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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1250 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Anna Maria Caputo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Massa
Lubrense (NA), alla Via Traversa Caprile, n. 8
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...] – cod. fisc. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: Il procuratore di parte ricorrente, per il tramite delle proprie note ritualmente depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, si è riportato
“integralmente a tutti i propri scritti finora depositati ed in particolare al ricorso per la presente procedura. Rappresenta che al momento parte convenuta è trattenuta agli arresti presso l'istituto penitenziario di Secondigliano dove sta scontando la pena inflittagli dalla Corte di Cassazione per maltrattamenti in famiglia e violenza sulla figlia minore (si deposita Per_1 sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli, confermata in Cassazione). La presente difesa, ammessa al
Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, si riporta a tutte le conclusioni così come al ricorso introduttivo del giudizio, che abbiansi qui per ripetute e trascritte. Chiede pertanto che la causa venga assegnata in decisione con vittoria di spese e competenze professionali. In allegato sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli e avviso udienza presso la Corte di Cassazione con annessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da cui è Controparte_1 pertanto stata confermata la condanna in secondo grado”.
Con atto depositato in data 07.10.2025, il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2022, ha chiesto che fosse pronunciata lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto, in data 29.04.2001, in Meta (NA), con ha precisato che, Controparte_1 dall'unione suddetta, è nato il figlio (in data 21.10.2001). Per_2
A sostegno della domanda di divorzio, ha dedotto di essere separata dal marito dal 16.09.2003, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, con decreto n. 1689/2003 del 16.09.2003, a seguito della comparizione degli stessi, in data 07.07.2023, dinanzi al Presidente del Tribunale;
ha allegato, poi, che, successivamente, i coniugi si sono riconciliati e sono nati i figli (in data 17.12.2004) e (in data 17.12.2008); che, nondimeno, sono riemersi i Per_3 Per_1 contrasti tra i due coniugi, culminati in una denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti del marito per maltrattamenti verso la moglie e per abusi nei confronti della figlia minore;
che, nelle more, è stato incardinato, dinanzi all'intestato Tribunale, un procedimento ex art. 709 ter nei confronti di CP_1
all'esito del quale è stato disposto l'immediato allontanamento dalla casa coniugale del resistente,
[...] con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da e da nonché Parte_1 Parte_2
l'obbligo, a carico del predetto, di contribuire mensilmente al mantenimento della moglie e dei figli minori, mediante la dazione di una somma pari, complessivamente, a Euro 750,00.
Tanto dedotto, l'istante ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione dei predetti presso quest'ultima nella casa coniugale, nonché di porre, a carico di l'obbligo di contribuire mensilmente Controparte_1 al mantenimento della moglie e dei figli, , e mediante la dazione di una somma Per_2 Per_3 Per_1 pari a complessivi Euro 1.050,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nominato il Giudice istruttore, dichiarata la contumacia del resistente, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., ad opera della parte costituita, delle note in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza depositata in data 24.09.2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. perché rendesse il suo parere e previa concessione alle parti dei termini brevi ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dall'01.10.2025) per il deposito degli scritti difensivi finali.
****
La domanda è inammissibile per mancanza di una delle condizioni dell'azione. Risulta, invero, venuto meno il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, attesa l'intervenuta riconciliazione degli stessi, come dedotto dalla medesima parte ricorrente.
La riconciliazione coniugale, infatti, impedisce la declaratoria di divorzio per separazione protratta ed ininterrotta [art. 3, co. 3, n. 2, lett. b), legge 1.12.1970, n. 898] (così, tra le altre, Cass. 17.6.98, n. 6031).
Valga osservare che l'orientamento che riconosce alla riconciliazione - successiva al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale, ovvero all'omologa della separazione consensuale
- l'effetto preclusivo sulla proposizione di una domanda di divorzio fondata sulla separazione protratta, presuppone la ricostituzione della pienezza della comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi. In particolare, secondo i giudici di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I n. 26165 del 6.12.2006), la dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970, ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, dell'esistenza (dell'essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b), della citata legge n. 898 del 1970, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta (art. 5 della legge n. 74 del 1987) in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l'avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del anzidetto, ma altresì di quelli che CP_2 sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi. In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6031 del 17.06.1998 ), i giudici di legittimità hanno chiarito che l'avvenuta riconciliazione (ossia la ricostituzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali), va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi - valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale - piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva.
Ebbene, in ossequio ai principi esposti, il Collegio ritiene che le circostanze allegate dalla medesima ricorrente, , ossia l'avvenuto ricongiungimento con successivamente alla Parte_1 Controparte_1 separazione consensuale inter partes (invero omologata con decreto n. 1689/2003 del 16.09.2003), culminato con la procreazione e la nascita di altri due figli, (nato in data [...]) e Per_3 Per_1
(nata in data [...]), dimostrino l'avvenuta ricostituzione, dopo la separazione, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente ripristino della vita familiare, peraltro per un periodo decisamente significativo, pari a circa diciotto anni, tenuto conto di quanto dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio, ove si allega che la crisi coniugale e la cessazione della convivenza dei coniugi risalgono all'anno 2021.
Alla stregua di quanto precede, l'intervenuta riconciliazione a seguito della separazione consensuale, omologata in data 16.09.2003, comporta l'inammissibilità della domanda di divorzio introdotta in data
03.03.2022 per carenza di una condizione dell'azione.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'azione proposta;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1250 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Anna Maria Caputo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Massa
Lubrense (NA), alla Via Traversa Caprile, n. 8
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...] – cod. fisc. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
CONCLUSIONI: Il procuratore di parte ricorrente, per il tramite delle proprie note ritualmente depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, si è riportato
“integralmente a tutti i propri scritti finora depositati ed in particolare al ricorso per la presente procedura. Rappresenta che al momento parte convenuta è trattenuta agli arresti presso l'istituto penitenziario di Secondigliano dove sta scontando la pena inflittagli dalla Corte di Cassazione per maltrattamenti in famiglia e violenza sulla figlia minore (si deposita Per_1 sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli, confermata in Cassazione). La presente difesa, ammessa al
Gratuito Patrocinio a spese dello Stato, si riporta a tutte le conclusioni così come al ricorso introduttivo del giudizio, che abbiansi qui per ripetute e trascritte. Chiede pertanto che la causa venga assegnata in decisione con vittoria di spese e competenze professionali. In allegato sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli e avviso udienza presso la Corte di Cassazione con annessa dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato da cui è Controparte_1 pertanto stata confermata la condanna in secondo grado”.
Con atto depositato in data 07.10.2025, il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2022, ha chiesto che fosse pronunciata lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto, in data 29.04.2001, in Meta (NA), con ha precisato che, Controparte_1 dall'unione suddetta, è nato il figlio (in data 21.10.2001). Per_2
A sostegno della domanda di divorzio, ha dedotto di essere separata dal marito dal 16.09.2003, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, con decreto n. 1689/2003 del 16.09.2003, a seguito della comparizione degli stessi, in data 07.07.2023, dinanzi al Presidente del Tribunale;
ha allegato, poi, che, successivamente, i coniugi si sono riconciliati e sono nati i figli (in data 17.12.2004) e (in data 17.12.2008); che, nondimeno, sono riemersi i Per_3 Per_1 contrasti tra i due coniugi, culminati in una denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti del marito per maltrattamenti verso la moglie e per abusi nei confronti della figlia minore;
che, nelle more, è stato incardinato, dinanzi all'intestato Tribunale, un procedimento ex art. 709 ter nei confronti di CP_1
all'esito del quale è stato disposto l'immediato allontanamento dalla casa coniugale del resistente,
[...] con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da e da nonché Parte_1 Parte_2
l'obbligo, a carico del predetto, di contribuire mensilmente al mantenimento della moglie e dei figli minori, mediante la dazione di una somma pari, complessivamente, a Euro 750,00.
Tanto dedotto, l'istante ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocazione dei predetti presso quest'ultima nella casa coniugale, nonché di porre, a carico di l'obbligo di contribuire mensilmente Controparte_1 al mantenimento della moglie e dei figli, , e mediante la dazione di una somma Per_2 Per_3 Per_1 pari a complessivi Euro 1.050,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nominato il Giudice istruttore, dichiarata la contumacia del resistente, all'esito del deposito, ex art. 127 ter c.p.c., ad opera della parte costituita, delle note in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza depositata in data 24.09.2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. perché rendesse il suo parere e previa concessione alle parti dei termini brevi ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dall'01.10.2025) per il deposito degli scritti difensivi finali.
****
La domanda è inammissibile per mancanza di una delle condizioni dell'azione. Risulta, invero, venuto meno il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, attesa l'intervenuta riconciliazione degli stessi, come dedotto dalla medesima parte ricorrente.
La riconciliazione coniugale, infatti, impedisce la declaratoria di divorzio per separazione protratta ed ininterrotta [art. 3, co. 3, n. 2, lett. b), legge 1.12.1970, n. 898] (così, tra le altre, Cass. 17.6.98, n. 6031).
Valga osservare che l'orientamento che riconosce alla riconciliazione - successiva al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale, ovvero all'omologa della separazione consensuale
- l'effetto preclusivo sulla proposizione di una domanda di divorzio fondata sulla separazione protratta, presuppone la ricostituzione della pienezza della comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi. In particolare, secondo i giudici di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. I n. 26165 del 6.12.2006), la dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970, ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, dell'esistenza (dell'essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione dell'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b), della citata legge n. 898 del 1970, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta (art. 5 della legge n. 74 del 1987) in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall'altra parte, postula l'avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l'intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l'avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l'aspetto materiale del anzidetto, ma altresì di quelli che CP_2 sono alla base dell'unione spirituale tra i coniugi. In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6031 del 17.06.1998 ), i giudici di legittimità hanno chiarito che l'avvenuta riconciliazione (ossia la ricostituzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali), va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi - valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale - piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva.
Ebbene, in ossequio ai principi esposti, il Collegio ritiene che le circostanze allegate dalla medesima ricorrente, , ossia l'avvenuto ricongiungimento con successivamente alla Parte_1 Controparte_1 separazione consensuale inter partes (invero omologata con decreto n. 1689/2003 del 16.09.2003), culminato con la procreazione e la nascita di altri due figli, (nato in data [...]) e Per_3 Per_1
(nata in data [...]), dimostrino l'avvenuta ricostituzione, dopo la separazione, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con conseguente ripristino della vita familiare, peraltro per un periodo decisamente significativo, pari a circa diciotto anni, tenuto conto di quanto dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio, ove si allega che la crisi coniugale e la cessazione della convivenza dei coniugi risalgono all'anno 2021.
Alla stregua di quanto precede, l'intervenuta riconciliazione a seguito della separazione consensuale, omologata in data 16.09.2003, comporta l'inammissibilità della domanda di divorzio introdotta in data
03.03.2022 per carenza di una condizione dell'azione.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'azione proposta;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano