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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
RI PP, TO
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220013734632000 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/250548 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la cartella di pagamento n. 119 2022 00137346 32 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione notificata in data 10 novembre
2022 in materia di I.R.A.P. anno 2018.
E' costituita parte resistente Agenzia delle Entrate.
La causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
La Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la cartella impugnata non veniva riconosciuto il riporto del credito IRAP relativo all'anno 2017 pari ad euro 6.209, maggiorato di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, il tutto per l'importo complessivo di
€ 8.865,83.
Il patrocinio resistente nelle proprie controdeduzioni, ricorda che:
- l'odierna ricorrente esercita la professione di avvocato e risulta titolare della ditta individuale con partita
IVA P.IVA_1 avente codice attività 691010 (attività degli studi legali);
- per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 la ricorrente presentava regolarmente le dichiarazioni IRAP
e versava la relativa imposta, con ciò riconoscendosi soggetto passivo d'imposta;
- successivamente, nell'anno 2017, ritenendo di aver indebitamente assolto l'imposta in data 31.12.2017 presentava quattro dichiarazioni integrative a favore per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con le quali gli importi versati venivano trasformati in crediti d'imposta e rinviati agli anni successivi;
- nel corso del 2018, infine, tali crediti venivano usati per assolvere in compensazione altre imposte, ed esposti pertanto nella dichiarazione modello Redditi di cui sopra.
Sottolinea parte resistente come venga impugnata la cartella di pagamento di cui è causa senza articolare motivi puntuali di ricorso o rilevare vizi formali dell'atto, limitandosi controparte ad asserire di non essere soggetto passivo IRAP. La Corte prende atto che, con memoria 1/4/2025, l'Agenzia comunica che è intervenuta conciliazione tra le parti e chiede, pertanto, l'estinzione totale del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgvo 546/92.
La Corte, rilevato che nell'accordo prodotto è convenuta la compensazione delle spese di lite, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate tra le parti, come da accordo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
RI PP, TO
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220013734632000 IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2022/250548 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la cartella di pagamento n. 119 2022 00137346 32 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione notificata in data 10 novembre
2022 in materia di I.R.A.P. anno 2018.
E' costituita parte resistente Agenzia delle Entrate.
La causa è chiamata all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
La Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la cartella impugnata non veniva riconosciuto il riporto del credito IRAP relativo all'anno 2017 pari ad euro 6.209, maggiorato di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, il tutto per l'importo complessivo di
€ 8.865,83.
Il patrocinio resistente nelle proprie controdeduzioni, ricorda che:
- l'odierna ricorrente esercita la professione di avvocato e risulta titolare della ditta individuale con partita
IVA P.IVA_1 avente codice attività 691010 (attività degli studi legali);
- per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 la ricorrente presentava regolarmente le dichiarazioni IRAP
e versava la relativa imposta, con ciò riconoscendosi soggetto passivo d'imposta;
- successivamente, nell'anno 2017, ritenendo di aver indebitamente assolto l'imposta in data 31.12.2017 presentava quattro dichiarazioni integrative a favore per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con le quali gli importi versati venivano trasformati in crediti d'imposta e rinviati agli anni successivi;
- nel corso del 2018, infine, tali crediti venivano usati per assolvere in compensazione altre imposte, ed esposti pertanto nella dichiarazione modello Redditi di cui sopra.
Sottolinea parte resistente come venga impugnata la cartella di pagamento di cui è causa senza articolare motivi puntuali di ricorso o rilevare vizi formali dell'atto, limitandosi controparte ad asserire di non essere soggetto passivo IRAP. La Corte prende atto che, con memoria 1/4/2025, l'Agenzia comunica che è intervenuta conciliazione tra le parti e chiede, pertanto, l'estinzione totale del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgvo 546/92.
La Corte, rilevato che nell'accordo prodotto è convenuta la compensazione delle spese di lite, dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate tra le parti, come da accordo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione. Spese compensate.