Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8444 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02320/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2025, proposto da
RI Di TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Terr. per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
- della sentenza della Corte d’Appello di Napoli sez. Lavoro n. 3454/2024, pubblicata il 31/10/2024, nel procedimento R.G. 166/2024 e della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 3946/2023, pubblicata il 09/10/2023, nel procedimento R.G. 6074/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Terr. per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa LA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, si chiede a questo Tribunale di ordinare l’esecuzione delle seguenti sentenze, anche disponendo la nomina di un Commissario ad acta per provvedervi:
a) sentenza n. 3946/2023 del 09/10/2023, con la quale il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio economico di 500,00€ annui tramite la Carta del docente per gli anni scolastici, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 condannando il Ministero dell’Istruzione all’accredito di complessivi 1.500,00€, escludendo dal riconoscimento di tale diritto l’anno 2019/20, in quanto annualità antecedente al periodo di fruibilità previsto per i docenti a tempo indeterminato tenendo conto dell’art. 6 DPCM;
b) sentenza n. 3454/2024 del 31/10/2024, con cui la Corte d’Appello di Napoli, ha accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nella restante parte, ha dichiarato il diritto della parte appellante alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, anche per l’anno scolastico 2019/2020, con conseguente emissione di ulteriore buono di € 500,00.
2. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita con memoria di stile, instando per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza in camera di consiglio del 11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni; le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
5. Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo alla parte interessata quanto statuito.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (euro settecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, e alla rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Manda alla Segreteria per trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI UR DD, Presidente
LA AP, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AP | RI UR DD |
IL SEGRETARIO