TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5093 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., promossa da:
C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente, domiciliata a Perugia, alla
Piazza Italia n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marta Pannacci che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso (p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “1) Disporre a carico del Sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e, per l'effetto, Persona_1 disporre a carico del Sig. a titolo di contributo indiretto al mantenimento del CP_1 figlio la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla Sig.ra sul conto Parte_1 corrente della medesima entro il giorno 5 di ogni mese oltre al rimborso, nella misura del
50%, delle spese straordinarie previamente documentate. 2) Disporre il collocamento del minore presso la madre, Sig.ra Persona_1 Pt_1
nelle forme dell'affido esclusivo per i motivi di cui in narrativa.
[...]
Con vittoria di anticipazioni, compenso professionale, rimborso forfettario al 15% e accessori di legge.”;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 4.1.2024, non ha fatto pervenire le conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo depositato il 18.12.2023 la sig.ra a esposto: che dalla Parte_1 relazione con nato il [...] il figlio , e che la convivenza è terminata CP_1 Per_1 circa un anno dopo la nascita del figlio, quando la ricorrente si è trasferita a vivere, con il consenso dell'ex compagno, da LG (TV) a Perugia, dove da tempo vive la propria madre;
di avere da allora dovuto provvedere autonomamente al mantenimento del figlio minore, poiché il padre aveva contribuito in modo solo saltuario e non era stato possibile concordare un contributo continuativo. La ricorrente ha poi rappresentato di svolgere il lavoro di impiegata presso una azienda, percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.400,00, gravata dalla spesa del canone di locazione (euro 500) e dal canone di leasing per l'autovettura
(euro 250,00), oltre alle ulteriori spese dovute alle utenze e al fabbisogno giornaliero, mentre il resistente lavora come autotrasportatore e percepisce un più consistente stipendio.
All'udienza dell'11.6.2024, dove è comparsa la sola ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del resistente.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 12.6.24 è stato disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato del figlio minore alla madre, ponendo a carico del padre l'obbligo di Per_1 corrispondere alla ricorrente assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate. La causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata all'udienza del 21.1.25 ove è stata trattenuta in decisione.
***
Le domande avanzate dalla ricorrente sono meritevoli di accoglimento.
In via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola del tutto preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”.
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie deve considerarsi che emerge dagli atti che la ricorrente - con la quale il figlio minore (di anni 11) vive da quando, Per_1 nel 2012, è terminata la convivenza con il padre - si fa carico in via pressoché esclusiva di ogni sua esigenza di cura, educazione e mantenimento, in ciò coadiuvata dalla madre (e dal compagno di lei, che considera come un nonno), ma senza poter contare su alcuna Per_1 collaborazione da parte del resistente, che ha con il figlio sporadici contatti telefonici ed incontri diradati nel tempo.
La ricorrente, sentita all'udienza di comparizione, ha raccontato che padre e figlio negli ultimi tempi si sono sentiti in un paio di occasioni: il giorno del compleanno del padre ed il giorno della festa del papà, quando gli ha mandato delle cartoline di auguri tramite telefono, Per_1
e che gli incontri padre/figlio avvengono solo quando lei, per esigenze proprie, si reca in Veneto
(dove il padre è rimasto a vivere una volta terminata la convivenza) con il figlio. Ha poi riferito che vi sono con il resistente obiettive difficoltà di comunicazione e che questo rende complicata la gestione delle esigenze, anche quotidiane, di (“A ottobre scade il passaporto di Per_1
e se avessi l'affido esclusivo potrei occuparmi io di tutto per il rinnovo, perché ogni volta con Per_1
il padre è un ricatto, mi dice o la firma o i soldi, e io non ne posso più di dovergli chiedere deleghe o
firme o consensi. Una volta aveva speso 90 euro per una delega fatta dal notaio e apostillata che serviva
perché potesse andare in Romania (dove ho mio fratello), come va tutti gli anni, e questi 90 Per_1 euro il padre me li ha fatti pesare all'infinito”, v. verbale di udienza).
Si aggiunga che la mancata partecipazione al procedimento da parte del resistente depone nel senso del suo obiettivo disinteresse rispetto alle sorti delle questioni oggetto del ricorso, con conseguente necessità di confermare, anche nella presente sede, l'affidamento esclusivo del minore alla madre, secondo modalità rafforzate già previste nell'ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c.
L'affidamento esclusivo rafforzato (o super-esclusivo) consente di derogare alla regola (che rimane invece ferma nel caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori) dell'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e consente di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, residuando in capo al genitore non affidatario il solo diritto/dovere di vigilare sull'educazione, istruzione ed educazione dei figli e di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater, ultimo comma c.c.). Tale assetto appare necessario al fine di evitare che il meccanismo di rappresentanza degli interessi del minore sia inibito nel suo funzionamento in ragione del sostanziale disinteresse mostrato dal padre, della difficoltà o impossibilità di rintracciarlo tempestivamente, della difficoltà di concordare con lui le decisioni inerenti la vita del figlio.
All'affidamento esclusivo alla madre segue il collocamento abitativo del minore presso la madre, con la quale del resto ha sempre abitato da quando, nel 2012, è terminata la Per_1 convivenza tra i genitori. Le occasioni di incontro tra il minore ed il padre dovranno essere concordate con la madre, non diversamente da quanto già accade adesso.
Venendo alla quantificazione del contributo al mantenimento, deve considerarsi che la mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente non ha consentito di acquisire documentazione che palesi quale sia la sua condizione reddituale-patrimoniale. Ciò non di meno, tenuto conto di quanto riferito dalla ricorrente sul fatto che il OT svolge stabile attività lavorativa come autotrasportatore e delle esigenze di spesa ordinariamente connesse al mantenimento di un minore dell'età di , congrua appare la somma di euro 300,00 Per_1 mensili chiesta in ricorso e già prevista nell'ordinanza con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori. A tale importo deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, per la cui individuazione e gestione potrà essere di ausilio la lettura del Protocollo in uso presso l'Ufficio.
Le spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1) Dispone ai sensi dell'art. 337-quater terzo comma c.c. l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, che potrà adottare in autonomia anche le Per_1 Parte_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. 2) Dispone la collocazione abitativa del figlio minore presso la madre e dispone che Per_1 le occasioni di visita ed incontro tra padre e figlio debbano avvenire previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici del minore.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a decorrere dal mese di dicembre CP_1
2023, a entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di mantenimento Parte_1 ordinario per il figlio di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, come previsto dal Protocollo in uso presso l'Ufficio.
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel.est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5093 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., promossa da:
C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente, domiciliata a Perugia, alla
Piazza Italia n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marta Pannacci che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso (p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “1) Disporre a carico del Sig. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e, per l'effetto, Persona_1 disporre a carico del Sig. a titolo di contributo indiretto al mantenimento del CP_1 figlio la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla Sig.ra sul conto Parte_1 corrente della medesima entro il giorno 5 di ogni mese oltre al rimborso, nella misura del
50%, delle spese straordinarie previamente documentate. 2) Disporre il collocamento del minore presso la madre, Sig.ra Persona_1 Pt_1
nelle forme dell'affido esclusivo per i motivi di cui in narrativa.
[...]
Con vittoria di anticipazioni, compenso professionale, rimborso forfettario al 15% e accessori di legge.”;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 4.1.2024, non ha fatto pervenire le conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo depositato il 18.12.2023 la sig.ra a esposto: che dalla Parte_1 relazione con nato il [...] il figlio , e che la convivenza è terminata CP_1 Per_1 circa un anno dopo la nascita del figlio, quando la ricorrente si è trasferita a vivere, con il consenso dell'ex compagno, da LG (TV) a Perugia, dove da tempo vive la propria madre;
di avere da allora dovuto provvedere autonomamente al mantenimento del figlio minore, poiché il padre aveva contribuito in modo solo saltuario e non era stato possibile concordare un contributo continuativo. La ricorrente ha poi rappresentato di svolgere il lavoro di impiegata presso una azienda, percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.400,00, gravata dalla spesa del canone di locazione (euro 500) e dal canone di leasing per l'autovettura
(euro 250,00), oltre alle ulteriori spese dovute alle utenze e al fabbisogno giornaliero, mentre il resistente lavora come autotrasportatore e percepisce un più consistente stipendio.
All'udienza dell'11.6.2024, dove è comparsa la sola ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del resistente.
Con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 12.6.24 è stato disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato del figlio minore alla madre, ponendo a carico del padre l'obbligo di Per_1 corrispondere alla ricorrente assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate. La causa, ritenuta matura per la decisione,
è stata rinviata all'udienza del 21.1.25 ove è stata trattenuta in decisione.
***
Le domande avanzate dalla ricorrente sono meritevoli di accoglimento.
In via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola del tutto preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”.
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie deve considerarsi che emerge dagli atti che la ricorrente - con la quale il figlio minore (di anni 11) vive da quando, Per_1 nel 2012, è terminata la convivenza con il padre - si fa carico in via pressoché esclusiva di ogni sua esigenza di cura, educazione e mantenimento, in ciò coadiuvata dalla madre (e dal compagno di lei, che considera come un nonno), ma senza poter contare su alcuna Per_1 collaborazione da parte del resistente, che ha con il figlio sporadici contatti telefonici ed incontri diradati nel tempo.
La ricorrente, sentita all'udienza di comparizione, ha raccontato che padre e figlio negli ultimi tempi si sono sentiti in un paio di occasioni: il giorno del compleanno del padre ed il giorno della festa del papà, quando gli ha mandato delle cartoline di auguri tramite telefono, Per_1
e che gli incontri padre/figlio avvengono solo quando lei, per esigenze proprie, si reca in Veneto
(dove il padre è rimasto a vivere una volta terminata la convivenza) con il figlio. Ha poi riferito che vi sono con il resistente obiettive difficoltà di comunicazione e che questo rende complicata la gestione delle esigenze, anche quotidiane, di (“A ottobre scade il passaporto di Per_1
e se avessi l'affido esclusivo potrei occuparmi io di tutto per il rinnovo, perché ogni volta con Per_1
il padre è un ricatto, mi dice o la firma o i soldi, e io non ne posso più di dovergli chiedere deleghe o
firme o consensi. Una volta aveva speso 90 euro per una delega fatta dal notaio e apostillata che serviva
perché potesse andare in Romania (dove ho mio fratello), come va tutti gli anni, e questi 90 Per_1 euro il padre me li ha fatti pesare all'infinito”, v. verbale di udienza).
Si aggiunga che la mancata partecipazione al procedimento da parte del resistente depone nel senso del suo obiettivo disinteresse rispetto alle sorti delle questioni oggetto del ricorso, con conseguente necessità di confermare, anche nella presente sede, l'affidamento esclusivo del minore alla madre, secondo modalità rafforzate già previste nell'ordinanza ex art. 473-bis.22
c.p.c.
L'affidamento esclusivo rafforzato (o super-esclusivo) consente di derogare alla regola (che rimane invece ferma nel caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori) dell'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) e consente di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, residuando in capo al genitore non affidatario il solo diritto/dovere di vigilare sull'educazione, istruzione ed educazione dei figli e di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater, ultimo comma c.c.). Tale assetto appare necessario al fine di evitare che il meccanismo di rappresentanza degli interessi del minore sia inibito nel suo funzionamento in ragione del sostanziale disinteresse mostrato dal padre, della difficoltà o impossibilità di rintracciarlo tempestivamente, della difficoltà di concordare con lui le decisioni inerenti la vita del figlio.
All'affidamento esclusivo alla madre segue il collocamento abitativo del minore presso la madre, con la quale del resto ha sempre abitato da quando, nel 2012, è terminata la Per_1 convivenza tra i genitori. Le occasioni di incontro tra il minore ed il padre dovranno essere concordate con la madre, non diversamente da quanto già accade adesso.
Venendo alla quantificazione del contributo al mantenimento, deve considerarsi che la mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente non ha consentito di acquisire documentazione che palesi quale sia la sua condizione reddituale-patrimoniale. Ciò non di meno, tenuto conto di quanto riferito dalla ricorrente sul fatto che il OT svolge stabile attività lavorativa come autotrasportatore e delle esigenze di spesa ordinariamente connesse al mantenimento di un minore dell'età di , congrua appare la somma di euro 300,00 Per_1 mensili chiesta in ricorso e già prevista nell'ordinanza con cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori. A tale importo deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, per la cui individuazione e gestione potrà essere di ausilio la lettura del Protocollo in uso presso l'Ufficio.
Le spese di lite, tenuto conto della mancata partecipazione al giudizio del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1) Dispone ai sensi dell'art. 337-quater terzo comma c.c. l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, che potrà adottare in autonomia anche le Per_1 Parte_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. 2) Dispone la collocazione abitativa del figlio minore presso la madre e dispone che Per_1 le occasioni di visita ed incontro tra padre e figlio debbano avvenire previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici del minore.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a decorrere dal mese di dicembre CP_1
2023, a entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di mantenimento Parte_1 ordinario per il figlio di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, come previsto dal Protocollo in uso presso l'Ufficio.
4) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato