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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa SA De Bonis, all'udienza del 20 novembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2221/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Lufrano con C.F._1 studio in Melfi alla via dell'Artigianato n. 14 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale di PEC, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marco Luzi, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 20.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere ricevuto il provvedimento di iscrizione del 21/2/2024 Mod. notificato in data CP_2
08/03/24 a mezzo raccomandata a.r. n. 66494313754-6, per contributi accertati ed asseritamente dovuti a titolo di “Gestione Commercianti” per il periodo gennaio 2019 - dicembre 2023; che il provvedimento era motivato come segue:
“A seguito della domanda presentata in data 17.11.2022 lei è stato iscritto come titolare dell'azienda indicata in oggetto, con inizio attività dal 22/9/2017 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1/1/2019”; che l'importo complessivo derivante da tale iscrizione, come risultante dal prospetto dei contributi per gli anni dal 2019 al 2023 (scaricato dal cassetto previdenziale il 22/4/2024), indicava un totale di euro 25.713,99, di cui euro 19.809,60 per contributi IVS ed euro 5.904,39 per oneri ed accessori sulle annualità dal 2019 al 2023 e con attribuzione del codice azienda 21907876ZM; che era socio della società a responsabilità limitata denominata: partita IVA e codice Controparte_3 fiscale: , con sede legale in Melfi Zona Industriale San Nicola di P.IVA_1
Melfi; che svolgeva attività industriale di fabbricazione di macchine per l'industria della carta (cod. ATECO 28.95.00); che era anche amministratore unico della società, ma non svolgeva alcuna attività gestoria, né percepiva alcun emolumento per la carica di amministratore;
né si occupava – in maniera continuativa e prevalente – delle attività societarie, che invece erano svolte dal personale dipendente;
che era iscritto nella gestione separata;
che CP_1
l'iscrizione d'ufficio nella “Gestione commercianti” impugnata con il presente giudizio si riferiva ad una pratica camerale di variazione presentata il 17/11/2022
(protocollo PZ/RI/PRA/2022/000051874/0200), con la quale il ricorrente aveva dichiarato, nell'apposita sezione del quadro AC del modulo “Comunica”, di non essere obbligato all'iscrizione nella sezione esercenti attività commerciale, CP_1
“essendo esclusivamente socio di capitale senza prestazione di alcuna attività lavorativa”; che l' rilasciava comunicazione di non iscrizione alla gestione CP_1 commercianti (protocollo .6400.24/11/2022.0277607); che, contrariamente CP_1
a quanto dichiarato nella predetta comunicazione di non iscrizione, in data
08/03/2024, riceveva il provvedimento di iscrizione d'ufficio nella “Gestione
2 Commercianti” per il periodo gennaio 2019 - dicembre 2023; che avverso tale provvedimento proponeva in data 22/05/2024 ricorso in via amministrativa non esitato dall'Istituto nei termini stabiliti ex lege per l'emissione di provvedimento espresso.
Deduceva in diritto: la non obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione commercianti per la società ricorrente, svolgente attività commerciale non ricompresa tra quelle per le quali vige l'obbligo di iscrizione, per carenza del requisito oggettivo e del requisito soggettivo;
mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'atto impugnato, in via principale e nel merito, di annullare il provvedimento di iscrizione del 21/2/2024 Mod. notificato il 08/03/24 per contributi CP_2 asseritamente dovuti a titolo di “Gestione Commercianti” per il periodo gennaio
2019 - dicembre 2023 per un totale di euro 25.713,99; con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1 respingere il ricorso poiché infondato;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 20 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno
1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966,
3 n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del 12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996
– il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al
4 lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”
e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma
203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975,
e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del 26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso il provvedimento di iscrizione del 21.02.2024 Mod. AC/DEL01, notificato in data
08.03.2024, relativo a contributi commercianti, per un totale di € 25.713,99, rivendicato dall'Istituto previdenziale a seguito dell'iscrizione d'ufficio nella
“Gestione Commercianti” in relazione al periodo gennaio 2019 – dicembre 2023.
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l' non ha fornito alcuna CP_1 prova dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dalla parte ricorrente nell'ambito della società di cui risulta Controparte_3 socio e amministratore unico.
Viceversa, attraverso la documentazione prodotta, il ricorrente, già iscritto alla gestione separata dell' , ha dimostrato di non svolgere alcuna attività CP_1 gestoria;
di non percepire alcun emolumento per la carica rivestita e che la società operi attraverso dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Da tale carenza probatoria, in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti in relazione al periodo gennaio 2019- dicembre 2023, di cui al provvedimento del 21/2/2024 Mod. AC/DEL01, notificato in data 08.03.2024.
5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 20.07.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti in relazione al periodo gennaio 2019 - dicembre 2023, di cui al provvedimento del 21/2/2024 Mod. AC/DEL01, notificato in data
08.03.2024;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
3.800,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 20 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa SA De Bonis
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