la salute, l'educazione e l'istruzione
(compresa la frequenza alla scuola dell'infanZI di Tresenda, ove è già iscritta e ove verrà iscritto _1
anche quando verrà il suo momento, con rispetto dei tempi di maturazione dei figli stessi), con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vedere i figli quando vorrà, previa comunicazione alla madre e di tenerli, almeno per alcuni mesi, a far data dalla comparizione personale fissata per il giorno 10 aprile p.v., con la presenza della madre, due sere alla settimana dalle ore 17.30 (orario in cui i bambini devono essere preparati per la cena) alle ore 20.30 (ora in cui i bambini devono essere preparati per andare a letto) ed un fine settimana alternato;
per alcuni mesi sempre alla presenza della madre, dalle ore
09.00 alle ore 20.30 del sabato, quando il padre porterà alla casa coniugale i figli e la moglie per la notte, per andarli a riprendere la domenica, dalle ore 09.00 e riportarli, con le stesse modalità del sabato alle ore 20.30.
Appena il ricorrente saprà accudire da sé i figli, gli stessi potranno stare da soli con il padre due sere alla settimana negli orari 17.30-20.30 ed un fine settimana alternato dalle ore 09.00 alle ore 20.30 del sabato e della domenica, con pernottamenti presso la mamma. Successivamente, si auspica che i figli possano trascorrere un fine settimana alternato, dalle ore 09.00 del sabato, alle ore 20.30 della domenica, senza la presenza della madre;
3. assegnare la casa coniugale di TE DEUA (prov. di Sondrio), Via Del Piano n. 2G, di proprietà del signor completa di mobili, alla moglie, la quale la abiterà unitamente ai figli minori Parte_1
e disponendo che, per il momento, il signor trasferisca altrove la residenza, previa _1 Per_2 Parte_1
comunicazione alla moglie;
4. disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo per Parte_1 CP_1
il mantenimento dei figli, la somma di euro 800,00 (euro 400,00 per ogni figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e da versare entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza febbraio 2024, oltre a tutte le spese di carattere straordinario, come da Protocollo del Tribunale di Sondrio, da concordare e documentare, anche perché il signor possa chiedere il rimborso all'istituto di credito, Banca Popolare Parte_1
di Sondrio, ove svolge attività lavorativa;
5. disporre che gli assegni unici per i figli, erogati dall'INPS, vengano incassati al 100% dalla signora 6. disporre che il signor versi alla signora a CP_1 Parte_1 CP_1
titolo di contributo per il di lei mantenimento, la somma di euro 500,00, entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza febbraio 2024 e con rivalutazione ISTAT, oltre alle spese sanitarie, da documentare, nella pagina 16 di 22 percentuale che verrà rimborsata al signor dalla Banca Popolare di Sondrio;
Con vittoria di spese e Parte_1
compensi professionali.
Così incardinatosi il contraddittorio, tentata vanamente al conciliazione delle parti, con ordinanza
17 6 24 veniva statuito: rilevato che le parti forniscono versioni farraginose ed opposte, tra loro inconciliabili, sulla situazione familiare, considerato che tali condotte certamente influiscono negativamente sulla serenità dei figli minori, ritenuto che sia stato perso il controllo sulla corretta gestione dei figli, la cui armoniosa e tranquilla crescita preme al giudicante tutelare, reputato indispensabile, al fine di statuire in seguito con maggiore cognizione di causa, sull'affidamento e sul collocamento di figli stessi, allo stato, dispone che i figli minori vengano collocati allo stato nella casa familiare, ne dispone l'affidamento all'Ente, che si occuperà anche delle scelte relative alla istruzione dei figli minori, incarica i Servizi Sociali Ufficio di Piano di Sondrio di prendere in carico il nucleo familiare per cui è causa, monitorandone le dinamiche, esaminando la capacità genitoriale del padre e della madre, valutando i rapporti intercorrenti anche con le figure dei nonni, sin da ora statuendo le frequentazioni genitori-figli, sulla base alle emergenze delle indagini, se necessario anche imponendo ai genitori (nel caso gli stessi non si accordino su quale dei due lascerà la casa familiare), ferma la permanenza dei figli nella casa familiare, di alternarsi (con cadenza settimanale o altra cadenza ritenuta opportuna) all'interno della stessa al fine di consentire ai figli minori il costante e paritario rapporto con entrambe le figure genitoriali, manda ai
Servizi Sociali di depositare relazione entro la data del 30.9.24, fissa nuovo termine per il deposito di note di udienza al 15.10.24. Si comunichi anche ai Servizi Sociali incaricati.
Con successiva ordinanza 8 7 24 veniva statuito: preso atto del fatto che, nell'attesa dell'intervento dei Servizi Sociali, non è stata data attuazione all'ordinanza
17.6.24, considerato che entrambi i genitori, pur fornendo versioni diverse degli accadimenti, confermano che il padre non riesce ad avere con sé i bambini, tenuto conto dell'importanza della costante presenza di entrambe le figure genitoriali nel periodo di formazione della personalità dei bimbi, valutato anche l'accorato invito della madre in tal senso, onde contribuire a dare ordine alla situazione ed a stemperare il conflitto imperante, in via di urgenza, fermo l'incarico ai Servizi Sociali di prendere in carico il nucleo familiare per cui è causa, monitorandone le dinamiche, esaminando la capacità genitoriale del padre e della madre, valutando i rapporti intercorrenti anche con le figure dei nonni, con deposito di relazione entro la data del 30.9.24, tenuto conto delle esigenze dei figli minori in relazione all'età, considerato il tempo di permanenza presso ciascun genitore, valutate tutte le circostanze del caso concreto in relazione al dovere di contribuzione al mantenimento della prole, in attesa di maggiori e dettagliate informazioni sui rispettivi redditi, osservato che la casa familiare è pagina 17 di 22 composta da più unità e tenuto conto della disponibilità manifestata dal padre, nel precipuo interesse dei figli minori, a parZIle modifica e ad integrazione della ordinanza 17.6.24, così statuisce: dispone l'affidamento all'Ente (che si occuperà anche delle scelte relative alla istruzione) dei figli minori, che saranno collocati allo stato nella casa familiare, ove debbono essere immediatamente riportati se dimoranti in luogo diverso,
l'appartamento al piano terreno viene assegnato alla moglie, quello al primo piano viene assegnato al marito;
entrambi i coniugi potranno utilizzare la taverna e il garage della casa, i bambini verranno collocati in via prevalente con la madre e potranno stare con il padre: - tre sere a settimana, dalle ore 18,30 sino alle ore 20,30 potranno stare con il padre e cenare con lui, - una sera alla settimana, nella settimana che non si conclude con il week end di pertinenza del padre, potranno anche pernottare da lui, - a fine settimane alternate con la madre dal venerdì pomeriggio alle ore 17,30 sino alla domenica sera ora di cena compresa, durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti – con priorità di scelta in via alternata - entro il mese di maggio di ogni anno. Le vacanze di Natale e di Pasqua verranno trascorse dai figli con entrambi i genitori, suddivise in due periodi di pari durata;
con alternanza del giorno di Natale e Pasqua, anche le altre festività del calendario scolastico e i relativi ponti verranno trascorsi dai figli con i genitori in via alternata, così come il giorno del compleanno dei figli, i figli trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno materno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del compleanno paterno ed il giorno della festa del papà, tale regolamentazione costituisce indicazione di massima, che potrà essere modificata di comune accordo tra i genitori ed in relazione alle esigenze dei figli, in base alle particolarità del caso concreto (es. impedimenti dei genitori, impegni particolari dei figli e simili); _1
frequenterà la scuola materna a Tresenda e frequenterà l'asilo nido;
i nonni paterni potranno sostituire Per_2
il padre nell'accudimento dei bambini ogniqualvolta questi ne avesse necessità, il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 250 mensili ciascuno, importo che verrà annualmente aggiornato secondo gli indici Istat, oltre tutte le spese straordinarie previamente concertate e subordinate all'esibizione dei documenti giustificativi, secondo le modalità indicate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Sondrio;
nonché sosterrà tutti i costi di utenze di acqua, luce e gas della casa coniugale, conferma il termine per il deposito di note scritte al 15.10.24, assegna alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 17
c.p.c.
Con ordinanza 7.8.24 veniva disposto: nomina Curatore speciale dei minori l'Avv. Cristina BORDONI, con il compito, allo stato, di coadiuvare le parti e supportare i minori nella attuazione delle disposizioni del Giudice, con particolare riferimento al provvedimento 8.7.24, adoperandosi per dare immediato impulso a tali diposizioni, nel rispetto della
pagina 18 di 22 tranquillità e serenità dei minori, relazionando sulla situazione, in via preliminare e sommaria, entro il
20.8.24, suggerendo le misure ritenute opportune nell'interesse di minori.
Con successiva ordinanza 21 8 24 veniva statuito: lette le richieste delle parti, esaminata la relazione dei Servizi Sociali depositata il 9.8.24, letta la relazione del
Curatore speciale, Avv. Cristina Bordoni, fermo l'incarico ai Servizi Sociali di prendere in carico il nucleo familiare per cui è causa, monitorandone le dinamiche, esaminando la capacità genitoriale del padre e della madre, valutando i rapporti intercorrenti anche con le figure dei nonni, revocate le altre precedenti statuizioni, autorizza il Curatore speciale all'accesso domiciliare presso la casa familiare e presso l'abitazione dei nonni materni, ove si trovano allo stato collocati i due figli minori, manda al Curatore ed ai Servizi Sociali, in interazione tra loro, di modulare sin da ora gli incontri padre-figli, anche, se del caso, in spazio neutro, al fine di ricostruirne il rapporto, incarica i Servizi di completare le indagini in corso, sempre interagendo con il
Curatore speciale, con una valutazione psicodiagnostica sulla personalità dei genitori, sulle condizioni di vita, dinamiche relazionali, capacità genitoriali, natura e qualità delle relazioni con i figli, con individuazione degli interventi di sostegno, anche per il tramite di un educatore da avvicinare ai bambini, dispone che i Servizi attivino un'indagine specifica alla Neuropsichiatria, che veda i piccoli il prima possibile, così da escludere che vi siano patologie importanti e irreparabili, dispone l'attivazione del supporto di un educatore domiciliare per i minori presso la madre, da svolgersi nell'abitazione dei suoi genitori dove oggi vivono, allo scopo di comprendere il contesto di vita dei piccoli ed a loro precipuo supporto, con deposito di relazione da parte del
Curatore e dei Servizi Sociali entro il 5 ottobre 2024, conferma il termine del 15.10.24 per il deposito di note di udienza.
Venivano poi celebrate diverse udienze di comparizione personale delle parti, al fine di trovare una soluzione conciliativa precipuamente nell'interesse dei figli minori.
Con successiva ordinanza 17 1 25 veniva statuito: rilevato che allo stato non risulta evidenZIta da nessuna circostanza l'inidoneità delle figure genitoriali a svolgere i compiti alle stesse inerenti, ritenuto in particolare che sia la madre che il padre risultano capaci di espletare la potestà genitoriale e di adempiere ai doveri afferenti, considerato che non è emersa alcuna ragione per cui il padre debba frequentare i figli in spazio neutro o non possa tenerli con sé di notte, ribadita e sottolineata la necessità che i genitori comunichino tra loro in relazione alle scelte ed alle vicende tutte che riguardano i figli minori, reputato allo stato di dover confermare l'affidamento dei figli all'Ente sino alla ripresa completa della comunicazione tra i genitori ed alla cessazione della conflittualità in essere, osservato pagina 19 di 22 che il buon esito delle disposizioni dettate per la gestione della prole dipenderà dal comportamento dei genitori, che vengono fortemente invitati a rispettare le statuizioni in essere, pena l'adozione di successive misure restrittive della potestà genitoriale del genitore non ottemperante, evidenZIto che i genitori dovranno avere cura che i figli crescano con il supporto necessario di entrambe le figure genitoriali, che con eguale apporto dovranno far parte della vita dei figli, conferma l'ordinanza 8 7 24 da intendersi qui integralmente trascritta, dispone che il Curatore speciale controlli che tali disposizioni vengano eseguite, con immediata relazione in ordine ad eventuali trasgressioni, riserva ulteriori provvedimenti nel denegato caso di mancata ottemperanza da parte dei genitori, trattiene in decisione la causa in relazione alla pronuncia sullo status dei coniugi.
