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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 26 NOVEMBRE 2024
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero
851/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021, avente ad oggetto “azione di accertamento della servitù di passaggio” e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cosmina Silipo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Acquaro (VV), C.da Camerino n. 1;
-attrice–
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Barilaro ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla Via J.F. Kennedy 2;
-convenuta-
, residente in [...]; Controparte_2
-convenuta contumace-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note autorizzate, con cui le parti si sono riportate alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza del 26 novembre 2024, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 851/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2021 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cosmina Silipo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Acquaro (VV), C.da Camerino n. 1;
-attrice–
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Barilaro ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, alla Via J.F. Kennedy 2;
-convenuta-
, residente in [...]; Controparte_2
-convenuta contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art.
281-sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 15 e 24 giugno 2021, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, le sig.re e Controparte_1 CP_2
, proponendo azione di accertamento della servitù di passaggio per intervenuta usucapione e chiedendo,
[...] pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che è titolare Parte_1
pagina 2 di 7 esclusiva, per maturata usucapione, della servitù di passaggio, esercitata seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa, sul fondo di proprietà di e , sito in Acquaro e Controparte_1 Controparte_2 distinto al Catasto Terreni al foglio n° 10 particella n° 214, per l'utilità del proprio fondo sito in Acquaro e distinto al Catasto Terreni al foglio n° 10, particelle n° 201 e n°202 e dichiarare l'ampliamento del suddetto passaggio ex art 1051 comma 3 cc al fine di consentire il transito dei veicoli anche a trazione meccanica e
pertanto ampliando la servitù con larghezza e estensione come in narrativa. In subordine dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della Sig.ra e a Parte_1 carico del fondo di proprietà delle Signore e al fine di consentire Controparte_1 Controparte_2
l'accesso alla strada comunale stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc.”.
A fondamento della domanda proposta l'attore esponeva:
- Che è proprietaria di un terreno ad uso agricolo sito nel comune di Acquaro destinato alla coltivazione di ulivi e identificato al Catasto del Comune di Acquaro al Foglio 10 particelle n. 201-202;
- Che il suddetto terreno è intercluso, essendo circondato da fondi appartenenti ad altre ditte e non avendo accesso diretto ad alcuna via pubblica;
- Che da moltissimi anni l'stante accede al proprio fondo attraverso un sentiero sito nel terreno di proprietà delle sig.re e , identificato al Catasto del Comune di Controparte_1 Parte_2
Acquaro al Foglio 10 particella n. 214;
- Che, a causa dell'inadeguatezza di quest'ultimo, è impossibilitata ad attraversare il sentiero con mezzi agricoli e pertanto sarebbe necessario l'ampliamento dello stesso per la realizzazione di una strada in terra battuta o, in subordine, la costituzione di una servitù di passaggio su strada battuta;
In ragione delle premesse in fatto svolte, l'attrice conveniva in giudizio le sig.re e Controparte_1 [...]
al fine di accertare la titolarità esclusiva, per maturata usucapione, della servitù di passaggio, CP_2 esercitata seguendo il percorso e con le modalità descritte nell'atto di citazione, sul fondo di proprietà di
[...]
e (sito in Acquaro e distinto al Catasto Terreni al foglio n. 10 particella n. CP_1 Controparte_2
214, per l'utilità del proprio fondo sito in Acquaro e distinto al Catasto Terreni al foglio n. 10, particelle n. 201 e n. 202) e dichiarare l'ampliamento del suddetto passaggio ex art 1051 comma 3 c.c. al fine di consentire il transito dei veicoli anche a trazione meccanica e pertanto ampliando la servitù con larghezza e estensione.
Con ordinanza del 4.11.2021 veniva dichiarata la contumacia delle convenute e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta del 5 aprile 2022, si costituiva in giudizio tardivamente , chiedendo il rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio, la Controparte_1 domanda di passaggio coattivo, la domanda di ampliamento del passaggio ex art. 1051 comma 3 c.c. e, in subordine, in caso di accoglimento delle domande attoree, stabilire l'ammontare dell'indennità dovuta ex art. 1053.
L'odierna convenuta, nella propria comparsa di costituzione, metteva in evidenza come parte attrice fosse pagina 3 di 7 altresì proprietaria di altro terreno censito al foglio 10 particella n. 198, contiguo a quelli identificati al Catasto del Comune di Acquaro al Foglio 10 particelle n. 201-202, e che, a differenza di quanto sostenuto dalla stessa, è collegato a una strada comunale. La convenuta eccepiva, peraltro, come parte attrice non avesse dedotto in giudizio i requisiti minimi per ottenere l'invocata tutela giudiziale: il dies a quo del possesso ad usucapionem, le modalità di esercizio del possesso, le opere visibili rilevanti ex art. 1061 c.c..
