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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4601/2019 r.g.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Di Leo Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rosa Loiacono CP_1
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 9-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4-7-2019 esponeva che: il 2-12-1982 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Palagiano con;
dalla loro unione erano nati i figli il CP_1 Persona_1
24-1-1985 e il 18-12-1989; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione Persona_2 consensuale omologata con decreto di questo TR in data 24-2-2010; in sede di separazione era stato previsto: che la casa coniugale sarebbe rimasta nella disponibilità abitativa della moglie e con essa dei figli;
che la si sarebbe fatta carico di tutti i consumi e canoni per i servizi, oltre CP_1 che della ordinaria manutenzione della casa mentre la manutenzione straordinaria sarebbe rimasta a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; che il mutuo bancario sarebbe stato rimborsato in via esclusiva da che sarebbe rimasto nella disponibilità del marito l'uso di un Parte_1 garage, salvo il ritiro degli effetti personali di moglie e figli, e lo stesso si sarebbe Parte_1 fatto carico delle bollette per i servizi di quell'immobile; per questa ragione la aveva CP_1 dichiarato di rinunciare a contributo per il proprio mantenimento;
che il sarebbe stato Pt_1 obbligato a corrispondere contributo mensile di € 100 per le spese ordinarie in favore del figlio
,nonché contributo del 50% per le spese straordinarie e lo stesso obbligo avrebbe fatto carico Per_2 al padre nei confronti della figlia ove la stessa fosse rientrata in famiglia al termine del Per_1 rapporto di lavoro allora in essere. Aggiungeva l'istante: che dopo la separazione le proprie condizioni patrimoniali erano peggiorate, mentre la le aveva migliorate ed aveva redditi tali da renderla CP_1 economicamente autosufficiente, e, per successione ereditaria, era divenuta comproprietaria di fondi rustici con una spiccata capacità di produrre reddito, e di un immobile per civile abitazione;
che in sede di separazione egli si era fatto carico dell'intero pagamento di un mutuo ipotecario trentennale contratto dai coniugi nel 2008 con rata di rimborso di € 666,36 per estinguerne un altro stipulato per l'acquisto della casa familiare, ora nella esclusiva disponibilità della , e con il residuo CP_1 estinguere i prestiti precedenti che i coniugi avevano stipulato per fare fronte alle necessità familiari quali l'acquisto di un garage, riparazioni nella casa coniugale, acquisti di mobilio;
che tuttavia tale previsione non poteva essere confermata vivendo egli in situazione economica gravosa;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza assegno di mantenimento per la , con previsione per la stessa dell'obbligo di pagamento della somma CP_1 di € 200 pari al 50% che sarebbe derivato dalla locazione della casa familiare, e con suddivisione al
50% della rata di mutuo ipotecario;
in subordine chiedeva porre in vendita l'immobile di proprietà comune e con il ricavato estinguere il mutuo residuo.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio;
deduceva di avere optato in sede di separazione per il non versamento dell'assegno di mantenimento da parte del marito contro l'impegno di quest'ultimo di pagare interamente il mutuo della casa cointestata sita in Palagiano alla via Capponi 6 ed attualmente da lei occupata;
ella aveva scoperto nel 2015 che il coniuge l'aveva indotta alla stipulazione di un nuovo mutuo al solo fine di estinguerne altro acceso nel 1999 per l'acquisto della casa familiare;
dagli accertamenti ella aveva poi potuto appurare che la somma mutuata era servita all'estinzione di precedente mutuo solo per €
31.000 ma la differenza di € 89.000 era stata incassata dal marito ed utilizzata per la ristrutturazione dell'abitazione di convivente del marito sin dal novembre 2009; inoltre la rata di Persona_3 ammortamento di tale mutuo ammontava ad € 379,47 al 5-11-2019 e non alla maggiore somma di €
666,36 ;chiedeva pertanto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di separazione;
in subordine chiedeva fosse intimato al coniuge a titolo di mantenimento il pagamento della somma di € 379,47 pari alla rata del mutuo, o di altra somma di giustizia, essendo ella in condizione di indigenza e non autosufficienza;
lamentava che il coniuge aveva interrotto il versamento delle quote mensili di mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare come concordato in sostituzione del mantenimento mensile a lei dovuto;
attualmente ella era sostenuta economicamente dai figli e non poteva svolgere attività di lavoro a causa delle proprie condizioni di salute. Con provvedimento del 6-3-2020 il giudice delegato dal presidente del TR , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni economiche di separazione, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni ed e Per_2 Per_4 rimetteva gli atti all'istruttore.
In corso di causa era pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11-1-2021;quindi la causa era istruita documentalmente ed a mezzo di prove orali ed all'esito rimessa al collegio per la decisione.
*******
1- In ragione della già intervenuta pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre in questa sede delibare le domande inerenti i soli rapporti economici tra i coniugi.
1.2 - In merito l'attore ha chiesto sancire a modifica delle condizioni di separazione (v. punto 4 delle conclusioni del ricorso introduttivo in seguito non modificate) la suddivisione al 50% della rata di mutuo ipotecario gravante sulla casa già familiare;
in subordine(punto 5 delle citate conclusioni)
“porre in vendita l'immobile di proprietà comune e con il ricavato estinguere il mutuo a residuare”; ha inoltre chiesto di porre a carico della convenuta “la somma di € 200 pari al 50% della probabile locazione dell'immobile di proprietà comune” (punto 3 delle conclusioni);tutto ciò in ragione di un affermato peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al tempo della separazione e dello svolgimento da parte della convenuta presso la propria abitazione di attività sartoriale con realizzazione di abiti ed accessori.
Per contro la convenuta ha chiesto in riconvenzionale assegno di divorzio di ammontare pari alla rata di rimborso del mutuo con ipoteca gravante sulla casa familiare che il marito - in affermata violazione degli accordi assunti in sede di separazione - ha cessato di versare.
2- La domanda proposta dall'attore al punto 4 delle conclusioni del ricorso introduttivo non può essere accolta.
Le condizioni di separazione previdero che si sarebbe fatto carico dell'intero Parte_1 rimborso del mutuo contratto dai coniugi con la mutuante “Che Banca” il 5-10-2008 che includeva garanzia ipotecaria gravante sulla casa già familiare.
La previsione di accollo interno (ossia come tale rilevante solo tra i coniugi e non della banca mutuante) dell'intero rimborso del mutuo da parte del ricorrente, integrava un accordo di contenuto patrimoniale di carattere contrattuale, occasionato dalla sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi in relazione alla cessazione della convivenza, ma non rientrante nel contenuto di carattere necessario della disciplina della separazione. Secondo infatti quanto rilevato in giurisprudenza,
l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la, loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutti leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili. Essi danno vita ad un contratto atipico, il quale, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., è caratterizzato da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali a pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale(in tal senso Cassazione civile, sez. I, 19/08/2015,
n. 16909). Poiché la convenzione di accollo interno delle rate di rimborso del mutuo contratto dalle parti ebbe tale carattere contrattuale, essa non può essere oggetto di revoca da parte del giudice del conflitto familiare, rimanendo allo stato efficace nei confronti del ricorrente in applicazione del generale principio di vincolatività del contratto tra le parti di cui all'art.1372 c.civ., e comportando per il caso di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso assunta dall'accollante Pt_1 nei confronti dell'ex coniuge, l'applicazione della disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale (TR Milano, sez. XIII, 10/2/2020, n. 1195).
2.1 - Sono poi inammissibili le domande dell'attore - di cui al punto 3) ed al punto 5) delle conclusioni del ricorso introduttivo - intese ad ottenere il versamento da parte della convenuta di somma pari al
50% che si ritrarrebbe dalla locazione dell'immobile già casa coniugale, e, in subordine, la disposizione di vendita del cespite comune. Si tratta di domande di contenuto patrimoniale afferenti il rapporto di comunione dell'immobile familiare e che non sono dotate di connessione qualificata con la domanda di divorzio. Va ricordato in proposito che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36). Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito speciale della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda soggetta a rito speciale (cfr. Cass. n.
6660/2001;id. 26158/06;id. 9915/07;id. 11828/09;id. 2155/10; id. 18870/2014; id. 13/03/2017, n.
6424; TR Terni 13/05/2020 n. 296; TR Pavia, 13/05/2019, n. 824;TR Ragusa
20/01/2020 n. 61).
3- In ordine all'assegno di divorzio chiesto dalla con domanda riconvenzionale, va premesso CP_1 che tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo , giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5
l.898.1970 è espressione della solidarietà post-coniugale. Va inoltre premesso che la nella comparsa conclusionale del 10-3-2025 ha affermato che CP_1
l'immobile in Palagiano alla via Capponi sarebbe stato oggetto di vendita forzata in data 23-1-2024 su iniziativa della mutuante “Che Banca” a causa del mancato pagamento del mutuo ipotecario di cui si è detto innanzi da parte del pertanto attualmente la avrebbe preso in locazione Pt_1 CP_1 un appartamento alla via Salvemini 1 in Palagiano con l'aiuto economico dei figli. Tutte queste circostanze oltre ad essere state allegate tardivamente, non sono state tuttavia in alcun modo documentate.
Ciò premesso, occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte di legittimità(Cass. Sez. un.,
18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id. 24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Nella specie siffatto prerequisito non può dirsi sia stato adeguatamente dimostrato all'attualità da parte della , che ne era onerata ai sensi dell'art.2697 comma 1 c.civ., trattandosi di elemento CP_1 della fattispecie costitutiva della prestazione richiesta.
Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali del dalla più recente documentazione in Pt_1 atti, si ritrae che lo stesso fruiva nell'anno 2020 di un trattamento salariale netto di circa € 19500 annue(cfr. cud 2021).
Per contro la ha prodotto una dichiarazione redditi relativa al 2017 con un reddito di € 486,ed CP_1 un solo ISEE relativo al 2021 dal quale risultava non percepire redditi. La prova testimoniale ha tuttavia offerto elementi che consentono di ritenere che la stessa ritragga reddito verosimilmente non dichiarato da attività sartoriale. La ha affermato in sede di interpello di avere svolto presso CP_1 la propria abitazione sino ad inizio pandemia solo piccole riparazioni di sartoria;
e di “ piccole riparazioni una tantum” ha fatto cenno anche il teste figlio delle parti. Persona_2
Per contro il teste fratello dell'attore, riconoscendo i fotogrammi prodotti da Testimone_1 quest'ultimo con la seconda memoria istruttoria del 29-7-2021, ha confermato che la convenuta svolge attività di sartoria presso la propria abitazione in Palagiano (che il teste ha affermato di riconoscere da quelle immagini), ed ha inoltre dichiarato di riconoscere in quelli prodotti dall'attore, fotogrammi di abiti inseriti su piattaforma social riconducibile alla per la pubblicizzazione CP_1 di un atelier e di corsi di cucito;
analoghe dichiarazioni ha reso la teste , attuale moglie del Persona_3 ricorrente.
Nel contrasto tra le dichiarazioni testimoniali sul punto, non vi sono apprezzabili ragioni (tutti i testi hanno significativi legami personali con le parti e tutti potevano essere verosimilmente a conoscenza dei fatti di causa) per attribuire maggiore attendibilità a quanto dichiarato dal teste Persona_2 rispetto a quanto dichiarato dai testi e;
ed anzi quanto dichiarato da Testimone_1 Persona_3 questi ultimi due testi trova riscontro estrinseco nei fotogrammi prodotti dall'attore con la seconda memoria istruttoria. Queste riproduzioni fotografiche non sono state contestate in maniera specifica e motivata nella loro conformità a quanto da esse raffigurato e nella loro riconducibilità a piattaforma social riferibile alla resistente;
né vi sarebbe stato motivo di pubblicizzare attraverso una piattaforma social dei lavori di sartoria, se essi si fossero limitati a piccole e saltuarie riparazioni di capi di vestiario.
Tali attitudini lavorative qualificate e specifiche della resistente inducono a dubitare che quest'ultima sia priva di mezzi di sostentamento e che non possa procurarseli per ragioni oggettive;
né la documentazione di analisi cliniche prodotta dalla convenuta è idonea a dare dimostrazione di una effettiva menomazione della sua capacità lavorativa specifica. Queste considerazioni inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio in ordine alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile richiesto;
né è stato allegato alcunchè in ordine ad una sua funzione perequativo- compensativa di un eventuale sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sacrificio che la richiedente l'assegno aveva invece l'onere di dimostrare( in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 12/3/2024, n. 6433).
Da ciò deriva che in assenza di dimostrazione dei suoi presupposti di legge la domanda di assegno di divorzio non può essere accolta.
4- Nessuna domanda è stata svolta per i figli maggiorenni non chiamati in causa, ed il cui assegno di mantenimento risulta peraltro revocato con provvedimento del 3-11-2014 di questo TR rinvenibile in cartaceo nel fascicolo della convenuta.
5.- Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il TR di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 4-7-2019 da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 CP_1 quest'ultima, e dando atto della già intervenuta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ,così provvede:
1) rigetta la domanda principale svolta da al punto 4) delle conclusioni del ricorso Parte_1 introduttivo intesa a porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% della rata di un mutuo ipotecario;
dichiara inammissibili le domande di cui al punto 3) ed al punto 5) delle conclusioni dello stesso ricorso introduttivo;
2)rigetta la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio proposta da;
CP_1
3)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 1-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TR di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4601/2019 r.g.
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Di Leo Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rosa Loiacono CP_1
convenuto con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 9-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4-7-2019 esponeva che: il 2-12-1982 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Palagiano con;
dalla loro unione erano nati i figli il CP_1 Persona_1
24-1-1985 e il 18-12-1989; l'unione era naufragata ed era intervenuta separazione Persona_2 consensuale omologata con decreto di questo TR in data 24-2-2010; in sede di separazione era stato previsto: che la casa coniugale sarebbe rimasta nella disponibilità abitativa della moglie e con essa dei figli;
che la si sarebbe fatta carico di tutti i consumi e canoni per i servizi, oltre CP_1 che della ordinaria manutenzione della casa mentre la manutenzione straordinaria sarebbe rimasta a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; che il mutuo bancario sarebbe stato rimborsato in via esclusiva da che sarebbe rimasto nella disponibilità del marito l'uso di un Parte_1 garage, salvo il ritiro degli effetti personali di moglie e figli, e lo stesso si sarebbe Parte_1 fatto carico delle bollette per i servizi di quell'immobile; per questa ragione la aveva CP_1 dichiarato di rinunciare a contributo per il proprio mantenimento;
che il sarebbe stato Pt_1 obbligato a corrispondere contributo mensile di € 100 per le spese ordinarie in favore del figlio
,nonché contributo del 50% per le spese straordinarie e lo stesso obbligo avrebbe fatto carico Per_2 al padre nei confronti della figlia ove la stessa fosse rientrata in famiglia al termine del Per_1 rapporto di lavoro allora in essere. Aggiungeva l'istante: che dopo la separazione le proprie condizioni patrimoniali erano peggiorate, mentre la le aveva migliorate ed aveva redditi tali da renderla CP_1 economicamente autosufficiente, e, per successione ereditaria, era divenuta comproprietaria di fondi rustici con una spiccata capacità di produrre reddito, e di un immobile per civile abitazione;
che in sede di separazione egli si era fatto carico dell'intero pagamento di un mutuo ipotecario trentennale contratto dai coniugi nel 2008 con rata di rimborso di € 666,36 per estinguerne un altro stipulato per l'acquisto della casa familiare, ora nella esclusiva disponibilità della , e con il residuo CP_1 estinguere i prestiti precedenti che i coniugi avevano stipulato per fare fronte alle necessità familiari quali l'acquisto di un garage, riparazioni nella casa coniugale, acquisti di mobilio;
che tuttavia tale previsione non poteva essere confermata vivendo egli in situazione economica gravosa;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza assegno di mantenimento per la , con previsione per la stessa dell'obbligo di pagamento della somma CP_1 di € 200 pari al 50% che sarebbe derivato dalla locazione della casa familiare, e con suddivisione al
50% della rata di mutuo ipotecario;
in subordine chiedeva porre in vendita l'immobile di proprietà comune e con il ricavato estinguere il mutuo residuo.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio;
deduceva di avere optato in sede di separazione per il non versamento dell'assegno di mantenimento da parte del marito contro l'impegno di quest'ultimo di pagare interamente il mutuo della casa cointestata sita in Palagiano alla via Capponi 6 ed attualmente da lei occupata;
ella aveva scoperto nel 2015 che il coniuge l'aveva indotta alla stipulazione di un nuovo mutuo al solo fine di estinguerne altro acceso nel 1999 per l'acquisto della casa familiare;
dagli accertamenti ella aveva poi potuto appurare che la somma mutuata era servita all'estinzione di precedente mutuo solo per €
31.000 ma la differenza di € 89.000 era stata incassata dal marito ed utilizzata per la ristrutturazione dell'abitazione di convivente del marito sin dal novembre 2009; inoltre la rata di Persona_3 ammortamento di tale mutuo ammontava ad € 379,47 al 5-11-2019 e non alla maggiore somma di €
666,36 ;chiedeva pertanto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di separazione;
in subordine chiedeva fosse intimato al coniuge a titolo di mantenimento il pagamento della somma di € 379,47 pari alla rata del mutuo, o di altra somma di giustizia, essendo ella in condizione di indigenza e non autosufficienza;
lamentava che il coniuge aveva interrotto il versamento delle quote mensili di mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare come concordato in sostituzione del mantenimento mensile a lei dovuto;
attualmente ella era sostenuta economicamente dai figli e non poteva svolgere attività di lavoro a causa delle proprie condizioni di salute. Con provvedimento del 6-3-2020 il giudice delegato dal presidente del TR , preso atto dell'impossibilità di una riconciliazione, confermava le condizioni economiche di separazione, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli maggiorenni ed e Per_2 Per_4 rimetteva gli atti all'istruttore.
In corso di causa era pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11-1-2021;quindi la causa era istruita documentalmente ed a mezzo di prove orali ed all'esito rimessa al collegio per la decisione.
*******
1- In ragione della già intervenuta pronuncia non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre in questa sede delibare le domande inerenti i soli rapporti economici tra i coniugi.
1.2 - In merito l'attore ha chiesto sancire a modifica delle condizioni di separazione (v. punto 4 delle conclusioni del ricorso introduttivo in seguito non modificate) la suddivisione al 50% della rata di mutuo ipotecario gravante sulla casa già familiare;
in subordine(punto 5 delle citate conclusioni)
“porre in vendita l'immobile di proprietà comune e con il ricavato estinguere il mutuo a residuare”; ha inoltre chiesto di porre a carico della convenuta “la somma di € 200 pari al 50% della probabile locazione dell'immobile di proprietà comune” (punto 3 delle conclusioni);tutto ciò in ragione di un affermato peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al tempo della separazione e dello svolgimento da parte della convenuta presso la propria abitazione di attività sartoriale con realizzazione di abiti ed accessori.
Per contro la convenuta ha chiesto in riconvenzionale assegno di divorzio di ammontare pari alla rata di rimborso del mutuo con ipoteca gravante sulla casa familiare che il marito - in affermata violazione degli accordi assunti in sede di separazione - ha cessato di versare.
2- La domanda proposta dall'attore al punto 4 delle conclusioni del ricorso introduttivo non può essere accolta.
Le condizioni di separazione previdero che si sarebbe fatto carico dell'intero Parte_1 rimborso del mutuo contratto dai coniugi con la mutuante “Che Banca” il 5-10-2008 che includeva garanzia ipotecaria gravante sulla casa già familiare.
La previsione di accollo interno (ossia come tale rilevante solo tra i coniugi e non della banca mutuante) dell'intero rimborso del mutuo da parte del ricorrente, integrava un accordo di contenuto patrimoniale di carattere contrattuale, occasionato dalla sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi in relazione alla cessazione della convivenza, ma non rientrante nel contenuto di carattere necessario della disciplina della separazione. Secondo infatti quanto rilevato in giurisprudenza,
l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi che sono ricollegati in via soltanto estrinseca con il patto principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la, loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del tutti leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili. Essi danno vita ad un contratto atipico, il quale, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c., è caratterizzato da una propria causa, rispondendo ad un originario spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali a pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale(in tal senso Cassazione civile, sez. I, 19/08/2015,
n. 16909). Poiché la convenzione di accollo interno delle rate di rimborso del mutuo contratto dalle parti ebbe tale carattere contrattuale, essa non può essere oggetto di revoca da parte del giudice del conflitto familiare, rimanendo allo stato efficace nei confronti del ricorrente in applicazione del generale principio di vincolatività del contratto tra le parti di cui all'art.1372 c.civ., e comportando per il caso di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso assunta dall'accollante Pt_1 nei confronti dell'ex coniuge, l'applicazione della disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale (TR Milano, sez. XIII, 10/2/2020, n. 1195).
2.1 - Sono poi inammissibili le domande dell'attore - di cui al punto 3) ed al punto 5) delle conclusioni del ricorso introduttivo - intese ad ottenere il versamento da parte della convenuta di somma pari al
50% che si ritrarrebbe dalla locazione dell'immobile già casa coniugale, e, in subordine, la disposizione di vendita del cespite comune. Si tratta di domande di contenuto patrimoniale afferenti il rapporto di comunione dell'immobile familiare e che non sono dotate di connessione qualificata con la domanda di divorzio. Va ricordato in proposito che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36). Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito speciale della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda soggetta a rito speciale (cfr. Cass. n.
6660/2001;id. 26158/06;id. 9915/07;id. 11828/09;id. 2155/10; id. 18870/2014; id. 13/03/2017, n.
6424; TR Terni 13/05/2020 n. 296; TR Pavia, 13/05/2019, n. 824;TR Ragusa
20/01/2020 n. 61).
3- In ordine all'assegno di divorzio chiesto dalla con domanda riconvenzionale, va premesso CP_1 che tale questione è indipendente da quanto previsto nel regime separativo , giacchè l'assegno ex art.156 c.civ. è espressione del dovere di assistenza materiale che non è obliterato dalla sospensione degli obblighi di natura personale che consegue alla separazione, mentre l'assegno di divorzio ex art.5
l.898.1970 è espressione della solidarietà post-coniugale. Va inoltre premesso che la nella comparsa conclusionale del 10-3-2025 ha affermato che CP_1
l'immobile in Palagiano alla via Capponi sarebbe stato oggetto di vendita forzata in data 23-1-2024 su iniziativa della mutuante “Che Banca” a causa del mancato pagamento del mutuo ipotecario di cui si è detto innanzi da parte del pertanto attualmente la avrebbe preso in locazione Pt_1 CP_1 un appartamento alla via Salvemini 1 in Palagiano con l'aiuto economico dei figli. Tutte queste circostanze oltre ad essere state allegate tardivamente, non sono state tuttavia in alcun modo documentate.
Ciò premesso, occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte di legittimità(Cass. Sez. un.,
18287/2018; Cass. civ. n.1882/2019;id. 24/2/2021 n. 5055) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Nella specie siffatto prerequisito non può dirsi sia stato adeguatamente dimostrato all'attualità da parte della , che ne era onerata ai sensi dell'art.2697 comma 1 c.civ., trattandosi di elemento CP_1 della fattispecie costitutiva della prestazione richiesta.
Quanto alle condizioni patrimoniali e reddituali del dalla più recente documentazione in Pt_1 atti, si ritrae che lo stesso fruiva nell'anno 2020 di un trattamento salariale netto di circa € 19500 annue(cfr. cud 2021).
Per contro la ha prodotto una dichiarazione redditi relativa al 2017 con un reddito di € 486,ed CP_1 un solo ISEE relativo al 2021 dal quale risultava non percepire redditi. La prova testimoniale ha tuttavia offerto elementi che consentono di ritenere che la stessa ritragga reddito verosimilmente non dichiarato da attività sartoriale. La ha affermato in sede di interpello di avere svolto presso CP_1 la propria abitazione sino ad inizio pandemia solo piccole riparazioni di sartoria;
e di “ piccole riparazioni una tantum” ha fatto cenno anche il teste figlio delle parti. Persona_2
Per contro il teste fratello dell'attore, riconoscendo i fotogrammi prodotti da Testimone_1 quest'ultimo con la seconda memoria istruttoria del 29-7-2021, ha confermato che la convenuta svolge attività di sartoria presso la propria abitazione in Palagiano (che il teste ha affermato di riconoscere da quelle immagini), ed ha inoltre dichiarato di riconoscere in quelli prodotti dall'attore, fotogrammi di abiti inseriti su piattaforma social riconducibile alla per la pubblicizzazione CP_1 di un atelier e di corsi di cucito;
analoghe dichiarazioni ha reso la teste , attuale moglie del Persona_3 ricorrente.
Nel contrasto tra le dichiarazioni testimoniali sul punto, non vi sono apprezzabili ragioni (tutti i testi hanno significativi legami personali con le parti e tutti potevano essere verosimilmente a conoscenza dei fatti di causa) per attribuire maggiore attendibilità a quanto dichiarato dal teste Persona_2 rispetto a quanto dichiarato dai testi e;
ed anzi quanto dichiarato da Testimone_1 Persona_3 questi ultimi due testi trova riscontro estrinseco nei fotogrammi prodotti dall'attore con la seconda memoria istruttoria. Queste riproduzioni fotografiche non sono state contestate in maniera specifica e motivata nella loro conformità a quanto da esse raffigurato e nella loro riconducibilità a piattaforma social riferibile alla resistente;
né vi sarebbe stato motivo di pubblicizzare attraverso una piattaforma social dei lavori di sartoria, se essi si fossero limitati a piccole e saltuarie riparazioni di capi di vestiario.
Tali attitudini lavorative qualificate e specifiche della resistente inducono a dubitare che quest'ultima sia priva di mezzi di sostentamento e che non possa procurarseli per ragioni oggettive;
né la documentazione di analisi cliniche prodotta dalla convenuta è idonea a dare dimostrazione di una effettiva menomazione della sua capacità lavorativa specifica. Queste considerazioni inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio in ordine alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile richiesto;
né è stato allegato alcunchè in ordine ad una sua funzione perequativo- compensativa di un eventuale sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sacrificio che la richiedente l'assegno aveva invece l'onere di dimostrare( in tal senso, Cassazione civile, sez. I, 12/3/2024, n. 6433).
Da ciò deriva che in assenza di dimostrazione dei suoi presupposti di legge la domanda di assegno di divorzio non può essere accolta.
4- Nessuna domanda è stata svolta per i figli maggiorenni non chiamati in causa, ed il cui assegno di mantenimento risulta peraltro revocato con provvedimento del 3-11-2014 di questo TR rinvenibile in cartaceo nel fascicolo della convenuta.
5.- Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il TR di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 4-7-2019 da nei confronti di e sulla domanda riconvenzionale di Parte_1 CP_1 quest'ultima, e dando atto della già intervenuta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ,così provvede:
1) rigetta la domanda principale svolta da al punto 4) delle conclusioni del ricorso Parte_1 introduttivo intesa a porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% della rata di un mutuo ipotecario;
dichiara inammissibili le domande di cui al punto 3) ed al punto 5) delle conclusioni dello stesso ricorso introduttivo;
2)rigetta la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio proposta da;
CP_1
3)compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Taranto, 1-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)