Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT ET LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1139 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_4
Elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to Tommaso Bancheri che le rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
( P. IVA ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
p.A. Controparte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Paolo Tamietti e Claudia Bellachioma che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 2395 del 2019 emessa nel procedimento r.g. 4622/2018 – contratti bancari –
1
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 4622/2018 )
[...]
e i signori ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenivano dinanzi al Tribunale di Velletri, in relazione ai conti 14824
[...] CP_1
e 149325, per sentire accertare il credito della correntista quantificato in € 162.902,28 per il primo conto e in € 18.772,93 per il secondo;
deducevano l'applicazione di tassi usurari e comunque ultralegali nonché di cms non dovuti e l'illegittimo anatocismo;
era chiesta anche la condanna al risarcimento del danno in relazione all'usura. La convenuta si costituiva, sosteneva l'infondatezza delle richieste attoree e proponeva domanda riconvenzionale di pagamento di € 71.013,05 per saldo debitorio del conto 14824.
Il Tribunale con sentenza 2395 del 2019 respingeva la domanda principale ritenendola generica e priva di supporto documentale idoneo, accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite ( € 13.430,00 oltre accessori ) nonchè dell'ulteriore somma pari a € 26.860,00 ex art. 96 comma 3 cpc.
I soccombenti proponevano appello e chiedevano : “1) accertare in ragione degli elaborati peritali e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la società Parte_1
, in persona del suo liquidatore pro-tempore, è creditrice per la somma di
[...]
€162.209,28 per il conto corrente n. 14284 e di € 18.772,93 per il conto corrente n.149325...
o nella misura maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio;
2) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
3) verificare, in ogni caso, come la . abbia agito in Controparte_3 dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
5) accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che Controparte_4
con la propria condotta contra legem ha commesso sia il reato di usura soggettiva
[...] che oggettiva, cosi come contemplati dall'art. 644 c.p.;
6) accertare che , sia per interessi usurari che per Controparte_4 competenze non dovute è complessivamente debitrice della somma di Euro 180.982,24 o di quella maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio;
2 7) accertare e dichiarare che la parte attrice ha diritto al risarcimento del danno morale in senso stretto, conseguenza del reato di usura, quantificato pari ad 1/3 del danno patrimoniale e condannare la a risarcire alla parte attrice i danni patrimoniali da esse CP_1 subiti a seguito delle somme indebitate illecitamente alla stessa da parte della CP_1 convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal
Giudice;
8) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio a favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva l'appellata che sosteneva l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevava la proposizione di domande nuove e comunque affermava l'infondatezza delle doglianze.
Con ordinanza del ventitré giugno 2023 era disposta CTU.
All'esito dell'udienza del sedici dicembre 2024, trattata in forma scritta come da decreto del sei novembre 2024, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, nel complesso ammissibile, è infondato.
Il secondo motivo di impugnazione, con cui si censura la sentenza di primo grado laddove ha respinto le domande degli appellanti per difetto di allegazione, deve essere esaminato per primo per ragioni di priorità logica.
Detto motivo è privo di pregio.
Il Tribunale ha affermato, respingendo le domande attoree :
“parte attrice si è limitata ad indicare il numero dei due rapporti intrattenuti con;
non CP_1 ha specificato se le persone fisiche che agiscono in giudizio insieme ad Parte_1
siano fideiussori di quest'ultima; non ha specificato se i rapporti siano ancora in
[...] essere o siano stati chiusi (circostanza quest'ultima che assume rilevanza ai fini
3 dell'accertamento della ammissibilità/proponibilità dell'azione di ripetizione) ; non è stata specificata la data di conclusione del contratto, avendo fatto riferimento generico al 2006 quale anno in cui i contratti sarebbero stati conclusi (elemento rilevante al fine di accertare, tenuto conto della doglianza relativa all'anatocismo, se i rapporti fossero sorti prima o dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000) ; le doglianze prospettate ai fini dell'azione di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno risultano del tutto avulse dagli specifici rapporti intrattenuti dal correntista e ricalcano il contenuto assolutamente seriale delle azioni di ripetizione in tema di contratti bancari;
nessun cenno è stato dagli attori compiuto alle condizioni economiche e contrattuali praticate nell'ambito dei rapporti porti oggetto di causa;
infine non sono state indicate le singole poste contabili affette da profili patologici (né risultano prodotti tutti gli estratti conto trimestrali).
Va inoltre evidenziato che parte attrice al fine di corroborare la tesi della applicazione di interessi usurari al rapporto de quo ha fatto riferimento per relationem al contenuto di una perizia contabile di parte .
Non può seriamente condividersi l'assunto secondo il quale l'atto di citazione sia sufficientemente completo degli elementi costitutivi ove faccia riferimento per relationem ad una perizia, nella specie, contabile di parte, dovendo invece essere soddisfatto l'o-nere di allegazione nei termini come sopra enunciati…”.
Ebbene, a fronte di detta articolata motivazione gli appellanti si sono limitati ad affermare :
“Si vuole contestare l'assoluta genericità della motivazione posta dal Giudice nella sentenza impugnata. Le parti attrici nel procedimento oggetto della sentenza impugnata hanno prodotto tutta la documentazione in loro possesso. Preliminarmente all'introduzione del giudizio hanno espressamente richiesto la documentazione come richiesto dall'art. 119 TUB, hanno presentato la domanda di mediazione, la non ha mai consegnato la CP_1 documentazione, la parte attrice ha provveduto al deposito della perizia, della documentazione disponibile sui conti corrente, ha provveduto al deposito dei decreti ministeriali, ha pertanto eseguito tutte le allegazioni necessarie alla domanda di accertamento come proposta. La motivazione del Giudice di prime cure è totalmente carente, ma soprattutto non tiene conto della condotta della parte appellata, la quale ha omesso la consegna della documentazione necessaria alla redazione di una perizia di parte più precisa e dettagliata”.
