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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio, in persona dei IG.ri Magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri - Giudice dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n. 372/2025, su ricorso depositato in Cancelleria in data 07.03.2025 da
(Cod. Fisc. , nata a La Spezia il Parte_1 C.F._1
18.05.1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Furlan, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via Massa Avenza, n. 223 attrice nei confronti di
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.03.1972 (Cod. Fisc. ), residente in [...] dell'Olmo n. 5 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Papi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Massa, Piazza A. de Gasperi n. 4 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti (come da verbale di udienza del 10.07.20215 e da note scritte congiunte depositate in pari data):
“I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il sig. contribuirà al mantenimento del figlio, finchè lo Controparte_1 stesso non sarà economicamente autosufficiente, con la corresponsione di assegno mensile di mantenimento di euro 300,00, rivalutabili secondo
l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- Il sig. verserà la somma di euro 300,00 quale contributo per le P_ spese locazione nuovo alloggio dove la vive con il figlio, finchè lo Pt_1 stesso ivi risiederà e/o non sarà economicamente autosufficiente.”
§§§§§§§§§§§
Rilevato e ritenuto, in fatto ed in diritto:
2 che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Massa, in data
02.05.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimoni di detto Comune dell'anno 2013 al n. 23, parte I;
che dall'unione matrimoniale è nato, il 18.11.2006, il figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che, con il ricorso introduttivo, depositato il 07.03.2025, ha Parte_1 allegato che il coniuge ha di fatto abbandonato da oltre Controparte_1 un anno l'abitazione familiare, manifestando da allora disinteresse per la moglie e per il figlio, anche sotto il profilo economico, versando in loro favore cifre irrisorie, insufficienti a garantire la loro sopravvivenza, essendo egli l'unico componente del nucleo familiare a svolgere attività lavorativa;
che l'abitazione coniugale, parte di un più complesso compendio immobiliare di proprietà dei genitori del era stata da questi P_ ultimi concessa in comodato al nucleo familiare, le cui esigenze non erano destinate a venire meno per effetto della pronuncia di separazione personale dei coniugi;
che la ricorrente ha inoltre chiesto la costituzione del diritto di abitazione della casa familiare in proprio favore, risultando con la stessa convivente il figlio non economicamente indipendente, nonché per il riconoscimento di contributo al mantenimento ordinario a carico del ia per sé che P_ per il figlio, per l'importo di € 300,00 mensili ciascuno, con compartecipazione di entrambi i coniugi al 50% delle spese straordinarie a quest'ultimo relative;
che il convenuto, nel costituirsi con comparsa di risposta depositata il
05.06.2025, ha aderito alla domanda di separazione personale, deducendo lo svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte dell' , titolare di trattamento economico INPS, non necessitando ella, Pt_1 pertanto, di contribuzione di sorta al proprio mantenimento e dichiarandosi disposto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio per Per_1
l'importo mensile di € 250,00, da versare direttamente a quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie allo stesso relative, nonché a compartecipare al pagamento del canone di locazione dell'abitazione
3 familiare, detenuta dalla ricorrente e dallo stesso figlio, per la somma di €
250,00 mensile, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo; che il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che all'udienza del 10.07.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, in conformità alle condizioni di separazione dalle stesse concordate, che hanno chiesto siano recepite nell'emananda sentenza;
che la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, va esclusa la possibilità di riconciliazione, atteso che entrambi i coniugi l'hanno esclusa, non avendo sortito esito il tentativo di conciliazione esperito in sede di udienza di comparizione;
valendo, del resto, l'atteggiamento processuale (con la precisazione di conclusioni congiunte) ed extraprocessuale (con la protrazione della separazione in atto) dei medesimi coniugi a dimostrare l'intollerabilità della convivenza tra i medesimi.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni congiunte precisate dalle parti possono essere recepite con la presente sentenza, risultando, in particolare, quella concernente la compartecipazione da parte del marito al pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare rilevante anche in funzione di contribuzione al mantenimento della moglie, cui la stessa abitazione va assegnata, ex art. 337 sexies c.p.c., risultando il figlio , P_ maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con quest'ultima convivente. La previsione dell'altra componente del contributo al mantenimento ordinario del figlio, costituita dal versamento dell'importo
4 mensile di € 300,00, da maggiorare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie a queste ultime relative nella misura del 50% per ciascun coniuge, si configura rispondente al principio di proporzionalità stabilito dagli artt. 148 e 316 bis comma 1 c.c., avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali delle parti, quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti.
Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti, in ragione della formulazione di conclusioni congiunte, non essendo occorso dirimere questioni di natura contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, in riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in Massa, il
[...]
02.05.2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso
Comune dell'anno 2013, al n. 23, parte I), omologando le seguenti condizioni, concordate dai medesimi coniugi:
- I IG.ri e coniugi vivranno separati, Parte_1 Controparte_1 libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
- Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 finchè lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, con la corresponsione di assegno mensile di mantenimento di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie relative al medesimo figlio, in conformità alle previsioni di
5 dettaglio di cui alle Linee Guida C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, da intendersi in questa sede riportate.
- Il IG. verserà la somma mensile di € 300,00 quale Controparte_1 contributo per le spese locazione del nuovo alloggio nel quqle la IG.ra vive con il figlio , finchè lo stesso ivi risiederà e non Parte_1 Per_1 sarà economicamente autosufficiente.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio, in persona dei IG.ri Magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri - Giudice dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n. 372/2025, su ricorso depositato in Cancelleria in data 07.03.2025 da
(Cod. Fisc. , nata a La Spezia il Parte_1 C.F._1
18.05.1967, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Furlan, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via Massa Avenza, n. 223 attrice nei confronti di
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.03.1972 (Cod. Fisc. ), residente in [...] dell'Olmo n. 5 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Papi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Massa, Piazza A. de Gasperi n. 4 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti (come da verbale di udienza del 10.07.20215 e da note scritte congiunte depositate in pari data):
“I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- il sig. contribuirà al mantenimento del figlio, finchè lo Controparte_1 stesso non sarà economicamente autosufficiente, con la corresponsione di assegno mensile di mantenimento di euro 300,00, rivalutabili secondo
l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
- Il sig. verserà la somma di euro 300,00 quale contributo per le P_ spese locazione nuovo alloggio dove la vive con il figlio, finchè lo Pt_1 stesso ivi risiederà e/o non sarà economicamente autosufficiente.”
§§§§§§§§§§§
Rilevato e ritenuto, in fatto ed in diritto:
2 che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Massa, in data
02.05.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimoni di detto Comune dell'anno 2013 al n. 23, parte I;
che dall'unione matrimoniale è nato, il 18.11.2006, il figlio , Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che, con il ricorso introduttivo, depositato il 07.03.2025, ha Parte_1 allegato che il coniuge ha di fatto abbandonato da oltre Controparte_1 un anno l'abitazione familiare, manifestando da allora disinteresse per la moglie e per il figlio, anche sotto il profilo economico, versando in loro favore cifre irrisorie, insufficienti a garantire la loro sopravvivenza, essendo egli l'unico componente del nucleo familiare a svolgere attività lavorativa;
che l'abitazione coniugale, parte di un più complesso compendio immobiliare di proprietà dei genitori del era stata da questi P_ ultimi concessa in comodato al nucleo familiare, le cui esigenze non erano destinate a venire meno per effetto della pronuncia di separazione personale dei coniugi;
che la ricorrente ha inoltre chiesto la costituzione del diritto di abitazione della casa familiare in proprio favore, risultando con la stessa convivente il figlio non economicamente indipendente, nonché per il riconoscimento di contributo al mantenimento ordinario a carico del ia per sé che P_ per il figlio, per l'importo di € 300,00 mensili ciascuno, con compartecipazione di entrambi i coniugi al 50% delle spese straordinarie a quest'ultimo relative;
che il convenuto, nel costituirsi con comparsa di risposta depositata il
05.06.2025, ha aderito alla domanda di separazione personale, deducendo lo svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte dell' , titolare di trattamento economico INPS, non necessitando ella, Pt_1 pertanto, di contribuzione di sorta al proprio mantenimento e dichiarandosi disposto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio per Per_1
l'importo mensile di € 250,00, da versare direttamente a quest'ultimo, oltre al 50% delle spese straordinarie allo stesso relative, nonché a compartecipare al pagamento del canone di locazione dell'abitazione
3 familiare, detenuta dalla ricorrente e dallo stesso figlio, per la somma di €
250,00 mensile, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo; che il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che all'udienza del 10.07.2025 le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, in conformità alle condizioni di separazione dalle stesse concordate, che hanno chiesto siano recepite nell'emananda sentenza;
che la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, va esclusa la possibilità di riconciliazione, atteso che entrambi i coniugi l'hanno esclusa, non avendo sortito esito il tentativo di conciliazione esperito in sede di udienza di comparizione;
valendo, del resto, l'atteggiamento processuale (con la precisazione di conclusioni congiunte) ed extraprocessuale (con la protrazione della separazione in atto) dei medesimi coniugi a dimostrare l'intollerabilità della convivenza tra i medesimi.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni congiunte precisate dalle parti possono essere recepite con la presente sentenza, risultando, in particolare, quella concernente la compartecipazione da parte del marito al pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare rilevante anche in funzione di contribuzione al mantenimento della moglie, cui la stessa abitazione va assegnata, ex art. 337 sexies c.p.c., risultando il figlio , P_ maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con quest'ultima convivente. La previsione dell'altra componente del contributo al mantenimento ordinario del figlio, costituita dal versamento dell'importo
4 mensile di € 300,00, da maggiorare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie a queste ultime relative nella misura del 50% per ciascun coniuge, si configura rispondente al principio di proporzionalità stabilito dagli artt. 148 e 316 bis comma 1 c.c., avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali delle parti, quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti.
Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti, in ragione della formulazione di conclusioni congiunte, non essendo occorso dirimere questioni di natura contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, in riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in Massa, il
[...]
02.05.2013 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso
Comune dell'anno 2013, al n. 23, parte I), omologando le seguenti condizioni, concordate dai medesimi coniugi:
- I IG.ri e coniugi vivranno separati, Parte_1 Controparte_1 libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
- Il IG. contribuirà al mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 finchè lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, con la corresponsione di assegno mensile di mantenimento di € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie relative al medesimo figlio, in conformità alle previsioni di
5 dettaglio di cui alle Linee Guida C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, da intendersi in questa sede riportate.
- Il IG. verserà la somma mensile di € 300,00 quale Controparte_1 contributo per le spese locazione del nuovo alloggio nel quqle la IG.ra vive con il figlio , finchè lo stesso ivi risiederà e non Parte_1 Per_1 sarà economicamente autosufficiente.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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