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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' ST TA GA IU, Presidente
CI AL, EL
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 829/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz N. 33 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Piazza Villadoro N. 1/3 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2019 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230001144787000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230001144787000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230001144787000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXQTXQM000172 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXQTXQM000172 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXQTXQM000144 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXQTXQM000144 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Il Dott. Nominativo_1 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
E' presente la Dott.ssa Nominativo_2 ai fini della pratica forense.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nata a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E. e l'ADER di Enna, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29476202500001145000 in relazione ai seguenti atti:
a) cartella n. 29420230001144787000 (irpef 2019) di € 2.496,69 asseritamente notificata il 2.2.2024
b) avviso di accertamento n. TXQTXQM000172 notificato il 31.10.2022 (irpef 2016) di € 2.472,00
c) avviso di accertamento n. TXQTXQM000144 notificato il 13.03.2023 (irpef 2017) di € 1.471,77.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Omessa notifica degli atti prodromici – Nullità dell'atto opposto e decadenza degli atti presupposti.
2) Nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della pretesa per assenza di prova documentale del credito e per mancata notifica dei titoli esecutivi ovvero degli atti legittimanti la riscossione e conseguenziale prescrizione delle somme.
3) Intervenuta non debenza delle somme per decadenza della pretesa stante la violazione dell'art. 25 del
D.P.R. 602/73.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito, il rigetto in quanto infondato.
Non si è costituita in giudizio l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la comunicazione preventiva di ipoteca opposta contiene anche pretese per le quali questa
Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nel caso che ci occupa la comunicazione preventiva di ipoteca è stata impugnata in relazione ai prodromici atti indicati alle succitate lettere a), b) e c).
Ciò premesso, in relazione al primo motivo di ricorso, viene evidenziato che l'ADER, non costituitosi in giudizio, non ha dato prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento indicata alla succitata lettera a).
Per quanto riguarda la notifica di tale cartella di pagamento (afferente ad irpef 2019), sul punto, l'ADE di
Enna “rinvia a quanto vorrà argomentare l'Agente della Riscossione nelle proprie controdeduzioni nelle quali dimostrerà l'avvenuta notifica della cartella n. 29420230001144787000”.
Orbene l'ADER non si è costituita in giudizio e pertanto, rispetto a tale atto, non è stata provata l'avvenuta notifica.
Relativamente all'atto indicato alla succitata lettera b), l'ADE di Enna ha provato l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento, consegnato direttamente alla ricorrente in data 31.10.2022, come si evince dalla relativa relazione di notificazione versata in atti.
Relativamente all'atto indicato alla succitata lettera c) viene evidenziato che dalla documentazione versata in atti non si evince l'oggetto del documento spedito atteso che dall'attestazione di consegna prodotta, mancando il numero dell'atto, non si riesce a risalire con certezza al suo contenuto e, pertanto, la notifica non può produrre effetti (Cfr. Ord. Cass. n. 398/2025).
In relazione al secondo motivo di ricorso, stante la regolare notifica dell'avviso di accertamento indicato alla succitata lettera b), rispetto a tale atto, nessuna nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della pretesa viene rilevata.
Avendo riguardo al terzo motivo di ricorso, a seguito della regolare notifica dell'avviso di accertamento indicato alla succitata lettera b), per tale atto nessuna violazione di cui all'art. 25 DPR 602/73 viene riscontrata in considerazione del fatto che la regolare notifica di tale atto determina interruzione della prescrizione e fa decorrere un ulteriore termine decennale avendo per oggetto, l'avviso di accertamento in questione, irpef
2016.
Alla luce di quanto fin qui esplicitato il ricorso viene parzialmente accolto e, per l'effetto, per quanto di giurisdizione di questa Corte, l'atto opposto viene parzialmente annullato, nei limiti delle pretese riconducibili alla cartella di pagamento n. 29420230001144787000 e all'avviso di accertamento n. TXQTXQM000144, atti per i quali non è stata provata l'avvenuta regolare notifica.
