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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2030/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1
(Polonia) il 19.04.1977 e (c.f. ), nato a [...]_2 C.F._2 (Marocco) il 04.03.1959, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simonelli e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 24.10.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Lerici (SP) in data 07.12.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 20, parte I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati tre figli, (il 20.07.2008), il 17.11.2011) e (il Persona_1 Per_2 Per_3
30.07.2014 ); di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 19.12.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. La causa è stata rimessa in istruttoria con provvedimento in data 20.12.2024. A seguito dei chiarimenti richiesti, all'udienza del 16.01.2025 le parti hanno precisato le loro conclusioni nei seguenti termini:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, rilasciandosi sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
2. I coniugi concordano per l'affidamento tra loro condiviso dei figli minori Persona_4
e e per la loro prevalente collocazione presso la madre, che
[...] Persona_5 Persona_6 continuerà ad abitare insieme a loro nella casa già adibita ad abitazione familiare sita nel Comune di Lerici (SP), località San Terenzo, Via Gozzano, Prima Traversa, n. 11/A interno 7.
3. Il SI. lascerà la casa coniugale sita nel Comune di Lerici (SP), località San Parte_2
Terenzo, Via Gozzano, Prima Traversa, n. 11/A interno 7 per trasferirsi in altra abitazione.
4. Il SI. si impegna e si obbliga ad accompagnare quotidianamente i figli a scuola Parte_2 e a riprenderli quotidianamente al termine delle lezioni per riaccompagnarli presso l'abitazione della madre sita nel Comune di Lerici (SP), località San Terenzo, Via Gozzano, Prima Traversa, n.
11/A interno 7. 5. Il padre provvederà al mantenimento ordinario dei figli mediante una somma di 400,00 euro mensili che servirà per effettuare tutte le spese necessarie, oltre che mediante il pagamento integrale delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi.
6. La moglie provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando ad ogni assegno di mantenimento in proprio favore.
7. Il padre potrà vedere i figli in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, previa telefonata di almeno due ore prima.
8. Il padre potrà tenere presso di sé i figli dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina di ogni settimana, con due pernottamenti.
9. I SIg.ri e concordano che i figli trascorreranno con la Parte_2 Parte_1 madre il giorno della Festa della Mamma e le festività religiose (quali Vigilia di Natale, Natale,
Santo Stefano, Epifania, Pasqua, Pasquetta, 8 dicembre), ad eccezione del 15 agosto (Festa dell'Assunzione) per quanto verrà illustrato nelle successive clausole;
trascorreranno invece con il padre il giorno della Festa del Papà e le festività civili (quali, a titolo esemplificativo, 31 dicembre,
Capodanno, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno).
10. Il SI. trascorrerà un mese continuativo con tutti e tre i figli durante le vacanze Parte_2 estive di questi ultimi. Gli esatti giorni di permanenza continuativa dei figli presso il padre nel predetto mese estivo verranno concordati dai genitori di anno in anno, anche tenuto conto degli impegni lavorativi del SI. In ogni caso, tali giorni dovranno essere ricompresi nel Parte_2 periodo di sospensione delle attività scolastiche dei figli.
11. La SI.ra presta il proprio consenso a che, per tutto o parte del periodo Parte_1 di un mese nel quale i figli rimarranno continuativamente presso il padre nel periodo estivo, il SI. possa recarsi in Marocco, conducendo con sé i tre figli. In ogni caso, il SI. Parte_2 [...] si impegna e si obbliga a rientrare in Italia con i figli entro e non oltre il termine del Parte_2 periodo mensile concordato di permanenza dei figli presso di sé.
12. I figli trascorreranno la giornata del 15 agosto (Festa dell'Assunzione) con il padre, qualora tale data sia inclusa nel mese continuativo di loro permanenza presso il padre;
diversamente, trattandosi di festività religiosa, la trascorreranno con la madre.
13. La SI.ra cede e trasferisce alla Società , Parte_1 Parte_3
Codice Fiscale e Partita IVA , con sede legale in La Spezia (SP), Via Torino n. 13, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore SI. (c.f. ), Parte_2 C.F._2 che accetta, la piena proprietà per l'intero dell'autoveicolo tipo Mercedes Benz targato EL110EJ, a fronte del pagamento di un corrispettivo di Euro 1.000,00 (mille/00), che è stato già corrisposto dal
SI. in favore della SI.ra , la quale offre pertanto ampia e Parte_2 Parte_1 liberatoria quietanza di pagamento. Il SI. provvederà a propria cura e spese ad Parte_2 ogni incombente e ad ogni esborso necessario per effettuare il relativo passaggio di proprietà presso il competente Pubblico Registro Automobilistico e si onererà delle relative spese di assicurazione, tassa di circolazione e di ogni onere aggiuntivo (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri di revisione periodica).
14. La SI.ra cede e trasferisce al SI. che accetta, la Parte_1 Parte_2 propria quota di partecipazione pari al 49% della società “ , a fronte del Parte_3 pagamento di un corrispettivo di Euro 392,00, pari al valore nominale della predetta quota di partecipazione, che viene corrisposto dal SI. in favore della SI.ra Parte_2 Parte_1
mediante assegno circolare N. 5006603751-06 eseguito in data 17.10.2024. Il SI.
[...] [...] provvederà a propria cura e spese ad ogni incombente e ad ogni esborso necessario per Parte_2 effettuare l'iscrizione di tale trasferimento presso il competente Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di La Spezia, obbligandosi tuttavia fin d'ora a manlevare e tenere indenne la SI.ra da ogni passività, onere o carico maturato a carico della predetta società a Parte_1 far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
15. Ogni altra situazione economica, anche relativa allo scioglimento della comunione legale tra coniugi e alla relativa divisione dei beni, è già stata regolata precedentemente dai coniugi, che per tale motivo si danno reciprocamente atto di non avere più alcunché a pretende l'uno dall'altra”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei figli minori delle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e Parte_1 [...]
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi di aver contratto matrimonio civile in Parte_2
Lerici (SP) in data 07.12.2006 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2006, numero 20, parte I);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 29.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani