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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17134/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 6/11/2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17134/2024 promossa da: nata a [...] [...], residente in [...]de Salles, 160, Parte_1 Alvinopolis 2, AI (Brasile), C.F. con il patrocinio dell'avv. MISALE P.IVA_1
NC. , elettivamente domiciliato in VIA LUME 18C REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MISALE NC RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 3/12/2024 la ricorrente cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretta discendente del cittadino italiano (noto anche come nato NC (PR) Italia il Persona_1 Persona_2 1883 (Cfr. All. 2), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (Cfr. All. 1) Con decreto del 11/02/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi dopo rinvii differita il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 18/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia Controparte_1 non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 12/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 6/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: contraeva matrimonio con a AI (Brasile) Persona_1 Controparte_2 in data 11.05.1907 (Cfr. All. 3) e dalla loro unione nasceva a AI (Brasile) in data 23.05.1915 il sig. Cfr. All. 4); Persona_3 Che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra a Persona_3 Controparte_3 AI (Brasile) in data 6.08.1938 (Cfr. All. 5) e dalla loro unione nasceva a AI (Brasile) in data 9.05.1939 Cfr. All. 6); Controparte_4 Che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_4 Parte_2
a AI (Brasile) in data 8.06.1963 (Cfr. All. 7) e dalla loro unione nasceva a AI
[...] (Brasile) in data 6.10.1966 Cfr. All. 8); Parte_3 Che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra a Parte_3 Persona_4 AI (Brasile) in data 19.03.1993 (Cfr. All. 9) e dalla loro unione nasceva a AI (Brasile) in data 7.06.2004 la sig.ra odierna attrice Parte_1
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come la ricorrente risieda all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di NC in provincia di Parma. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una pagina 2 di 3 controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente NEL MERITO
La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana in qualità di discendente dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nata a [...] [...] Parte_1 è cittadina italiana iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 2/12/2025
dott. Patrizia Bellettati pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025,
vista l'assegnazione del fascicolo in data 6.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente il 6/11/2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito da parte delle altre parti IL GIUDICE
dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17134/2024 promossa da: nata a [...] [...], residente in [...]de Salles, 160, Parte_1 Alvinopolis 2, AI (Brasile), C.F. con il patrocinio dell'avv. MISALE P.IVA_1
NC. , elettivamente domiciliato in VIA LUME 18C REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MISALE NC RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 3/12/2024 la ricorrente cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretta discendente del cittadino italiano (noto anche come nato NC (PR) Italia il Persona_1 Persona_2 1883 (Cfr. All. 2), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (Cfr. All. 1) Con decreto del 11/02/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi dopo rinvii differita il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 18/02/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia Controparte_1 non essendosi costituito in giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 12/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 6/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: contraeva matrimonio con a AI (Brasile) Persona_1 Controparte_2 in data 11.05.1907 (Cfr. All. 3) e dalla loro unione nasceva a AI (Brasile) in data 23.05.1915 il sig. Cfr. All. 4); Persona_3 Che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra a Persona_3 Controparte_3 AI (Brasile) in data 6.08.1938 (Cfr. All. 5) e dalla loro unione nasceva a AI (Brasile) in data 9.05.1939 Cfr. All. 6); Controparte_4 Che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_4 Parte_2
a AI (Brasile) in data 8.06.1963 (Cfr. All. 7) e dalla loro unione nasceva a AI
[...] (Brasile) in data 6.10.1966 Cfr. All. 8); Parte_3 Che il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra a Parte_3 Persona_4 AI (Brasile) in data 19.03.1993 (Cfr. All. 9) e dalla loro unione nasceva a AI (Brasile) in data 7.06.2004 la sig.ra odierna attrice Parte_1
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come la ricorrente risieda all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di NC in provincia di Parma. Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una pagina 2 di 3 controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente NEL MERITO
La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana in qualità di discendente dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317)
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nata a [...] [...] Parte_1 è cittadina italiana iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 2/12/2025
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