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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. MA AN, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9989/2024 R.G. promossa da: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Giuseppe Poli e Daniela Barretta;
contro
in persona del legale rappresentate, rappresentata e CP_1 vv.to Concetta Petrillo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.4.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva “accertarsi e dichiararsi che l'entità della propria menomazione dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) derivata dalla patologia, riconosciuta dall come malattia CP_2 professionale, con attribuzione, però, di un danno biologico solo del 4%) è quantificabile, ai fini della individuazione della inabilità permanente, nella misura percentuale del 10% ovvero in quella misura, eventualmente diversa, che dovesse essere accertata in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (02.03.2023) ovvero, in subordine, da quella data, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata in sede di c.t.u.; nonché, alla luce di un danno biologico del 2% per pregresso infortunio, condannarsi l in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., all'adeguamento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto, che dovrà, pertanto, essere rapportato alla percentuale ottenuta sommando a quella del 2% per infortunio non già quella del 4% bensì quella del 10% qui richiesta ovvero, in subordine, quella, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata in corso di causa, oltre accessori come per legge dalla maturazione del diritto al saldo.”
Premettendo di essere iscritto nelle Matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento Marittimo di Napoli al n.109489, esponeva di lavorare dal 1985 come marittimo, imbarcandosi inizialmente su nave mercantile a far data dal 06.09.1985 al 03.10.1985 e successivamente con la Marina Militare Italiana dal 28.08.1986 al 01.02.1988. Evidenziava di aver lavorato alle dipendenze della “Teodora Shipping” dal 22.12.1989 al 23.03.1993, e della “ , dal 06.12.1993 al 17.06.1997. CP_3
Dichiara al 11.08.1997 presta la propria attività lavorativa stabilmente presso la “Tirrenia di Navigazione Spa”, poi divenuta
“Compagnia Italiana di Navigazione Spa”. Esponeva di aver svolto le seguenti mansioni:- mozzo, dal 06.09.1985 al 03.10.1985; - ingrassatore, dal 22.12.1989 al 23.03.1993; - giovanotto di macchina, dal 06.12.1993 al 18.07.1995; - operaio meccanico, dal 18.07.1995 al 08.10.1995; - operaio motorista, dal 09.06.1996 ad oggi. Evidenziava, altresì, che espletando la propria attività lavorativa a bordo di natanti veloci ed in sala macchine, ogni giorno e per intere giornate di lavoro, era stato esposto all'azione delle vibrazioni meccaniche dei grossi motori dei natanti e alle vibrazioni di bassa/media frequenza derivanti dal moto ondoso di tali mezzi, vibrazioni che venivano trasmesse a tutto il corpo. Dichiarava che quotidianamente doveva assumere delle posture incongrue e scomode, anche per gli ambienti ristretti della sala macchine, e doveva, altresì, movimentare carichi manuali, deambulando su terreni instabili e sottoponendosi a continui scuotimenti per le condizioni del meteo e del mare. Asseriva, dunque, che tali condizioni lavorative avevano avuto numerosi effetti sulle proprie vertebre, cagionandogli “protrusioni/ernie discali multiple, a livello degli interspazi L4-L5 ed L5-S1, con disturbi trofo-sensitivi e motori, deficit apprezzabili delle rotazioni e della flesso estensione del rachide lombosacrale”. Evidenziava, dunque che, per tale patologia osteoarticolare, in data 02.03.2023 aveva inoltrato all di Napoli domanda per ottenere CP_2 il riconoscimento dell'origine professionale della patologia evidenziata, con diritto alla erogazione delle prestazioni previste dal D.P.R. n.1124/65. Deduceva che, dopo essere stato sottoposto a visita medica, in data 27.05.2023 l' aveva riconosciuto l'esistenza di un nesso causale CP_2 tra l'attività lavorativa da lui svolta come marittimo e la patologia osteoarticolare sviluppata, riconoscendogli tuttavia una menomazione della integrità psico-fisica esclusivamente nella misura percentuale del 4%. Dichiarava, infine, che contestando tale percentuale, in data 22.06.2023, aveva proposto opposizione ex art. 104 DPR n.1124/1965, opposizione rimasta tuttavia priva di riscontro.
In data 9.1.2025, l' ritualmente costituitosi, deduceva la CP_2 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso è fondato e dunque deve trovare accoglimento nei termini che seguono. Preliminarmente, occorre precisare che in materia di malattia professionale, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ( T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), prevedeva nella sua originaria formulazione che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2 comprendesse tutte le patologie contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative riportate nelle tabelle allegate. Su tale impianto normativo è intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevedeva l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali anche per le malattie diverse da quelle ricomprese nell'indicata tabella e di cui era comunque provata la causa di lavoro. Orbene, in tal caso: “ le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% “(art. 74 T.u. 1124/1965). Tale impianto normativo è stato modificato successivamente dal D.Lgs. 38/2000, che, per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, ha previsto all' art. 13 un indennizzo per il danno biologico, che riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%. Tale indennizzo, dunque, è rapportato al grado di inabilità accertato e per le menomazioni inferiori al 16% è erogato in capitale, mentre per quelle pari o superiori al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Occorre altresì precisare che l'accertamento della natura professionale di una malattia varia a seconda che essa sia o meno prevista dalle apposite tabelle. Se la malattia è “tabellata” è configurabile una presunzione di eziologia professionale della stessa, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' ; mentre laddove rilevi una malattia CP_2 non tabellata, “la prova del nesso causale è a carico del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav., sent. n. 20769 del 05/09/2017). La prova fornita dal lavoratore, in tale ultimo caso, deve essere valutata: “in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” ( Cassazione civile sez. lav., n. 21021 08/10/2007). Nel caso di specie, l' ha riconosciuto e poi liquidato al ricorrente CP_2 una indennità per inabilità temporanea assoluta, riconoscendo una menomazione del 4%, contestata dal ricorrente. Orbene, considerando pacifica la ricostruzione dei fatti correlati all'infortunio descritta in ricorso, e non vertendo il presente giudizio sull'esistenza del nesso di causalità fra le condizioni di lavoro descritte e le patologie riscontrate, in quanto circostanze parimenti pacifiche, come emerge dalla relazione peritale resa nel corso del presente giudizio, a cui ci si riporta per relationem, il CTU incaricato ha dichiarato che : “Per quanto descritto, si può affermare che la patologia artrosica possa essere riconosciuta come patologia “stress lavoro correlata”. Appare evidente che anche un lavoro leggero potrà essere decisamente incisivo nell'evoluzione della patologia artrosica quando si associ ad altri fattori lesivi, quali una statica protratta, un microclima non favorevole, particolari e protratte vibrazioni trasmesse alle articolazioni. Nella fattispecie in esame, l'artrosi presenta localizzazione predominante a carico del rachide lombare con sintomatologia algica, limitazione funzionale e sofferenza neurologica accertata per idoneo esame strumentale. Il periziando ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di addetto ai motori, con compiti di crescente responsabilità, da allievo motorista, a giovanotto di macchina a operaio motorista, quindi con compiti di manutenzione e conduzione dell'apparato motore. Il
è stato quindi costantemente esposto alle vibrazioni di bassa Pt_1
e/o media frequenza generate dal movimento delle navi, nonché alle vibrazioni prodotte dal motore. Nel dettaglio, nella fattispecie in esame, il tratto del rachide maggiormente esposto alle sollecitazioni meccaniche è il tratto lombare e le relative cerniere con il tratto dorsale e il tratto sacrale. Le continue sollecitazioni provocano sofferenza dei dischi intervertebrali, con fenomeni di disidratazione e successiva fissurazione. La riduzione della funzione “ammortizzante” dei dischi comporta sollecitazioni ai bordi delle limitanti dei corpi vertebrali, con l'istaurarsi e il procedere di fenomeni osteofitosici fino alla realizzazione di ponti ossei. Tale meccanismo patogenetico riduce progressivamente i movimenti del rachide, ma provoca altresì sofferenza delle strutture nervose, con conseguente sintomatologia algica e motoria nei distretti interessati. Nel caso in osservazione, gli esami versati in atti dimostrano la sussistenza dei fenomeni spondilo artrosi e della sofferenza discale nel distretto esaminato.”
Nella medesima relazione è altresì riportato che: “I codici di riferimento nelle vigenti Tabelle sono il 193, 204, 213. CP_2
Ai fini di un corretto inquadramento tabellare è opportuno ricordare che gli esami strumentali hanno evidenziato una sofferenza neurologica decisamente contenuta. Si ritiene equo valutare il danno biologico, inteso quale quota indennizzabile delle menomazioni accertate, nella misura dell' 8% (otto per cento) per la malattia professionale, valutazione da implementare a 9% (nove per cento) comprensiva dei precedenti riconoscimenti, dell'1% per esiti di infortunio nel 2011 e 2% per esiti di infortunio nel 2018.”
Dunque, alla luce di tale perizia, da cui emergono precisi e concreti dati obiettivi sorretti da una esauriente motivazione logica e tecnica, è possibile affermare che le menomazioni dell'integrità psicofisica riportate dal ricorrente devono essere quantificate nella misura del 9%, in luogo del 4% di danno biologico permanente riconosciuto dall nella fase amministrativa. CP_2
Pertanto, poiché dall'analisi peritale svolta nel presente giudizio è stata quantificata una inabilità permanente al di sopra del minimo indennizzabile ma inferiore al 16%, al ricorrente andrà riconosciuto il diritto all'indennizzo in capitale per il danno biologico permanente del 9%. Alla luce delle già indicate ragioni, dimostrata l'esistenza di una menomazione del 9%, la domanda va dunque accolta.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_2
PQM
- Accoglie la domanda, accertando che il grado di inabilità del ricorrente è pari almeno al 9% a titolo di danno biologico, e per l'effetto condanna l' alla corresponsione della somma CP_2 dovuta in relazione a tale percentuale.
- Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che CP_2 liquida in euro 2.69 rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
- Condanna l' al pagamento delle spese della CTU, così CP_2 come liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 8/7/2025. il Giudice Dott. MA AN
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. MA AN, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9989/2024 R.G. promossa da: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Giuseppe Poli e Daniela Barretta;
contro
in persona del legale rappresentate, rappresentata e CP_1 vv.to Concetta Petrillo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.4.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva “accertarsi e dichiararsi che l'entità della propria menomazione dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) derivata dalla patologia, riconosciuta dall come malattia CP_2 professionale, con attribuzione, però, di un danno biologico solo del 4%) è quantificabile, ai fini della individuazione della inabilità permanente, nella misura percentuale del 10% ovvero in quella misura, eventualmente diversa, che dovesse essere accertata in corso di causa, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (02.03.2023) ovvero, in subordine, da quella data, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata in sede di c.t.u.; nonché, alla luce di un danno biologico del 2% per pregresso infortunio, condannarsi l in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., all'adeguamento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto, che dovrà, pertanto, essere rapportato alla percentuale ottenuta sommando a quella del 2% per infortunio non già quella del 4% bensì quella del 10% qui richiesta ovvero, in subordine, quella, eventualmente diversa, che dovesse essere individuata in corso di causa, oltre accessori come per legge dalla maturazione del diritto al saldo.”
Premettendo di essere iscritto nelle Matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del Compartimento Marittimo di Napoli al n.109489, esponeva di lavorare dal 1985 come marittimo, imbarcandosi inizialmente su nave mercantile a far data dal 06.09.1985 al 03.10.1985 e successivamente con la Marina Militare Italiana dal 28.08.1986 al 01.02.1988. Evidenziava di aver lavorato alle dipendenze della “Teodora Shipping” dal 22.12.1989 al 23.03.1993, e della “ , dal 06.12.1993 al 17.06.1997. CP_3
Dichiara al 11.08.1997 presta la propria attività lavorativa stabilmente presso la “Tirrenia di Navigazione Spa”, poi divenuta
“Compagnia Italiana di Navigazione Spa”. Esponeva di aver svolto le seguenti mansioni:- mozzo, dal 06.09.1985 al 03.10.1985; - ingrassatore, dal 22.12.1989 al 23.03.1993; - giovanotto di macchina, dal 06.12.1993 al 18.07.1995; - operaio meccanico, dal 18.07.1995 al 08.10.1995; - operaio motorista, dal 09.06.1996 ad oggi. Evidenziava, altresì, che espletando la propria attività lavorativa a bordo di natanti veloci ed in sala macchine, ogni giorno e per intere giornate di lavoro, era stato esposto all'azione delle vibrazioni meccaniche dei grossi motori dei natanti e alle vibrazioni di bassa/media frequenza derivanti dal moto ondoso di tali mezzi, vibrazioni che venivano trasmesse a tutto il corpo. Dichiarava che quotidianamente doveva assumere delle posture incongrue e scomode, anche per gli ambienti ristretti della sala macchine, e doveva, altresì, movimentare carichi manuali, deambulando su terreni instabili e sottoponendosi a continui scuotimenti per le condizioni del meteo e del mare. Asseriva, dunque, che tali condizioni lavorative avevano avuto numerosi effetti sulle proprie vertebre, cagionandogli “protrusioni/ernie discali multiple, a livello degli interspazi L4-L5 ed L5-S1, con disturbi trofo-sensitivi e motori, deficit apprezzabili delle rotazioni e della flesso estensione del rachide lombosacrale”. Evidenziava, dunque che, per tale patologia osteoarticolare, in data 02.03.2023 aveva inoltrato all di Napoli domanda per ottenere CP_2 il riconoscimento dell'origine professionale della patologia evidenziata, con diritto alla erogazione delle prestazioni previste dal D.P.R. n.1124/65. Deduceva che, dopo essere stato sottoposto a visita medica, in data 27.05.2023 l' aveva riconosciuto l'esistenza di un nesso causale CP_2 tra l'attività lavorativa da lui svolta come marittimo e la patologia osteoarticolare sviluppata, riconoscendogli tuttavia una menomazione della integrità psico-fisica esclusivamente nella misura percentuale del 4%. Dichiarava, infine, che contestando tale percentuale, in data 22.06.2023, aveva proposto opposizione ex art. 104 DPR n.1124/1965, opposizione rimasta tuttavia priva di riscontro.
In data 9.1.2025, l' ritualmente costituitosi, deduceva la CP_2 correttezza e regolarità del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Il ricorso è fondato e dunque deve trovare accoglimento nei termini che seguono. Preliminarmente, occorre precisare che in materia di malattia professionale, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ( T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), prevedeva nella sua originaria formulazione che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_2 comprendesse tutte le patologie contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative riportate nelle tabelle allegate. Su tale impianto normativo è intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevedeva l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali anche per le malattie diverse da quelle ricomprese nell'indicata tabella e di cui era comunque provata la causa di lavoro. Orbene, in tal caso: “ le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% “(art. 74 T.u. 1124/1965). Tale impianto normativo è stato modificato successivamente dal D.Lgs. 38/2000, che, per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, ha previsto all' art. 13 un indennizzo per il danno biologico, che riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%. Tale indennizzo, dunque, è rapportato al grado di inabilità accertato e per le menomazioni inferiori al 16% è erogato in capitale, mentre per quelle pari o superiori al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Occorre altresì precisare che l'accertamento della natura professionale di una malattia varia a seconda che essa sia o meno prevista dalle apposite tabelle. Se la malattia è “tabellata” è configurabile una presunzione di eziologia professionale della stessa, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' ; mentre laddove rilevi una malattia CP_2 non tabellata, “la prova del nesso causale è a carico del lavoratore” (Cassazione civile sez. lav., sent. n. 20769 del 05/09/2017). La prova fornita dal lavoratore, in tale ultimo caso, deve essere valutata: “in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” ( Cassazione civile sez. lav., n. 21021 08/10/2007). Nel caso di specie, l' ha riconosciuto e poi liquidato al ricorrente CP_2 una indennità per inabilità temporanea assoluta, riconoscendo una menomazione del 4%, contestata dal ricorrente. Orbene, considerando pacifica la ricostruzione dei fatti correlati all'infortunio descritta in ricorso, e non vertendo il presente giudizio sull'esistenza del nesso di causalità fra le condizioni di lavoro descritte e le patologie riscontrate, in quanto circostanze parimenti pacifiche, come emerge dalla relazione peritale resa nel corso del presente giudizio, a cui ci si riporta per relationem, il CTU incaricato ha dichiarato che : “Per quanto descritto, si può affermare che la patologia artrosica possa essere riconosciuta come patologia “stress lavoro correlata”. Appare evidente che anche un lavoro leggero potrà essere decisamente incisivo nell'evoluzione della patologia artrosica quando si associ ad altri fattori lesivi, quali una statica protratta, un microclima non favorevole, particolari e protratte vibrazioni trasmesse alle articolazioni. Nella fattispecie in esame, l'artrosi presenta localizzazione predominante a carico del rachide lombare con sintomatologia algica, limitazione funzionale e sofferenza neurologica accertata per idoneo esame strumentale. Il periziando ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di addetto ai motori, con compiti di crescente responsabilità, da allievo motorista, a giovanotto di macchina a operaio motorista, quindi con compiti di manutenzione e conduzione dell'apparato motore. Il
è stato quindi costantemente esposto alle vibrazioni di bassa Pt_1
e/o media frequenza generate dal movimento delle navi, nonché alle vibrazioni prodotte dal motore. Nel dettaglio, nella fattispecie in esame, il tratto del rachide maggiormente esposto alle sollecitazioni meccaniche è il tratto lombare e le relative cerniere con il tratto dorsale e il tratto sacrale. Le continue sollecitazioni provocano sofferenza dei dischi intervertebrali, con fenomeni di disidratazione e successiva fissurazione. La riduzione della funzione “ammortizzante” dei dischi comporta sollecitazioni ai bordi delle limitanti dei corpi vertebrali, con l'istaurarsi e il procedere di fenomeni osteofitosici fino alla realizzazione di ponti ossei. Tale meccanismo patogenetico riduce progressivamente i movimenti del rachide, ma provoca altresì sofferenza delle strutture nervose, con conseguente sintomatologia algica e motoria nei distretti interessati. Nel caso in osservazione, gli esami versati in atti dimostrano la sussistenza dei fenomeni spondilo artrosi e della sofferenza discale nel distretto esaminato.”
Nella medesima relazione è altresì riportato che: “I codici di riferimento nelle vigenti Tabelle sono il 193, 204, 213. CP_2
Ai fini di un corretto inquadramento tabellare è opportuno ricordare che gli esami strumentali hanno evidenziato una sofferenza neurologica decisamente contenuta. Si ritiene equo valutare il danno biologico, inteso quale quota indennizzabile delle menomazioni accertate, nella misura dell' 8% (otto per cento) per la malattia professionale, valutazione da implementare a 9% (nove per cento) comprensiva dei precedenti riconoscimenti, dell'1% per esiti di infortunio nel 2011 e 2% per esiti di infortunio nel 2018.”
Dunque, alla luce di tale perizia, da cui emergono precisi e concreti dati obiettivi sorretti da una esauriente motivazione logica e tecnica, è possibile affermare che le menomazioni dell'integrità psicofisica riportate dal ricorrente devono essere quantificate nella misura del 9%, in luogo del 4% di danno biologico permanente riconosciuto dall nella fase amministrativa. CP_2
Pertanto, poiché dall'analisi peritale svolta nel presente giudizio è stata quantificata una inabilità permanente al di sopra del minimo indennizzabile ma inferiore al 16%, al ricorrente andrà riconosciuto il diritto all'indennizzo in capitale per il danno biologico permanente del 9%. Alla luce delle già indicate ragioni, dimostrata l'esistenza di una menomazione del 9%, la domanda va dunque accolta.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Le spese della C.T.U., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_2
PQM
- Accoglie la domanda, accertando che il grado di inabilità del ricorrente è pari almeno al 9% a titolo di danno biologico, e per l'effetto condanna l' alla corresponsione della somma CP_2 dovuta in relazione a tale percentuale.
- Condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite che CP_2 liquida in euro 2.69 rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
- Condanna l' al pagamento delle spese della CTU, così CP_2 come liquidate con separato decreto.
Così deciso in data 8/7/2025. il Giudice Dott. MA AN