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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6113/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6113/2024 tra
con il patrocinio dell'avv. COLANGELO Andrea Mauro e dell'avv. BOSCO Parte_1
Dario
ATTORE
e
, con il patrocinio dell'avv. DAVEZZA Simone Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e al MOT dr.ssa Marina Spoletini sono comparsi:
assistito da l'avv. COLANGELO ANDREA MAURO. Parte_1
Per l'avv. DAVEZZA SIMONE e Controparte_1
l'amministratore Gambera Alessandro
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Colangelo precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
L'avv. ZA precisa le conclusioni come da comparsa e chiedendo respingersi la domanda avversaria per lite temeraria atteso che la causa è stata avviata da controparte e la proposta conciliativa rigettata in mediazione da controparte e anche nella predetta causa all'udienza del 7 ottobre il aveva riproposto di offrire il citofono a controparte salvo CP_1 partecipazione a spese comuni la proposta è stata rifiutata.
L'avv. Colangelo fa presente che il sig. ha aderito alla proposta formulata dal Giudice, Pt_1 proposta non accettata dal Condominio.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6113/2024 avente a oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANGELO Parte_1 C.F._1
ANDREA MAURO e dell'avv. BOSCO DARIO
ATTORE contro
sito in - (C.F. , con il patrocinio CP_1 CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. DAVEZZA SIMONE
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 3.2.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito,
Contrariis rejectis,
Nel merito
- Dichiarare in ogni caso nulla e/o annullare la delibera assunta in data 14/12/2023 dal alla luce dei motivi esposti in premessa;
Controparte_2
- Condannare il convenuto al risarcimento del danno da lite temeraria per i motivi CP_1 sopra esposti, liquidandolo in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che riterrà congrua e adeguata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze della procedura, C.P.A. e IVA come per legge e 15% rimb. forf. t.f., spese da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”.
pagina 2 di 6 Per in - 6-6BIS-8: Controparte_3 CP_1 CP_1
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nel merito, confermare la validità della delibera dell'Assemblea condominiale 14/12/2023; in ogni caso, con il favore delle spese e competenze, rimborso forfettario spese generali pattuito, IVA e C.P.A. come per legge del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la deliberazione assunta dal Condominio sito in , Parte_1 CP_1 [...]
(in seguito “ ”) in data 14.12.23 al punto 4) dell'ordine del giorno Controparte_1 CP_1
rubricato: “esame preventivi per la sostituzione di citofoni e relativa delibera” per le seguenti ragioni:
• mancato raggiungimento del quorum deliberativo per errata indicazione dei condòmini asseritamente presenti in assemblea, con particolare riguardo ai condòmini _2
, titolare di 24,61 mm, non presente avendo partecipato alla riunione ZA
[...]
Simone, soggetto estraneo al condominio e , titolare di 30,26 mm. Parte_3
• violazione dell'art. 1123, c. III, c.c. in quanto in presenza di un condominio composto da tre scale, l'assemblea non avrebbe potuto approvare nel complesso l'installazione dei tre impianti citofonici, bensì sarebbe stato doversoso consentire a ciascuna scala di esprimersi singolarmente in merito all'eventuale approvazione dell'opera. A fortiori, scomputando i voti per le singole scale, quanto alla scala n. 8 non sarebbe, in ogni caso, stato raggiunto il quorum deliberativo.
• violazione dell'art. 1136, c. V, c.c. in quanto la sostituzione dell'impianto citofonico di tipo analogico, con un impianto di videocitofono digitale integra una innovazione;
• illegittima interferenza nella sfera di proprietà esclusiva del condomino a cui si imponeva quantomeno l'installazione di una nuova cornetta. ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare nulla e/o annullare la Parte_1
deliberazione impugnata.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in forza delle CP_1
seguenti argomentazioni:
• i condomini e , rispettivamente con lettere 27/04/2022 Parte_2 Parte_3
e 29/04/2022, avevano comunicato all'amministratore del condominio la delega permanente ai loro figli e - e, in ogni caso, unici Controparte_4 Persona_1
pagina 3 di 6 soggetti legittimati a far valere i vizi della delega erano i condomini deleganti;
• l'intervento di sostituzione dell'impianto citofonico non integra un'innovazione, bensì un'opera di manutenzione;
• ove si ritenesse applicabile il criterio di cui all'art. 1123, comma terzo c.c., la tabella da applicare non sarebbe quella generale di proprietà, bensì quella delle singole scale con la conseguenza che anche per la scala 8 sarebbe stato raggiunto, rispetto ai 380,11 mm complessivi, il quorum necessario avendo votato a favore 215,59 mm.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della deliberazione impugnata, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Il primo motivo di annullamento costituito dai vizi delle deleghe dei condomini _2
e è infondato alla luce del consolidato principio in virtù del quale solo
[...] Parte_3
il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cass. 11214/13). è estraneo al Parte_1
rapporto di mandato e, conseguentemente, non è legittimato a far valere vizi di delega.
