Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 95
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti prodromici

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio, non fornendo prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Pertanto, l'atto opposto viene parzialmente annullato nei limiti delle pretese riconducibili a tale cartella.

  • Rigettato
    Nullità, illegittimità, inefficacia ed infondatezza della pretesa per assenza di prova documentale del credito e mancata notifica dei titoli esecutivi

    L'Agenzia delle Entrate ha provato la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2016. Pertanto, per tale atto, non vengono rilevate nullità, illegittimità, inefficacia o infondatezza della pretesa.

  • Rigettato
    Intervenuta non debenza delle somme per decadenza della pretesa

    La regolare notifica dell'avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2016 interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine decennale, pertanto non viene riscontrata alcuna violazione dell'art. 25 DPR 602/73 per tale atto.

  • Accolto
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento

    Dalla documentazione prodotta non si evince l'oggetto del documento spedito, mancando il numero dell'atto. Pertanto, la notifica non può produrre effetti e l'atto opposto viene parzialmente annullato nei limiti delle pretese riconducibili a tale avviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 95
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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