Si procedeva successivamente all'attività istruttoria e, più precisamente, all'escussione di un testimone di parte attrice (l'attore rinunciava all'ulteriore teste ammesso). Rigettata la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di un termine di dieci giorni per il deposito di note difensive.
La domanda proposta dalla sig.ra è infondata per le ragioni che si vanno ad esplicare. Pt_1
L'attrice instaurava il presente giudizio affinché, in via principale, le venisse riconosciuta la titolarità esclusiva della servitù di passaggio acquisita per usucapione e conseguentemente l'ampliamento del suddetto passaggio al fine di consentire il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Giova brevemente ribadire che possono essere acquisite per usucapione soltanto le servitù apparenti, ovvero quelle dove il concreto esercizio del transito è dimostrabile dalla presenza di specifiche opere sul fondo servente.
A riguardo l'art. 1061 c.c. dispone che: “le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. In pratica l'utilizzo del terreno altrui come passaggio deve essere visibile a chiunque, attraverso opere permanenti, visibili, idonee allo scopo e che per almeno venti anni hanno avuto come funzione inequivoca quella del transito di persone o veicoli finalizzato all'accesso dalla pubblica via al fondo dominante o alla fuoriuscita da quest'ultimo verso la prima.
Per opere visibili, ha chiarito la Cassazione nell'ordinanza n. 27515/2022, devono intendersi: “segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”(in senso conforme: Cass. 7004/2017; Cass.
11834/2021; Cass. 19358/2022; Cass. 11123/2022, Cass. 29579/2021, Cass. 21675/2024).
L'onere della prova necessario ai fini dell'usucapione spetta ovviamente al proprietario del fondo dominante che intende ottenere la titolarità effettiva del diritto di servitù e, nel caso che ci riguarda, la sig.ra non ha Pt_1 dimostrato tale quid pluris ex art. 2697 c.c., ma è evidente, all'esito dell'istruttoria, che la scarna ricostruzione offerta nell'atto introduttivo sia stata smentita.
Ed infatti parte attrice, da un lato, non ha fornita alcuna prova dell'asserita apparenza della servitù, dall'altro, emerge dalla documentazione in atti (cfr. documentazione fotografica allegata alla perizia di parte), come il passaggio che collega il fondo dominante al fondo servente non solo non presenta alcuna opera permanente pagina 4 di 7 diretta allo scopo ma, addirittura, il passaggio appare gravato da un cospicuo dislivello tra i due fondi senza alcun intervento atto a renderne agevole l'accesso (come, peraltro, confermato dall'unico teste escusso ed indicato da parte attrice).
Posto tale assorbente rilievo deve pure sottolinearsi che all'esito dell'istruttoria svolta non può ritenersi sufficientemente provato l'acquisto per usucapione di un diritto di servitù in favore dell'attore. In effetti l'unica deposizione testimoniale assunta in corso di causa non ha fornito un'idonea prova dell'esercizio del passaggio invocato, rimanendo invero tale prospettazione già esternamente lacunosa nell'ambito dell'atto introduttivo quanto al dies a quo dell'usucapione e alle modalità di esercizio del possesso.
In forza di tutte le circostanze sin qui esposte, come risultanti dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese dal testimone escusso, si deve pertanto concludere che l'attore non ha offerto un supporto probatorio sufficiente a dimostrare di avere posseduto per un periodo superiore a vent'anni, in modo pieno, palese, pacifico e continuato, senza che fosse avanzata alcuna pretesa da parte di terzi, il diritto di passaggio oggetto di causa.
In via subordinata, parte attrice invoca la tutela posta dall'art. 1051 c.c. lamentando l'interclusione del proprio fondo e la conseguente impossibilità di accesso alla via pubblica con percorsi alternativi. Anche relativamente alla presente domanda, l'attrice non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante.
Sotto tale profilo occorre ribadire che: “è onere del proprietario del fondo che chiede la costituzione della servitù coattiva a favore del medesimo - o l'ampliamento di quella preesistente - dimostrare il fatto costitutivo della pretesa e cioè l'interclusione del suo fondo - ovvero l'impossibilità di accedervi con mezzi meccanici - mentre spetta al proprietario del fondo su cui dovrà esser costituita la servitù eccepire e provare l'esistenza di un diritto di passaggio a favore del fondo intercluso e a carico di uno di quelli che lo circondano che consenta lo sbocco sulla pubblica via - ovvero la sufficienza dell'ampiezza del passaggio esistente per l'utilizzazione del fondo - configurando queste circostanze un fatto impeditivo della pretesa attorea” (cfr. Cassazione civile, sez.
II, 22/06/2004, n. 11592; Cassazione civile, sez. II, 22/06/2004, n. 11577).
Orbene, parte attrice non ha fornito dimostrazione circa l'interclusione del fondo dominante che rappresenta, ai sensi dell'art. 1051 c.c., il presupposto della tutela invocata, sia essa assoluta o relativa.
Inoltre, l'istante non ha fornito alcun chiarimento o specificazione in ordine a quanto dichiarato dalla controparte in sede di comparsa di costituzione e risposta in merito all'esistenza di un Controparte_1 ulteriore fondo di proprietà dell'attrice (censito al foglio 10 particella n. 198, contiguo a quelli identificati al
Catasto del Comune di Acquaro al Foglio 10 particelle n. 201-202 oggetto del presente giudizio), e dal quale risulterebbe il passaggio a una via comunale (fatto peraltro sostenuto dalla produzione documentale della convenuta che, ancorché inammissibile ex art. 167 c.p.c. essendosi costituita tardivamente nel presente giudizio, conferma ulteriormente la circostanza de qua).
Com'è noto l'onere di contestazione incombe non solo sul convenuto, come parrebbe evincersi dal tenore letterale degli artt. 416 e 167 c.p.c., ma anche all'attore o al ricorrente (nel rito del lavoro), tenuti a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto (Cass. n.8647/2016; n.16782/2019). In tal senso la non ha fornito alcun chiarimento o specificazione, limitandosi ad eccepire la tardività e, dunque, Pt_1
pagina 5 di 7 inammissibilità di quanto asserito dalla convenuta costituitasi tardivamente in giudizio.
Tale rilievo non persuade. Le difese di non possono ritenersi inammissibili poiché la Controparte_1 stessa si è costituita in giudizio tardivamente. Ed infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, il convenuto può svolgere mere difese in ogni fase del giudizio. Infatti, il convenuto che si limiti a negare la titolarità del diritto fatto valere dall'attore non subisce la decadenza prevista dall'art. 167 c. 2 c.p.c. Il secondo comma della citata disposizione dispone che si debbano proporre, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le eccezioni in senso stretto;
mentre il primo comma impone che si propongano tutte le difese ma non prevede alcuna preclusione (ex multis secondo la Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793).
Dunque, in conformità al dettato dell'art. 115 c.p.c., è fatto obbligo per questo Tribunale di porre a fondamento della decisione, oltre le prove proposte dalle parti, anche i fatti non specificatamente contestati. Sul punto la Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 31837 del 4 novembre 2021, ha chiarito che: “la parte che voglia contestare i fatti costitutivi dei diritti azionati dalla controparte debba prendere posizione in modo chiaro e analitico su quanto posto dalla controparte a fondamento della propria domanda. In caso di mancanza di questa specifica contestazione, precisa la Corte, tali fatti devono considerarsi ammessi senza necessità di ulteriori adempimenti probatori.” Ne consegue, pertanto, anche alla luce del principio di cui all'art.115 c.p.c. che il fondo dominante di proprietà di parte attrice non può ritenersi intercluso.
Del resto, è cosa nota che l'interclusione sussiste se ed in quanto l'unità immobiliare che si assume come fondo dominante sia circondata da terreno di proprietà aliena, di guisa che il passaggio non possa essere attuato se non col sacrificio del diritto altrui. Diversamente, se tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s'interpongono altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, nessun ostacolo giuridico o materiale impedisce il passaggio attraverso i fondi del medesimo proprietario. In tal caso, pertanto, l'art. 1051 c.c. non può trovare applicazione, neppure con riguardo all'ampliamento della servitù di passaggio preesistente, che del pari presuppone la residua interclusione del fondo dominante.
Né può ritenersi che al lacunoso quadro assertivo e probatorio offerto dalla potesse supplire il Pt_1 giudizio tecnico posto alla base dell'invocata indagine peritale che, come è noto, non costituisce mezzo di prova ma soltanto strumento di ausilio al giudice non munito di conoscenze in settori tecnico-scientifici. I fatti costituitivi della domanda devono risultare autonomamente provati ed è onere di chi agisce in giudizio fornire tale prova, in applicazione del principio dispositivo.
In conclusione, dunque, entrambe le domande di parte attrice vanno rigettate poiché infondate e non provate.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018 e successivi aggiornamenti. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 1.100,00), ad esclusione della fase di studio ed introduttiva. Nulla per le spese nei rapporti tra l'attrice e l'altra convenuta rimasta contumace, . Controparte_2
pagina 6 di 7
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica,
- IN VIA PRELIMINARE, revoca la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_1
- RIGETTA le domande di parte attrice;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore costituito per parte convenuta (Avv.
Barillaro) che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Vibo Valentia, 26.02.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.
M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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