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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 23/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3344/2023 depositato il 24/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliata presso dr. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1979/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB032R00463-2021 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con avvisi di accertamento n. TMB032R00463/2021 e correlati, notificati alla S.r.l. per l'anno d'imposta 2016, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini IRES e IRAP, per complessivi euro 8.326.886, ritenendo che i prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni infragruppo violassero il principio di libera concorrenza di cui all'art. 110, comma 7, T.U.I.R.
L'Ufficio, richiamando il metodo del margine netto della transazione (TNMM), aveva proceduto a testare unitariamente le operazioni di acquisto di prodotti da Società_1, di pagamento di royalties alla capogruppo Società_2 (Società_2) e di servizi resi da Società_3, ritenendole parte di un a strategia economica integrata e contestando la deducibilità di costi ritenuti eccessivi.
La contribuente impugnava gli atti, sostenendo che:
– le medesime operazioni erano già state esaminate in annualità precedenti con metodo segregato transazione per transazione;
– la perdita operativa 2016 derivava da scelte gestionali autonome e non da pratiche elusive;
– l'Ufficio aveva omesso di rispettare l'art. 4, comma 6, del D.M. 14 maggio 2018, nonché i paragrafi 3.9 e ss. delle Linee Guida OCSE;
– esisteva giudicato esterno sulle medesime transazioni per gli anni 2009, 2011 e 2012;
– l'analisi di benchmark dell'Amministrazione era viziata da errori di metodo, di comparabilità e di selezione dei soggetti.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, con la sentenza n. 1979/2023, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l'imponibile accertato a euro 120.000, con parziale conferma della metodologia dell'Ufficio.
Avverso tale decisione la società proponeva appello principale, lamentando:
A) Erronea conferma dell'approccio unitario;
B) Omissione di pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno;
C) Mancata valutazione delle prove relative alla perdita operativa e delle giustificazioni economiche;
D) Omessa considerazione dei vizi dell'analisi di benchmark. L'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo e proponeva appello incidentale, chiedendo la conferma integrale degli avvisi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'approccio unitario alle transazioni infragruppo
L'Ufficio ha testato la redditività complessiva di Avon Italia mediante approccio unitario, cumulando vendite, royalties e servizi infragruppo. Tale metodo è stato ritenuto legittimo dal primo giudice, ma la Corte non condivide tale valutazione.
Come correttamente rilevato dall'appellante, il D.M. 14 maggio 2018, art. 4, comma 1, stabilisce che
“la valorizzazione di un'operazione controllata deve, di norma, essere riferita alla singola transazione o a tipologie assimilabili di operazioni”.
Le Linee Guida OCSE 2017, par. 3.9, confermano che il principio di libera concorrenza deve essere applicato “transazione per transazione”, salvo i casi eccezionali di stretta integrazione economica.
Nel caso in esame, l'Agenzia non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di tale “stretta connessione” tra le tre operazioni.
Al contrario, i rapporti contrattuali risultano distinti per oggetto, controparte, e profilo di rischio:
– Società_1 quale produttore a basso rischio;
– Società_2 titolare degli intangibili e percettore delle royalties (6,5%);
Società_3– quale erogatore di servizi di supporto.
L'adozione di un metodo unitario, non coerente con gli anni precedenti (2009–2015) né con la funzione economica delle transazioni, è dunque ingiustificata e in contrasto con l'art. 110, comma 7, T.U.I.R. e con il principio del legittimo affidamento (art. 10, L. n. 212/2000).
Giova ricordare che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con sent. n. 1694/2023 (periodo d'imposta 2015), ha già censurato analogo comportamento dell'Ufficio, ritenendo
“contraddittorio e inattendibile il mutamento di approccio privo di giustificazione”.
Ne consegue la fondatezza del primo motivo d'appello.
2. Sulla perdita economica 2016
La società ha documentato che la perdita operativa 2016 è dipesa da fattori gestionali interni:
– riduzione delle campagne promozionali;
– aumento delle commissioni alle presentatrici;
– calo temporaneo della rete di vendita;
– transizione manageriale con avvicendamento del CEO. Tali elementi risultano supportati da bilancio e verbali del CDA, non contestati specificamente dall'Ufficio.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34728/2022; Cass. n. 15434/2020) ha affermato che “la mera presenza di perdite non costituisce di per sé indice di manipolazione dei prezzi di trasferimento”, occorrendo una verifica funzionale.
L'Amministrazione, al contrario, ha fondato la pretesa su una presunzione generica, senza analisi comparativa adeguata.
Anche sotto tale profilo, l'appello merita accoglimento.
3. Sul giudicato esterno
La società ha eccepito la formazione di giudicato esterno con riferimento alle sentenze della stessa Corte per le annualità 2009, 2011 e 2012, passate in giudicato, nelle quali si è accertata la congruità dei corrispettivi:
Società_1– per gli acquisti da (costi + 10%);
– per le royalties pagate ad Società_2 (6,5%).
La Corte ritiene che tale eccezione sia fondata.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 13916/2006; Cass. n. 33588/2024; Cass. n. 9158/2025), il giudicato esterno spiega efficacia vincolante anche per annualità successive in relazione ad elementi costitutivi a carattere durevole, come le qualificazioni giuridiche dei rapporti contrattuali. Poiché i contratti e i corrispettivi sono rimasti invariati nel 2016, il giudicato vincola le parti anche nel presente giudizio, precludendo nuova valutazione del medesimo rapporto economico.
4. Sull'analisi di benchmark dell'Ufficio
L'analisi economica a supporto dell'accertamento presenta plurimi vizi metodologici:
• utilizzo di banca dati Amadeus release 2021, non coeva ai fatti del 2016;
• esclusione automatica delle società in perdita, in violazione del par.
3.65 delle Linee Guida OCSE e della Cass. n. 19512/2024;
• set comparativo ridotto (sei soggetti) e non omogeneo (due appartenenti a gruppi, una titolare di marchi, una dettagliante).
Tali elementi rendono inattendibile il range di riferimento e l'intervallo interquartile adottato. La stessa Corte (CGT II Lombardia, 26.10.2022 n. 4097; 10.1.2023 n. 45) ha stabilito che “ove l'analisi comparativa dell'Ufficio risulti inaffidabile, l'avviso di accertamento deve essere annullato per difetto di prova”.
Ne consegue che la prova dell'esistenza di uno scostamento dal valore normale non è stata fornita, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
5. Sull'appello incidentale dell'Ufficio L'appello incidentale, fondato sull'assunto di una perdita “reiterata e patologica”, è infondato. I dati di bilancio prodotti mostrano che il 2016 rappresenta l'unico anno in perdita dopo un decennio di marginalità positiva (8,47% nel 2009; 10,18% nel 2010; fino a +0,74% nel 2015).
Non è quindi ravvisabile alcuna condotta elusiva o sistematica di erosione fiscale. Le scelte aziendali, pur rivelatesi non profittevoli, rientrano nella discrezionalità imprenditoriale e non sono sindacabili ai fini del transfer pricing.
In conclusione, l'appello principale è fondato. L'appello incidentale dell'Agenzia è infondato e deve essere respinto. L'accertamento risulta privo di adeguato fondamento probatorio e in violazione dei principi OCSE, del D.M. 14 maggio 2018 e dell'art. 110, comma 7, TUIR.
Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate, per brevità, come da dispositivo
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da Ricorrente_1 S.r.l.;
2. Rigetta l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia;
3. Riforma integralmente la sentenza n. 1979/2023 della CGT di primo grado di Milano e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati relativi all'anno d'imposta 2016;
4. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore della società appellante, che si liquidano complessivamente nell'importo di € 8.000,00 (euro 4.000,00 per ciascun grado), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA FILIPPO, Presidente e Relatore BLANDINI JACOPO, Giudice FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3344/2023 depositato il 24/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
Email_2 elettivamente domiciliata presso dr. Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1979/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 30/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB032R00463-2021 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con avvisi di accertamento n. TMB032R00463/2021 e correlati, notificati alla S.r.l. per l'anno d'imposta 2016, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia recuperava a tassazione maggiori imposte ai fini IRES e IRAP, per complessivi euro 8.326.886, ritenendo che i prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni infragruppo violassero il principio di libera concorrenza di cui all'art. 110, comma 7, T.U.I.R.
L'Ufficio, richiamando il metodo del margine netto della transazione (TNMM), aveva proceduto a testare unitariamente le operazioni di acquisto di prodotti da Società_1, di pagamento di royalties alla capogruppo Società_2 (Società_2) e di servizi resi da Società_3, ritenendole parte di un a strategia economica integrata e contestando la deducibilità di costi ritenuti eccessivi.
La contribuente impugnava gli atti, sostenendo che:
– le medesime operazioni erano già state esaminate in annualità precedenti con metodo segregato transazione per transazione;
– la perdita operativa 2016 derivava da scelte gestionali autonome e non da pratiche elusive;
– l'Ufficio aveva omesso di rispettare l'art. 4, comma 6, del D.M. 14 maggio 2018, nonché i paragrafi 3.9 e ss. delle Linee Guida OCSE;
– esisteva giudicato esterno sulle medesime transazioni per gli anni 2009, 2011 e 2012;
– l'analisi di benchmark dell'Amministrazione era viziata da errori di metodo, di comparabilità e di selezione dei soggetti.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, con la sentenza n. 1979/2023, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l'imponibile accertato a euro 120.000, con parziale conferma della metodologia dell'Ufficio.
Avverso tale decisione la società proponeva appello principale, lamentando:
A) Erronea conferma dell'approccio unitario;
B) Omissione di pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno;
C) Mancata valutazione delle prove relative alla perdita operativa e delle giustificazioni economiche;
D) Omessa considerazione dei vizi dell'analisi di benchmark. L'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo e proponeva appello incidentale, chiedendo la conferma integrale degli avvisi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'approccio unitario alle transazioni infragruppo
L'Ufficio ha testato la redditività complessiva di Avon Italia mediante approccio unitario, cumulando vendite, royalties e servizi infragruppo. Tale metodo è stato ritenuto legittimo dal primo giudice, ma la Corte non condivide tale valutazione.
Come correttamente rilevato dall'appellante, il D.M. 14 maggio 2018, art. 4, comma 1, stabilisce che
“la valorizzazione di un'operazione controllata deve, di norma, essere riferita alla singola transazione o a tipologie assimilabili di operazioni”.
Le Linee Guida OCSE 2017, par. 3.9, confermano che il principio di libera concorrenza deve essere applicato “transazione per transazione”, salvo i casi eccezionali di stretta integrazione economica.
Nel caso in esame, l'Agenzia non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di tale “stretta connessione” tra le tre operazioni.
Al contrario, i rapporti contrattuali risultano distinti per oggetto, controparte, e profilo di rischio:
– Società_1 quale produttore a basso rischio;
– Società_2 titolare degli intangibili e percettore delle royalties (6,5%);
Società_3– quale erogatore di servizi di supporto.
L'adozione di un metodo unitario, non coerente con gli anni precedenti (2009–2015) né con la funzione economica delle transazioni, è dunque ingiustificata e in contrasto con l'art. 110, comma 7, T.U.I.R. e con il principio del legittimo affidamento (art. 10, L. n. 212/2000).
Giova ricordare che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con sent. n. 1694/2023 (periodo d'imposta 2015), ha già censurato analogo comportamento dell'Ufficio, ritenendo
“contraddittorio e inattendibile il mutamento di approccio privo di giustificazione”.
Ne consegue la fondatezza del primo motivo d'appello.
2. Sulla perdita economica 2016
La società ha documentato che la perdita operativa 2016 è dipesa da fattori gestionali interni:
– riduzione delle campagne promozionali;
– aumento delle commissioni alle presentatrici;
– calo temporaneo della rete di vendita;
– transizione manageriale con avvicendamento del CEO. Tali elementi risultano supportati da bilancio e verbali del CDA, non contestati specificamente dall'Ufficio.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34728/2022; Cass. n. 15434/2020) ha affermato che “la mera presenza di perdite non costituisce di per sé indice di manipolazione dei prezzi di trasferimento”, occorrendo una verifica funzionale.
L'Amministrazione, al contrario, ha fondato la pretesa su una presunzione generica, senza analisi comparativa adeguata.
Anche sotto tale profilo, l'appello merita accoglimento.
3. Sul giudicato esterno
La società ha eccepito la formazione di giudicato esterno con riferimento alle sentenze della stessa Corte per le annualità 2009, 2011 e 2012, passate in giudicato, nelle quali si è accertata la congruità dei corrispettivi:
Società_1– per gli acquisti da (costi + 10%);
– per le royalties pagate ad Società_2 (6,5%).
La Corte ritiene che tale eccezione sia fondata.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 13916/2006; Cass. n. 33588/2024; Cass. n. 9158/2025), il giudicato esterno spiega efficacia vincolante anche per annualità successive in relazione ad elementi costitutivi a carattere durevole, come le qualificazioni giuridiche dei rapporti contrattuali. Poiché i contratti e i corrispettivi sono rimasti invariati nel 2016, il giudicato vincola le parti anche nel presente giudizio, precludendo nuova valutazione del medesimo rapporto economico.
4. Sull'analisi di benchmark dell'Ufficio
L'analisi economica a supporto dell'accertamento presenta plurimi vizi metodologici:
• utilizzo di banca dati Amadeus release 2021, non coeva ai fatti del 2016;
• esclusione automatica delle società in perdita, in violazione del par.
3.65 delle Linee Guida OCSE e della Cass. n. 19512/2024;
• set comparativo ridotto (sei soggetti) e non omogeneo (due appartenenti a gruppi, una titolare di marchi, una dettagliante).
Tali elementi rendono inattendibile il range di riferimento e l'intervallo interquartile adottato. La stessa Corte (CGT II Lombardia, 26.10.2022 n. 4097; 10.1.2023 n. 45) ha stabilito che “ove l'analisi comparativa dell'Ufficio risulti inaffidabile, l'avviso di accertamento deve essere annullato per difetto di prova”.
Ne consegue che la prova dell'esistenza di uno scostamento dal valore normale non è stata fornita, in violazione dell'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992.
5. Sull'appello incidentale dell'Ufficio L'appello incidentale, fondato sull'assunto di una perdita “reiterata e patologica”, è infondato. I dati di bilancio prodotti mostrano che il 2016 rappresenta l'unico anno in perdita dopo un decennio di marginalità positiva (8,47% nel 2009; 10,18% nel 2010; fino a +0,74% nel 2015).
Non è quindi ravvisabile alcuna condotta elusiva o sistematica di erosione fiscale. Le scelte aziendali, pur rivelatesi non profittevoli, rientrano nella discrezionalità imprenditoriale e non sono sindacabili ai fini del transfer pricing.
In conclusione, l'appello principale è fondato. L'appello incidentale dell'Agenzia è infondato e deve essere respinto. L'accertamento risulta privo di adeguato fondamento probatorio e in violazione dei principi OCSE, del D.M. 14 maggio 2018 e dell'art. 110, comma 7, TUIR.
Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate, per brevità, come da dispositivo
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da Ricorrente_1 S.r.l.;
2. Rigetta l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia;
3. Riforma integralmente la sentenza n. 1979/2023 della CGT di primo grado di Milano e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati relativi all'anno d'imposta 2016;
4. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore della società appellante, che si liquidano complessivamente nell'importo di € 8.000,00 (euro 4.000,00 per ciascun grado), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
Il Presidente Rel. Estensore (Dott. Filippo Lamanna)