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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 11/02/2026, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1242/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4841/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012C00573 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012C00573 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 642/2025 depositato il
18/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 4.10.2024 al Contribuente e trasmesso il 9.10.2024 alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trapani ha proposto appello avverso la sentenza n. 163/2024, pronunciata il 23.02.2024 dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 1^ di Trapani, e depositata l'8.03.2024, che aveva accolto il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. TY9012C00573/2021 notificato al contribuente, sig. Resistente_1, esercente l'attività di “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia”, con il quale l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Trapani ha accertato, per l'anno di imposta 2016, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/1972, l'omessa registrazione di operazioni imponibili IVA per € 29.305,00 e
IVA dovuta pari ad € 6.448,00.
Con il ricorso introduttivo il contribuente eccepiva il difetto di motivazione, evidenziando come la rettifica dell'imponibile era stata effettuata a seguito di un esame incrociato con i dati acquisiti dallo spesometro ma il provvedimento impugnato non precisava “a quali fatture l'Agenzia avesse fatto riferimento al fine di sostenere la pretesa”.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani accogliendo l'eccezione di difetto di motivazione disponeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto trattandosi di accertamento presuntivo puro avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi a sostegno della pretesa.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado evidenziando la fondatezza dell'avviso di accertamento emesso, tenuto conto della mancata risposta del contribuente all'invito ex art. 51 del DPR e dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e deve essere accolto.
Con l'originario avviso di accertamento l'Ufficio ha contestato al contribuente la mancata contabilizzazione di alcune fatture analiticamente dettagliate nell'avviso di accertamento. In una tabella, infatti, l'Ufficio ha indicato il cliente, il codice fiscale, imponibile ed iva. Ha, inoltre, invitato il contribuente ex art. 51 del DPR
633/72 a fornire chiarimenti.
Nessun chiarimento, né, mai, alcuna giustificazione è stata fornita. Malgrado ciò nel ricorso introduttivo il contribuente ha dedotto di non comprendere “a quali fatture l'Agenzia faccia riferimento al fine di sostenere la pretesa” (sigh !.).
Nella sentenza richiamata dall'Agenzia appellante la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 24351/2023, ha affermato che « In tema di accertamento tributario, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi può essere adempiuto anche per relationem mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti,
a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. Per contenuto essenziale deve intendersi l'insieme delle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consenta al contribuente e al giudice di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono gli elementi della motivazione del provvedimento. Non è pertanto necessaria l'allegazione dell'intero documento richiamato, essendo sufficiente la trascrizione o allegazione della parte essenziale dello stesso. Nel caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/73, basato sui dati dello spesometro integrato, è illegittima la pretesa del giudice tributario di allegazione dell'intero documento, dovendo invece valutarsi se il prospetto di dettaglio delle operazioni prodotto costituisca estratto idoneo a rappresentare il contenuto essenziale dei dati posti a fondamento dell'accertamento ».
Nel caso di specie, come detto, l'Ufficio ha contestato al contribuente la mancata contabilizzazione di alcune fatture analiticamente dettagliate nell'avviso di accertamento. Inoltre, il Contribuente è stato invitato ex art. 51 del DPR 633/72 a fornire chiarimenti che non ha reso.
In conclusione deve essere accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformata la sentenza di primo grado.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riforma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4841/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 08/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012C00573 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012C00573 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 642/2025 depositato il
18/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 4.10.2024 al Contribuente e trasmesso il 9.10.2024 alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trapani ha proposto appello avverso la sentenza n. 163/2024, pronunciata il 23.02.2024 dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 1^ di Trapani, e depositata l'8.03.2024, che aveva accolto il ricorso.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. TY9012C00573/2021 notificato al contribuente, sig. Resistente_1, esercente l'attività di “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia”, con il quale l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Trapani ha accertato, per l'anno di imposta 2016, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 633/1972, l'omessa registrazione di operazioni imponibili IVA per € 29.305,00 e
IVA dovuta pari ad € 6.448,00.
Con il ricorso introduttivo il contribuente eccepiva il difetto di motivazione, evidenziando come la rettifica dell'imponibile era stata effettuata a seguito di un esame incrociato con i dati acquisiti dallo spesometro ma il provvedimento impugnato non precisava “a quali fatture l'Agenzia avesse fatto riferimento al fine di sostenere la pretesa”.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani accogliendo l'eccezione di difetto di motivazione disponeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto trattandosi di accertamento presuntivo puro avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi a sostegno della pretesa.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di primo grado evidenziando la fondatezza dell'avviso di accertamento emesso, tenuto conto della mancata risposta del contribuente all'invito ex art. 51 del DPR e dei dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato e deve essere accolto.
Con l'originario avviso di accertamento l'Ufficio ha contestato al contribuente la mancata contabilizzazione di alcune fatture analiticamente dettagliate nell'avviso di accertamento. In una tabella, infatti, l'Ufficio ha indicato il cliente, il codice fiscale, imponibile ed iva. Ha, inoltre, invitato il contribuente ex art. 51 del DPR
633/72 a fornire chiarimenti.
Nessun chiarimento, né, mai, alcuna giustificazione è stata fornita. Malgrado ciò nel ricorso introduttivo il contribuente ha dedotto di non comprendere “a quali fatture l'Agenzia faccia riferimento al fine di sostenere la pretesa” (sigh !.).
Nella sentenza richiamata dall'Agenzia appellante la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 24351/2023, ha affermato che « In tema di accertamento tributario, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi può essere adempiuto anche per relationem mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti,
a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. Per contenuto essenziale deve intendersi l'insieme delle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consenta al contribuente e al giudice di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono gli elementi della motivazione del provvedimento. Non è pertanto necessaria l'allegazione dell'intero documento richiamato, essendo sufficiente la trascrizione o allegazione della parte essenziale dello stesso. Nel caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/73, basato sui dati dello spesometro integrato, è illegittima la pretesa del giudice tributario di allegazione dell'intero documento, dovendo invece valutarsi se il prospetto di dettaglio delle operazioni prodotto costituisca estratto idoneo a rappresentare il contenuto essenziale dei dati posti a fondamento dell'accertamento ».
Nel caso di specie, come detto, l'Ufficio ha contestato al contribuente la mancata contabilizzazione di alcune fatture analiticamente dettagliate nell'avviso di accertamento. Inoltre, il Contribuente è stato invitato ex art. 51 del DPR 633/72 a fornire chiarimenti che non ha reso.
In conclusione deve essere accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformata la sentenza di primo grado.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riforma la sentenza di primo grado. Dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.