Decreto cautelare 3 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bartolini e David Crescenzi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Perugia, Via Fiume, 17;
contro
Università per stranieri di Perugia, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università per stranieri di Perugia n. -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS-, assunta in data -OMISSIS-, con la quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quindici giorni a decorrere dal -OMISSIS-, comunicata con nota rettorale trasmessa mediante posta elettronica certificata in data -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, e in particolare: (i) del parere espresso dal Collegio di disciplina il -OMISSIS-, non conosciuto dal ricorrente; (ii) dei verbali del Collegio di disciplina n. -OMISSIS-e nn. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- ( rectius 2024), nonché di quelli successivi, allo stato non conosciuti; (iii) della nota rettorale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 dicembre 2024:
- della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università per stranieri di Perugia n. -OMISSIS-, protocollo n. -OMISSIS-, assunta in data -OMISSIS-, già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, ivi compresi i seguenti atti trasmessi al ricorrente con nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, a seguito di istanza di accesso: (i) il verbale del Consiglio di Dipartimento in data -OMISSIS-; (ii) il verbale del Collegio di disciplina-OMISSIS- del -OMISSIS-; (iii) il verbale del Collegio di disciplina -OMISSIS- del -OMISSIS-, di approvazione del parere in pari data del medesimo Collegio; (iv) il parere espresso dal Collegio di disciplina il -OMISSIS- per l’irrogazione al prof. -OMISSIS- della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per quindici giorni;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università per stranieri di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dal prof. -OMISSIS-, ordinario di -OMISSIS- -OMISSIS-presso l’Università per stranieri di Perugia, avverso la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di quindici giorni, irrogata nei suoi confronti dal Consiglio di amministrazione dell’Università con la deliberazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
2. I fatti salienti per la definizione della controversia possono essere riassunti nei termini che seguono, sulla base della documentazione depositata agli atti di causa.
2.1. In data-OMISSIS- si è tenuta una seduta plenaria del Consiglio del Dipartimento di -OMISSIS- (-OMISSIS-) dell’Università, presieduta dalla Direttrice del predetto Dipartimento.
Durante l’esame del punto n. 4 all’ordine del giorno, relativo alla “ Programmazione didattica Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a.a. 2024 – 2025 – approvazione ”, è stata trattata, fra l’altro, la programmazione didattica del Corso di laurea di -OMISSIS- (-OMISSIS-), del quale il ricorrente prof. -OMISSIS- è Presidente. A questo punto si è verificato l’episodio che ha portato all’irrogazione della sanzione disciplinare.
La vicenda è descritta nel verbale della seduta nei termini che seguono: “ Il Presidente [del Consiglio di Dipartimento, ossia la Direttrice del Dipartimento stesso] propone (...) di assegnare l’insegnamento opzionale di -OMISSIS- (L-FIL-LET/04) del corso -OMISSIS- a un docente interno anziché metterlo a contratto, in quanto non è possibile prevedere bandi esterni per insegnamenti opzionali.
Il prof. -OMISSIS- evidenzia che il docente interno, a cui si riferisce il Presidente, appartiene al SSD L-FIL-LET/08 e si tratta di un professore che, a suo avviso, dovrebbe avere didattica nel suo dipartimento di afferenza, come stabilito in precedenti deliberazioni. Il prof. -OMISSIS- sostiene inoltre che la programmazione didattica è stata discussa nel Consiglio di Corso -OMISSIS- e che non si dovrebbe votare la proposta di modifica del Presidente.
Inizia un lungo e acceso dibattito tra i consiglieri.
Il Presidente sospende la seduta a seguito di uno scontro verbale e dopo un termine ingiurioso ricevuto dal prof. -OMISSIS-.
La seduta riprende alle ore 10:50 con le scuse pubbliche del prof. -OMISSIS-.
Prosegue la discussione sul punto ”.
2.2. Secondo quanto risulta agli atti di causa, alle ore 10:34, ossia durante la sospensione della seduta, la Direttrice del Dipartimento -OMISSIS- ha inviato una mail al Rettore, nella quale ha descritto l’accaduto nei termini seguenti: “ Durante lo svolgimento del Consiglio odierno il prof. -OMISSIS-, all’esito dell’ennesima discussione sulla didattica da attribuire al prof. (...), mi ha -OMISSIS- -OMISSIS- (testuale, udito da tutti). Ho dovuto sospendere l’adunanza. La riprendo tra mezz’ora, sperando di avere il numero legale ”.
2.3. Con nota del -OMISSIS-, il Rettore ha contestato al prof. -OMISSIS- l’addebito disciplinare, ai sensi dell’articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 8, comma 5, lett. a) , dello Statuto dell’Università.
Nella nota si evidenziava che “ (...) il sottoscritto ha avuto notizia dalla Direttrice del Dipartimento di -OMISSIS- dell’Ateneo (...) di un comportamento disciplinarmente rilevante a carico della S.V., in quanto, durante lo svolgimento della seduta del Consiglio del predetto Dipartimento tenutasi in data -OMISSIS-, la S.V. avrebbe rivolto espressioni ingiuriose (-OMISSIS-) nei confronti della predetta Prof.ssa (...), inducendo la medesima a sospendere temporaneamente l’adunanza in parola ”.
Si rappresentava, inoltre, che “ (...) la circostanza (...) ove confermata, si ritiene possa integrare gli estremi di una fattispecie disciplinarmente rilevante, tale da ipotizzare una sanzione superiore alla censura, ai sensi dell’art. 87 del Regio Decreto n. 1592 del 1933 ”, e si rendeva quindi noto all’interessato che sarebbe stato convocato dal Collegio di disciplina dell’Università.
2.4. Nella medesima data del -OMISSIS-, con una separata nota, il Rettore ha portato la vicenda a conoscenza del Collegio di disciplina, segnalando che “ Ove confermata, la circostanza descritta nella citata mail in data -OMISSIS-, a parere dello scrivente, integrerebbe gli estremi di una fattispecie disciplinarmente rilevante ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera d) del predetto Regio Decreto n. 1592 del 1933 e, segnatamente, di “ atti, in genere che comunque ledano la dignità o l’onore del professore ” e configurerebbe il presupposto per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dall’art. 87 della citata normativa ”.
Il Rettore ha quindi proposto l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 87, n. 2, del regio decreto n. 1592 del 1933, ossia la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino a un anno.
2.5. Il-OMISSIS- si è tenuta una nuova seduta plenaria del Consiglio del Dipartimento -OMISSIS-.
Secondo quanto risulta dal relativo verbale, in apertura, al momento della trattazione del punto n. 1 all’ordine del giorno, ossia la “ Presa d’atto verbale seduta precedente ”, il prof. -OMISSIS- ha letto la seguente dichiarazione scritta, della quale ha chiesto l’inclusione nel verbale: “ Non prendo atto del verbale della seduta dell’-OMISSIS-. In particolare, contesto la ricostruzione di uno scontro verbale e di un termine ingiurioso rivolto alla Direttrice, di cui si dice nel verbale al punto 4. Non c’è la ricostruzione del contesto, né si parla del tono provocatorio usato verso di me dalla Direttrice. Soprattutto il termine ingiurioso era invece un’espressione ironica, in risposta a una pressante insistenza dialogica dell’interlocutrice, espressione priva di qualsivoglia intenzione e valenza offensiva ”.
2.6. A partire dal -OMISSIS- si sono svolte le sedute del Collegio di disciplina per i procedimenti disciplinari concernenti i professori ordinari dell’Università e ha quindi preso avvio l’istruttoria dell’ iter sanzionatorio.
Al termine dell’attività svolta, il -OMISSIS- l’organo ha espresso all’unanimità il proprio parere, nel quale, dopo aver ricapitolato l’istruttoria compiuta e preso in considerazione le difese dell’incolpato, ha concluso nel senso che:
- “ (...) l’espressione del termine adoperato dal prof. -OMISSIS-, rivolto pubblicamente alla Direttrice, nel corso della trattazione del punto 4 dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio del Dipartimento dell’-OMISSIS-, riveste un carattere oggettivamente insultante e offensivo, a maggior ragione alla luce degli specifici elementi di contesto nei quali esso è stato pronunciato e del fatto che ciò ha ingenerato la sospensione della seduta, e, pur con l’attenuante della presentazione delle proprie scuse, rientra certamente tra gli “ atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore ”, di cui all’art. 89, co. 1, lett. d) , del Regio decreto 31.8.1933, n. 1592 ”;
- “ (...) il fatto in questione costituisce altresì una violazione del “ principio di un’assidua e solerte collaborazione ”, di cui all’art. 13, co. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957, n. 3, dei “ principi di correttezza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona ”, di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) , del Codice etico dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con d.R. del 26.7.2011, n. n. 212, e dei “ principi d’integrità, correttezza, buona fede ”, di cui all’art. 3, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università per Stranieri di Perugia emanato con d.R. del 23.12.2014, le cui norme, a mente dell’art. 2, co. 2, dello stesso, “ costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti ” ”.
Su questa base, l’organo ha reso “ (...) parere favorevole alla proposta del Rettore (...) di comminare al prof. -OMISSIS- la sanzione disciplinare di cui all’art. 87, n. 2, del Regio decreto 31.8.1933, n. 1592 (...) ”, indicandone la quantificazione in quindici giorni di sospensione dall’ufficio e dallo stipendio.
2.7. È seguita la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale “ verificata la correttezza formale del procedimento e la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione disciplinare (...) ” e “ preso atto del parere vincolante, emanato dal Collegio di disciplina in data -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della Legge 240/2010 ”, si è disposto “ di irrogare, ai sensi dell’articolo 87, punto 2° del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, al professor -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio quantificabile in quindici giorni a decorrere dal -OMISSIS- ”.
3. Con ricorso notificato e depositato il 3 ottobre 2024, il prof. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, unitamente agli atti antecedenti specificati in epigrafe.
3.1. Il ricorrente ha anzitutto illustrato la propria versione dell’episodio che ha dato luogo all’irrogazione della sanzione disciplinare, allegando che, nel corso della discussione circa l’insegnamento opzionale di -OMISSIS- del Corso -OMISSIS-, “ (...) la Direttrice cominciava a incalzare il Prof. -OMISSIS-, alzando la voce e i toni, fino a dileggiarlo ripetutamente con l’esortazione “Mi denunci!”, finché, alla terza o quarta ripetizione della esortazione anzidetta, chiaramente esasperante e provocatoria, tanto più perché resa da parte di colei che presiedeva la seduta e che quindi avrebbe dovuto assicurarne la pacatezza, il Prof. -OMISSIS-, dando comunque sempre del “lei” alla Direttrice, declinava chiaramente l’invito a denunciarla perché, con una affermazione paradossale e iperbolica, asseriva piuttosto: “ Ma no, io -OMISSIS- ”; Dunque, il senso della frase -peraltro solo evocativa- non era offensivo, ma ironico, e -anzi- voleva semmai stemperare rispetto a quel continuo “Mi denunci!”, in quanto evidenziava che non c’era motivo alcuno per sporgere denuncia contro di lei e per dare ulteriore seguito a quei toni e a quelle provocazioni: ciò, proprio al fine di riportare quanto prima la discussione a un livello più costruttivo ” (v. p. 5 del ricorso introduttivo del giudizio).
Il ricorrente ha poi affermato che la decisione di sospendere brevemente la seduta sarebbe stata assunta dalla Presidente del Consiglio di Dipartimento “ (...) senza che vi fosse disordine alcuno e senza che si registrassero impedimenti di sorta alla naturale prosecuzione di una discussione peraltro mai interrotta da CC (...) ” (v. ancora p. 5 del ricorso) e che, al termine di tale sospensione, “ (...) il Prof. -OMISSIS-, a ulteriore dimostrazione che la di lui volontà era sempre andata nel senso di stemperare e non già di provocare o ingiuriare, riteneva opportuno porgere le sue scuse per il carattere colorito, ma non certo offensivo, dell’espressione da lui medesimo poc’anzi utilizzata. Tra l’altro, a comprova del fatto che la diatriba si fosse ricomposta, è emblematico che nessuno dei presenti -neppure la Direttrice- richiedeva di verbalizzare specificamente l’espressione utilizzata dal Prof. -OMISSIS- ” (v. p. 6 del ricorso).
