Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01738/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2025, proposto da
OR CO, “Fare Verde” - Associazione Ambientalista, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comitato “Bari Verde”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Campanale e GI IAni, con domicilio digitale come da registri d giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Campanale in Bari, via Stradella Barone, n. 12;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
nei confronti
LI CO, EL GI, NT MY, Ecd S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta, n. 642 del 26 settembre 2025 recante ad oggetto la Realizzazione di un centro di ricarica per bus elettrici in Via Mitolo – Stralcio 1° - centro di ricarica bus elettrici – CUP j90j21000050006 Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica dell’importo complessivo di € 6.465.000,00 ;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli gravati, con espressa riserva di proposizione di appositi motivi aggiunti ;
- nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti e a carico di qualsiasi soggetto abbia reso possibile, in tutto o in parte, la realizzazione oltre che illegittima, forse anche abusiva di un centro di ricarica per bus elettrici in area la cui destinazione d’uso è “Verde di Quartiere”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Bari e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IA SA OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il signor OR CO, l’Associazione Ambientalista “Fare Verde” e il Comitato “Bari Verde” - in seguito, anche solo tutti “parte ricorrente” - hanno impugnato, domandandone l’annullamento:
- la delibera della Giunta comunale di Bari n. 642 del 26 settembre 2025, recante ad oggetto la Realizzazione di un centro di ricarica per bus elettrici in Via Mitolo - Stralcio 1° - Centro di ricarica bus elettrici - CUP j90j21000050006 Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica dell’importo complessivo di € 6.465.000,00 ;
- ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli gravati, con espressa riserva di proposizione di appositi motivi aggiunti.
Hanno chiesto, altresì, il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti e a carico di qualsiasi soggetto abbia reso possibile, in tutto o in parte, la realizzazione oltre che illegittima, forse anche abusiva di un centro di ricarica per bus elettrici in area la cui destinazione d’uso è “Verde di Quartiere”.
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1 - Sussistenza della legittimazione e dell’interesse dei ricorrenti per l’accertamento della illegittimità degli atti impugnati;
2. Violazione artt. 9-32-41-97 Costituzione – Violazione degli standard urbanistici vigenti nella città di Bari – Violazione del D. M. 1444/1968, nonché del P.R.G. del Comune di Bari e delle correlate N.T.A. – Eccesso di potere per illogicità, Irragionevolezza – Travisamento ed erroneità dei presupposti – Violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento e buona amministrazione e imparzialità;
3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 L.R. 13/2001- Difetto assoluto di istruttoria in riferimento al principio di precauzione e difetto di motivazione – Illegittimità degli atti gravati per assoluta infungibilità del progetto – Illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta – Sviamento – Violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento, di buona amministrazione e di imparzialità - Illegittimità della progettazione presupposta per violazione degli Standard Edilizi ed Urbanistici, con riferimento ai profili di sicuro aumento esponenziale dell’inquinamento atmosferico in conseguente violazione degli artt. 9-32-41-97 Costituzione.
1.1 - Si è costituito in giudizio il comune di Bari, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità nonché il rigetto nel merito del ricorso.
1.2 - Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1.3 - Con memoria del 5 febbraio 2026, parte ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese, in particolare argomentando in ordine alla vetustà degli interventi urbanistici richiamati, recepiti nel P.R.G. vigente, infine riportandosi ai motivi di ricorso.
1.4 - Con memoria del 6 febbraio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che in nessuna parte del ricorso introduttivo è menzionato (e men che meno impugnato) alcun atto del Ministero delle Infrastrutture o dei Trasporti, né risulta in alcun modo attribuita allo stesso alcuna responsabilità in ordine ai fatti narrati e/o evidenziata la ragione della vocazione in giudizio dello stesso e che in nessuna parte del ricorso introduttivo risulta fatta menzione di eventuali interventi finanziati con fondi PNRR facenti capo al Ministero in epigrafe, onde non si ritiene sussistente, in capo allo stesso, nemmeno la qualità di “Parte necessaria” ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, D.L. 68/22.