3. Parimenti infondato è il motivo di impugnazione concernente le maggioranze richieste per l'approvazione della deliberazione.
assume che la sostituzione dell'impianto citofonico di tipo analogico con un Parte_1
impianto di videocitofono digitale integra una innovazione e necessita delle maggioranze previste dall'art. 1136 V comma c.c., ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio.
Il sostiene, invece, che si sia in presenza di una manutenzione e che sia dunque CP_1
richiesta
(i) ove l'intervento sia ritenuto di manutenzione ordinaria, la maggioranza di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1136, ovvero in prima convocazione un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio e in seconda convocazione l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio e l'approvazione con la maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio; pagina 4 di 6 (ii) ove l'intervento sia ritenuto di manutenzione straordinaria la maggioranza di cui al quarto comma, ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Orbene, come già osservato da questo Tribunale nella pronuncia n. 3247/24 “Costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione quello secondo il quale deve considerarsi
"innovazione", agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (senza peraltro che ricorra la speciale previsione di cui all'art. 1117 ter c.c., introdotta dalla L. n. 220 del 2012). (cfr. Cass. n. 35957/21)
Al contrario, la legge (art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001) definisce come manutenzione straordinaria « b) “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.».
Le opere deliberate hanno a oggetto il ripristino dell'intero impianto citofonico.(..) che non comporta un'innovazione, poiché si tratta evidentemente di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche. Il concetto di innovazione impone una trasformazione, un'introduzione di un qualcosa di completamente estraneo a quello che ha caratterizzato il bene o l'impianto comune e poco si addice a scelte che invece attengono all'evoluzione dei meccanismi per effetto del progredire della tecnologia».
Al contempo l'opera oggetto della delibera impugnata è di straordinaria manutenzione e non di ordinaria (..) in quanto non si tratta di semplici opere di riparazione, ma di sostituzione dell'impianto con uno digitale di nuova generazione”.
Ne consegue che, nel caso di specie, il ha deliberato in ordine a opere di CP_1
manutenzione straordinaria per le quali è richiesto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
4.Deve essere rigettato anche il motivo di impugnazione secondo il quale la deliberazione avrebbe dovuto essere assunta per scale.
Siamo in realtà in presenza di un impianto digitale uguale per le tre scale, predisposto nell'interesse comune di tutto il Condominio, usufruendo tutte e tre le scale di detto impianto, con un preventivo unitario. pagina 5 di 6 Ne consegue che la ripartizione deve essere effettuata in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno ex art. 1123 primo comma c.c.
5.Accertato il criterio per verificare quali siano le maggioranze necessarie e quali i criteri di calcolo, si ritiene che la deliberazione al punto 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 4.12.23 sia stata assunta con la maggioranza necessaria per la sua approvazione in quanto erano presenti 25 Condòmini su 45 e hanno votato a favore della delibera 24 di essi, per complessivi 541,09 mm. (doc. 1 di parte attrice), nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dei commi quarto e secondo dell'art. 1136 c.c.
6. Deve, da ultimo, essere rigettato il motivo di impugnazione costituito dall'asserita illegittima interferenza nella sfera di proprietà esclusiva del a cui si imponeva CP_1
quantomeno l'installazione di una nuova cornetta. Assorbente risulta il rilievo che la stessa deliberazione prevede che le cornette citofoniche o i videocitofoni potranno essere scelti da ogni condomino. Ne consegue che sul punto nulla è stato deliberato dall'assemblea.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'impugnazione proposta da deve Parte_1
essere rigettata. Al rigetto dell'impugnazione consegue anche la reiezione della domanda ex art. 96 cp.c.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con la massima riduzione alla luce delle semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per complessivi € 2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
RIGETTA l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione assunta dal Parte_1
sito in , in data 14.12.23 al punto 4) dell'ordine del CP_1 CP_1 Controparte_1
giorno rubricato: “esame preventivi per la sostituzione di citofoni e relativa delibera”.
CONDANNA alla rifusione in favore del sito in , Parte_1 CP_1 CP_1 [...]
, delle spese di lite liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% a titolo Controparte_1
di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6113/2024 tra
con il patrocinio dell'avv. COLANGELO Andrea Mauro e dell'avv. BOSCO Parte_1
Dario
ATTORE
e
, con il patrocinio dell'avv. DAVEZZA Simone Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 febbraio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e al MOT dr.ssa Marina Spoletini sono comparsi:
assistito da l'avv. COLANGELO ANDREA MAURO. Parte_1
Per l'avv. DAVEZZA SIMONE e Controparte_1
l'amministratore Gambera Alessandro
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Colangelo precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
L'avv. ZA precisa le conclusioni come da comparsa e chiedendo respingersi la domanda avversaria per lite temeraria atteso che la causa è stata avviata da controparte e la proposta conciliativa rigettata in mediazione da controparte e anche nella predetta causa all'udienza del 7 ottobre il aveva riproposto di offrire il citofono a controparte salvo CP_1 partecipazione a spese comuni la proposta è stata rifiutata.
L'avv. Colangelo fa presente che il sig. ha aderito alla proposta formulata dal Giudice, Pt_1 proposta non accettata dal Condominio.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6113/2024 avente a oggetto: impugnazione di deliberazione assembleare promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLANGELO Parte_1 C.F._1
ANDREA MAURO e dell'avv. BOSCO DARIO
ATTORE contro
sito in - (C.F. , con il patrocinio CP_1 CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. DAVEZZA SIMONE
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 3.2.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito,
Contrariis rejectis,
Nel merito
- Dichiarare in ogni caso nulla e/o annullare la delibera assunta in data 14/12/2023 dal alla luce dei motivi esposti in premessa;
Controparte_2
- Condannare il convenuto al risarcimento del danno da lite temeraria per i motivi CP_1 sopra esposti, liquidandolo in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che riterrà congrua e adeguata.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze della procedura, C.P.A. e IVA come per legge e 15% rimb. forf. t.f., spese da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”.
pagina 2 di 6 Per in - 6-6BIS-8: Controparte_3 CP_1 CP_1
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nel merito, confermare la validità della delibera dell'Assemblea condominiale 14/12/2023; in ogni caso, con il favore delle spese e competenze, rimborso forfettario spese generali pattuito, IVA e C.P.A. come per legge del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la deliberazione assunta dal Condominio sito in , Parte_1 CP_1 [...]
(in seguito “ ”) in data 14.12.23 al punto 4) dell'ordine del giorno Controparte_1 CP_1
rubricato: “esame preventivi per la sostituzione di citofoni e relativa delibera” per le seguenti ragioni:
• mancato raggiungimento del quorum deliberativo per errata indicazione dei condòmini asseritamente presenti in assemblea, con particolare riguardo ai condòmini _2
, titolare di 24,61 mm, non presente avendo partecipato alla riunione ZA
[...]
Simone, soggetto estraneo al condominio e , titolare di 30,26 mm. Parte_3
• violazione dell'art. 1123, c. III, c.c. in quanto in presenza di un condominio composto da tre scale, l'assemblea non avrebbe potuto approvare nel complesso l'installazione dei tre impianti citofonici, bensì sarebbe stato doversoso consentire a ciascuna scala di esprimersi singolarmente in merito all'eventuale approvazione dell'opera. A fortiori, scomputando i voti per le singole scale, quanto alla scala n. 8 non sarebbe, in ogni caso, stato raggiunto il quorum deliberativo.
• violazione dell'art. 1136, c. V, c.c. in quanto la sostituzione dell'impianto citofonico di tipo analogico, con un impianto di videocitofono digitale integra una innovazione;
• illegittima interferenza nella sfera di proprietà esclusiva del condomino a cui si imponeva quantomeno l'installazione di una nuova cornetta. ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare nulla e/o annullare la Parte_1
deliberazione impugnata.
Il si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in forza delle CP_1
seguenti argomentazioni:
• i condomini e , rispettivamente con lettere 27/04/2022 Parte_2 Parte_3
e 29/04/2022, avevano comunicato all'amministratore del condominio la delega permanente ai loro figli e - e, in ogni caso, unici Controparte_4 Persona_1
pagina 3 di 6 soggetti legittimati a far valere i vizi della delega erano i condomini deleganti;
• l'intervento di sostituzione dell'impianto citofonico non integra un'innovazione, bensì un'opera di manutenzione;
• ove si ritenesse applicabile il criterio di cui all'art. 1123, comma terzo c.c., la tabella da applicare non sarebbe quella generale di proprietà, bensì quella delle singole scale con la conseguenza che anche per la scala 8 sarebbe stato raggiunto, rispetto ai 380,11 mm complessivi, il quorum necessario avendo votato a favore 215,59 mm.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della deliberazione impugnata, depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Il primo motivo di annullamento costituito dai vizi delle deleghe dei condomini _2
e è infondato alla luce del consolidato principio in virtù del quale solo
[...] Parte_3
il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (Cass. 11214/13). è estraneo al Parte_1
rapporto di mandato e, conseguentemente, non è legittimato a far valere vizi di delega.
3. Parimenti infondato è il motivo di impugnazione concernente le maggioranze richieste per l'approvazione della deliberazione.
assume che la sostituzione dell'impianto citofonico di tipo analogico con un Parte_1
impianto di videocitofono digitale integra una innovazione e necessita delle maggioranze previste dall'art. 1136 V comma c.c., ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio.
Il sostiene, invece, che si sia in presenza di una manutenzione e che sia dunque CP_1
richiesta
(i) ove l'intervento sia ritenuto di manutenzione ordinaria, la maggioranza di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1136, ovvero in prima convocazione un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio e in seconda convocazione l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio e l'approvazione con la maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio; pagina 4 di 6 (ii) ove l'intervento sia ritenuto di manutenzione straordinaria la maggioranza di cui al quarto comma, ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Orbene, come già osservato da questo Tribunale nella pronuncia n. 3247/24 “Costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione quello secondo il quale deve considerarsi
"innovazione", agli effetti dell'art. 1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (senza peraltro che ricorra la speciale previsione di cui all'art. 1117 ter c.c., introdotta dalla L. n. 220 del 2012). (cfr. Cass. n. 35957/21)
Al contrario, la legge (art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001) definisce come manutenzione straordinaria « b) “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.».
Le opere deliberate hanno a oggetto il ripristino dell'intero impianto citofonico.(..) che non comporta un'innovazione, poiché si tratta evidentemente di un adeguamento tecnologico di un impianto realizzato in epoca diversa e con minori caratteristiche tecniche. Il concetto di innovazione impone una trasformazione, un'introduzione di un qualcosa di completamente estraneo a quello che ha caratterizzato il bene o l'impianto comune e poco si addice a scelte che invece attengono all'evoluzione dei meccanismi per effetto del progredire della tecnologia».
Al contempo l'opera oggetto della delibera impugnata è di straordinaria manutenzione e non di ordinaria (..) in quanto non si tratta di semplici opere di riparazione, ma di sostituzione dell'impianto con uno digitale di nuova generazione”.
Ne consegue che, nel caso di specie, il ha deliberato in ordine a opere di CP_1
manutenzione straordinaria per le quali è richiesto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
4.Deve essere rigettato anche il motivo di impugnazione secondo il quale la deliberazione avrebbe dovuto essere assunta per scale.
Siamo in realtà in presenza di un impianto digitale uguale per le tre scale, predisposto nell'interesse comune di tutto il Condominio, usufruendo tutte e tre le scale di detto impianto, con un preventivo unitario. pagina 5 di 6 Ne consegue che la ripartizione deve essere effettuata in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno ex art. 1123 primo comma c.c.
5.Accertato il criterio per verificare quali siano le maggioranze necessarie e quali i criteri di calcolo, si ritiene che la deliberazione al punto 4 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 4.12.23 sia stata assunta con la maggioranza necessaria per la sua approvazione in quanto erano presenti 25 Condòmini su 45 e hanno votato a favore della delibera 24 di essi, per complessivi 541,09 mm. (doc. 1 di parte attrice), nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dei commi quarto e secondo dell'art. 1136 c.c.
6. Deve, da ultimo, essere rigettato il motivo di impugnazione costituito dall'asserita illegittima interferenza nella sfera di proprietà esclusiva del a cui si imponeva CP_1
quantomeno l'installazione di una nuova cornetta. Assorbente risulta il rilievo che la stessa deliberazione prevede che le cornette citofoniche o i videocitofoni potranno essere scelti da ogni condomino. Ne consegue che sul punto nulla è stato deliberato dall'assemblea.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'impugnazione proposta da deve Parte_1
essere rigettata. Al rigetto dell'impugnazione consegue anche la reiezione della domanda ex art. 96 cp.c.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, con la massima riduzione alla luce delle semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per complessivi € 2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
RIGETTA l'impugnazione proposta da avverso la deliberazione assunta dal Parte_1
sito in , in data 14.12.23 al punto 4) dell'ordine del CP_1 CP_1 Controparte_1
giorno rubricato: “esame preventivi per la sostituzione di citofoni e relativa delibera”.
CONDANNA alla rifusione in favore del sito in , Parte_1 CP_1 CP_1 [...]
, delle spese di lite liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% a titolo Controparte_1
di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torino, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi pagina 6 di 6