Spese compensate tra le parti,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, per quanto di propria giurisdizione, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto opposto nei limiti delle pretese riconducibilialla cartella di pagamento n. 29420230001144787000 e all'avviso di accertamento n. TXQ
TXQ M000144, atti per i quali non è stata provata l'avvenuta regolare notifica. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' ST TA GA IU, Presidente
CI AL, EL
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 829/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz N. 33 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Piazza Villadoro N. 1/3 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2019 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29476202500001145000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230001144787000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230001144787000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420230001144787000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXQTXQM000172 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXQTXQM000172 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXQTXQM000144 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXQTXQM000144 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Il Dott. Nominativo_1 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
E' presente la Dott.ssa Nominativo_2 ai fini della pratica forense.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nata a [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E. e l'ADER di Enna, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29476202500001145000 in relazione ai seguenti atti:
a) cartella n. 29420230001144787000 (irpef 2019) di € 2.496,69 asseritamente notificata il 2.2.2024
b) avviso di accertamento n. TXQTXQM000172 notificato il 31.10.2022 (irpef 2016) di € 2.472,00
c) avviso di accertamento n. TXQTXQM000144 notificato il 13.03.2023 (irpef 2017) di € 1.471,77.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Omessa notifica degli atti prodromici – Nullità dell'atto opposto e decadenza degli atti presupposti.
2) Nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della pretesa per assenza di prova documentale del credito e per mancata notifica dei titoli esecutivi ovvero degli atti legittimanti la riscossione e conseguenziale prescrizione delle somme.
3) Intervenuta non debenza delle somme per decadenza della pretesa stante la violazione dell'art. 25 del
D.P.R. 602/73.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito, il rigetto in quanto infondato.
Non si è costituita in giudizio l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la comunicazione preventiva di ipoteca opposta contiene anche pretese per le quali questa
Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nel caso che ci occupa la comunicazione preventiva di ipoteca è stata impugnata in relazione ai prodromici atti indicati alle succitate lettere a), b) e c).
Ciò premesso, in relazione al primo motivo di ricorso, viene evidenziato che l'ADER, non costituitosi in giudizio, non ha dato prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento indicata alla succitata lettera a).
Per quanto riguarda la notifica di tale cartella di pagamento (afferente ad irpef 2019), sul punto, l'ADE di
Enna “rinvia a quanto vorrà argomentare l'Agente della Riscossione nelle proprie controdeduzioni nelle quali dimostrerà l'avvenuta notifica della cartella n. 29420230001144787000”.
Orbene l'ADER non si è costituita in giudizio e pertanto, rispetto a tale atto, non è stata provata l'avvenuta notifica.
Relativamente all'atto indicato alla succitata lettera b), l'ADE di Enna ha provato l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento, consegnato direttamente alla ricorrente in data 31.10.2022, come si evince dalla relativa relazione di notificazione versata in atti.
Relativamente all'atto indicato alla succitata lettera c) viene evidenziato che dalla documentazione versata in atti non si evince l'oggetto del documento spedito atteso che dall'attestazione di consegna prodotta, mancando il numero dell'atto, non si riesce a risalire con certezza al suo contenuto e, pertanto, la notifica non può produrre effetti (Cfr. Ord. Cass. n. 398/2025).
In relazione al secondo motivo di ricorso, stante la regolare notifica dell'avviso di accertamento indicato alla succitata lettera b), rispetto a tale atto, nessuna nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della pretesa viene rilevata.
Avendo riguardo al terzo motivo di ricorso, a seguito della regolare notifica dell'avviso di accertamento indicato alla succitata lettera b), per tale atto nessuna violazione di cui all'art. 25 DPR 602/73 viene riscontrata in considerazione del fatto che la regolare notifica di tale atto determina interruzione della prescrizione e fa decorrere un ulteriore termine decennale avendo per oggetto, l'avviso di accertamento in questione, irpef
2016.
Alla luce di quanto fin qui esplicitato il ricorso viene parzialmente accolto e, per l'effetto, per quanto di giurisdizione di questa Corte, l'atto opposto viene parzialmente annullato, nei limiti delle pretese riconducibili alla cartella di pagamento n. 29420230001144787000 e all'avviso di accertamento n. TXQTXQM000144, atti per i quali non è stata provata l'avvenuta regolare notifica.
Spese compensate tra le parti,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, per quanto di propria giurisdizione, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto opposto nei limiti delle pretese riconducibilialla cartella di pagamento n. 29420230001144787000 e all'avviso di accertamento n. TXQ
TXQ M000144, atti per i quali non è stata provata l'avvenuta regolare notifica. Spese compensate tra le parti.