4 Dal confronto tra i passaggi argomentativi della sentenza e il motivo di appello è evidente come il Tribunale non abbia compiuto un riferimento ai documenti prodotti ma unicamente alla genericità delle allegazioni ossia a un elemento che deve essere esaminato prima di verificare la sussistenza della prova di quanto affermato, genericità ancora più evidente considerando come sia stato prodotto il contratto relativo al conto 149325 e tutti gli estratti conto nonché, per il conto 14824, tutti gli estratti conto da gennaio 2006 così consentendo agli odierni appellanti di specificare quali condizioni e clausole fossero illegittime in riferimento anche alla normativa vigente ratione temporis.
In buona sostanza non è sufficiente la produzione documentale ma è necessario che le allegazioni vengano “agganciate” ai documenti stessi pena la loro genericità; questa valutazione operata dal Tribunale non è stata contestata in modo specifico nella doglianza.
Si osserva ad abundantiam come riguardo all'asserita richiesta ex art. 119 TUB datata diciannove dicembre 2017 manchi la prova della ricezione della raccomandata per cui l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata in primo grado sarebbe stata comunque inammissibile.
Atteso quanto detto è assorbito il primo e il settimo motivo relativi alla mancata ammissione di CTU dovendosi con ciò ritenersi revocata l'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte;
del resto gli appellanti ( oltre a parte appellata ) , non presentandosi in sede di operazioni peritali e non fornendo alcuna indicazione a supporto, non hanno prestato alcuna collaborazione tanto che il CTU non ha potuto proseguire nell'incarico; parimenti non è accoglibile l'ottavo motivo e il nono che propongono calcoli alternativi del tutto generici e sganciati da riferimenti concreti alle singole clausole contrattuali e alla normativa applicabile.
Per quanto riguarda gli altri motivi.
Terzo motivo
“ Mancata valutazione delle prove in ordine alla violazione dei canoni di buona fede, correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1375 c.c.”
Il motivo è totalmente generico in quanto privo di qualsiasi riferimento al perché nel caso concreto l'istituto di credito avrebbe violato i canoni di buona fede e perché avrebbe esercitato il diritto di recesso ex art. 40 TUB senza che ve ne fossero i presupposti. A ciò si aggiunge comunque l'insussistenza del diritto risarcitorio attesa l'accertata esposizione debitoria ritenuta tale dal Tribunale.
5 Quarto motivo
Si censura la sentenza per mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria
Secondo gli appellanti la mancata ammissione della CTU avrebbe fatto sì che il Giudice di prime cure non abbia potuto valutare l'effettiva regolarità della somma di cui ai conti correnti contestati;
ciò avrebbe portato anche alla mancata pronuncia sul danno subito dalla parte attrice.
Il motivo è del tutto generico poiché consistente in un excursus dottrinario e giurisprudenziale sul danno, anche non patrimoniale, senza alcun aggancio concreto al caso di specie e comunque infondato per mancata prova delle asserite illegittimità dedotte con riferimento ai rapporti bancari in essere tra le parti.
Quinto motivo
Si contesta il capo di sentenza con cui gli appellanti sono stati condannati ex art. 96 terzo comma c.p.c..
La motivazione data dal Tribunale è la seguente. : “…gli attori hanno introdotto la presente causa prospettando doglianze che nulla avevano a che fare con gli specifici rapporti bancari intrattenuti con l'atto di citazione altro non è che una rassegna di contenuti dottrinari CP_1
e giurisprudenziali in tema di contenzioso bancario in generale del tutto avulsa dai rapporti dedotti in giudizio, talché il presente giudizio come tanti altri si configura come espressione del contenzioso seriale in materia bancaria che deve essere necessariamente arginato ai fini dell'efficiente funzionamento del sistema giustizia”
Ebbene a fronte di detta statuizione gli appellanti, dopo avere anche in questo caso effettuato un excursus generale sull'istituto della responsabilità aggravata, si sono limitati ad affermare : “Ora nel caso di specie, vi sono elementi evidenti ed inconfutabili che emergono dalla documentazione prodotta da controparte, contratto di apertura di credito su c/c 14824 fido n. 5036864 del 02/09/2009, dove il Giudice, confrontando il tasso debitore per scoperto con i decreti ministeriali depositati doveva evidenziare che lo stesso è stato sottoscritto oltre tasso soglia. Tutto ciò a comprovare, la totale illogicità, carenza e difetto in procedendo e giudicando del Tribunale di Velletri in composizione monocratica”
6 Non vi è evidentemente alcun motivo di confutazione del ragionamento del Tribunale e comunque non vi è alcuna specificazione riguardo a quale fosse il tasso debitore applicato e quale fosse il tasso del dm di riferimento.
Il motivo non è pertanto accoglibile
Sesto motivo.
Difetto di motivazione riguardo alla posizione dei fideiussori che avrebbero stipulato contratti su modello ABI violativo della normativa antitrust come da provvedimento della Banca
d'Italia del due maggio 2005.
Per la prima volta in appello è dedotta detta nullità.
Il motivo è comunque infondato in quanto da un lato non sono indicate quali siano le fideiussioni e quali clausole contrattuali dovrebbero ritenersi nulle nel caso di specie e dall'altro tutte le fideiussioni depositate in atti sono specifiche mentre il problema relativo alla violazione della normativa antitrust riguarda solo le fideiussioni omnibus.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
7 Condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 14.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del sedici dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT ET LL de Courtelary
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