Successivamente, su sollecitazione delle parti, veniva nuovamente disposta comparizione personale,
e all'udienza 31 3 25 veniva così verbalizzato:
Le parti vengono lasciate libere di discutere sul punto collocazione/abitazione;
L'Avv Martinelli da atto che la signora pur rappresentando la preoccupazione di una riacutizzazione CP_1
delle problematiche coniugali, che riferisce in questo momento essersi decisamente affievolite, rappresenta la sua disponibilità a trasferirsi da subito nella casa coniugale con i figli;
da atto inoltre di aver preso nota del periodo di vacanze estive che il padre trascorrerà con i bambini al mare, dal 15 al 31 luglio pv, e si riserva di comunicare il periodo di vacanze che i bambini trascorreranno con lei e dove si svolgerà; manifesta il consenso per la frequentazione del campo estivo per e prosecuzione dell'asilo nido per _1 Per_2
La curatrice Avv Bordoni prende atto della decisione della signora e dichiara massima disponibilità CP_1
all'aiuto, qualsiasi esso sia, rappresentando che tala decisione è sicuramente buona per i bambini che devono abituarsi a vivere con la mamma e il papà e non con altri familiari, pur mantenendo rapporti anche con loro;
La curatrice riferisce di aver monitorato in questi mesi la quotidianità dei minori mantenendo rapporti con le rispettive insegnanti dell'asilo, con la neuropsichiatria che i bambini seguono entrambi per la logopedia e con gli ass soc e conferma un miglioramento dei bambini da quando frequentano il papà, suggerisce pertanto la necessità che anche la comunicazione tra i genitori migliori;
La curatrice, come evidenza negativa, riferisce di aver avuto conoscenza da parte del Sig che la Parte_1
bambina ha avuto accesso a siti internet non consoni per una bambina (sito “Carolina Sanna”) e _1
chiede che assolutamente alla bambina non venga più concesso;
La Sig.ra conferma e dice di aver CP_1
impostato lei stessa sul suo telefono il programma Video Kids e di consentire alla figlia di guardare i cartoni animati che desidera, tra cui conferma quello di “Carolina Sanna”;
L'Avv Giovannini, a integrazione di quanto già esposto, rileva che la circostanza che la madre faccia accedere la bambina a siti su YouTube quali quelli segnalati, stile horror e assolutamente non adeguati alla sua età, è stata scoperta dal padre a seguito di un disegno fatto dalla bambina che alla richiesta di spiegazione ha riferito pagina 20 di 22 che questa “Carolina Sanna ruba i bambini, si nasconde sotto la sabbia del mare per rubare i bambini dalla madre o dal padre e li ruba quando vanno sul pulmino”, evidenZI inoltre che il padre ha visto sul corpo dei bambini morsi e lesioni forse riconducibili alla visione di questi cartoni animati. Poiché pare di una inaudibile gravità il fatto che la genitrice abbia dichiarato di consentire alla figlia minore il libero accesso a questi siti, ribadisce la necessità, più volte già espressa, di disporre CTU per indagarne la capacità genitoriale:
La curatrice rimarca espressamente alla signora che la bambina non abbia assolutamente più accesso e le CP_1
chiede di farsi parte diligente in questo, sollecitando entrambe le parti, soprattutto il papà, quando viene a conoscenza di graffi o morsi sul corpo dei bambini, a segnarlo tempestivamente alla madre affinchè insieme affrontino il problema;
L'Avv Martinelli quanto alla richiesta di CTU per indagare la responsabilità genitoriale, si oppone, evidenZIndo il miglioramento delle condizioni dei minori, anche alla luce di quanto rilevato dal curatore speciale, e chiede che proprio nell'ottica di migliorare la comunicazione dei genitori, eventuali difficoltà dei bambini vengano discusse tra i genitori ed eventualmente con il curatore;
I procuratori delle parti insistono per la decisione sullo status e la rimessione in istruttoria per il prosieguo.
Va preliminarmente vagliata la domanda di separazione personale, come richiesto dalle parti.
La domanda va accolta in quanto appare definitivamente venuta meno l'affectio maritalis.
Con separata ordinanza la causa viene rimessa in istruttoria per il prosieguo sulle rimanenti questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dichiara la separazione personale di e , che si erano uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio civile in data 5 dicembre 2020, in TE DEUA, rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
pagina 21 di 22 Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 03/04/2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
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