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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
, erede di rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'avvocato Francesco Sanzò, opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Giuseppe Basile e Oreste Manzi, opposto;
oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
fatto e diritto Con atto depositato in data 9.1.2023, ha proposto opposizione Persona_1 avverso l'avviso di addebito n. 359 2022 0002090759000 di euro 4.266,88 per contributi IVS e somme aggiuntive, gestione “commercianti”, relativamente all'anno 2020, eccependo l'assenza del presupposto impositivo. L' costituitosi ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Interrotto a seguito del decesso dell'opponente, il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall'erede . Parte_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come precisato da Cass., 5 marzo 2013, n. 5444 e Cass., 26 marzo 2015, n. 6192, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e, quindi, vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. La disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. La iscrizione alla gestione commercianti è, pertanto, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. La verifica della sussistenza di detti requisiti è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11685). Tanto premesso, la pretesa azionata dall'istituto previdenziale fa leva su quanto meglio specificato nella memoria di costituzione, ovvero sul dato che il quale Pt_1 socio accomandatario della D.M.G. s.a.s. di “è l'unico Parte_2 soggetto abilitato a compiere atti in nome della società in accomandita semplice, con la conseguenza che deve essere ritenuto in re ipsa l'esercizio dell'attività commerciale in modo abituale e prevalente.,”. A fronte di ciò, occorre, tuttavia, in via assorbente rilevare come nessuna indicazione sia stata al contempo fornito dall per evidenziare che il medesimo CP_1
in relazione all'arco temporale cui inerisce la contribuzione che viene in Pt_1 rilievo, abbia effettivamente partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza in seno alla precitata compagine sanitaria. Né in tal senso risulta formulata alcuna utile istanza istruttoria, essendosi l' CP_1 sotto tale profilo limitato alla produzione di documentazione che, tuttavia, nulla comprova in relazione al decisivo aspetto della vicenda litigiosa dappresso evidenziato. Non essendo stata, in conclusione, fornita adeguata dimostrazione dei requisiti per l'insorgenza della obbligazione contributiva di cui trattasi e ciò a maggior ragione laddove la parte opponente, a confutazione del requisito di abitualità e prevalenza nella partecipazione al lavoro aziendale, ha validamente dimostrato che il era titolare Pt_1 di pensione (e, al contempo, efficacemente dedotto che, relativamente all'anno 2020 che viene qui in rilievo l'attività della precitata s.a.a., titolare di una bancarella di vendita ambulante di frutta secca, risultava “certamente incompatibile con la nota situazione derivante dalla pandemia da COVID-19 e dalle frequenti e prolungate fasi temporali di chiusura imposte dagli organi istituzionali, in particolare nel corso dei c.d. lockdown”), sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la pretesa creditoria azionata dall' per il tramite dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione è, CP_1 pertanto, da considerare infondata, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 9.1.2023, da Per_1
e riassunto nei confronti dell' dall'erede , così
[...] CP_1 Parte_1 provvede: accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 359 2022 0002090759000, dichiarando non dovute dal le somme richieste Pt_1 dall' per il tramite di tale atto;
condanna l' a pagare le spese di lite in favore del CP_1 CP_1 procuratore della parte opponente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre a rimborso di contributo unificato (ove versato) e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
, erede di rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'avvocato Francesco Sanzò, opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Giuseppe Basile e Oreste Manzi, opposto;
oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
fatto e diritto Con atto depositato in data 9.1.2023, ha proposto opposizione Persona_1 avverso l'avviso di addebito n. 359 2022 0002090759000 di euro 4.266,88 per contributi IVS e somme aggiuntive, gestione “commercianti”, relativamente all'anno 2020, eccependo l'assenza del presupposto impositivo. L' costituitosi ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Interrotto a seguito del decesso dell'opponente, il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall'erede . Parte_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come precisato da Cass., 5 marzo 2013, n. 5444 e Cass., 26 marzo 2015, n. 6192, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e, quindi, vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. La disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. La iscrizione alla gestione commercianti è, pertanto, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. La verifica della sussistenza di detti requisiti è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, essendo indispensabile che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11685). Tanto premesso, la pretesa azionata dall'istituto previdenziale fa leva su quanto meglio specificato nella memoria di costituzione, ovvero sul dato che il quale Pt_1 socio accomandatario della D.M.G. s.a.s. di “è l'unico Parte_2 soggetto abilitato a compiere atti in nome della società in accomandita semplice, con la conseguenza che deve essere ritenuto in re ipsa l'esercizio dell'attività commerciale in modo abituale e prevalente.,”. A fronte di ciò, occorre, tuttavia, in via assorbente rilevare come nessuna indicazione sia stata al contempo fornito dall per evidenziare che il medesimo CP_1
in relazione all'arco temporale cui inerisce la contribuzione che viene in Pt_1 rilievo, abbia effettivamente partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza in seno alla precitata compagine sanitaria. Né in tal senso risulta formulata alcuna utile istanza istruttoria, essendosi l' CP_1 sotto tale profilo limitato alla produzione di documentazione che, tuttavia, nulla comprova in relazione al decisivo aspetto della vicenda litigiosa dappresso evidenziato. Non essendo stata, in conclusione, fornita adeguata dimostrazione dei requisiti per l'insorgenza della obbligazione contributiva di cui trattasi e ciò a maggior ragione laddove la parte opponente, a confutazione del requisito di abitualità e prevalenza nella partecipazione al lavoro aziendale, ha validamente dimostrato che il era titolare Pt_1 di pensione (e, al contempo, efficacemente dedotto che, relativamente all'anno 2020 che viene qui in rilievo l'attività della precitata s.a.a., titolare di una bancarella di vendita ambulante di frutta secca, risultava “certamente incompatibile con la nota situazione derivante dalla pandemia da COVID-19 e dalle frequenti e prolungate fasi temporali di chiusura imposte dagli organi istituzionali, in particolare nel corso dei c.d. lockdown”), sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la pretesa creditoria azionata dall' per il tramite dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione è, CP_1 pertanto, da considerare infondata, con conseguente accoglimento dell'opposizione proposta. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 9.1.2023, da Per_1
e riassunto nei confronti dell' dall'erede , così
[...] CP_1 Parte_1 provvede: accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 359 2022 0002090759000, dichiarando non dovute dal le somme richieste Pt_1 dall' per il tramite di tale atto;
condanna l' a pagare le spese di lite in favore del CP_1 CP_1 procuratore della parte opponente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.350,00, oltre a rimborso di contributo unificato (ove versato) e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 26 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma