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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1898/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 70 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2025 EQGGCG00002110752 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2017/2025 depositato il
08/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 contesta la sanzione di €1.554,00 per omesso pagamento del contributo unificato di
€777,00 a seguito di notifica di Atto di irrogazione della sanzione del 18/03/2025.
. Sostiene che la sanzione del 200% è illegittima perché:
La normativa vigente dal 29/06/2024 (D.Lgs. 87/2024) prevede una sanzione fissa del 70%.
Invoca, in base al principio del favor rei (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997), l'applicazione della norma più favorevole se la violazione non è ancora definitiva.
Controdeduzioni di Equitalia Giustizia S.p.A. Difende la sanzione del 200% come corretta secondo la normativa vigente al momento della violazione.
Sostiene che la nuova norma si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'atto di irrogazione della sanzione per omesso pagamento del contributo unificato, pari a €777,00, contestando la misura applicata di €1.554,00 (200%).
La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 131/1986, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, dal 1/9/24 la sanzione è fissata al 70% dell'importo non versato.
Ma, in ogni caso, in base al principio del favor rei, (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997), se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo. Pertanto, può applicarsi nel caso specifico,per effetto della pendenza, la legge più favorevole in quanto la violazione non si è resa definitiva.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto che la sanzione debba essere rideterminata in misura pari al 70% del contributo non versato, ossia € 543,90.
P.Q.M.
Applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore sanzione dovuta.Compensa le spese. Palermo,4.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1898/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 70 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2025 EQGGCG00002110752 CONTRIBUTO
UNIFICATO CIVILE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2017/2025 depositato il
08/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 contesta la sanzione di €1.554,00 per omesso pagamento del contributo unificato di
€777,00 a seguito di notifica di Atto di irrogazione della sanzione del 18/03/2025.
. Sostiene che la sanzione del 200% è illegittima perché:
La normativa vigente dal 29/06/2024 (D.Lgs. 87/2024) prevede una sanzione fissa del 70%.
Invoca, in base al principio del favor rei (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997), l'applicazione della norma più favorevole se la violazione non è ancora definitiva.
Controdeduzioni di Equitalia Giustizia S.p.A. Difende la sanzione del 200% come corretta secondo la normativa vigente al momento della violazione.
Sostiene che la nuova norma si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'atto di irrogazione della sanzione per omesso pagamento del contributo unificato, pari a €777,00, contestando la misura applicata di €1.554,00 (200%).
La Corte rileva che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 131/1986, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, dal 1/9/24 la sanzione è fissata al 70% dell'importo non versato.
Ma, in ogni caso, in base al principio del favor rei, (art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997), se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo. Pertanto, può applicarsi nel caso specifico,per effetto della pendenza, la legge più favorevole in quanto la violazione non si è resa definitiva.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto che la sanzione debba essere rideterminata in misura pari al 70% del contributo non versato, ossia € 543,90.
P.Q.M.
Applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore sanzione dovuta.Compensa le spese. Palermo,4.9.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito