TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22825 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili AR
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a ARte_2 margine del ricorso, dall'avv. SCOTTI SIMONA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine CP_1 del ricorso, dall'avv. DE MURO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024 e , premettendo ARte_2 CP_1
di aver contratto matrimonio in Napoli il 28/09/2019, dalla cui unione nasceva il figlio _1
( nato a [...] il [...]),riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
[...]
Presidente del Tribunale di Napoli in data 10.05.2023, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.3030/2023 del 16.05.2023 stabilendo l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre di due pomeriggi a settimana, weekend alterni dalle ore 10.30 del sabato alle ore 18.30 della domenica, 7 giorni durante il periodo estivo, festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, 350,00€ contributo paterno al
1 mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale id
Napoli, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, proprietaria esclusiva dell'immobile, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) Confermare che il figlio minore,
, resta affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa, con residenza privilegiata Persona_1 presso l'abitazione materna. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che concernono l'educazione, la crescita,
l'istruzione e lo sviluppo psico-fisico del figlio minore, tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. 2) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo il _1
calendario che segue: a) durante la settimana due pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00; b) a settimane alterne dal sabato alle ore 10.30 alla domenica alle ore 18.30; c) durante il periodo estivo per sette giorni da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. a) durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, sempre ad anni alterni il 31 dicembre ovvero il 1 gennaio;
il 6 gennaio sempre ad anni alterni;
durante le festività pasquali, ad anni alterni la
Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis. Il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni e onomastici, e con la madre il giorno della “festa della mamma” e con il padre il giorno della “festa del papà”. I genitori nei fine settimana di loro spettanza potranno condurre i figli anche fuori Napoli, dandone comunicazione all'altro genitore con sms, e mail o
WhatsApp. Il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, a titolo di contributo per il mantenimento mensile del figlio minore la somma di € 353,00
(trecentocinquantatre/00) e sarà ogni anno automaticamente adeguato in relazione all'eventuale intervenuta svalutazione monetaria quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati, ogni anno nel mese di maggio. La sig.ra dichiara di essere autosufficiente ARte_2
economicamente in quanto impiegata presso un privato. I coniugi concordemente hanno stabilito di porre fiscalmente e per intero a carico della sig.ra il figlio minore A titolo di Pt_2 _1
2 integrazione del contributo al mantenimento il sig. si obbliga a versare il 50% delle CP_1
ulteriori spese relative al minore, come stabilite dal protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Napoli La casa coniugale in Napoli, alla via Domenico Fontana n. 184, resta assegnata alla sig.ra che ne è anche proprietaria esclusiva;
i beni mobili presenti ARte_2
in quella che è stata la casa coniugale resteranno alla sig.ra . 9) Essi ricorrenti, inoltre, Pt_2
prestano il proprio consenso a che le Autorità Consolari o di P. S. rilascino o rinnovino i loro passaporti ovvero rilascino i passaporti per il figlio minore _1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
28/09/2019 (atto n. 52,parte II , S. A, sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 2019 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
3