Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11515/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11515/2024 R.G.A.C.
Avv.CUOMO SILVIO (C.F. ), n.q. di procuratore di C.F._1 se medesimo ATTORE
(C.F. ), rapp. e dif. Controparte_1 C.F._2
IO e R CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato SILVIO CUOMO chiedeva liquidarsi in suo favore, a titolo di compenso professionale, il corrispettivo dovuto per l'attività prestata in favore del resistente. Esponeva di aver curato per conto del lo “smobilizzo della CP_1 somma di euro 84.487,53, presso la a Cre
un legato testamentario disposto dal de cuius Persona_1
in favore del resistente, all'uopo svolgendo le se
[...] alla Cariparma Credit Agricole per lo smobilizzo della somma – corrispondenza con la predetta banca con il relativo invio della documentazione occorrente per lo smobilizzo della somma – richiesta al
[...]
– trasmissione alla banca della prima ri Controparte_2 ccessione all'Agenzia delle Entrate”. Aggiungeva di aver svolto “attività stragiudiziale e giudiziale” con riferimento ad una “controversia insorta in merito ad un immobile oggetto dell'asse ereditario”, ponendo in essere le seguenti attività: “contesta parte in merito all'occupazione da parte del Sig.
[...]
di un appartamento, facente parte del predetto
Controparte_1 ni ntroparte nella quale veniva eccepito che il Sig. non occupa abusivamente il
Controparte_1 predetto immobile so materiale dello stesso – comunicazione al legale di controparte mediante o che una scrittura privata già sottoscritta dal Sig. è
Controparte_1 illegittima e quindi nulla in quanto basata su un a illegittima che rende nulla la scrittura il rilascio dell'immobile ad uno dei fratelli del Sig. ”.
Controparte_1
Ancora in relazione “al giudizio avente i riduzione delle disposizioni testamentarie e contestuale azione per lesione di quota legittima rispetto all'asse ereditario”, del predetto de cuius, egli aveva proceduto a: “predisposizione e redazione di un complesso ed articolato atto di citazione che ha richiesto un approfondito studio della materia, acquisizioni di atti notarili, verifica dell'esistenza di un testamento pubblico – verifica altro testamento pubblico dal quale risulta la lesione della quota legittima, verifica ed identificazione dei dati catastali degli immobili facenti parte dell'asse ereditario, verifica degli estratti dei conti correnti del de cuius, verifica delle scritture private attestanti la debitoria nei confronti del de cuius, verifica atti e scritture private costituenti donazioni;
altresì si è resa necessaria una ricostruzione di tutti gli atti notarili e giudizali, anche relativi alla successione del coniuge del de cuius, nonché delle vendite successive dei beni immobili dell'asse ereditario al fine di rilevare l'intero e reale valore dell'asse ereditario e ere giudizialmente l'esatta quota ereditaria del Sig.
Altresì si è provveduto a ricostruire il relictum, il Controparte_1 ia riconducibile al de cuius. Si precisa che con riferimento alla predetta attività professionale lo scrivente ha maturato un compenso professionale pari ad Euro 86.130 (Ottantaseimilacentotrenta/00) oltre accessori come per legge. Il calcolo è stato effettuato in base all'importo del relictum, del donatum e dei debiti per un totale di euro 3.132.000 di cui : euro 1.300.000 per un immobile – euro 800.000 per un immobile – euro 400.000 per un immobile – euro 96.000 + euro 36.0000 per un debito rilevabile da un scrittura privata agli atti – euro 300.000 quale somma approssimativa calcolata sulle donazioni rappresentate dalle scritture private, agli atti, attestanti i comodati di uso dello studio dentistico ed oltre l'avviamento, costituente donazione, dello studio dentistico valutato approssimativamente in euro 200.000, salva, per le donazioni, la diversa valutazione da parte dell' Autorità Giudiziaria adita”. Sottolineava, inoltre, l'avv. Cuomo che il convenuto “come da mandato ad litem agli atti, si obbligava a corrispondere allo scrivente la somma di euro 4.000 (Quat a titolo di acconto”, avendo egli, per conto e nell'interesse del “già predisposto un complesso ed articolato CP_1 atto di citazione e un giudizio avente ad oggetto un'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e contestuale azione per lesione di quota legittima…”. Precisava, poi, di aver anticipato “per il Sig. la Controparte_1 somma di euro 298,12 per la predisposizione di successione”, nonché il complessivo im l'invio di raccomandate postali ai fratelli del Sig. euro 5,70 Controparte_1 per il pagamento di un bollettino postal ratti di un conto corrente ed euro 0,26 centesimi quale bollo per il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il Comune di Napoli”. Tanto premesso, riteneva che il compenso professionale spettantegli per le predette attività andasse liquidato come segue:
