Art. 1017.
(Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi).
Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.
(Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi).
Se il perimento della cosa non e' conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennita' dovuta dal responsabile del danno.