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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/10/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 191-1/2024 r.g.p.u., avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale, proposto da in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via Galileo Parte_1 Galilei, n. 118/A – San Nicolò a Tordino, presso lo studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._1 al quale è riunito il ricorso, avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale, proposto da e , rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Leonardi, (c.f. Parte_2 Parte_3
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Grottammare (AP), alla C.F._2 Via Ischia I, n. 254, in forza di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello De Marco (c.f. ) CP_1 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso la casella pec in forza Email_1 di procura in atti;
-resistente- MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE _______________ Con ricorso depositato in data 12/11/2024 a chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti della resistente. Con ricorso depositato in data 15/04/2025 nel procedimento unitario in intestazione, incardinatosi su impulso di anche e hanno chiesto dichiararsi Parte_1 Parte_2 Parte_3 l'apertura della liquidazione giudiziale della resistente. Nel costituirsi in data 11/04/2025 la resistente ha chiesto dichiararsi improcedibile la domanda proposta da er inesistenza della procura alle liti conferita al difensore, per mancato Parte_1 superamento della soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII e per assenza di attivo liquidabile nel proprio patrimonio, nonché, in subordine, il rigetto della medesima domanda per mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII. Alla udienza ex art. 41 CCII celebrata dinanzi al Giudice Delegato la resistente – la quale, essendosi precedentemente costituita, era onerata di verificare l'eventuale proposizione di ulteriori domande a
1 suo carico – non è comparsa;
la resistente non ha svolto, pertanto, difese in relazione alla domanda proposta da e nei suoi confronti. Parte_2 Parte_3 Ciò posto, deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Corropoli (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso. Deve essere disattesa la eccezione, sollevata da parte resistente, di inesistenza della procura alle liti conferita da l suo difensore. Parte_1 Ed invero, risulta depositata nel fascicolo informatico del presente procedimento, fra gli allegati al ricorso proposto da nella specie, peraltro, notificato alla resistente presso la casella Parte_1 pec a cura dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6 CCII e non a cura della ricorrente Pt_1
– una valida procura alle liti in quanto espressamente riferita al “presente giudizio di Istanza
[...] di apertura della L.G. della (…) ed in tutti gli stati e gradi dello stesso”. CP_1 Ne discende la irrilevanza della menzione, nella epigrafe del ricorso proposto da Parte_1 della procura alle liti conferita allo stesso difensore in relazione al procedimento monitorio promosso da Parte_1 In ogni caso, il presente procedimento è soggetto all'applicazione dell'art. 182, co. 2 c.p.c., come novellato dalla cosiddetta Riforma Cartabia, in quanto instaurato in data successiva al 28/02/2023 con il deposito in data 12/11/2024 del ricorso introduttivo da parte di con Parte_1 conseguente possibilità di “sanatoria”, in seno allo stesso, anche della inesistenza o della mancanza in atti della procura alle liti. Viene in rilievo, al riguardo, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.” (Cass., n. 28251/2023; cfr., altresì, Cass., S.U., n. 37343/2022). Ne consegue che il deposito in data 15/04/2025 da parte di i altra procura speciale Parte_1 alle liti al proprio difensore – nella specie, contenente, peraltro, anche la espressa ratifica di tutto l'operato del professionista “in ordine alla presentazione del Ricorso per l'Apertura della
[...] (…) nel presente procedimento dinanzi il Tribunale di Teramo – Ufficio Procedure CP_2 Concorsuali di ricorso per apertura della Liquidazione Giudiziale della (P.I. CP_1
)” ha sanato il vizio determinato dal richiamo, nel ricorso, della procura alle liti conferita P.IVA_1 al difensore in relazione al procedimento monitorio suddetto ed ai relativi “stati e gradi”. Tanto assodato, deve osservarsi che anta nei confronti della resistente un credito Parte_1 di € 12.600,00 oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Ascoli Piceno (AP) n. 595/2022 del 27/10/2022, munito di formula esecutiva in data 28/10/2022 e confermato in forza della sentenza n. 487/2024, pubblicata in data 11/07/2024, con la quale è stata rigettata la opposizione proposta dalla resistente avverso il medesimo decreto ingiuntivo, con conseguente sussistenza, in capo a della legittimazione attiva ai sensi dell'art. Parte_1 37, co. 2 CCII. Sussiste, altresì, la legittimazione attiva in capo alle ricorrenti e Parte_2 Parte_3 avendo le stesse provato di vantare nei confronti della resistente, la prima, un credito di € 5.958,21, oltre rivalutazione, interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 123 del 31/10/2024, dichiarato esecutivo in data 17/01/2025, e, la seconda, di € 12.439,53 “oltre accessori come da domanda” e spese in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 249 del 20/11/2025. L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII dovendo il pertinente accertamento essere effettuato, ai sensi dell'espresso disposto di tale norma, con riguardo all'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria svolta.
2 Più segnatamente, detta soglia risulta superata tenuto conto del credito fatto valere dalle parti ricorrenti e della esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi € 36.568,93 (al netto dell'importo sospeso, pari a zero) al 12/02/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione del 12/02/2025 acquisita in pari data). Va pertanto disattesa la eccezione concernente l'asserito mancato superamento della soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII sollevata dalla resistente risultando questa formulata con riguardo al solo credito fatto valere da Parte_1 La debitrice è inoltre soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “l'esercizio e la gestione di alberghi, ristoranti, trattorie, mense, tavole calde e fredde, caffetterie, pizzerie” (cfr. visura camerale storica in atti). Difetta in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII risultando iscritti ricavi lordi pari ad euro 259.033,00 nel bilancio chiuso al 31/12/2022 – approvato e depositato presso il Registro delle Imprese, al pari dei bilanci chiusi al 31/12/2022 ed al 31/12/2021, e rispetto al quale non sono emersi elementi che consentano di ipotizzarne la inattendibilità – e pari ad euro 274.610,00 nel bilancio chiuso al 31/12/2023; tali valori, in quanto superiori alla soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 2 CCII, consentono di escludere che la resistente sia qualificabile quale impresa minore ai sensi di tale norma essendo a tal fine sufficiente anche il superamento in un solo esercizio, fra i tre anteriori al deposito della domanda, di una delle soglie predette. Non può, pertanto, trovare positivo riscontro l'eccezione concernente il preteso mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII sollevata dalla resistente. Sussiste inoltre lo stato di insolvenza di cui agli artt. 121 e 2, co. 1, lett. b) CCII in capo alla resistente, non essendo questa più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza che deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. non essendo stata oggetto di contestazione da parte della stessa resistente. Non si presta, infine, a positivo riscontro la eccezione di improcedibilità del ricorso per incapienza dell'attivo liquidabile sollevata ai sensi degli artt. 209 e 268, co. 3 CCII dalla resistente. Ed infatti, la presenza di attivo liquidabile non costituisce presupposto ex lege richiesto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. A tale conclusione si giunge proprio alla luce dell'art. 209 CCII, dettato in tema di dichiarazione di non farsi luogo all'accertamento del passivo, poiché la relativa pronuncia, ai sensi della stessa norma, può essere resa soltanto dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. A ciò si aggiunga che l'art. 233, co. 1, lett. d) CCII prevede espressamente la possibilità di chiudere la liquidazione giudiziale – che, pertanto, anche alla luce di tale norma, può essere aperta anche in assenza di attivo – “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura”. Dagli artt. 209 e 233, co. 1, lett. d) CCII deve desumersi, inoltre, che la reale consistenza dell'attivo della parte resistente nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale può essere accertata soltanto dopo l'apertura della procedura e soltanto dal curatore sotto la vigilanza del Giudice Delegato. Viene in rilievo, inoltre, sotto il profilo in esame, il costante insegnamento della Suprema Corte (affermato in tema di fallimento ma valido anche dopo la riforma della legge fallimentare del 2006, che ha eliminato il potere officioso del Tribunale di dichiarare il fallimento, ed altrettanto valido per la liquidazione giudiziale, stante la sostanziale identità tra le procedure) secondo il quale “La disciplina della concorsualità sistematizzata, in quanto integrante il c.d. statuto dell'impresa, costituisce salvaguardia del sistema imprenditoriale ed è quindi attuazione della disciplina dell'art. 41 Cost. cui dà esecuzione eliminando dal circuito della normale operatività imprenditoriale i soggetti che abbiano violato il presupposto fondamentale del sistema delle imprese, ponendosi in situazione di insolvenza (e finché l'impresa si trovi in situazione di insolvenza, con riferimento all'amministrazione controllata). Posto che la libertà di impresa, quale espressione dell'iniziativa
3 economica, è libertà di operare conseguendo i vantaggi della propria attività, nel rispetto delle regole fondamentali del sistema di impresa (non già libertà di non soddisfare le obbligazioni assunte a seguito di insolvenza), l'eliminazione dal circuito di normale operatività economica delle imprese insolventi costituisce una funzione di salvaguardia del sistema e la riaffermazione della libertà dell'iniziativa economica per chi le regola del sistema abbia rispettato ed intende rispettare. Da ciò l'interesse pubblico connesso al sistema della concorsualità sistematizzata.” (Cass. n. 11216/1995, in motiv.). Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi inconferente, pertanto, anche il richiamo operato dalla resistente al principio generale dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.. Si aggiunga, infine, che l'art. 268 CCII è dettato per la diversa procedura della liquidazione controllata e che, pertanto, non può applicarsi, in ragione della sua specialità, alla liquidazione giudiziale, la cui ratio, come sopra chiarito, è quella di eliminare dal sistema economico le imprese in stato di insolvenza che non siano in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII. Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente. Rimane assorbita ogni altra questione. Alla luce della istruttoria svolta, deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII. Ai fini della nomina del Curatore deve tenersi conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa od assorbita, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1 p.iva ), con sede legale in Corropoli (TE), alla Via Giovanni XXIII, n. 69; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina la Dott.ssa Curatore, la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base dei presupposti di cui all'art. 130, ultimo comma CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
4 il giorno 11/02/2026 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 20/10/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 191-1/2024 r.g.p.u., avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale, proposto da in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Teramo (TE), alla Via Galileo Parte_1 Galilei, n. 118/A – San Nicolò a Tordino, presso lo studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
C.F._1 al quale è riunito il ricorso, avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale, proposto da e , rappresentate e difese dall'Avv. Alessandro Leonardi, (c.f. Parte_2 Parte_3
) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Grottammare (AP), alla C.F._2 Via Ischia I, n. 254, in forza di procure in calce al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello De Marco (c.f. ) CP_1 C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso la casella pec in forza Email_1 di procura in atti;
-resistente- MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE _______________ Con ricorso depositato in data 12/11/2024 a chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti della resistente. Con ricorso depositato in data 15/04/2025 nel procedimento unitario in intestazione, incardinatosi su impulso di anche e hanno chiesto dichiararsi Parte_1 Parte_2 Parte_3 l'apertura della liquidazione giudiziale della resistente. Nel costituirsi in data 11/04/2025 la resistente ha chiesto dichiararsi improcedibile la domanda proposta da er inesistenza della procura alle liti conferita al difensore, per mancato Parte_1 superamento della soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII e per assenza di attivo liquidabile nel proprio patrimonio, nonché, in subordine, il rigetto della medesima domanda per mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII. Alla udienza ex art. 41 CCII celebrata dinanzi al Giudice Delegato la resistente – la quale, essendosi precedentemente costituita, era onerata di verificare l'eventuale proposizione di ulteriori domande a
1 suo carico – non è comparsa;
la resistente non ha svolto, pertanto, difese in relazione alla domanda proposta da e nei suoi confronti. Parte_2 Parte_3 Ciò posto, deve ritenersi sussistente la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Corropoli (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso. Deve essere disattesa la eccezione, sollevata da parte resistente, di inesistenza della procura alle liti conferita da l suo difensore. Parte_1 Ed invero, risulta depositata nel fascicolo informatico del presente procedimento, fra gli allegati al ricorso proposto da nella specie, peraltro, notificato alla resistente presso la casella Parte_1 pec a cura dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6 CCII e non a cura della ricorrente Pt_1
– una valida procura alle liti in quanto espressamente riferita al “presente giudizio di Istanza
[...] di apertura della L.G. della (…) ed in tutti gli stati e gradi dello stesso”. CP_1 Ne discende la irrilevanza della menzione, nella epigrafe del ricorso proposto da Parte_1 della procura alle liti conferita allo stesso difensore in relazione al procedimento monitorio promosso da Parte_1 In ogni caso, il presente procedimento è soggetto all'applicazione dell'art. 182, co. 2 c.p.c., come novellato dalla cosiddetta Riforma Cartabia, in quanto instaurato in data successiva al 28/02/2023 con il deposito in data 12/11/2024 del ricorso introduttivo da parte di con Parte_1 conseguente possibilità di “sanatoria”, in seno allo stesso, anche della inesistenza o della mancanza in atti della procura alle liti. Viene in rilievo, al riguardo, infatti, l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.” (Cass., n. 28251/2023; cfr., altresì, Cass., S.U., n. 37343/2022). Ne consegue che il deposito in data 15/04/2025 da parte di i altra procura speciale Parte_1 alle liti al proprio difensore – nella specie, contenente, peraltro, anche la espressa ratifica di tutto l'operato del professionista “in ordine alla presentazione del Ricorso per l'Apertura della
[...] (…) nel presente procedimento dinanzi il Tribunale di Teramo – Ufficio Procedure CP_2 Concorsuali di ricorso per apertura della Liquidazione Giudiziale della (P.I. CP_1
)” ha sanato il vizio determinato dal richiamo, nel ricorso, della procura alle liti conferita P.IVA_1 al difensore in relazione al procedimento monitorio suddetto ed ai relativi “stati e gradi”. Tanto assodato, deve osservarsi che anta nei confronti della resistente un credito Parte_1 di € 12.600,00 oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Ascoli Piceno (AP) n. 595/2022 del 27/10/2022, munito di formula esecutiva in data 28/10/2022 e confermato in forza della sentenza n. 487/2024, pubblicata in data 11/07/2024, con la quale è stata rigettata la opposizione proposta dalla resistente avverso il medesimo decreto ingiuntivo, con conseguente sussistenza, in capo a della legittimazione attiva ai sensi dell'art. Parte_1 37, co. 2 CCII. Sussiste, altresì, la legittimazione attiva in capo alle ricorrenti e Parte_2 Parte_3 avendo le stesse provato di vantare nei confronti della resistente, la prima, un credito di € 5.958,21, oltre rivalutazione, interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Ascoli Piceno n. 123 del 31/10/2024, dichiarato esecutivo in data 17/01/2025, e, la seconda, di € 12.439,53 “oltre accessori come da domanda” e spese in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo n. 249 del 20/11/2025. L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII dovendo il pertinente accertamento essere effettuato, ai sensi dell'espresso disposto di tale norma, con riguardo all'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria svolta.
2 Più segnatamente, detta soglia risulta superata tenuto conto del credito fatto valere dalle parti ricorrenti e della esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi € 36.568,93 (al netto dell'importo sospeso, pari a zero) al 12/02/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione del 12/02/2025 acquisita in pari data). Va pertanto disattesa la eccezione concernente l'asserito mancato superamento della soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII sollevata dalla resistente risultando questa formulata con riguardo al solo credito fatto valere da Parte_1 La debitrice è inoltre soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “l'esercizio e la gestione di alberghi, ristoranti, trattorie, mense, tavole calde e fredde, caffetterie, pizzerie” (cfr. visura camerale storica in atti). Difetta in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII risultando iscritti ricavi lordi pari ad euro 259.033,00 nel bilancio chiuso al 31/12/2022 – approvato e depositato presso il Registro delle Imprese, al pari dei bilanci chiusi al 31/12/2022 ed al 31/12/2021, e rispetto al quale non sono emersi elementi che consentano di ipotizzarne la inattendibilità – e pari ad euro 274.610,00 nel bilancio chiuso al 31/12/2023; tali valori, in quanto superiori alla soglia di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 2 CCII, consentono di escludere che la resistente sia qualificabile quale impresa minore ai sensi di tale norma essendo a tal fine sufficiente anche il superamento in un solo esercizio, fra i tre anteriori al deposito della domanda, di una delle soglie predette. Non può, pertanto, trovare positivo riscontro l'eccezione concernente il preteso mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII sollevata dalla resistente. Sussiste inoltre lo stato di insolvenza di cui agli artt. 121 e 2, co. 1, lett. b) CCII in capo alla resistente, non essendo questa più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, circostanza che deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c. non essendo stata oggetto di contestazione da parte della stessa resistente. Non si presta, infine, a positivo riscontro la eccezione di improcedibilità del ricorso per incapienza dell'attivo liquidabile sollevata ai sensi degli artt. 209 e 268, co. 3 CCII dalla resistente. Ed infatti, la presenza di attivo liquidabile non costituisce presupposto ex lege richiesto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. A tale conclusione si giunge proprio alla luce dell'art. 209 CCII, dettato in tema di dichiarazione di non farsi luogo all'accertamento del passivo, poiché la relativa pronuncia, ai sensi della stessa norma, può essere resa soltanto dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. A ciò si aggiunga che l'art. 233, co. 1, lett. d) CCII prevede espressamente la possibilità di chiudere la liquidazione giudiziale – che, pertanto, anche alla luce di tale norma, può essere aperta anche in assenza di attivo – “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura”. Dagli artt. 209 e 233, co. 1, lett. d) CCII deve desumersi, inoltre, che la reale consistenza dell'attivo della parte resistente nel procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale può essere accertata soltanto dopo l'apertura della procedura e soltanto dal curatore sotto la vigilanza del Giudice Delegato. Viene in rilievo, inoltre, sotto il profilo in esame, il costante insegnamento della Suprema Corte (affermato in tema di fallimento ma valido anche dopo la riforma della legge fallimentare del 2006, che ha eliminato il potere officioso del Tribunale di dichiarare il fallimento, ed altrettanto valido per la liquidazione giudiziale, stante la sostanziale identità tra le procedure) secondo il quale “La disciplina della concorsualità sistematizzata, in quanto integrante il c.d. statuto dell'impresa, costituisce salvaguardia del sistema imprenditoriale ed è quindi attuazione della disciplina dell'art. 41 Cost. cui dà esecuzione eliminando dal circuito della normale operatività imprenditoriale i soggetti che abbiano violato il presupposto fondamentale del sistema delle imprese, ponendosi in situazione di insolvenza (e finché l'impresa si trovi in situazione di insolvenza, con riferimento all'amministrazione controllata). Posto che la libertà di impresa, quale espressione dell'iniziativa
3 economica, è libertà di operare conseguendo i vantaggi della propria attività, nel rispetto delle regole fondamentali del sistema di impresa (non già libertà di non soddisfare le obbligazioni assunte a seguito di insolvenza), l'eliminazione dal circuito di normale operatività economica delle imprese insolventi costituisce una funzione di salvaguardia del sistema e la riaffermazione della libertà dell'iniziativa economica per chi le regola del sistema abbia rispettato ed intende rispettare. Da ciò l'interesse pubblico connesso al sistema della concorsualità sistematizzata.” (Cass. n. 11216/1995, in motiv.). Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi inconferente, pertanto, anche il richiamo operato dalla resistente al principio generale dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.. Si aggiunga, infine, che l'art. 268 CCII è dettato per la diversa procedura della liquidazione controllata e che, pertanto, non può applicarsi, in ragione della sua specialità, alla liquidazione giudiziale, la cui ratio, come sopra chiarito, è quella di eliminare dal sistema economico le imprese in stato di insolvenza che non siano in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII. Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente. Rimane assorbita ogni altra questione. Alla luce della istruttoria svolta, deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII. Ai fini della nomina del Curatore deve tenersi conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa od assorbita, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1 p.iva ), con sede legale in Corropoli (TE), alla Via Giovanni XXIII, n. 69; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina la Dott.ssa Curatore, la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base dei presupposti di cui all'art. 130, ultimo comma CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
4 il giorno 11/02/2026 ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 20/10/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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