Art. 1.
I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13 , iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.
I fondi destinati ai finanziamenti gia' disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. (1) ((2))
I contributi previsti dall' articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 , sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento gia' disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , cosi' come convertito nella legge 1° novembre 1965, n.
1179 .
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 febbraio 1978, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' prorogato al 30 settembre 1978.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.
I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13 , iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.
I fondi destinati ai finanziamenti gia' disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. (1) ((2))
I contributi previsti dall' articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247 , sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento gia' disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell' articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , cosi' come convertito nella legge 1° novembre 1965, n.
1179 .
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 febbraio 1978, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' prorogato al 30 settembre 1978.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.