1.5 - Con memoria in data 8 febbraio 2026, il comune di Bari ha eccepito, in rito, il difetto di legittimazione attiva in capo a Comitato “Bari Verde” e al sig. avv. OR e di carenza di interesse a ricorrere in capo a tutti i ricorrenti (pagine da 6 a 13), in particolare:
- quanto al Comitato “Bari Verde”, emergendo - in tesi - che è un comitato di recente formazione, istituito specificamente in funzione dell’opposizione al progetto di Centro di ricarica per bus elettrici in via Mitolo; non risulta una stabile attività pregressa di tutela ambientale o urbanistica nel territorio BA, tale da dimostrare un radicamento effettivo; la base associativa appare ristretta e non rappresentativa di una comunità locale ampia e definita; l’organizzazione interna è minimale e priva di quegli elementi di stabilità (organi, regole di adesione, continuità dell’azione) che la giurisprudenza richiede per qualificare l’ente come esponenziale di un interesse collettivo; l’oggetto dichiarato è genericamente rivolto alla difesa del verde e alla contrarietà alla specifica opera, senza una strutturata finalità di tutela dell’ambiente in senso lato e in modo continuativo;
- riguardo al signor avvocato OR CO, che lo stesso non ha allegato né dimostrato alcuna vicinitas qualificata (es. proprietà immediatamente frontistante, danno specifico alla propria abitazione); non ha dedotto un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale individuale distinto da quello che potrebbe teoricamente lamentare qualunque cittadino , atteggiandosi, di fatto, la sua posizione a quella di un soggetto promotore di un controllo diffuso di legalità sull’azione amministrativa ;
- in riferimento all’Associazione “Fare Verde”, che non è stato provato in giudizio l’avvenuto riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986 e, in subordine, rilevando che , pur volendo considerare l’associazione da annoverare tra i soggetti riconosciuti dal Ministero, la legittimazione ex lege ad agire in sede amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi in materia ambientale, invocata da controparte, non si estende alla pretesa risarcitoria per danno ambientale pubblico, riservata in via esclusiva al MATT ex art. 311 TUA né trasforma l’azione in una generale azione popolare sulla legalità urbanistica, né si traduce in una azione popolare generalizzata sulla legalità urbanistico‑edilizia di qualsiasi atto del Comune di Bari, ma si riferisce alla tutela di un bene/interesse ambientale in relazione all’atto specifico impugnato.
1.6 - Con memoria di replica del 14 febbraio 2026, parte ricorrente ha controdedotto in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse al ricorso spiegata dal comune di Bari nonché di carenza di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formulata dalla difesa erariale, riportandosi al disposto dell’art. 12- bis del decreto legge n. 68/2022.
Nel merito, ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese, in particolare richiamando il P.F.T.E. approvato con la deliberazione giuntale gravata, laddove, a pagina 8, afferma testualmente che Il lotto di interesse ricade completamente in area a verde pubblico di quartiere , nonché richiamando la sentenza della Terza Sezione di questo Tribunale n. 1437/2025, laddove questa pronuncia argomenta che Va opportunamente precisato però, che anche i rilievi circa la sottrazione di standard urbanistici appaiono fondati. La tesi delle difese delle Amministrazioni e delle controinteressate, circa la quantità in esubero di standard, fa riferimento, infatti, ai minimi di legge (D.M. n. 1444 del 1968), nonostante però il piano approvato abbia fatto una scelta diversa in senso migliorativo, riconoscendo quindi alla collettività una maggiore disponibilità di spazi rispetto al minimo di legge.
1.7 - Con memoria di replica del 14 febbraio 2026, il civico Ente ha eccepito, altresì, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, in ragione dell’indizione, in data 5 gennaio 2026, della procedura di gara e la individuazione (D.D. n. 1545/2026 del 6.2.2026) della ditta aggiudicataria che procederà all’esecuzione dell’opera, cui le ricorrenti non si sono formalmente opposte, non avendo mai proceduto ad impugnare i relativi atti di indizione, incide sull’interesse ad agire posto a base del presente giudizio, poiché va consolidare e confermare gli effetti dell’atto impugnato (pagina 3).