“1) euro 4.536, oltre accessori come per legge, per l'attività stragiudiziale relativa al della somma di euro 84.487,53 presso la Controparte_2
2) euro 6.164, oltre p ale relativa alla controversia insorta in merito al possesso del suindicato immobile
3) euro 86.130 (Ottantaseimilacentotrenta/00) per la suindicata attività professionale stragiudiziale inerente alla predisposizione e redazione dell'atto di citazione relativa al giudizio da intentare ed avente ad oggetto un'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e contestuale azione per lesione di quota legittima rispetto all'asse ereditario del de cuis. Il calcolo è stato effettuato COME SOPRA;
4) Spese esenti: importo del contributo unificato oltre la somma di euro 331,28 di cui: euro 27,2 raccomandate postali, euro 5,70 bollettino postale richiesta estratti libretto deposito, 0,26 centesimi per bollo dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il Comune di Napoli”. Tanto premesso, concludeva chiedendo:
“a) Accertare e dichiarare l'inadempimento, anche con rif gli articoli 1719 e 1720 del codice civile, del Sig. CP_1
consistente nel mancato pagamento delle
[...] li dovute all'attore Avv. Silvio Cuomo a seguito della sua attività professionale svolta, docu cata in premessa Per l'effetto condannare il Sig. al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore Avv. Silvio di euro 86.130 (Ottantaseimilacentotrenta/00) oltre accessori come per legge ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa, secondo giustizia, dall'adita Autorità Giudiziaria, compensi professionali a tutt'oggi impagati e spettanti al ricorrente Avv. Silvio Cuomo, in virtù dell'attività legale svolta documentata agli atti e citata in premessa. Si precisa che la predetta somma è comprensiva della somma di euro 4.000 che doveva essere corrisposta dal convenuto a titolo di acconto,come da mandato ad litem, somma mai corrisp b) Condannare il Sig. al pagamento delle spese Controparte_1 legali del presente giudi rente Avv. Silvio Cuomo inclusi gli accessori come p c) Condannare il Sig. al pagamento di una Controparte_1 somma da quantificare ex a ll'Avv. Silvio Cuomo, a seguito dell'evidente colpa grave e male fede nella quale è incorso il resistente a seguito dell'i ente lite temeraria. d) Condannare il Sig. al pagamento dell'importo Controparte_1 del contributo unificato e pese esenti suindicate pari ad euro 331,28 Si costituiva e contestava l'avverso Controparte_1 dedotto, precis o aveva avuto inizio in data 25.4.24, per interrompersi il 16.5.24 allorquando il professionista ricorrente, a fronte della missiva inviatagli da esso resistente con la quale
“chiedeva di consegnare la documentazione in possesso del legale (oltre il doppione delle chiavi di casa di Riviera di Chiaia richieste dallo stesso legale)”, rinunciava al mandato. In rito, formulava riserve in ordine alle modalità di notifica del ricorso per cui è causa, sottolineando di averne appreso l'esistenza esclusivamente a mezzo di verifiche effettuate, non essendogli mai stata consegnata copia del ricorso stesso, nonostante il ricorrente fosse a conoscenza del luogo di effettivo domicilio di esso convenuto. Lamentava, poi, l'eccessività del compenso richiesto rispetto alla breve durata del rapporto professionale ed alla natura delle attività espletate. Concludeva, quindi, chiedendo:
“in via preliminare di rito accertare la validità e regolarità del procedimento notificatorio adottato dal ricorrente nell'introduzione del presente giudizio e, nel caso di accertamento della violazione delle norme processuali sul procedimento di notifica, adottare i provvedimenti opportuni;
in via principale rigettare il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. perché contraddittorio, infondato e non provato;
in via meramente gradata accertare le attività effettivamente svolte dall'Avv. Silvio Cuomo nel periodo di vigenza del patrocino nel 2024 al 16 maggio 2024 nell'interesse del Sig. CP_1
e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglim
[...] lle domande attoree, applicare le tariffe di cui al D.M. 55/2014 secondo i valori minimi relativi per la fase stragiudiziale;
Con vittoria di diritti onorari e spese del presente giudizio con attribuzione agli scriventi procuratori”. Radicatasi la lite, il G.U. disponeva che l'udienza del 30.9.24 venisse sostituita dal deposito di note scritte, nelle quali l'avv. Cuomo inseriva una lunga ed articolata narrativa, finalizzata a “precisare il contenuto del ricorso, contestare integralmente le eccezioni – deduzioni e richieste della difesa del resistente…”. Nella suddetta memoria, il professionista ricorrente richiamava i rapporti, anche personali, con il convenuto, riferendo altresì – tra l'altro – fatti, es ema decidendum, inerenti comportamenti ed abitudini di vita del CP_1
Riferiva, ancora, di plurime inizi iziarie da nte, precisando di aver già intentato “...nei confronti del un CP_1 pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Aosta e il pagamento della somma di euro 500, di cui ad un assegno insoluto tratto da un istituto di credi to corrente era già stato estinto, richiesta dallo scrivente al a titolo di acconto – spese vive”, CP_1 pignoramento nel cor e “la Credit Agricole Italia S.p.a.” aveva
“reso una falsa dichiarazione di quantità”, onde esso creditore istante aveva “sporto una denuncia querela, alla Procura di Napoli, nei confronti della Credit Agricole Italia S.p.a. da trasmettere, per competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta”. Aggiungeva, inoltre, l'avv.Cuomo, di aver “denunciato” il convenuto “alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per i reati di: truffa aggravata – insolvenza fraudolenta ed irreperibilità fraudolenta”, e che il relativo procedimento penale era stato archiviato.
fine di bloccare la suddetta somma di euro 84.000, che il intendeva incassare per sottrarsi ai pagamenti”, aveva proposto CP_1 art. 700 c.p.c. nei confronti della Credit Agricole Italia S.p.a., rigettato da questo Tribunale. All'esito di tale articolata premessa, l'avv.Cuomo contestava le avverse deduzioni, sottolineando la piena legittimità sia della notificazione del ricorso introduttivo, che della richiesta di compenso professionale in esso contenuta. In particolare, in risposta alle “espressioni calunniose e diffamatorie” ed alle “false dichiarazioni” di controparte, precisava di aver “ricevuto tre mandati ad litem” per lo svolgimento di attività sia giudiziale che stragiudiziale, sottolineando che il compenso richiesto era “stato calcolato sulla base dei parametri di legge ex dm 55/2014 relativamente alla sola predisposizione e redazione dell'atto introduttivo” del giudizio “avente ad oggetto un'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e contestuale azione per lesione di quota legittima rispetto all'asse ereditario” di valore pari a complessivi euro 3.132.000. Le predette note di udienza si chiudevano, quindi, con le seguenti testuali conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'inadempimento, anche con rif gli articoli 1719 e 1720 del codice civile, del Sig. CP_1
consistente nel mancato pagamento delle
[...] li dovute al ricorrente Avvocato Silvio Cuomo a seguito della sua attività professionale svolta, documentata agli atti ed indicata in premessa.
- Per l'effetto condannare il resistente Sig. al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente Avvocato Silv di euro 86.130 (Ottantaseimilacentotrenta/00) oltre accessori come per legge ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa, secondo giustizia, dall'adita Autorità Giudiziaria, compensi professionali a tutt'oggi impagati e spettanti al ricorrente Avvocato Silvio Cuomo, in virtù dell'attività legale svolta documentata agli atti e citata in premessa. Si precisa che la predetta somma è comprensiva della somma di euro 4.000 che doveva essere corrisposta dal resistente a titolo di acconto come da mandato ad litem, somma mai corris
- Condannare il resistente Sig. in solido con Controparte_1 gli avvocati Laura Rossi ed Antonio apoli, attesa la loro condotta professionale, al pagamento delle spese legali del presente giudizio in favore del ricorrente Avv. Silvio Cuomo inclusi gli accessori come per legge.
- Condannare il resistente Sig. in solido con Controparte_1 gli avvocati Laura Rossi ed Antonio apoli, attesa la loro condotta professionale, al pagamento di una somma da quantificare ex art. 96 c.p.c., in favore dell'Avvocato Silvio Cuomo, a seguito dell'evidente colpa grave e male fede nella quale è incorso il resistente a seguito dell'instaurazione della pres
- Condannare il resistente Sig. al pagamento Controparte_1 dell'importo del contributo unificat e spese esenti suindicate pari ad euro 417,41, somma comprensiva delle ulteriori spese sostenute e rilevabili agli atti del fascicolo telematico oggetto del presente giudizio”. Al fine di consentire alla difesa del convenuto di controdedurre alle note di controparte, che con tutta evidenza travalicavano per lunghezza (trenta pagine) e contenuto (rinvenendosi in esse la richiesta di condanna dei difensori di controparte) i limiti di cui all'art.121 c.p.c., il G.U. disponeva quindi la comparizione delle parti, all'uopo fissando l'udienza del 4.11.24, all'esito della quale il giudizio era rinviato per la decisione all'odierna udienza (sostituita dal deposito di note scritte) ove viene definito, ex art.281 sexies c.p.c., con il presente provvedimento. ____________________________________________________________
Non vi è dubbio che l'avv.CUOMO abbia svolto attività professionale in favore del ricorrente, ancorchè esclusivamente in sede stragiudiziale (nel ricorso si rinvengono plurimi – generici – riferimenti ad attività giudiziale, ma non risulta neppure meramente allegato che il professionista istante abbia intentato giudizi o procedimenti di alcun genere nell'interesse del resistente). La circostanza è del resto incontestata, giacché il contrasto tra le parti riguarda natura ed entità dell'opera professionale svolta, che deve quindi essere oggetto di verifica sulla scorta dei documenti prodotti, e delle allegazioni e deduzioni delle parti. Va pertanto esaminata la documentazione prodotta in giudizio dal Cuomo. Questi ha depositato, in una al ricorso introduttivo, i seguenti documenti (tutti ottenuti – ivi compresi quelli il cui originale è un documento informatico, e con la sola eccezione dello “atto di citazione” di cui è stata prodotta anche una copia informatica – mediante scansione di documenti cartacei):
- copia di una “S scritta dal solo resistente, è previsto che il , in una ai di lui germani Controparte_1 Parte_1 e assumano reciproc ario
[...] Pt_2 CP_3
l sio defunto loro padre , ed Persona_1 ove è altresì contemplata la sottoscrizione ella Morte per rinuncia alla solidarietà professionale;
- copia delle comunicazioni PEC inviate dal ricorrente alla Credit Agricole Italia s.p.a., intitolate “Richiesta euro 85.458,22 conto corrente n.35209904 e “Richiesta Persona_2 urgentissima conto corrente n.35209904 - inviate il 25.4.24, 28.4.24, 5.5.24, Persona_2
5.5.24, 12.5. disseque risposte della predetta banca;
- copia di una “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” del 3.5.2024, resa dal resistente ed avente a qualità di
“erede della parte rapporti bancari” di;
Persona_1
- ulteriori comunicazioni del 16, 17 il Cuomo a alla predetta banca di aver rinunciato al mandato ricevuto dal CP_1
delle comunicazioni PEC inviate dall'avv. Della Morte al ricorrente il 30.4.24 e 7.5.2 poste del ricorrente;
- copia dell'atto per no .2005 di sci Per_3 eredità Persona_4 Persona_1
(anche
[...] CP_3 Parte_1 Pt_2
d per notar con cui Per_3 Persona_5
e vendeva le quote Pt_2 Pt_1 Controparte_4
i roprietà di u in Napoli alla via Riviera di Chiaia 9;
- copia dell'atto per notar del 18.3.05 con cui il resistente Per_3 vendeva la sua quota di comp n appartamento sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia 9; i m 5 e sottoscritto da Persona_1
e e , nel quale le parti
[...] CP_3 Controparte_4
della comunione dell'eredità di Persona_6 biliare relativa ad un po
- copia di una “scrittura privata” stipulata da e il Persona_1 CP_3
27.9.94 con la quale il primo concedeva al seco u di un immobile da adibire a “gabinetto dentistico”;
- copia d ni dell'ottobre 2023 e dell'aprile 2024 di Intesa San Paolo e all'inesistenza di rapporto bancari con il Controparte_5 decuius;
Persona_1 - copia di una comunicazione, datata 30.4.24, di , indirizzata CP_5 al resistente, relativa alla “movimentazione” i risparmio n.50399748;
- copia di un documento data saldo del conto corrente intestato al de cuius al momento del Persona_1 decesso di quest'ultimo;
- copia dell'atto per notar d o del 5.9.23 di Per_7 registrazione e del testamento Parte_3 Pt_1 pubblico di to a 20.4.2021 dal Persona_1 medesimo n;
dell'atto di compravendita del 11.11.2020 con il quale CP_4 vendeva l' appartamento sito in Napoli alla via Riviera di
[...]
di “certificati catastali” relativi a taluni immobili, e di una
“denun 9.5.2024 a firma del resistente e relativa al decuius;
Persona_1
- copia , privo di sottoscrizioni, avente ad oggetto
“Azione di riduzione delle disposizioni testamentarie ex art.433 c.c. e contestuale azione di riduzione per lesione di quote legittima rispetto all'asse ereditario”, nel quale si legge che il resistente, con il ministero del ricorrente, r e zione ex art.544 c.c. nei confronti di e Persona_5 Pt_2 Pt_1
- copia di l 024 inviata dal ricorrente all'avv.Grassani (estranea al presente giudizio, ed inserita con tutta probabilità per mero errore materiale in luogo della copia del documento di identità del resistente);
- copia del mandato rilasciato dal resistente al ricorrente. Di tale ultimo documento appare a questo punto opportuno riportare il contenuto:
“Io sottoscritto nato a [...] il [...] Controparte_1 codice fiscale: risco all'Avv. Silvio Cuomo, C.F._2 alla via Costantino n.33 ( , i seguenti mandati Email_1 ermi nelle fasi stragiudiziali e giudiziali nonché nei gradi successivi, nelle seguenti controversie: 1) attività stragiudiziale e giudiziale relativa allo smobilizzo ed al recupero somma di euro 84.487,22 giacente sul conto corrente acceso presso la filiale di Napoli della Cariparma C di un legato testamentario da parte di mio padre Persona_1
2) attività stragiudiziale e giudizial sia insorta in merito al possesso di un immobile da parte de disposizione testamentaria da parte di mio padre Persona_1 facente parte del fabbricato sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.18 posto al primo piano e distinto dal numero interno 4 avente ad oggetto un'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e contestuale azione per lesione di quota legittima rispetto all'asse ereditario 3) attività stragiudiziale e giudiziale avente ad oggetto avente ad oggetto un'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e contestuale azione per lesione di quota legittima rispetto all'asse ereditario Il sottoscritto si obbliga, con il conferimento dei predetti mandati professionali, a corrispondere all'Avv. Silvio Cuomo, a titolo di acconto la somma di euro 4.000 (Quattromila/00) Contestualment i suddetti mandati professionali io sottoscritto Sig. dichiaro di aver visionato l'atto di Controparte_1 citazione già re omo, di cui al punto 3), e di averne approvato l'operato professionale per l'instaurazione del giudizio. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'alt. 13, d.lgs. n. 196/2003 così come integrato dal regolamento europeo (UE) 2016/678 (GDPR) e acconsento al trattamento dei dati personali - inclusi quelli sensibili di cui all'art. 4 co. 1, lettera d) e giudiziari di cui all'alt. 4 co. 1, lettera c) - ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto;
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge;
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, Il comma, d.lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;
Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1e ss. d.lgs. n. 196/2003. Il sottoscritto dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del grado di complessità e dei rischi della controversia allo stato dei fatti esposti e sulla base della documentazione esibita. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della sottoscrizione dei mandati ad litem. I compensi professionali verranno calcolati secondo il tariffario vigente Il sottoscritto elegge domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Silvio Cuomo sito in Napoli alla via Costantino n.33 Napoli, 2 MAGGIO 2024”. Come già sottolineato in precedenza, la documentazione prodotta, come sin qui brevemente richiamata, rende conto dello svolgimento di attività professionale da parte del ricorrente ed in favore del resistente, onde deve conseguentemente essere liquidato in favore del ricorrente il compenso dovuto. Ai fini della relativa quantificazione, deve tenersi conto dei seguenti elementi di fatto, come emergenti dall'analisi dei documenti agli atti. Si osserva quindi in primo luogo che manca la prova di qualsivoglia anticipazione o esborso sostenuto dal ricorrente. Va di poi considerato che risultano provate prestazioni di carattere esclusivamente stragiudiziale, ed altresì che, quanto al punto 3) del mandato professionale in precedenza richiamato, l'avv.Cuomo si è limitato alla mera predisposizione di un atto introduttivo di un giudizio mai iniziato. Si osserva inoltre che si rinvengono agli atti, come ricordato in precedenza, la dichiarazione di successione a firma del resistente, nella quale il valore dell'asse ereditario è indicato in €.84.465, nonché le comunicazioni a firma del professionista ricorrente intese a sollecitare, in esecuzione delle disposizioni testamentarie, la corresponsione in favore del ricorrente delle somme giacenti sul conto corrente intestato al de cuius, iniziativa, questa, che mal si concilia con l'intenzione di impugnare (a mezzo dell'atto di citazione – non notificato – prodotto dal ricorrente) il testamento stesso. Nè risulta validamente provato – o anche solo meramente indicato – il criterio in forza del quale al ricorrente spetterebbe un compenso parametrato ad un valore complessivo dell'affare di ilmente riferibile all'asse ereditario del decuius Persona_1
[...]
