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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 15/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1163/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Russo)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti De Luca Tamajo, Luciani, De Rosa e Di Casola)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
(avv.to Attanasio)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9989 del 9/11/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla Cont Compagnia - d'ora in poi, breviter, “ o “ ” - si rigettava la domanda, proposta da Controparte_3 CP_5 CP_
, con la partecipazione nel giudizio anche dell' , volta alla rideterminazione della Parte_2 retribuzione spettante durante le ferie nel periodo 2009-2014 ed alla correlata regolarizzazione della posizione contributiva.
La interponeva appello, cui resistevano la OC e l . Parte_1 CP_2
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello (sviluppato in 70 pagine) è articolato in sei motivi, ma è assorbente lo scrutinio dei primi tre (sviluppati da pag. 15 a pag. 36 del libello impugnatorio), medianti i quali, con plurime argomentazioni giuridiche, si contesta la conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure, ad avviso del quale - sulla base del principio processuale della c.d. ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - “l'eccezione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente, tempestivamente sollevata dalla OC convenuta nella memoria difensiva, è fondata”.
I suddetti motivi si rivelano non meritevoli di accoglimento.
Va premesso che non rientra nell'odierno thema decidendum la questione concernente l'operatività dello speciale regime prescrizionale relativo ai crediti vantati dalla lavoratrice (assistente di volo) Parte_1 Cont nei confronti di datore di lavoro operante nel settore aereo), e, quindi, l'applicabilità, al caso di specie, del disposto dell'art. 937 cod. nav., secondo cui “i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto” (v., da ultimo, Corte Cost. n. 143/2023, la quale ha ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale, proprio alla luce delle caratteristiche tipiche del contratto di tale personale).
Si controverte, in questa sede, soltanto in ordine alla corretta individuazione del dies a quo per la decorrenza di tale termine prescrizionale breve (il puntuale riferimento al regime prescrizionale, da parte della OC, consente di superare agevolmente il dubbio di “genericità” della relativa eccezione).
Al riguardo, si condivide il ragionamento del primo giudice, secondo il quale - richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. un precedente dello stesso Tribunale capitolino in una fattispecie in toto sovrapponibile (v. sent. n. 9157 del 19/10/2023, a quanto consta, passata in giudicato, che registra come lavoratore ricorrente
, difeso dallo stesso legale dell'odierno appellante) - a fronte del fatto che la OC aveva Parte_3 Cont tempestivamente eccepito e documentato che il rapporto di lavoro con la fosse cessato con Parte_1 in data 31/12/2014, la lavoratrice non aveva allegato e provato, nei tempi imposti dal codice di rito, che lo stesso rapporto fosse, invece, proseguito con altra OC (peraltro, non evocata in giudizio), essendo pacifica, comunque, l'inesistenza nelle more di atti interruttivi della prescrizione biennale.
Nello specifico, la resistente aveva documentato, per un verso, che, contestualmente alla cessazione di ogni sua attività operativa di vettore aereo, fosse cessato il rapporto con tutti i dipendenti in forze (ad eccezione di due adibiti a mansioni di corporate), e, per altro verso, che, dall'1/1/2015, alla OC fossero stati revocati il COA (certificato di operatore aeronautico) e la licenza di volo, con conseguente cessazione della validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidate per il personale navigante (v. allegati alla memoria di costituzione del 28/2/2022). Dal canto suo, la , già dal ricorso introduttivo del 6/9/2021, nulla ha dedotto in merito alla Parte_1
“non cessazione” del proprio rapporto di lavoro con la resistente e/o alla “prosecuzione” del rapporto ex art. 2112 c.c. con altra OC - parimenti silente si rivelano le deduzioni attoree in sede di controdeduzioni alla domanda riconvenzionale spiegata ex adverso del 20/4/2002 - mentre, all'udienza del 5/5/2022 (prima difesa utile), la stessa nulla ha osservato, limitandosi a riportare ai propri scritti, salvo chiedere “un Parte_1 termine per dedurre sull'eccezione di prescrizione”, laddove la circostanza che tale termine sia stato concesso non vale a sanare la preclusione in cui è incorsa la ricorrente in ordine alla circostanza, puntualmente e tempestivamente dedotta dalla convenuta, relativa all'avvenuta cessazione del rapporto.
Trova, quindi, applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sistema di preclusioni, su cui si fonda il rito del lavoro, comporta, per entrambe le parti, l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, sicchè, su ciascuna delle parti, incombe un onere di allegazione (e di prova) che, coerentemente, deve svilupparsi secondo una corretta dialettica processuale, imponendo di prendere posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della controparte sin dagli atti introduttivi del giudizio, quanto alle circostanze conosciute o, comunque, rientranti nella sua sfera di conoscibilità.
Ne deriva che, in applicazione del principio fondamentale della “necessaria circolarità” tra oneri di allegazione, contestazione e prova, che informa il processo del lavoro, ex artt. 414, nn. 4) e 5), nonché 416 comma 3, c.p.c., da un lato, in capo alla parte ricorrente incombe l'onere di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda e, dall'altro, comporta l'impossibilità di contestare fatti non tempestivamente dedotti che, pur configurandosi quali presupposti o come elementi funzionali a far valere il diritto azionato, non siano stati allegati in modo espresso e specifico nell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie, pertanto, pacifica l'applicazione del regime prescrizionale di cui all'art. 937 cod. nav., la decorrenza del termine biennale va correlata alla data di cessazione del rapporto di lavoro fra le parti risalente al 31/12/2014 - circostanza documentalmente provata dalla OC - non essendo stati tempestivamente dedotti in giudizio, da parte dell'originaria ricorrente, fatti che avrebbero potuto dimostrare la prosecuzione del rapporto de quo in data successiva con un altro datore di lavoro.
In proposito, l'odierna appellante replica evidenziando che tale fatto era ritualmente entrato nel dibattito processuale, stante che l'ordinanza del Tribunale di Roma del 17/5/2022 - la quale aveva sollevato i dubbi di costituzionali di cui sopra - aveva dato atto che costituiva “circostanza pacifica che vi sia stata cessione di azienda tra la OC convenuta e la OC Alitalia SAI”, ma trattavasi di considerazioni che attenevano, ovviamente, a quel giudizio (R.G. n. 138/2022), in cui, a fronte del rilievo dei ricorrenti di prosecuzione del rapporto di lavoro, la convenuta non aveva mosso alcuna contestazione.
Né può darsi ingresso - come pretende la stessa appellante - ai poteri istruttori d'ufficio ex art. 421
c.p.c., applicabili anche in fase di appello, atteso che tale incombente non può, di regola, by-passare le preclusioni contemplate dal codice di rito e colmare le decadenze processuali in cui è incorsa una delle parti
(v., tra le altre, Cass., sez. lav., 27/10/2020, n. 23605; Cass., sez. lav., 11/3/2011, n. 5878).
Ma anche a ritenere praticabile l'iniziativa officiosa, quest'ultima deve pur sempre essere volta a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio. Presupposti, entrambi, insussistenti nel caso di specie per quanto sopra delineato, atteso che il fenomeno successorio di cui all'art. 2112 c.c. non è stato né accennato, né ritualmente sviluppato, considerando, peraltro, che, stante l'epoca di instaurazione del presente giudizio (2022), il fatto costitutivo della domanda era rappresentato proprio dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con altra OC, dopo la cessazione dello stesso rapporto con l'unico soggetto evocato in giudizio (2014).
Ultroneo si rivela, infine, il richiamo ad un recente precedente di questa Corte territoriale (v. sent. n.
944 dell'8/5/2025), in cui - come ammesso dalla stessa appellante nelle note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. del 10/7/2025 - “il ricorrente in primo grado, alla prima udienza utile dopo la costituzione di
[...]
aveva preso posizione rispetto all'eccezione di prescrizione formulata dalla OC resistente, CP_7 provando che il rapporto di lavoro non era cessato ma era proseguito ai sensi dell'art. 2112 c.c.”, laddove qui la difesa del lavoratore si era limitata a chiedere un termine per note per interloquire sull'argomento.
Per quanto fin qui esposto, l'appello va respinto (assorbito l'esame del merito della domanda attorea).
L'opposizione alla trattazione scritta da parte della OC, avvenuta con le note inviate telematicamente il 14/7/2025, risulta tardiva, considerando che la stessa ha potuto prendere visione del decreto che disponeva tale modalità in data 4/7/2025, ossia al momento dello scaricamento della relativa costituzione in giudizio ad opera della Cancelleria.
La peculiarità della fattispecie, risolta esclusivamente sul versante processuale, induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del grado tra tutte le parti in causa.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - compensa le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 15/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER CE)