Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6210
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Pagamento del credito

    Il giudice ha ritenuto provato il pagamento del credito originariamente vantato dalla Controparte_4, in quanto il credito è stato ceduto e il cessionario ha rilasciato quietanza liberatoria.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La circostanza che il debito sia estinto e/o prescritto non è dirimente ai fini della definizione del presente giudizio, poiché i ricorrenti avrebbero potuto richiedere al creditore di prestare consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale senza adire l'autorità giudiziaria.

  • Accolto
    Ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

    Il giudice ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dalla Controparte_4, in quanto la parte non si oppone alla richiesta e ha manifestato il consenso alla cancellazione.

  • Accolto
    Estinzione del credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata

    Il giudice dichiara estinto il credito della Controparte_6, nei confronti dei coniugi Parte_1 e Parte_2, portato dal decreto ingiuntivo emesso il 30.9.1993, stante l'avvenuto pagamento attestato da quietanza liberatoria.

  • Rigettato
    Cancellazione delle formalità relative al credito Controparte_6

    L'istanza volta ad ordinare la cancellazione delle formalità indicate nei punti 2) e 3) del ricorso non può trovare accoglimento, non essendovi prova che il credito a tutela del quale risulta esperita l'azione revocatoria si riferisca a quello oggetto del decreto ingiuntivo del 30.09.1993.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6210
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6210
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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