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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa SS US, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°3050 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Chichi per mandato in atti;
Parte_1 appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato Controparte_1 ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso in persona del Procuratore dello Stato Persona_1 appellato
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 17/23 del Giudice di pace di Gangi, pubblicata in data 13.12.23, che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo avverso l'ordinanza prefettizia emessa in data 24.05.2023 e notificata al ricorrente in data 28.05.2023, con la quale era stata disposta la sospensione provvisoria della patente di guida, per la durata di mesi sei (dal 21.05.2023 al 21.11.2023 compreso), disponendo, altresì, la revisione della patente, tramite sottoposizione del ricorrente a visita medica straordinaria presso la
Commissione Medica Locale Patenti di . CP_1
L'ordinanza prefettizia era stata emessa a seguito del verbale di accertamento n. 418378730, elevato dai Carabinieri della stazione di Petralia Sottana il 21.5.2023, con il quale era stata applicata a Pt_1
la sanzione di ritiro della patente per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b, del CdS, in
[...] quanto circolava alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze alcoliche. Esponeva l'appellante di aver proposto ricorso al gdp di Gangi avverso la predetta ordinanza, iscritto al n. R. G. 37/2023, e che il gdp adito, con decreto emesso inaudita altera parte, aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'opposta ordinanza concedendo al ricorrente, odierno appellante, di poter guidare per non più di 3 ore al giorno per ragioni di lavoro, ex art. 218, comma 2, C.d.S.
Ciononostante, con sentenza n. 17/2023 del 13.12.2023, il gdp di Gangi, in persona di diversa persona fisica, essendo mutato nelle more il giudice, rigettava il ricorso, revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e lo confermava, disponendo la sospensione della patente di guida dell'appellante fino al raggiungimento dell'intero periodo di sospensione irrogato, pari a mesi sei.
Tanto premesso, lamentando che il gdp non aveva tenuto conto del periodo di sospensione della patente che era stato già scontato, alla luce del provvedimento inaudita altera parte che era stato emesso dallo stesso gdp, di autorizzazione alla guida per tre ore al giorno per motivi di lavoro ex art. 218, comma 2, C.d.S., chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, deduceva l'erroneità della sentenza appellata di cui chiedeva l'integrale riforma, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, l'appellante veniva invitato a proporre autonomo ricorso cautelare avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Il subprocedimento de quo, introdotto con ricorso del 28.12.2023, nell'ambito del quale si Contr costituiva l di Palermo, veniva deciso con ordinanza di rigetto dell'istanza del 14.3.2024.
Ritualmente evocato nel giudizio principale, si costituiva l' , il quale contestava i CP_1 motivi d'impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello e invocando la bontà della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione in data 19.2.2024, e rinviato il procedimento per l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di prime cure, la causa veniva rinviata, per discussione e decisione con concessione dei termini per gli scritti conclusionali, all'udienza cartolare del 6 ottobre
2025, ove veniva assunto in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito dell'appello
Osserva il Tribunale che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente alle conclusioni rassegnate dall'appellante, tenuto conto che, a seguito del rigetto dell'istanza cautelare sia in prime cure sia nell'abito dell'odierno giudizio, l'appellante ha ormai scontato integralmente la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione di sospensione della patente di guida per mesi sei. Ed invero, la cessazione della materia del contendere va dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato.
La cessazione si verifica "quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto" (cfr. Cass. 28-7-2004 n. 14194).
Nel caso di specie, avendo l'appellante scontato integralmente la sanzione irrogata con l'ordinanza prefettizia oggetto del giudizio di prima cure, è venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito;
pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Inoltre, allorché il Giudice rileva e dichiara la cessazione della materia del contendere, deve comunque provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (v. Cass. 2-
8-2004, n. 14775) che costituisce declinazione del principio di causalità (Cass. n. 6016 del 2017 tra le altre), considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Orbene, è evidente che, nel caso di specie, anche alla luce dell'intervenuta pronuncia del Tribunale penale di Termini Imerese in ordine alla condotta contestata, che conferma la legittimità della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione, in disparte la declaratoria di non punibilità dell'imputato, odierno appellante, per particolare tenuità del fatto, l'appello proposto da deve ritenersi del Parte_1 tutto infondato.
Basti richiamare, sul punto, le motivazioni sottese al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, nonché la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia di rapporto tra le norme di cui all'art. 223 C.d.S. e l'art. 186 C.d.S.: “La sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall'art.
223 comma 1 codice della strada - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa. Tale sospensione cautelare e provvisoria prevista dall'articolo
223 comma 1 del codice della strada può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa quindi, l'ipotesi di reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera b) del codice della strada, per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole” (cfr. Cass. n. 2430/2025).
La circostanza che, nel caso di specie, la condotta di guida in stato di ebbrezza integri un fatto di reato (come incontrovertibilmente acclarato dal dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale penale di Termini Imerese), in uno alla diversità di ratio tra le norme citate, a differenza di quanto dedotto ed argomentato dall'appellante, comporta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite sostenute dall . CP_1
3. Le spese di lite
Il rigetto dell'appello proposto impone la condanna dell'appellante ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado - liquidate ex DM 55/14, così come aggiornato dal DM
37/2018 - applicando i valori minimi alle sole fasi studio e introduttiva ed escluse le fasi istruttoria in ragione della natura documentale della causa, e decisionale, attesa l'assenza di note conclusive autorizzate, tenuto conto, altresì, del subprocedimento cautelare già definito tra le parti, nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, e per l'effetto conferma la sentenza n. 17/23 del Giudice di pace di Gangi, pubblicata in data 13.12.23; condanna al pagamento, in favore dell'UTG di Palermo, delle spese del giudizio Parte_1 di gravame, quantificate nella misura di € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Termini Imerese, 5 dicembre 2025
Il Giudice
SS US
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa SS US, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°3050 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Chichi per mandato in atti;
Parte_1 appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato Controparte_1 ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso in persona del Procuratore dello Stato Persona_1 appellato
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 17/23 del Giudice di pace di Gangi, pubblicata in data 13.12.23, che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo avverso l'ordinanza prefettizia emessa in data 24.05.2023 e notificata al ricorrente in data 28.05.2023, con la quale era stata disposta la sospensione provvisoria della patente di guida, per la durata di mesi sei (dal 21.05.2023 al 21.11.2023 compreso), disponendo, altresì, la revisione della patente, tramite sottoposizione del ricorrente a visita medica straordinaria presso la
Commissione Medica Locale Patenti di . CP_1
L'ordinanza prefettizia era stata emessa a seguito del verbale di accertamento n. 418378730, elevato dai Carabinieri della stazione di Petralia Sottana il 21.5.2023, con il quale era stata applicata a Pt_1
la sanzione di ritiro della patente per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b, del CdS, in
[...] quanto circolava alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze alcoliche. Esponeva l'appellante di aver proposto ricorso al gdp di Gangi avverso la predetta ordinanza, iscritto al n. R. G. 37/2023, e che il gdp adito, con decreto emesso inaudita altera parte, aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'opposta ordinanza concedendo al ricorrente, odierno appellante, di poter guidare per non più di 3 ore al giorno per ragioni di lavoro, ex art. 218, comma 2, C.d.S.
Ciononostante, con sentenza n. 17/2023 del 13.12.2023, il gdp di Gangi, in persona di diversa persona fisica, essendo mutato nelle more il giudice, rigettava il ricorso, revocava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e lo confermava, disponendo la sospensione della patente di guida dell'appellante fino al raggiungimento dell'intero periodo di sospensione irrogato, pari a mesi sei.
Tanto premesso, lamentando che il gdp non aveva tenuto conto del periodo di sospensione della patente che era stato già scontato, alla luce del provvedimento inaudita altera parte che era stato emesso dallo stesso gdp, di autorizzazione alla guida per tre ore al giorno per motivi di lavoro ex art. 218, comma 2, C.d.S., chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, deduceva l'erroneità della sentenza appellata di cui chiedeva l'integrale riforma, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, l'appellante veniva invitato a proporre autonomo ricorso cautelare avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Il subprocedimento de quo, introdotto con ricorso del 28.12.2023, nell'ambito del quale si Contr costituiva l di Palermo, veniva deciso con ordinanza di rigetto dell'istanza del 14.3.2024.
Ritualmente evocato nel giudizio principale, si costituiva l' , il quale contestava i CP_1 motivi d'impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello e invocando la bontà della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione in data 19.2.2024, e rinviato il procedimento per l'acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di prime cure, la causa veniva rinviata, per discussione e decisione con concessione dei termini per gli scritti conclusionali, all'udienza cartolare del 6 ottobre
2025, ove veniva assunto in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito dell'appello
Osserva il Tribunale che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente alle conclusioni rassegnate dall'appellante, tenuto conto che, a seguito del rigetto dell'istanza cautelare sia in prime cure sia nell'abito dell'odierno giudizio, l'appellante ha ormai scontato integralmente la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione di sospensione della patente di guida per mesi sei. Ed invero, la cessazione della materia del contendere va dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato.
La cessazione si verifica "quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto" (cfr. Cass. 28-7-2004 n. 14194).
Nel caso di specie, avendo l'appellante scontato integralmente la sanzione irrogata con l'ordinanza prefettizia oggetto del giudizio di prima cure, è venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito;
pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Inoltre, allorché il Giudice rileva e dichiara la cessazione della materia del contendere, deve comunque provvedere in ordine alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (v. Cass. 2-
8-2004, n. 14775) che costituisce declinazione del principio di causalità (Cass. n. 6016 del 2017 tra le altre), considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Orbene, è evidente che, nel caso di specie, anche alla luce dell'intervenuta pronuncia del Tribunale penale di Termini Imerese in ordine alla condotta contestata, che conferma la legittimità della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione, in disparte la declaratoria di non punibilità dell'imputato, odierno appellante, per particolare tenuità del fatto, l'appello proposto da deve ritenersi del Parte_1 tutto infondato.
Basti richiamare, sul punto, le motivazioni sottese al rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure, da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, nonché la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia di rapporto tra le norme di cui all'art. 223 C.d.S. e l'art. 186 C.d.S.: “La sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall'art.
223 comma 1 codice della strada - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa. Tale sospensione cautelare e provvisoria prevista dall'articolo
223 comma 1 del codice della strada può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato (compresa quindi, l'ipotesi di reato di cui all'articolo 186, comma 2, lettera b) del codice della strada, per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida), purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole” (cfr. Cass. n. 2430/2025).
La circostanza che, nel caso di specie, la condotta di guida in stato di ebbrezza integri un fatto di reato (come incontrovertibilmente acclarato dal dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale penale di Termini Imerese), in uno alla diversità di ratio tra le norme citate, a differenza di quanto dedotto ed argomentato dall'appellante, comporta, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite sostenute dall . CP_1
3. Le spese di lite
Il rigetto dell'appello proposto impone la condanna dell'appellante ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado - liquidate ex DM 55/14, così come aggiornato dal DM
37/2018 - applicando i valori minimi alle sole fasi studio e introduttiva ed escluse le fasi istruttoria in ragione della natura documentale della causa, e decisionale, attesa l'assenza di note conclusive autorizzate, tenuto conto, altresì, del subprocedimento cautelare già definito tra le parti, nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, e per l'effetto conferma la sentenza n. 17/23 del Giudice di pace di Gangi, pubblicata in data 13.12.23; condanna al pagamento, in favore dell'UTG di Palermo, delle spese del giudizio Parte_1 di gravame, quantificate nella misura di € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Termini Imerese, 5 dicembre 2025
Il Giudice
SS US