o si osserva che emergono peraltro indicazioni di segno contrario, in particolare, proprio nell'atto di citazione predisposto dall'avv.Cuomo, giacché in esso si legge che l'asse ereditario è così composto: appartamento “valutato nell'allegato atto di divisione in piena proprietà in euro 245.000 ma l'effettivo valore commerciale è di circa euro 800.000”; ulteriore appartamento “valutato in piena proprietà in euro 142.000 ma l'effettivo valore è pari ad euro 400.000”; somma di euro 84.458,22, che costituisce il legato a favore del resistente;
“altro immobile sub. 102 via Riviera di Chiaia n.18 – Napoli, oggetto della divisione agli atti, venduto successivamente all'acquisto al prezzo indicato nell'atto pari ad euro 1.300.000”; donazioni da valutarsi per un valore di euro 500.000; oltre a un credito “per un importo di circa euro 140.000”. Pertanto, il valore complessivo dell'asse ereditario, stando a quanto allegato nel predetto atto di citazione, oscillerebbe tra €.611.458,22, pari a quanto risultante da prove documentali, ed €.3.224.458,22, importo, quest'ultimo, corrispondente – dichiaratamente - a stime prive di riscontro. Giova peraltro osservare che, come anticipato in precedenza, salvo quanto dichiarato negli atti di scioglimento di comunione e di compravendita prodotti in copia, il ricorrente nulla ha provato in merito al valore dell'asse ereditario del decuius. Va inoltre considerata la natura delle attività svolte, talune delle quali meramente preparatorie, lo stretto collegamento (rilevante anche ex art.18 d.m. 55/2014) esist tutte finalizzate a regolare la successione al padre del resistente, ed i rapporti tra Persona_1 quest'ultimo ed i c parziale contraddittorietà tra talune delle iniziative assunte (si pensi, in particolare, all'impugnativa del testamento contestuale all'accettazione del legato in esso contenuto), la formulazione – in termini meramente schematici - dell'atto introduttivo dell'instaurando giudizio. Ciò posto, si osserva che il ricorrente ha chiesto liquidarsi un compenso di
€.7.088,60, pari all'importo medio liquidabile per assistenza stragiudiziale in un affare di valore da € 260.001 a € 520.000, un ulteriore compenso di
€.5.216,40, pari all'importo medio liquidabile per assistenza stragiudiziale in un affare di valore da € 52.001 a € 260.000, un ulteriore compenso di € 99.049,50, pari al 2,75% del valore valore dell'affare pari ad € 3.132.000,00. Alla luce delle superiori considerazioni, l'importo complessivamente richiesto dal ricorrente appare senz'altro eccessivo, essendo fondato su un non condivisibile frazionamento di un'attività sostanzialmente unitaria, e sua una determinazione del valore complessivo dell'affare priva di riscontro, onde, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'impegno profuso e della breve durata dell'attività stessa, del valore dell'affare come emergente dagli atti, in parziale accoglimento della domanda, il resistente va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata, della somma di
€.6.171,87. Entro tali limiti, la domanda può quindi trovare accoglimento. Tenuto conto della notevole sproporzione tra quanto richiesto e quanto effettivamente dovuto, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in anto di ragione e, per l'effetto, condanna a pagare, in favore del ricorrente avv.SILVIO Controparte_1 dell'attività professionale oggetto del ricorso, la complessiva somma di €.6.171,87, oltre iva, dietro presentazione di fattura, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); compensa le spese. Così deciso in Napoli il 27 gennaio 2025 Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo