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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6210 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA ET, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1322/2025 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, (C.F. ), Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), Parte_4 C.F._4
, (C.F. ), Parte_5 C.F._5
tutti domiciliati in CORSO ITALIA 171 95127 CATANIA;
rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
giusta procura in atti. Parte_1
ATTORI
contro pagina 1 di 7 (C.F. ), domiciliato in C/O AVV. Controparte_1 P.IVA_1
BORROMETI IO VIA RES. PARTIGIANA, 19 97015 MODICA;
rappresentato e difeso dall'avv.
SO TO giusta procura in atti.
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, Pt_3 Parte_4 Parte_5
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3 Controparte_2
“Dichiarare estinto il credito della , nei confronti dei coniugi Controparte_4 [...]
e , portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Catania il 24.7.1993, stante l'avvenuto pagamento, o, in subordine, in caso di contestazione, per intervenuta prescrizione;
dichiarare estinto il credito della , nei confronti Controparte_5 dei coniugi e , portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Presidente Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Catania il 30.9.1993, stante l'avvenuto pagamento;
dichiarare, conseguentemente, estinto il diritto di procedere, in forza dei suddetti titoli, ad esecuzione forzata sui beni immobili trasferiti dai coniugi e ai loro figlio , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con atto di donazione del 28.7.1993 a rogito notar di cui alla sentenza Parte_5 Persona_1 del Tribunale di Catania, I Sezione Stralcio, n. 861/2000 del 29.6.2000, con la quale veniva dichiarata
l'inefficacia di tale donazione nei confronti della e della Controparte_4 [...]
; ordinare al Conservatore dei registri immobiliare di Catania di procedere alla Controparte_6 cancellazione delle seguenti formalità: 1) trascrizione di domanda giudiziale, eseguita in data 7.2.1994 ai n.ri 4213/3277, a favore contro e 2) Controparte_4 Parte_3 Parte_4 trascrizione di domanda giudiziale, eseguita in data 27.5.1995, ai n.ri 17315/12787, a favore
[...]
contro e 3) trascrizione sentenza Controparte_6 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 7 dichiarativa di inefficacia, eseguita in data 5.4.2001 ai n.ri 12478/9381, a favore
[...]
contro e 4) annotazione, alla trascrizione Controparte_6 Parte_3 Parte_4 pubblicata il 30.7.1993 ai n.ri 26691/20091 relativa all'atto di donazione del 28.7.1993 a rogito notaio
della sentenza dichiarativa di inefficacia, eseguita in data 10.4.2001 ai nri Persona_1
13182/1710; condannare i convenuti alle spese ed onorari del giudizio, nel caso di loro opposizione alle domande dei ricorrenti. Salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva in giudizio ccependo l'infondatezza del ricorso ed invocandone il Controparte_3 rigetto.
seppur ritualmente citata - non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Dichiarata la contumacia della la causa veniva rinviata per la discussione Controparte_2 orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025.
Indi, all'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
La (oggi , vantando un credito nei confronti di Controparte_4 Controparte_3 [...]
e per un importo totale di Lire 21.728.071, otteneva un decreto ingiuntivo in Parte_1 Parte_2 data 24.07.1993.
Appreso che i coniugi - con atto di donazione del 28.07.1993 in Notar trascritto il Persona_1
30.07.1993 ai nn. 26691/20091 - avevano donato ai figli ( e Parte_4 Parte_3 [...]
) taluni beni immobili di loro proprietà, (oggi Pt_5 Controparte_4 Controparte_3 proponeva azione di simulazione e revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. onde ottenere la dichiarazione di simulazione e, pertanto, la declaratoria di nullità del predetto atto di donazione.
L'Istituto di credito procedeva, dunque, alla trascrizione della superiore domanda giudiziale in data
07.02.1994 ai nn. 4213/3277 nei confronti di e Parte_3 Parte_4
Nel superiore giudizio interveniva, altresì, la in virtù del Decreto Controparte_6
Ingiuntivo del 30.09.1993, ottenuto nei confronti dei donanti per Lire 11.083.625, al fine di far dichiarare anche nei propri confronti l'inefficacia dell'atto dispositivo in Notar Persona_1
Il giudizio veniva definito con sentenza del 29.06.2000 nr. 861/2000 con la quale il Tribunale di
Catania, decidendo sulla domanda proposta dalla con l'intervento della Controparte_4
dichiarava l'inefficacia, nei confronti di tali banche, ai sensi Controparte_6 dell'art. 2901 c.c., dell'atto stipulato in data 28.7.1993 a rogito del notaio con il quale i Persona_1 coniugi e avevano donato ai loro figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
alcuni beni immobili, motivando che l'atto di disposizione costituiva un pregiudizio sia per la Pt_5
pagina 3 di 7 che vantava, nei confronti dei donanti, un credito di L. 21.728,071 Controparte_4
(corrispondenti ad euro 11.221,61), in virtù di decreto ingiuntivo del 24.7.1993, reso dal Presidente del
Tribunale di Catania e sia per la che vantava un credito, nei Controparte_6 confronti dei donanti, di L. 11.083,625 (corrispondenti ad euro 5.724,21), in virtù di decreto ingiuntivo del 30.9.1993, reso dal Presidente del Tribunale di Catania.
Gli odierni ricorrenti, tuttavia, sostenevano di aver provveduto, successivamente alla definizione del giudizio di revocatoria ordinaria, al pagamento integrale di quanto dovuto alla Controparte_4
(del quale, tuttavia, non allegano prova scritta e/o quietanza liberatoria “in quanto smarrita o
[...] distrutta, dato il lungo tempo decorso”).
Eccepivano, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla per Controparte_4 decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. con dies a quo dal passaggio in giudicato della sentenza.
Davano, infine, prova di aver saldato il credito vantato dalla Controparte_6 mediante quietanza liberatoria (cfr. doc. 4 della produzione documentale di parte ricorrente) rilasciata in data 5.3.2024 dalla mandataria di cessionaria del credito (cfr. Controparte_2 Parte_6 doc.
5. della produzione documentale di parte ricorrente).
Sulla base di queste premesse, si determinavano ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni e incoavano il presente procedimento onde ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dalla il 07.02.1993 ai nr. 4213/3277 nei Controparte_4 confronti di e Parte_3 Parte_4
Prima di passare al vaglio delle domande formulate dalla difesa attorea nei confronti del CP_3 giova precisare che la e la venivano
[...] Controparte_7 Controparte_8 fuse per incorporazione nel Banco Popolare Società Cooperativa con atto del 20.12.2011, Notaio di Verona, n.56755 Rep. e n.20929 Racc. Persona_2
La veniva quindi cancellata dall'Albo delle Banche con decorrenza dal Controparte_4
27.12.2011, a seguito della fusione per incorporazione nel Banco Popolare Società Cooperativa;
successivamente, con decorrenza dal 1.1.2017, dalla fusione tra e Controparte_9 [...] nasceva . Controparte_10 CP_3
Tanto premesso, i ricorrenti hanno interesse che sia dichiarata l'estinzione dei crediti portati dai titoli esecutivi, dedotti con le azioni revocatorie, di cui alla richiamata sentenza, con conseguente estinzione del diritto, riconosciuto dalla sentenza medesima, di espropriare, in virtù di tali titoli, i beni immobili trasferiti ai donatari ed hanno, inoltre, interesse alla cancellazione delle relative formalità trascritte in loro pregiudizio. pagina 4 di 7 Va, innanzitutto, rilevato che gli odierni ricorrenti, durante i venticinque anni trascorsi dalla conclusione del giudizio, non abbiano mai attivato, neppure per le vie brevi, alcuna iniziativa diretta nei confronti del creditore (oggi quale successore nel credito) per ottenere la cancellazione CP_3 della trascrizione de qua.
Non hanno, infatti, documentato di aver invitato la (oggi Controparte_4 CP_3
avanti al Notaio per prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione (con atto notarile
[...] idoneo a raccogliere l'accordo di tutti gli interessati o con accordo transattivo).
Con riferimento all'istanza di declaratoria di estinzione del credito per avvenuto pagamento della somma portata dal D.I. del 24.07.1993 in favore della va poi osservato che Controparte_4 parte ricorrente si sia limitata ad asserire l'avvenuto pagamento senza allegare in modo specifico le circostanze del medesimo (data, importo, modalità, riferimenti documentali), né tanto meno offrire prova idonea a darne dimostrazione (circostanza giustificata alla luce del tempo trascorso e del presunto smarrimento o distruzione della quietanza liberatoria).
In subordine, i ricorrenti eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito stante il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria.
Ad ogni modo, la circostanza che il debito sia estinto e/o prescritto non si pone come dirimente ai fini della definizione del presente giudizio, laddove i ricorrenti avrebbero potuto richiedere al CP_3 di prestare consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale senza adire l'intestato Tribunale.
Invero, non sussiste in capo all'istituto bancario l'onere di procedere spontaneamente alla cancellazione della formalità pregiudizievole, in assenza di un provvedimento del giudice o di un titolo esecutivo.
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale può, infatti, avvenire tramite un atto di consenso delle parti (atto notarile che attesti il consenso alla cancellazione della trascrizione da parte di chi ha trascritto la domanda) o con una sentenza passata in giudicato che contenga l'ordine del giudice al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione nel caso in cui la domanda dell'attore sia stata respinta o se il processo si sia concluso per rinuncia o inattività delle parti.
Peraltro, “La cancellazione di una trascrizione giudiziale è a carico della parte che ne ha interesse e deve avvenire nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento, anche in mancanza di un espresso diniego dell'altro soggetto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 22470/2009).
pagina 5 di 7 Conseguentemente, nessun'inerzia può essere addebitata al – che, comunque non si CP_3 oppone alla richiesta di cancellazione, avendo in questa sede esternato il relativo consenso – essendo piuttosto rilevabile l'inerzia degli odierni ricorrenti, che non hanno posto in essere alcuna attività propedeutica alla cancellazione della trascrizione.
Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 7.2.1994 ai n.ri 4213/3277, a favore
[...]
contro e con spese a carico alla parte che ne ha Controparte_4 Parte_3 Parte_4 interesse (nel caso di specie, i ricorrenti).
Giova ora prendere in considerazione la posizione della parte rimasta contumace, cessionaria del credito originariamente vantato da . Controparte_6
Sul punto, va dichiarato estinto il credito della , nei confronti dei coniugi Controparte_5
e , portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Catania il 30.9.1993, stante l'avvenuto pagamento attestato da quietanza liberatoria rilasciata il
5.03.2024 da Controparte_2
Va, di conseguenza, dichiarato estinto il diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni immobili trasferiti dai coniugi e ai loro figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con atto di donazione del 28.7.1993 a rogito notar di cui alla sentenza Parte_5 Persona_1 del Tribunale di Catania, I Sezione Stralcio, n. 861/2000 del 29.6.2000, con la quale veniva dichiarata l'inefficacia di tale donazione nei confronti della e della Controparte_4 [...]
. Controparte_6
Non può, invece, trovare accoglimento l'istanza volta ad ordinare al Conservatore dei registri immobiliare di Catania di procedere alla cancellazione delle formalità 2) e 3) indicate in ricorso, non essendovi prova che il credito a tutela del quale risulta esperita l'azione revocatoria si riferisca a quello oggetto del decreto ingiuntivo del 30.09.1993.
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della non opposizione delle parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1322/2025 R.G. così provvede: ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dalla il 07.02.1993 ai nr. 4213/3277 nei Controparte_4 confronti di e Parte_3 Parte_4
pagina 6 di 7 dichiara estinto il credito della , nei confronti dei coniugi e Controparte_5 Parte_1
, portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Catania il Parte_2
30.9.1993, stante l'avvenuto pagamento e, per l'effetto, dichiara estinto il diritto di procedere, in forza dei suddetti titoli, ad esecuzione forzata sui beni immobili trasferiti dai coniugi e Parte_1
ai loro figlio , e con atto di donazione del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
28.7.1993 a rogito notar di cui alla sentenza del Tribunale di Catania, I Sezione Persona_1
Stralcio, n. 861/2000 del 29.6.2000, con la quale veniva dichiarata l'inefficacia di tale donazione nei confronti della e della;
Controparte_4 Controparte_6 rigetta ogni altra domanda. compensa le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 29 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. RA ET
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA ET, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1322/2025 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, (C.F. ), Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), Parte_4 C.F._4
, (C.F. ), Parte_5 C.F._5
tutti domiciliati in CORSO ITALIA 171 95127 CATANIA;
rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
giusta procura in atti. Parte_1
ATTORI
contro pagina 1 di 7 (C.F. ), domiciliato in C/O AVV. Controparte_1 P.IVA_1
BORROMETI IO VIA RES. PARTIGIANA, 19 97015 MODICA;
rappresentato e difeso dall'avv.
SO TO giusta procura in atti.
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, Pt_3 Parte_4 Parte_5
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3 Controparte_2
“Dichiarare estinto il credito della , nei confronti dei coniugi Controparte_4 [...]
e , portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Catania il 24.7.1993, stante l'avvenuto pagamento, o, in subordine, in caso di contestazione, per intervenuta prescrizione;
dichiarare estinto il credito della , nei confronti Controparte_5 dei coniugi e , portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Presidente Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Catania il 30.9.1993, stante l'avvenuto pagamento;
dichiarare, conseguentemente, estinto il diritto di procedere, in forza dei suddetti titoli, ad esecuzione forzata sui beni immobili trasferiti dai coniugi e ai loro figlio , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con atto di donazione del 28.7.1993 a rogito notar di cui alla sentenza Parte_5 Persona_1 del Tribunale di Catania, I Sezione Stralcio, n. 861/2000 del 29.6.2000, con la quale veniva dichiarata
l'inefficacia di tale donazione nei confronti della e della Controparte_4 [...]
; ordinare al Conservatore dei registri immobiliare di Catania di procedere alla Controparte_6 cancellazione delle seguenti formalità: 1) trascrizione di domanda giudiziale, eseguita in data 7.2.1994 ai n.ri 4213/3277, a favore contro e 2) Controparte_4 Parte_3 Parte_4 trascrizione di domanda giudiziale, eseguita in data 27.5.1995, ai n.ri 17315/12787, a favore
[...]
contro e 3) trascrizione sentenza Controparte_6 Parte_3 Parte_4
pagina 2 di 7 dichiarativa di inefficacia, eseguita in data 5.4.2001 ai n.ri 12478/9381, a favore
[...]
contro e 4) annotazione, alla trascrizione Controparte_6 Parte_3 Parte_4 pubblicata il 30.7.1993 ai n.ri 26691/20091 relativa all'atto di donazione del 28.7.1993 a rogito notaio
della sentenza dichiarativa di inefficacia, eseguita in data 10.4.2001 ai nri Persona_1
13182/1710; condannare i convenuti alle spese ed onorari del giudizio, nel caso di loro opposizione alle domande dei ricorrenti. Salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva in giudizio ccependo l'infondatezza del ricorso ed invocandone il Controparte_3 rigetto.
seppur ritualmente citata - non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Dichiarata la contumacia della la causa veniva rinviata per la discussione Controparte_2 orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025.
Indi, all'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
La (oggi , vantando un credito nei confronti di Controparte_4 Controparte_3 [...]
e per un importo totale di Lire 21.728.071, otteneva un decreto ingiuntivo in Parte_1 Parte_2 data 24.07.1993.
Appreso che i coniugi - con atto di donazione del 28.07.1993 in Notar trascritto il Persona_1
30.07.1993 ai nn. 26691/20091 - avevano donato ai figli ( e Parte_4 Parte_3 [...]
) taluni beni immobili di loro proprietà, (oggi Pt_5 Controparte_4 Controparte_3 proponeva azione di simulazione e revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. onde ottenere la dichiarazione di simulazione e, pertanto, la declaratoria di nullità del predetto atto di donazione.
L'Istituto di credito procedeva, dunque, alla trascrizione della superiore domanda giudiziale in data
07.02.1994 ai nn. 4213/3277 nei confronti di e Parte_3 Parte_4
Nel superiore giudizio interveniva, altresì, la in virtù del Decreto Controparte_6
Ingiuntivo del 30.09.1993, ottenuto nei confronti dei donanti per Lire 11.083.625, al fine di far dichiarare anche nei propri confronti l'inefficacia dell'atto dispositivo in Notar Persona_1
Il giudizio veniva definito con sentenza del 29.06.2000 nr. 861/2000 con la quale il Tribunale di
Catania, decidendo sulla domanda proposta dalla con l'intervento della Controparte_4
dichiarava l'inefficacia, nei confronti di tali banche, ai sensi Controparte_6 dell'art. 2901 c.c., dell'atto stipulato in data 28.7.1993 a rogito del notaio con il quale i Persona_1 coniugi e avevano donato ai loro figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
alcuni beni immobili, motivando che l'atto di disposizione costituiva un pregiudizio sia per la Pt_5
pagina 3 di 7 che vantava, nei confronti dei donanti, un credito di L. 21.728,071 Controparte_4
(corrispondenti ad euro 11.221,61), in virtù di decreto ingiuntivo del 24.7.1993, reso dal Presidente del
Tribunale di Catania e sia per la che vantava un credito, nei Controparte_6 confronti dei donanti, di L. 11.083,625 (corrispondenti ad euro 5.724,21), in virtù di decreto ingiuntivo del 30.9.1993, reso dal Presidente del Tribunale di Catania.
Gli odierni ricorrenti, tuttavia, sostenevano di aver provveduto, successivamente alla definizione del giudizio di revocatoria ordinaria, al pagamento integrale di quanto dovuto alla Controparte_4
(del quale, tuttavia, non allegano prova scritta e/o quietanza liberatoria “in quanto smarrita o
[...] distrutta, dato il lungo tempo decorso”).
Eccepivano, altresì, l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla per Controparte_4 decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. con dies a quo dal passaggio in giudicato della sentenza.
Davano, infine, prova di aver saldato il credito vantato dalla Controparte_6 mediante quietanza liberatoria (cfr. doc. 4 della produzione documentale di parte ricorrente) rilasciata in data 5.3.2024 dalla mandataria di cessionaria del credito (cfr. Controparte_2 Parte_6 doc.
5. della produzione documentale di parte ricorrente).
Sulla base di queste premesse, si determinavano ad adire l'Autorità Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni e incoavano il presente procedimento onde ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dalla il 07.02.1993 ai nr. 4213/3277 nei Controparte_4 confronti di e Parte_3 Parte_4
Prima di passare al vaglio delle domande formulate dalla difesa attorea nei confronti del CP_3 giova precisare che la e la venivano
[...] Controparte_7 Controparte_8 fuse per incorporazione nel Banco Popolare Società Cooperativa con atto del 20.12.2011, Notaio di Verona, n.56755 Rep. e n.20929 Racc. Persona_2
La veniva quindi cancellata dall'Albo delle Banche con decorrenza dal Controparte_4
27.12.2011, a seguito della fusione per incorporazione nel Banco Popolare Società Cooperativa;
successivamente, con decorrenza dal 1.1.2017, dalla fusione tra e Controparte_9 [...] nasceva . Controparte_10 CP_3
Tanto premesso, i ricorrenti hanno interesse che sia dichiarata l'estinzione dei crediti portati dai titoli esecutivi, dedotti con le azioni revocatorie, di cui alla richiamata sentenza, con conseguente estinzione del diritto, riconosciuto dalla sentenza medesima, di espropriare, in virtù di tali titoli, i beni immobili trasferiti ai donatari ed hanno, inoltre, interesse alla cancellazione delle relative formalità trascritte in loro pregiudizio. pagina 4 di 7 Va, innanzitutto, rilevato che gli odierni ricorrenti, durante i venticinque anni trascorsi dalla conclusione del giudizio, non abbiano mai attivato, neppure per le vie brevi, alcuna iniziativa diretta nei confronti del creditore (oggi quale successore nel credito) per ottenere la cancellazione CP_3 della trascrizione de qua.
Non hanno, infatti, documentato di aver invitato la (oggi Controparte_4 CP_3
avanti al Notaio per prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione (con atto notarile
[...] idoneo a raccogliere l'accordo di tutti gli interessati o con accordo transattivo).
Con riferimento all'istanza di declaratoria di estinzione del credito per avvenuto pagamento della somma portata dal D.I. del 24.07.1993 in favore della va poi osservato che Controparte_4 parte ricorrente si sia limitata ad asserire l'avvenuto pagamento senza allegare in modo specifico le circostanze del medesimo (data, importo, modalità, riferimenti documentali), né tanto meno offrire prova idonea a darne dimostrazione (circostanza giustificata alla luce del tempo trascorso e del presunto smarrimento o distruzione della quietanza liberatoria).
In subordine, i ricorrenti eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito stante il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria.
Ad ogni modo, la circostanza che il debito sia estinto e/o prescritto non si pone come dirimente ai fini della definizione del presente giudizio, laddove i ricorrenti avrebbero potuto richiedere al CP_3 di prestare consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale senza adire l'intestato Tribunale.
Invero, non sussiste in capo all'istituto bancario l'onere di procedere spontaneamente alla cancellazione della formalità pregiudizievole, in assenza di un provvedimento del giudice o di un titolo esecutivo.
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale può, infatti, avvenire tramite un atto di consenso delle parti (atto notarile che attesti il consenso alla cancellazione della trascrizione da parte di chi ha trascritto la domanda) o con una sentenza passata in giudicato che contenga l'ordine del giudice al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione nel caso in cui la domanda dell'attore sia stata respinta o se il processo si sia concluso per rinuncia o inattività delle parti.
Peraltro, “La cancellazione di una trascrizione giudiziale è a carico della parte che ne ha interesse e deve avvenire nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento, anche in mancanza di un espresso diniego dell'altro soggetto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 22470/2009).
pagina 5 di 7 Conseguentemente, nessun'inerzia può essere addebitata al – che, comunque non si CP_3 oppone alla richiesta di cancellazione, avendo in questa sede esternato il relativo consenso – essendo piuttosto rilevabile l'inerzia degli odierni ricorrenti, che non hanno posto in essere alcuna attività propedeutica alla cancellazione della trascrizione.
Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita in data 7.2.1994 ai n.ri 4213/3277, a favore
[...]
contro e con spese a carico alla parte che ne ha Controparte_4 Parte_3 Parte_4 interesse (nel caso di specie, i ricorrenti).
Giova ora prendere in considerazione la posizione della parte rimasta contumace, cessionaria del credito originariamente vantato da . Controparte_6
Sul punto, va dichiarato estinto il credito della , nei confronti dei coniugi Controparte_5
e , portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Catania il 30.9.1993, stante l'avvenuto pagamento attestato da quietanza liberatoria rilasciata il
5.03.2024 da Controparte_2
Va, di conseguenza, dichiarato estinto il diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni immobili trasferiti dai coniugi e ai loro figli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
con atto di donazione del 28.7.1993 a rogito notar di cui alla sentenza Parte_5 Persona_1 del Tribunale di Catania, I Sezione Stralcio, n. 861/2000 del 29.6.2000, con la quale veniva dichiarata l'inefficacia di tale donazione nei confronti della e della Controparte_4 [...]
. Controparte_6
Non può, invece, trovare accoglimento l'istanza volta ad ordinare al Conservatore dei registri immobiliare di Catania di procedere alla cancellazione delle formalità 2) e 3) indicate in ricorso, non essendovi prova che il credito a tutela del quale risulta esperita l'azione revocatoria si riferisca a quello oggetto del decreto ingiuntivo del 30.09.1993.
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della non opposizione delle parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1322/2025 R.G. così provvede: ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dalla il 07.02.1993 ai nr. 4213/3277 nei Controparte_4 confronti di e Parte_3 Parte_4
pagina 6 di 7 dichiara estinto il credito della , nei confronti dei coniugi e Controparte_5 Parte_1
, portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Catania il Parte_2
30.9.1993, stante l'avvenuto pagamento e, per l'effetto, dichiara estinto il diritto di procedere, in forza dei suddetti titoli, ad esecuzione forzata sui beni immobili trasferiti dai coniugi e Parte_1
ai loro figlio , e con atto di donazione del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
28.7.1993 a rogito notar di cui alla sentenza del Tribunale di Catania, I Sezione Persona_1
Stralcio, n. 861/2000 del 29.6.2000, con la quale veniva dichiarata l'inefficacia di tale donazione nei confronti della e della;
Controparte_4 Controparte_6 rigetta ogni altra domanda. compensa le spese tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 29 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. RA ET
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