Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 23/01/2026, n. 210
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Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea conferma dell'approccio unitario alle transazioni infragruppo

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia non abbia fornito prova della stretta connessione tra le operazioni e che l'approccio unitario sia ingiustificato e in contrasto con l'art. 110, comma 7, T.U.I.R. e il principio del legittimo affidamento. È stata richiamata una precedente sentenza della stessa Corte che aveva censurato un analogo mutamento di approccio da parte dell'Ufficio.

  • Accolto
    Mancata valutazione delle prove relative alla perdita operativa e delle giustificazioni economiche

    La Corte ha ritenuto fondato questo motivo d'appello, confermando che la perdita del 2016 era dovuta a fattori gestionali interni supportati da bilancio e verbali del CDA, non contestati specificamente dall'Ufficio. È stata richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera presenza di perdite non costituisce di per sé indice di manipolazione dei prezzi di trasferimento.

  • Accolto
    Omissione di pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno, affermando che esso spiega efficacia vincolante anche per annualità successive in relazione ad elementi costitutivi a carattere durevole, come le qualificazioni giuridiche dei rapporti contrattuali. Poiché i contratti e i corrispettivi sono rimasti invariati, il giudicato vincola le parti anche nel presente giudizio.

  • Accolto
    Omessa considerazione dei vizi dell'analisi di benchmark

    La Corte ha ritenuto che l'analisi comparativa dell'Ufficio fosse inaffidabile a causa dei plurimi vizi metodologici riscontrati, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento per difetto di prova. È stata richiamata la giurisprudenza della stessa Corte che stabilisce l'annullamento dell'avviso in caso di analisi comparativa inaffidabile.

  • Rigettato
    Infondatezza dell'appello incidentale basato su perdita reiterata e patologica

    La Corte ha ritenuto l'appello incidentale infondato, evidenziando che il 2016 è stato l'unico anno in perdita dopo un decennio di risultati positivi. Non è stata ravvisata alcuna condotta elusiva o sistematica di erosione fiscale, e le scelte aziendali sono state considerate rientranti nella discrezionalità imprenditoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 23/01/2026, n. 210
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 210
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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