Articolo 1017 del Codice civile
Articolo 1016Articolo 1018
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19 aprile 1942
Art. 1017.

(Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi).

Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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