3.2. Ricostruito, poi, lo svolgimento dell’ iter del provvedimento disciplinare, il ricorrente ha dedotto una serie di censure, che possono essere aggregate e sinteticamente illustrate nei termini che seguono.
I. Il Presidente del Collegio di disciplina sarebbe stato tenuto all’astensione, in ragione di due circostanze che avrebbero minato la sua imparzialità di giudizio, ossia: (i) l’avere, nel recente passato, sottoscritto una lettera, sottoposta all’adesione dei colleghi, volta a denunciare come deplorevole l’iniziativa assunta dal prof. -OMISSIS- con l’impugnazione della delibera di nomina dell’attuale Direttore generale; (ii) l’essere stato presente alla seduta del Consiglio di Dipartimento in data-OMISSIS-, trovandosi, così, nella posizione di testimone diretto dei fatti.
Considerata la natura di collegio perfetto dell’organo di disciplina, la mancata astensione del Presidente avrebbe determinato l’invalidità di tutta l’istruttoria e del parere reso, nonché, conseguentemente, del provvedimento di irrogazione della sanzione adottato dal Consiglio di amministrazione.
II. Anche il Rettore sarebbe stato tenuto ad astenersi dall’avviare il procedimento disciplinare, essendo fatto notorio che tra lui e il prof. -OMISSIS- correrebbe una grave inimicizia, che sarebbe sfociata anche in denunce all’autorità giudiziaria penale.
Da una mail indirizzata dalla Direttrice del Dipartimento ad altri docenti in data 19 marzo 2024, in relazione a una diversa vicenda, risulterebbe, inoltre, che la predetta docente avesse sin da prima dell’episodio oggetto di controversia un dialogo aperto con il Rettore per l’adozione di “ -OMISSIS- ” nei confronti del prof. -OMISSIS-. Ciò comproverebbe l’atteggiamento di prevenzione nei confronti del ricorrente sia dell’accusatrice, sia anche dell’organo che ha dato avvio all’azione disciplinare. Il provvedimento adottato avrebbe avuto lo scopo, dunque, di colpire un avversario accademico, delineando lo schema tipico del vizio di sviamento.
III. Il Rettore non avrebbe correttamente azionato il procedimento disciplinare, né successivamente fornito al Collegio di disciplina adeguata prova circa l’avvenuta integrazione, da parte dell’incolpato, della fattispecie disciplinare prospettata dal medesimo Rettore, con la conseguenza che il predetto Collegio avrebbe dovuto disporre l’archiviazione.
Per di più, nel corso dell’ iter il Rettore avrebbe effettuato un’inammissibile modificazione delle ragioni alla base della contestazione disciplinare, avendo affermato in sede di audizione di aver dato impulso al procedimento non per la presunta offensività dell’espressione usata dal prof. -OMISSIS-, ma perché riteneva che il fatto ascritto al predetto docente avesse avuto incidenza sulla regolare funzionalità del Consiglio di Dipartimento. Quest’ultima circostanza sarebbe, peraltro, smentita da tutte le acquisizioni procedimentali, le quali comproverebbero che la temporanea sospensione della seduta sia stata frutto di una libera scelta della Direttrice del Dipartimento.
In ogni caso, l’espressione verbale addebitata al prof. -OMISSIS- sarebbe del tutto priva di carattere offensivo.
In subordine, per l’utilizzo di tale espressione non avrebbe potuto essere comunque inflitta una sanzione eccedente la semplice censura. La determinazione adottata sarebbe viziata, perciò, anche per difetto di proporzionalità, atteso che la disposta sospensione non comporterebbe conseguenze solo sullo status e sullo stipendio, ma pregiudicherebbe la possibilità per il ricorrente di candidarsi alla carica di Rettore per i successivi dieci anni.
IV. Il parere del Collegio di disciplina sarebbe illegittimo, in quanto il predetto organo non potrebbe operare in assenza dell’apposito regolamento, previsto dall’articolo 17, comma 4, dello Statuto dell’Università, che non risulta essere stato emanato.
4. Con decreto -OMISSIS-1 del 3 ottobre 2024 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso.
5. L’Avvocatura dello Stato si è successivamente costituita in giudizio per l’Università per stranieri di Perugia e ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha dedotto l’infondatezza del gravame.
6. All’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2024, questo Tribunale ha emesso l’ordinanza -OMISSIS-4 del 2024, con la quale l’istanza cautelare del ricorrente è stata accolta, sulla base della considerazione “ (...) che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba accordarsi prevalenza a quello del ricorrente a differire l’esecuzione della sanzione fino alla decisione di merito, atteso che:
- dall’immediata applicazione della sospensione dall’ufficio potrebbe derivare un pregiudizio grave e irreparabile per il docente, in termini di danno all’immagine, non pienamente ristorabile in forma specifica in caso di accoglimento del gravame, nonché un pregiudizio all’interesse degli studenti alla continuità dell’attività didattica, attualmente in corso;
- d’altro canto, un differimento dell’esecuzione della sanzione non pregiudicherebbe la possibilità dell’Ateneo di applicarla in futuro con pari efficacia ”.
7. Il predetto provvedimento cautelare è stato, tuttavia, riformato dalla Sezione Settima del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4821 del 20 dicembre 2024, essendosi ritenuto che “ (...) pur al sommario esame proprio della fase cautelare e impregiudicati gli approfondimenti riservati al merito, i motivi dedotti nell’appello cautelare appaiono sostenuti da indizi di fondatezza, tenuto conto della gravità della violazione contestata, per come accertata dall’amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, cui appaiono estranei profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento ” e che “ (...) non appare al Collegio apprezzabile il requisito del periculum in mora , per come rilevato dal primo giudice, tenuto conto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente l’interesse dell’amministrazione a garantire la tempestiva applicazione, a fronte di gravi condotte, delle disposizioni in materia disciplinare, ferma restando la piena agibilità di tutte le misure necessarie a garantire la continuità didattica quale interesse posto in capo all’istituzione universitaria e non al singolo docente ”.
8. La sanzione disciplinare è stata, quindi, applicata nei confronti del prof. -OMISSIS- dal -OMISSIS- al -OMISSIS-.
9. Con un ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 dicembre 2024 e depositato il successivo 10 dicembre, il ricorrente ha esteso il gravame agli ulteriori atti conosciuti a seguito dell’accesso documentale effettuato, riproponendo le censure già articolate alla luce dei nuovi elementi acquisiti.
Più in dettaglio, in aggiunta e a migliore illustrazione di quanto precedentemente dedotto, la parte ha sostenuto che:
- dal verbale della seduta del Collegio di disciplina del -OMISSIS- si evincerebbe che l’organo non avrebbe affrontato la questione dell’eventuale obbligo di astensione dei propri componenti; il parere sarebbe stato reso, quindi, in violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento in relazione a tutti i presupposti di fatto e di diritto, secondo il paradigma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in violazione dell’articolo 51, primo comma, n. 4, e secondo comma, cod. proc. civ., applicabile a tutti i collegi giudicanti, in ossequio all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,-OMISSIS-2, e all’articolo 97 della Costituzione;
- le ragioni che avrebbero dovuto indurre all’astensione il Rettore sarebbero ulteriormente suffragate dalle produzioni documentali effettuate dall’Università resistente e, in particolare, dalla mail del 15 maggio 2024, ove il Rettore, nel trasmettere al Direttore generale la denuncia della Direttrice del Dipartimento -OMISSIS- del precedente -OMISSIS-, ha aggiunto la frase “ -OMISSIS- ”: sarebbe stato così evidenziato l’intento di cercare sin dall’inizio, e prima ancora dell’avvio dell’azione disciplinare, una soluzione per venire incontro all’accusatrice, senza alcun contegno garantista nei confronti dell’incolpato;
- l’azione disciplinare sarebbe stata avviata per la ritenuta incidenza del fatto ascritto al prof. -OMISSIS- sulla regolare funzionalità del Consiglio di Dipartimento e, tuttavia, il Collegio di disciplina non avrebbe attribuito rilevanza disciplinare a tale circostanza, con la conseguenza che nessuna sanzione avrebbe dovuto essere inflitta all’incolpato; e ciò tanto più considerato che la Direttrice del Dipartimento avrebbe sostanzialmente ammesso, nel corso della sua audizione, di aver disposto l’interruzione della seduta non già per l’impossibilità di proseguirla, bensì per una sua personale valutazione circa la portata offensiva dell’espressione usata dal prof. -OMISSIS-;
- il Collegio di disciplina avrebbe errato sia nel ritenere incontroverso l’uso di un termine insultante e offensivo da parte dell’incolpato, sia nell’affermare che un’espressione verbale possa essere dotata di una valenza offensiva intrinseca, dovendo invece sempre essere considerato il contesto, che nella specie sarebbe stato del tutto travisato, oltre a essere stato ricostruito senza l’ausilio dell’audizione di testimoni terzi rispetto alle persone direttamente coinvolte;
- sarebbe stata del tutto omessa, da parte del Collegio di disciplina, la valutazione in merito all’applicabilità della sanzione meno grave della censura;
- avrebbe errato, inoltre, il medesimo Collegio nel ritenere espressamente non rilevanti le vicende pregresse, quale la mail della Direttrice del Dipartimento del 19 marzo 2024, atteso che tali vicende comproverebbero il clima di prevenzione maturato nei confronti del prof. -OMISSIS-.
10. In vista dell’udienza per la trattazione di merito della causa, entrambe le parti hanno depositato documenti e memorie.
In particolare, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito in questa sede la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, stante l’avvenuta applicazione della sanzione disciplinare nei suoi confronti e la mancata prospettazione di un eventuale interesse risarcitorio.
Il ricorrente ha poi replicato alle difese avversarie.
11. All’udienza pubblica fissata la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
12. Va preliminarmente esclusa la sopravvenuta carenza di interesse del prof. -OMISSIS- alla decisione di merito.
12.1. Un tale esito processuale presuppone, infatti, che sia certa e definitiva l’inutilità della sentenza, essendo venuta meno, per la parte ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento ( ex multis : Cons. Stato, Sez. II, 20 marzo 2025, n. 2317; Id., Sez. IV, 19 marzo 2025, n. 2262).
12.2. Questa situazione non è riscontrabile nel caso in esame, atteso che un eventuale esito favorevole della controversia consentirebbe al ricorrente di ottenere il ripristino integrale del proprio status , con l’eliminazione di tutti gli effetti giuridici ed economici della sanzione, nonché di conseguire il ristoro del danno alla reputazione derivante dalla misura applicata nei suoi confronti.
12.3. L’eccezione di improcedibilità del gravame deve essere, pertanto, respinta.
13. Ciò posto, deve essere presa in considerazione prioritariamente la doglianza con la quale il ricorrente sostiene l’esistenza di una causa radicalmente ostativa allo svolgimento dell’attività demandata al Collegio di disciplina, e conseguentemente anche all’irrogazione della sanzione, ossia la mancata adozione del regolamento di organizzazione e di funzionamento del predetto organo.
13.1. Al riguardo, deve rilevarsi che il procedimento oggetto di controversia è disciplinato all’articolo 10 della legge n. 240 del 2010, ove – per quanto qui rileva – si prevede quanto segue:
“ 1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. (...)
2. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
(...) ”.
Nell’ambito dell’Università per stranieri di Perugia, il Collegio di disciplina è oggetto dell’articolo 17 dello Statuto di Ateneo, ove sono indicati, tra l’altro, le funzioni e la composizione dell’organo (comma 1), le modalità di nomina dei componenti (comma 2), la durata in carica di questi ultimi e la gratuità dell’attività prestata (comma 3).
Il comma 4 del predetto articolo 17 stabilisce poi che “ Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Collegio sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione ”.
13.2. In questo quadro, non convince la tesi del ricorrente, secondo la quale la mancata emanazione del regolamento recante le modalità di organizzazione e di funzionamento del Collegio di disciplina avrebbe precluso in radice l’operatività dell’organo.
Il predetto Collegio è, infatti, previsto dalla legge, che gli attribuisce un ruolo centrale nell’ambito dei procedimenti disciplinari, ossia quello di svolgere l’istruttoria e di concluderla con l’emanazione di un parere vincolante.
Nell’ambito dell’Università per stranieri di Perugia, l’organo è anche disciplinato specificamente dallo Statuto di Ateneo, come sopra illustrato, e non è contestata la sua regolare costituzione.
Ne deriva che sussistono tutte le condizioni per l’esercizio, da parte del Collegio di disciplina, dei compiti attribuitigli dalla legge, mentre la mancata emanazione di un regolamento volto a dettagliarne le modalità di organizzazione e il funzionamento costituisce una mera irregolarità, che non preclude la possibilità per l’organo di svolgere la propria attività.
Come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente, una diversa opinione porterebbe a ritenere che, per la mera assenza di tale regolamento, i professori dell’Università per stranieri di Perugia sarebbero sottratti al potere disciplinare, quanto meno ai fini dell’irrogazione di sanzioni superiori alla censura. Si tratta, con ogni evidenza, di un esito irragionevole e contrario ai principi, e come tale da respingere.
13.3. La doglianza scrutinata deve essere, perciò, rigettata.
14. Posto, quindi, che il potere disciplinare era concretamente esercitabile nel caso in esame, con il coinvolgimento del Collegio di disciplina, vanno presi in esame i primi due gruppi di censure articolati con il ricorso introduttivo del giudizio, per come integrati con i motivi aggiunti, con i quali si sostiene l’esistenza di cause di astensione sia del Presidente del Collegio, sia anche del Rettore.
Si tratta, infatti, di doglianze aventi una valenza processuale sostanzialmente sovrapponibile rispetto alla prospettazione del vizio di incompetenza, atteso che, ove riconosciute fondate, farebbero emergere l’errata composizione degli organi coinvolti nel procedimento, determinando l’annullamento dell’intero iter sanzionatorio e l’assorbimento delle ulteriori censure (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015).
15. Ritiene il Collegio che le contestazioni del ricorrente siano fondate, nei sensi e nei limiti che si passa a esporre, sia con riguardo al Presidente del Collegio di disciplina, sia rispetto al Rettore.
16. La norma primaria alla quale occorre fare riferimento al fine di individuare il perimetro degli obblighi di astensione è costituita dall’articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990, la cui portata applicativa va individuata alla luce dell’articolo 51 cod. proc. civ., in quanto compatibile, e dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,-OMISSIS-2, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in quanto compatibile (cfr. anche l’articolo 2, comma 2, del decreto).
16.1. L’articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e specificamente concernente il “ conflitto di interessi ”, stabilisce che “ Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale ”.
16.2. Ai fini dell’interpretazione delle nozioni di “ conflitto di interessi ” e di “ conflitto di interessi potenziale ”, poste dall’articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990, sono da ritenere meritevoli di adesione le considerazioni svolte nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato,-OMISSIS-67 del 2019, reso in esito all’Adunanza di Sezione del 31 gennaio 2019, benché specificamente inerente alla materia delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Nel suddetto parere si afferma che:
- “ (...) il conflitto riguarda propriamente gli interessi, vale a dire la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno. La nozione non si riferisce quindi a comportamenti, ma a stati della persona. In linea di teoria generale dell’analisi economica del diritto, un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto giuridico sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare ( de iure vel de facto ) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato. Non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche. Per l’inquadramento di teoria generale è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto economico: quello funzionalizzato e quello, di qualsiasi natura, dell’agente. Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l’interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L’essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti ” (§ 2.3.);
- il conflitto di interessi si configura, in particolare, “ (...) come una condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che ha contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse funzionalizzato ” (§ 2.3.);
- “ Perché il conflitto sorga è (...) necessario che si sia alla presenza di veri e propri interessi, (...) vale a dire che effettivamente sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all’altro. Vengono quindi in rilievo non già situazioni astratte e meramente potenziali, ma concrete, specifiche e attuali ” (§ 2.3.);
- la previsione, contenuta all’articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990, secondo la quale l’obbligo di astensione opera in caso di conflitto di interessi “ anche potenziale ”, deve essere interpretata tenendo conto del fatto che il conflitto di interessi “ (...) è una situazione di pericolo in sé, e qualunque pericolo è per sua natura una potenza e non un atto. Il danno all’interesse funzionalizzato non si è ancora verificato (salvo quello all’immagine). Qualificare la natura del pericolo, e quindi del conflitto, come “situazione potenziale”, cioè ritenere che il Legislatore si sia voluto riferire a un “conflitto potenziale”, sarebbe quindi una tautologia. Dunque, altro è il significato della norma per la cui ricerca occorre compiere una attività interpretativa che attribuisca all’aggettivo “potenziale” un significato suo proprio e autonomo ” (§ 2.4.);
- non può essere ritenuta soddisfacente, ove non opportunamente approfondita, neppure la tesi secondo la quale l’aggettivo si riferisca “ (...) a un “potenziale conflitto” (non a un “conflitto potenziale”), cioè a una situazione in grado di determinare essa il conflitto, cioè una interferenza tra l’interesse funzionalizzato e quello privato ”, in quanto questa interpretazione “ (...) si appalesa, se ristretta in questi semplici termini, troppo generica e generalizzata. Essa finirebbe col comprendere un numero infinito di situazioni razionalmente, ma solo astrattamente, individuabili a tavolino, misurabile utilizzando la categoria del possibile piuttosto che quella del probabile, con conseguente impossibilità di fornire elementi precisi di valutazione ” (§ 2.4.);
- “ Con ulteriore affinamento si può concludere che in primo luogo occorra distinguere situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individuate dall’art. 7 del d.P.R.-OMISSIS-2 del 2013 (...); dall’altro non conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le “gravi ragioni di convenienza” di cui al penultimo periodo del detto art. 7 e dell’art. 51 c.p.c.). Si tratta, ad avviso della Sezione, di situazioni da definire (non tipizzate ma) qualificate teleologicamente (...). In sostanza, rilevano sia palesi situazioni di conflitto di interessi, sia situazioni di conflitto di interessi (in questo senso) potenziali, perché tale nozione include non soltanto le ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche quelle che potrebbe derivare da una condizione non tipizzata ma ugualmente idonea a determinare il rischio ” (§ 2.4.);
- è da ritenere che tali ultime situazioni “ (...) non possano essere individuate con riferimento a un numero aperto, indeterminato e indefinito di rapporti e relazioni del soggetto pubblico (...), ma debbano essere indagate (...) solo alla luce dell’art. 7 del d.P.R.-OMISSIS-2 del 2013 e dell’art. 51 c.p.c. La struttura delle due norme è, infatti, identica e complementare. Nel primo comma l’art. 51, con parole diverse, ripercorre le ipotesi di cui all’art. 7, primo periodo, nel secondo comma si riferisce esattamente alle “gravi ragioni di convenienza” come il penultimo comma del citato art. 7 ” (§ 2.4.);
- “ Le situazioni di “potenziale conflitto” sono, quindi, in primo luogo, quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato. (...) Si devono inoltre aggiungere quelle situazioni le quali possano per sé favorire l’insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. (...) Entrambi i tipi di situazione, quelle che evolvono de futuro verso il conflitto e quelle favorenti de praeterito il conflitto, costituiscono la declinazione delle gravi ragioni di convenienza di cui agli art. 7 e 51 citati in cui si risolvono, ed anche del “potenziale conflitto” di cui agli articoli 6 bis e 53 citati. In sostanza la qualificazione “potenziale” e le “gravi ragioni di convenienza” sono espressioni equivalenti perché teleologicamente preordinate a contemplare i tipi di rapporto destinati, secondo l’ id quod plerumque accidit , a risolversi (potenzialmente) nel conflitto per la loro identità o prossimità alle situazioni tipizzate. Tuttavia, proprio poiché l’aggettivo “potenziale” rende ambigua la qualificazione della situazione di conflitto di interessi che impone l’obbligo di astensione dell’organo che deve svolgere una determinata attività all’interno dell’ufficio pubblico, e l’espressione gravi ragioni di convenienza è ancora generica, è opportuno osservare precisare che possono configurarsi ipotesi di potenziale conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione, solo quando ragionevolmente l’organo amministrativo chiamato a svolgere una determinata attività si trovi in una posizione personale e/o abbia relazioni con terzi che possono, anche astrattamente, inquinare l’imparzialità dell’azione amministrativa, con riferimento alla potenzialità del verificarsi di una situazione tipizzata di conflitto ” (§ 2.4.).
16.3. Deve, perciò, concludersi che una situazione di “ conflitto di interessi ” in senso proprio e stretto è configurabile, in linea di principio, quando ricorra una delle cause di astensione obbligatoria di cui all’articolo 51 cod. proc. civ. o all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica-OMISSIS-2 del 2013, in quanto compatibili, mentre il “ conflitto di interessi potenziale ” – coincidente con le “ gravi ragioni di convenienza ” di cui all’articolo 51, secondo comma, cod. proc. civ. e all’articolo 7, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica-OMISSIS-2 del 2013 – è ravvisabile in presenza di circostanze che siano destinate a evolvere de futuro in una situazione tipica comportante un obbligo di astensione oppure ove vi siano state vicende pregresse, comunque idonee a suo tempo a integrare una situazione tipizzata di conflitto, tali da poter favorire l’insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità (cfr. TAR Lazio, Sez. I Bis, 13 novembre 2024, n. 20193).
L’articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990 ha quindi “ (...) introdotto una clausola generale, consimile a quella della ragione di grave convenienza di cui al secondo comma dell’art. 51, c.p.c., all’interno della quale, potenzialmente, è possibile ascrivere più casi di conflitto fra amministratori e amministrati ” (Cons. Stato, Sez. VII, 7 novembre 2024, n. 8927). Di conseguenza, “ Anche alla luce dell’art. 6-bis, l. n. 241/1990, il principio di imparzialità, sancito dall’art. 97 Cost., di cui l’obbligo di astensione tipizzato dall'art. 51 c.p.c. rappresenta un corollario, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l’attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo ” (Cons. Stato n. 8927 del 2024, cit).
Nella prospettiva ora illustrata, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che “ (...) il dovere di astensione è funzionale al principio di rilievo costituzionale di imparzialità dell’esercizio della funzione pubblica, così come recepito dagli artt. 1 e 6- bis della legge n. 241/1990, che deve orientare l’interprete ad applicare ragionevolmente le disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull’andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell’imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell’imparzialità di giudizio nei destinatari dell’attività amministrativa e nei terzi ” (TAR Umbria, 25 marzo 2024, n. 203, confermata da Cons. Stato, n. 8927 del 2024, cit.).
17. Nel caso oggetto della presente controversia, il ricorrente sostiene che il Presidente del Collegio di disciplina fosse tenuto all’astensione:
- per avere, nel recente passato, sottoscritto una lettera, sottoposta all’adesione dei colleghi, volta a denunciare come deplorevole l’iniziativa assunta dal prof. -OMISSIS- con l’impugnazione della delibera di nomina dell’attuale Direttore generale;
- per essere stato presente alla seduta del Consiglio di Dipartimento in data-OMISSIS- ed essere stato quindi testimone diretto dei fatti.
17.1. Ritiene il Collegio che la prima delle circostanze dedotte non sia idonea, di per sé, a dimostrare l’esistenza di ragioni di “ grave inimicizia ” nei confronti del prof. -OMISSIS- o comunque di un atteggiamento di prevenzione nei confronti del medesimo.
17.1.1. Al riguardo, occorre infatti tenere presente che la “ grave inimicizia ”, per assumere rilievo, “(...) deve configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa (Consiglio di Stato, Sez. VI, Consiglio di Stato sez. VI, 6 aprile 2022, n.2552; Consiglio di Stato sez. VI, 10 gennaio 2022, n.163) ” (Cons. Stato, Sez. VII, 16 novembre 2022, n. 10098).
Più in dettaglio, “ (...) per giurisprudenza consolidata, la situazione di “ grave inimicizia ”, rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p.c., presuppone la reciprocità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27923; C.d.S., Sez. V, 20 dicembre 2018, -OMISSIS-170; Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577), inoltre deve trovare fondamento solo in rapporti personali ed estrinsecarsi in documentate e inequivocabili circostanze di conflittualità (v. C.d.S., Sez. V, -OMISSIS-170/2018, cit., e Sez. III, n. 1577/2014, cit.). La giurisprudenza ha quindi escluso che la presentazione di una denuncia o di un atto di impulso idoneo a dare inizio a un procedimento giudiziale possa bastare alla configurazione di una situazione di “ grave inimicizia ”, dovendo questa riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali (Cass. civ., Sez. III, 13 aprile 2005, -OMISSIS-683) ” (Cons. Stato, Sez. II, 31 gennaio 2022,-OMISSIS-67).
In questa prospettiva, si è sottolineato come la “ grave inimicizia ” sia un sentimento (Cons. Stato, Sez. VII, 17 maggio 2022, n. 3875) e si è ritenuto che il rancore o l’avversione reciproci debbano essere dimostrati da chi alleghi il ricorrere della causa di incompatibilità (Cons. Stato,-OMISSIS-67 del 2022, cit.).
17.1.2. Nel caso in esame, la mera attività volta ad aggregare consenso avverso un’iniziativa assunta dal ricorrente non dimostra l’esistenza di un conflitto sul piano personale tra gli interessati, collocandosi, di per sé considerata, nella normale dialettica delle relazioni interpersonali che possono essere intrattenute in un contesto lavorativo.
Non emerge, in altri termini, dalla sola circostanza in esame, l’esistenza di un atteggiamento di prevenzione nei confronti della persona del prof. -OMISSIS-, essendo comprovata soltanto la manifestazione di una legittima critica nei confronti di un’azione portata avanti da quest’ultimo.
17.1.3. Sotto questo profilo, quanto dedotto non fa emergere, pertanto, un obbligo di astensione del Presidente del Collegio di disciplina.
17.2. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo all’ulteriore dato evidenziato dal ricorrente, ossia la circostanza che il medesimo Presidente era presente personalmente al verificarsi del fatto ascritto al prof. -OMISSIS-.
17.2.1. Occorre osservare anzitutto che, nei casi in cui l’ordinamento, a garanzia dell’incolpato, demanda il potere decisorio in ambito disciplinare a un organo apposito, quale il Collegio di disciplina, tale organo è tenuto ad assicurare, oltre che un pieno contraddittorio procedimentale, anche la sostanziale parità delle armi tra l’accusa e la difesa.
Nella predetta ipotesi, in applicazione dell’articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 51 cod. proc. amm., dovrebbero pertanto operare, in linea di principio e salvi gli adattamenti resi necessari dagli specifici contesti, obblighi di astensione più strettamente sovrapponibili rispetto a quelli predicabili nei confronti del giudice.
In questa prospettiva, e tenendo conto della lettura ampliativa ora imposta dal predetto articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990, nei termini sopra illustrati, devono essere dunque interpretate anche le disposizioni concernenti le Commissioni di disciplina contenute agli articoli 112, ultimo comma, e 149 del d.P.R. n. 3 del 1957.
17.2.2. Nel caso in esame, non è controverso tra le parti ed è comunque evincibile dal verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento -OMISSIS- dell’-OMISSIS- che il professore che ricopre la carica di Presidente del Collegio di disciplina fosse presente nel momento in cui si è verificato l’episodio ascritto al prof. -OMISSIS-.
Il predetto professore si trovava, pertanto, in una situazione che, ai sensi dell’articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990, era suscettibile di evolvere in una fattispecie tipizzata, rinvenibile nell’articolo 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (aver deposto come testimone), oltre che nell’articolo 112, ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 (“ Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullità i membri della commissione che abbiano riferito all’ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell’art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti all’inchiesta ”), potendo essere chiamato a riferire quanto personalmente osservato.
Il medesimo disponeva, in effetti, di una diretta conoscenza dei fatti, la cui esatta ricostruzione – va rimarcato – è contestata tra l’accusatrice e l’accusato, come sopra esposto, e non risulta, inoltre, puntualmente riportata nel verbale della seduta, ove non è nemmeno indicata l’esatta espressione rivolta dal prof. -OMISSIS- alla Direttrice del Dipartimento.
17.2.3. In una tale situazione complessiva, è da ritenere che il Presidente del Collegio di disciplina fosse tenuto all’astensione, sia perché rientrava nel novero delle persone che avrebbero potuto essere sentite dal medesimo Collegio, sia anche per il fatto stesso di essere inevitabilmente portatore di una propria personale versione dell’accaduto, frutto di scienza privata, con la quale avrebbe potuto ipoteticamente condizionare il libero convincimento dell’organo nella ricostruzione dei fatti, come detto controversi tra le parti nella loro effettiva portata.
17.3. Deve, perciò, concludersi nel senso della fondatezza delle censure ora scrutinate, nei limiti che si sono esposti.
18. Occorre quindi prendere in considerazione le circostanze dedotte dal ricorrente al fine di evidenziare un obbligo di astensione del Rettore.
La parte ha sottolineato, al riguardo:
- l’esistenza di una notoria grave inimicizia nei rapporti con il prof. -OMISSIS-, che si sarebbe manifestata anche in denunce all’autorità giudiziaria penale;
- l’esistenza di una mail indirizzata dalla Direttrice del Dipartimento -OMISSIS- ad altri docenti poco prima la vicenda oggetto di controversia, in data 19 marzo 2024, dalla quale si evincerebbe che la predetta docente avesse un dialogo aperto con il Rettore per l’adozione di “ -OMISSIS- ” nei confronti del prof. -OMISSIS-;
- la presenza in atti di una mail 15 maggio 2024, ove il Rettore, nel trasmettere al Direttore generale la mail di denuncia della Direttrice del Dipartimento -OMISSIS- del precedente -OMISSIS-, ha aggiunto la frase “ -OMISSIS- ”.
18.1. Quanto al primo profilo, deve osservarsi che l’esistenza di una notoria “ grave inimicizia ” tra il prof. -OMISSIS- e il Rettore è allegata in termini del tutto generici dal ricorrente e che, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, la mera presentazione di denunce all’autorità giudiziaria non costituisce, in sé considerata, un indice dell’esistenza di un conflitto sul piano personale.
18.2. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle ulteriori due circostanze allegate dal ricorrente, le quali, complessivamente considerate, fanno effettivamente emergere un atteggiamento potenzialmente non imparziale del vertice dell’Ateneo nei riguardi del prof. -OMISSIS-.
La mail della Direttrice del Dipartimento -OMISSIS- del 19 marzo 2024, nella quale si fa riferimento a un intendimento del Rettore di assumere un provvedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, assume infatti una particolare valenza alla luce di quanto accaduto poco dopo, ossia che, verificatosi l’episodio dell’-OMISSIS-, il medesimo Rettore, prima dell’avvio del procedimento disciplinare (avvenuto il -OMISSIS-), abbia ritenuto di trasmettere il 15 maggio 2024 la denuncia della predetta professoressa al Direttore generale, con l’invito a trovare una soluzione “ -OMISSIS- ”.
L’intendimento manifestato dal Rettore nelle predette circostanze, e particolarmente nella seconda, si presta, in effetti, a essere letto come favorevole a priori all’accusatrice e minato da un condizionamento di segno negativo nei confronti dell’incolpato, con conseguente potenziale vulnus dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
Indipendentemente dalle motivazioni sottese all’agire del titolare dell’organo, un tale intendimento è idoneo a determinare, ai sensi dell’articolo 6- bis della legge n. 241 del 1990, una situazione di conflitto di interessi, riconducibile sostanzialmente quanto meno alla fattispecie di cui al n. 4 dell’articolo 51, primo comma, cod. proc. civ., ove sono contemplate una serie di ipotesi, tipiche del processo, accomunate dalla circostanza che il giudicante abbia già espresso in altra veste o in altra sede il proprio convincimento (n. 4). Se ne desume, anche alla luce dell’articolo 97 della Costituzione, un obbligo di astensione in ambito disciplinare in tutti i casi in cui il titolare dell’organo abbia manifestato una posizione aprioristicamente favorevole a una delle parti in contesa.
18.3. Deve, perciò, concludersi che, nelle specifiche circostanze del caso in esame, il Rettore versasse in una situazione di conflitto di interessi, che avrebbe dovuto indurlo all’astensione.
18.4. Non convince, in senso contrario, la tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale l’astensione sarebbe stata preclusa dalla sostanziale non sostituibilità del Rettore nell’esercizio dei compiti demandatigli dalla legge.
Come ben evidenziato dal ricorrente, infatti, l’articolo 10 dello Statuto dell’Università per stranieri di Perugia contempla la possibilità per il Rettore di nominare “ (...) tra i professori in regime di tempo pieno in servizio presso l’Ateneo, uno o più Prorettori, tra cui un Prorettore vicario che lo possa sostituire in caso di assenza o impedimento temporaneo ” (comma 1), nonché di avvalersi “ (...) nell’esercizio delle proprie funzioni, di Delegati scelti tra i professori e ricercatori dell’Università ”, definendo i relativi compiti e la durata della delega (comma 3).
Ricorrendo alle predette previsioni, sarebbe stato dunque possibile, per il Rettore, farsi sostituire anche ai fini dell’esercizio delle proprie prerogative nell’ambito del procedimento disciplinare.
18.5. Non è poi consentito desumere l’assenza o l’irrilevanza degli obblighi di astensione del Rettore dalla pretesa scarsa incidenza del compito assegnatogli dalla legge, consistente soltanto nell’avvio del procedimento disciplinare, le cui sorti sarebbero poi determinate da altri organi.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il Rettore, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 240 del 2010 e dell’articolo 8, comma 4 e comma 5, lett. a) , dello Statuto dell’Università, è chiamato:
- a vagliare la vicenda di potenziale rilievo disciplinare, stabilendo anzitutto se meriti di essere presa in considerazione o debba esserne disposta l’archiviazione;
- ove ne ravvisi i presupposti, a dare avvio al procedimento disciplinare e, a seguito di ciò, ad applicare direttamente l’eventuale sanzione della sanzione della censura oppure, ove ritenga che debba essere inflitta una sanzione più grave, a trasmettere gli atti al Collegio di disciplina;
- in quest’ultimo caso, a formulare una proposta al predetto Collegio;
- a presiedere il Consiglio di amministrazione, chiamato a verificare la correttezza dell’istruttoria e a concludere il procedimento in conformità al parere del Collegio di disciplina.
Si tratta, con ogni evidenza, di poteri penetranti, tali da determinare l’esito della vicenda disciplinare (nel caso di archiviazione della notizia di potenziale rilevanza disciplinare senza dare avvio all’ iter oppure di irrogazione della sanzione della censura) o comunque da condizionarlo (con la formulazione della propria motivata proposta nei confronti del Collegio di disciplina).
La tesi dell’Amministrazione resistente non può, pertanto, essere accolta, dovendo ribadirsi non solo l’applicabilità, nella fattispecie, degli obblighi di astensione, ma anche la potenziale incidenza di un’eventuale astensione del Rettore sull’esito del procedimento disciplinare.
18.6. Da ciò l’accoglimento delle censure ora scrutinate.
19. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, nei sensi e nei limiti illustrati, e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati.
Come anticipato, l’esito della controversia esime il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori censure.
20. La complessità delle questioni affrontate e l’andamento del processo sorreggono la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche nominate nel presente provvedimento e delle espressioni verbali ascritte al ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.