1.8 - All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Innanzitutto, va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero intimato, formulata dalla difesa erariale.
Infatti, l’Amministrazione statale intimata riveste la qualità di parte necessaria , come risultante dall’espresso disposto dell’art. 12- bis , comma 4 del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 (recante Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ), secondo cui: Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Si tratta - come si evince dalla lettura della gravata deliberazione giuntale n. 642/2025 (cfr. il riferimento ivi contenuto al decreto ministeriale n. 530 del 23.12.2021 , con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha definito le modalità di utilizzo di quota delle risorse di cui alla misura M2C2 – 4.1.1 del PNRR per il “Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub investimento BUS” ) - di atti relativi alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale, ricadenti nell’ambito di interventi finanziati anche a valere sui fondi P.N.R.R..
3. - Si può prescindere dai profili evidenziati al civico Ente - pur evidenti e sussistenti - di improcedibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione degli atti indittivi (e dell’aggiudicazione), successivi e definitivi rispetto all’approvazione del Piano Tecnico Economico Finanziario, oltre che dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse, e non intendendo il Collegio sottrarsi a un esame di merito, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
4. - Parte ricorrente formula le censure, come innanzi rubricate.
4.1 - Sotto un primo aspetto, lamenta - essenzialmente - che l’intervento de quo insisterebbe su di un’area destinata a “Verde di quartiere”, in violazione dello standard urbanistico di “Verde di quartiere”; deduce l’insufficienza di aree a verde nonché la necessità di variante al P.R.G., con il conseguente correlato obbligatorio esperimento dei procedimenti a tutela dell’ambiente (V.A.S. e/o V.I.A.).
In particolare, assume che:
- Come risulta dalla delibera impugnata l’intervento riguarda un’area la cui destinazione d’uso è Verde di quartiere. In fatti assume la delibera a pag. 2 quanto segue: “come riportato nella nota prot. 188052 del 28.05.2025 della Ripartizione Governo e sviluppo Strategico del Territorio “per gli aspetti di rilievo urbanistico, le aree di intervento ricadono nel settore G del “Piano di zona n° 5 – OF” (ex l 167/1962), approvato con DM n. 821 del 14/03/1969 e sono destinate a “servizi” e “verde pubblico” (verde pubblico di quartiere, come recepito nel PRG n. 1475/1976 e successive varianti approvate)” ;
- Sicchè secondo quanto dichiarato nella delibera impugnata, il Comune di Bari ha perfetta conoscenza che l’area su cui si vuole costruire il centro di ricarica ha come destinazione d’uso il “Verde di Quartiere”;
- Il medesimo Comune ha ignorato però che la normativa nazionale (D.M. 1444/68 – art. 3) prescrive una quantità minima inderogabile di 9mq/ab per il “Verde di quartiere” ;
- Così come il PRG di Bari (art. 43 NTA), entrato in vigore nel 1976, ha elevato la “quantità minima inderogabile” di “Verde di quartiere” dai 9 mq/ab prescritti dall’art. 3 del D.M. 1444/68 a 11 mq/ab, imponendo, per l’attuazione dello strumento urbanistico generale, il prescritto normativo richiamato e ciò a causa dell’elevato “deficit” urbano dello standard afferente al “Verde di quartiere” ;
- il “Verde di Quartiere”, per sua stessa denominazione è destinato alle esigenze di ogni singolo quartiere, a beneficio dei residenti, per essere, quindi, fruito con percorsi a piedi e brevi, in un raggio di influenza per zone non superiori ai canonici 400/500 mt ;
- il P.R.G. di Bari ha localizzato le aree standard di “Verde di Quartiere”, suddividendo la città in n. 5 “Zone Omogenee” (Aree Centrali; Carbonara – Ceglie; S. Spirito; Palese; Torre a Mare) ;
- Come specificato nella “Relazione generale al P.R.G.” pagg. 190, 191, 192), il Pianificatore a causa della accertata “impossibilità” di reperire, nei quartieri storici più centrali della città, aree idonee disponibili a “Verde di Quartiere”, stante il denso e fitto edificato esistente, aveva avvertito e dichiarato la “necessità” di dover riunire, al di fuori dei “manualistici” criteri di pianificazione, i quartieri centrali in un’”unica zona omogenea” denominata “Zona Omogenea Aree Centrali” ;
- il PRG ha previsto, nella citata “Zona Omogenea Aree Centrali”, una quantità di “Verde di Quartiere” di 326,83 ettari, distribuito in n. 50 Maglie (vedasi “Relazione Generale del P.R.G.”-Allegato I – pag. XIII) ;
- Una elevata quantità di detta superficie di “Verde di Quartiere”, di 326,83 ettari, è “inficiata” da edifici adibiti, in buona parte, ad “attività sovracomunali” e/o da sopravvenuti interventi edilizi, illegittimi e/o illeciti, per una superficie complessiva di circa 200 ettari.
Attualmente, quindi, le aree destinate da P.R.G. a “Verde di Quartiere”, esistenti e potenziali, della “Zona Omogenea Aree Centrali”, si sono ridotte a circa 126 ettari (326, 83 ettari – 200 ettari = 126,83 ettari).
Il numero della popolazione residente nei quartieri che compongono la citata “Zona Omogenea Aree Centrali”, è di 164.768 abitanti (fonte Comune di Bari), il cui fabbisogno attuale di “Verde di Quartiere” è pari a 181,24 ettari (164768 ab x 11 mq/ab = 1.812,448 mq = 181,24 ettari), fabbisogno che afferisce alla indicata quantità di superfici, di gran lunga superiore a quelle esistenti e potenziali sopra riportate, risultato essere pari a circa 126 ettari.
In fatti, la superficie di 126 ettari assolve il fabbisogno di 114.545 abitanti / 164.768 abitanti, cioè assolve al fabbisogno di “Verde di Quartiere” del 70% della popolazione residente nella “Zona Omogenea Aree Centrali”, evidenziando, quindi, che attualmente vi è un deficit di “Verde di Quartiere” per 50.223 abitanti (164.768-114.545).
Da tanto si evince con chiarezza che sussiste, nella “Zona Omogenea Aree Centrali” (nei suddetti quartieri centrali), un deficit di “Verde di Quartiere” di oltre 54 ettari (181,24 ettari – 126,83 ettari = 54,41 ettari), superficie oggi necessaria e “inderogabile” per assolvere completamente al fabbisogno della popolazione ivi residente;
- La suddetta significativa insufficienza di aree a verde di quartiere riguarda, evidentemente, il Municipio 2 in cui ricade l’impianto autorizzato ;
- nel Municipio II, la deliberazione del Consiglio Comunale di Bari n. 27 del 13 marzo 2023 evidenzia l’insufficienza in quest’ambito territoriale di aree a verde rispetto agli abitanti attualmente insediati .
4.2 - Riguardo a ulteriore profilo, parte ricorrente deduce - essenzialmente - che l’opera, localizzata su di un’area destinata a “Verde di quartiere”, richiederebbe una variante urbanistica al P.R.G., di competenza del Consiglio comunale, e correlata valutazione ambientale (procedure di V.A.S. e/o V.I.A.), non potendo essere approvata con delibera di Giunta municipale, come - invece - avvenuto.
In particolare, invoca l’applicazione dell’art. 16, comma 3 della legge regionale pugliese n. 13/2001, in quanto - in tesi - il progetto de quo, ricadente in un’area destinata, dal PRG vigente, destinata a “Verde di Quartiere”, non è conforme a quanto prevede la norma , nuovamente richiamando la deliberazione consiliare n. 27/2023 e la ivi richiamata insussistenza nel Municipio II di aree a verde rispetto agli abitanti attualmente insediati.
4.3 - Parte ricorrente svolge, infine, rilievi in ordine alla sottrazione al territorio, già deficitario di standard a verde, di aree la cui destinazione d’uso è “Verde di quartiere”, in asserita violazione - tra l’altro - degli articoli 9 e 41 della Costituzione, come novellato, e a discapito della protezione del bene giuridico comune dell’ambiente (pagine da 18 a 22 del ricorso).
4.4 - Parte ricorrente argomenta, infine, in ordine alla richiesta risarcitoria.
5. - Le censure sono infondate.
6. - Invero, dalle relazioni tecniche nonché dalla documentazione versata in atti - e come pure sottolineato dalla difesa del civico Ente - si evince, in via dirimente, che:
- in relazione all’area delle zone “A” e “B” ( centro storico, zone di interesse ambientale, completamento, rinnovamento urbano, riordino e completamento ), il P.R.G. del comune di Bari, approvato con D.P.G.R. n. 1475/1976, ha definito cinque distinte zone omogenee, segnatamente: Bari (aree centrali) , Carbonara/Ceglie , S. Spirito , Palese , Torre a Mare; per l’unica Zona omogenea Bari (Aree centrali) , cui il ricorso fa innanzitutto riferimento, il P.R.G. ha puntualmente individuato e localizzato 50 specifiche Aree per il verde di quartiere , ciascuna dotata di un numero progressivo (da 1 a 50) e oggetto di conteggio puntuale ai fini della verifica di conformità del P.R.G. ai relativi standard di cui al D.M. n. 1444/1968 (cfr. Allegato n. 3 - Applicazione del decreto 2.4.1968 relativo agli “standard” dei servizi della residenza per le zone A e B ); quanto al “Verde di quartiere”, il Pianificatore BA evidenzia l’adozione del più elevato standard di circa 11 mq/ab., maggiore del 22% (2 mq/ab. in più) del minimo limite previsto dalle norme del decreto citato ;
- all’area destinata al Centro di ricarica per bus elettrici in via Mitolo - Stralcio 1 non è associato alcun numero identificativo - da 1 a 50 - delle succitate invocate specifiche aree destinate allo standard “Verde di quartiere” in riferimento alla Zona omogenea Bari (Aree centrali) (si veda, in particolare, il foglio “D” - Serie Zone omogenee del P.R.G. e relativa legenda, prodotto dal civico Ente anche con specifico riferimento al PdZ OF e all’intervento in questione); in altri termini, le aree oggetto del contestato intervento risultano estranee alle (e non ricomprese nelle) suddette aree destinate a “Verde di quartiere” e, pertanto, non risultano utilizzate nel computo, a corredo del P.R.G. comunale del 1976, della sufficienza dello standard per “Verde di quartiere” in riferimento all’ambito territoriale Zone omogenee Bari (aree centrali) , su cui in larga e prioritaria parte risultano incentrate le spiegate censure; sicché l’area di via Mitolo non risulta conteggiata come “Verde di quartiere” negli standard del P.R.G. BA e la realizzazione dell’opera pubblica de qua non sottrae alla collettività - come, invece, lamentato dai deducenti - aree destinate a “Verde di quartiere” calcolate per soddisfare i relativi standard di cui al D.M. n. 1444/1968 e al P.R.G. del comune di Bari;
- la stessa area è - invece - ricompresa all’interno del perimetro delle Aree di zone operanti per l’edilizia economica popolare legge 167 , segnatamente nel Piano di Zona n. 5 - OF (D.M. n. 821 del 14 marzo 1969), recepito nel P.R.G. del comune di Bari, approvato con D.P.G.R. n. 1475/1976, come si evince delle specifiche relative previsioni della inerente Relazione (pagina 196), laddove testualmente si stabilisce che, Allo stato attuale, in ottemperanza alla legge n. 167 del 1962, tre aree in Bari sono soggette a normative di piano di zona- secondo i-criteri e le finalità della legge citata: Poggio Franco; PI e S. LO e che I piani relativi già adottati, e le aree delimitate per lo studio di nuovi “piani di zona”, sono ovviamente assunti nel p.r.g. e si fa riferimento ad essi quanto al rapporto tra edificazione e servizi per quantità e localizzazioni. Nella simbologia degli elaborati grafici del piano delle tre aree per le quali è stato già adottato un piano di zona è identificato il limite e specificato che sono soggette a regolamentazione dipendente da piani di zona 167, mentre è omesso il disegno planimetrico interno ;
- la disciplina urbanistica direttamente applicabile ai suoli in controversia è, pertanto, contenuta nella disciplina del Piano di Zona n. 5 OF, cui, appunto, si fa riferimento quanto al rapporto tra edificazione e servizi per quantità e localizzazioni, integralmente ed espressamente recepita nel P.R.G. comunale ( ovviamente assunti nel p.r.g. - cfr. la succitata Relazione, pagina 196); nello specifico, questi suoli - come allegato e dimostrato dal civico Ente - ricadono nel Settore “G” del ridetto P.d.Z., che qualifica le aree de quibus come parte di un ambito destinato a servizi/verde pubblico interno al Piano di Zona n. 5 OF (segnatamente, “Verde con attrezzature scolastiche” -“S1b” - “Scuola materna elementare media unificata” - e “Verde pubblico”), distinto dalle - invocate - circoscritte superfici destinate allo standard “Verde di quartiere” individuate dal P.R.G. in relazione all’unico ambito territoriale Zone omogenee - Aree centrali .
In definitiva, sotto questo profilo, le censure formulate si basano su di un presupposto urbanistico errato, in quanto reclamano l’applicazione della disciplina del “Verde di quartiere” (la cui sottrazione costituisce la doglianza principale che permea l’intero ricorso); laddove l’opera pubblica in questione incide, invece, su aree interne al Piano di Zona n. 5 OF, destinate a servizi/verde pubblico, e non ricomprese nelle 50 invocate aree specificamente destinate dal P.R.G. a “Verde di quartiere”.
6.1 - Fermo e dirimente quanto innanzi, si osserva, per completezza espositiva, che, peraltro, dagli atti di causa emerge che:
- per un verso, le invocate Zone omogenee (Aree centrali) - costituenti, nelle specifiche previsioni pianificatorie, come pure rilevato dai ricorrenti, un’unica area omogenea ai fini in questione - includono i quartieri storici più centrali (sette, e cioè Carrassi, Libertà, San Nicola, Murat, Madonnella, Picone, San Pasquale, come risultante dalla relazione depositata da parte ricorrente il 5 febbraio 2026, pagina 3) e non già il diverso ambito territoriale di OF, evidentemente essendo quest’ultimo integralmente disciplinato dal recepito e distinto Piano di Zona n. 5;
- per altro verso, le censure relative alla suddetta significativa insufficienza di aree a verde di quartiere (riferite alle menzionate Zone omogenee (Aree centrali) ) , nella parte in cui (pagina 14) lamentano che detta insufficienza riguarda, evidentemente, il Municipio 2 in cui ricade l’impianto autorizzato, risultano generiche e anche non consequenziali, in ragione della non coincidenza (per quanto appena esposto) dei rispettivi ambiti territoriali.
6.2 - A fronte dei suddetti dirimenti - e documentati - oggettivi rilievi, scolorano: per un verso, la - peraltro generica e indimostrata - deduzione attorea inerente alle cc.dd. aree inficiate nella Zona omogenea Bari (Aree centrali) , in esplicito riferimento alla popolazione ivi residente (e sulla quale, comunque, si veda il successivo paragrafo 9.2); e, per altro verso, sostanzialmente, il riferimento operato dagli atti gravati (deliberazione giuntale n. 642/2025, Progetto di fattibilità tecnico - economica, parere istruttorio della Ripartizione “Governo e Sviluppo Strategico del Territorio” del 28 maggio 2025) all’inclusione delle aree de quibus nell’ambito di quelle destinate a “Verde di quartiere”, tenuto conto che tale riferimento, chiaramente erroneo per quanto sopra osservato, non è idoneo a variare la qualificazione giuridico - edilizia del lotto interessato dall’intervento contestato; e tanto vieppiù laddove si consideri che lo stesso parere istruttorio del 28 maggio 2025, richiamato dalla gravata deliberazione giuntale n. 642/2025, espressamente evidenzia - innanzitutto - che le aree di intervento ricadono nel Settore G del “Piano di Zona n° 5 - OF” (ex L. 167/1962), allegando, altresì, la Tav. 6 - zonizzazione generale del PdZ di OF e la Tav. 7 - zonizzazione Settore G del PdZ di OF.
6.3 - A ciò si aggiunga che l’impugnato Progetto di Fattibilità Tecnico Economica prevede pure la realizzazione di Aree verdi, con la piantumazione d i alberature e arbusti su una superficie di circa 2.300 mq per completare la sistemazione perimetrale (cfr. pagina 13), oltre alla “Progettazione verde” (si veda Elenco elaborati ), che permetterebbe - in concreto - di realizzare una significativa ed effettiva quantità/dotazione di verde, a immediato beneficio della cittadinanza.
6.4 - Né a diverse conclusioni può giungersi sulla scorta dell’invocata deliberazione consiliare n. 27/2023.
Oltre al rinvio alle sopra illustrate dirimenti considerazioni, qui ribadite, va - altresì - osservato che, dalla lettura del suddetto provvedimento, si evince trattarsi di variante al P.R.G. con ritipizzazione urbanistica (a “Verde di quartiere”, ex art. 31 delle N.T.A., in luogo di quella, richiesta dal privato, di “Attività terziarie” ), nell’esercizio dell’ampia discrezionalità pianificatoria di competenza del civico Ente, di un’area in precedenza destinata a “Viabilità di P.R.G.”, interessata, quindi, da un vincolo espropriativo decaduto (c.d. area bianca).
L’impugnata deliberazione giuntale n. 642/2025 riguarda - invece - la mera localizzazione, senza necessità di alcuna variante, di un’opera pubblica in un’area già destinata a servizi pubblici.
Si tratta, quindi, di atti aventi diversa natura e finalità giuridiche e non confrontabili.
Peraltro, l’invocata deliberazione consiliare n. 27/2023:
- da un lato, considera specificamente la carenza di aree a verde esistenti nel - solo - quartiere Carrassi, quindi in riferimento a un ambito territoriale limitato e distinto da quello per cui è causa (Settore “G” del Piano di Zona n. 5 OF );
- dall’altro, si riferisce all’insufficienza di aree a verde nel - solo - Municipio II (che si configura come mera circoscrizione di decentramento amministrativo, nella quale ricadono aree con diversa destinazione urbanistica e, pertanto, con diverse autonome problematiche di allocazione del verde) rispetto agli abitanti attualmente insediati : aspetto, quest’ultimo, per un verso, analiticamente confutato dalla sentenza della Seconda Sezione di questo Tribunale n. 789/2024 (si rinvia al riguardo al successivo paragrafo 9.2), e, per altro verso, anche diverso ed eccentrico rispetto alle censure, prioritariamente formulate nel presente ricorso, in riferimento alle originarie previsioni del P.R.G. comunale relative alla carenza di aree a verde nella Zone omogenee (Aree centrali), che pure, come detto (si veda il precedente punto 6.1), includono i sette quartieri storici più centrali e non già OF, con la scaturente non coincidenza degli ambiti territoriali pur contestualmente invocati.
7. - È infondata la censura secondo cui l’intervento in questione necessiterebbe di variante urbanistica, con la conseguente competenza del Consiglio comunale.
7.1 - Giova rammentare che, per quanto di rilievo, l’art. 16 della legge regionale pugliese 11 maggio 2001, n. 13 dispone, per quanto di rilievo, che:
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi .
7.2 - Orbene, come innanzi esposto, l’intervento in questione risulta localizzato su di un’area (Settore “G” all’interno del P.d.Z. n. 5 OF ) già destinata a servizi/verde pubblico: considerato che la ridetta opera pubblica - come evidenziato nel parere del 28 maggio 2025 - consta nella realizzazione di un’infrastruttura innovativa che favorisce la mobilità sostenibile “attraverso la costruzione di un centro esclusivamente dedicato alla ricarica di bus elettrici di linea e di un’area di park & ride aperta al pubblico , essa - cfr. il succitato parere del 28 maggio 2025 - risulta assimilabile nel suo complesso alla integrazione di servizi della specie nodo di scambio- area di ricarica e, quindi, parimenti e omogeneamente destinata a servizi pubblici, senza innovare la sostanziale classificazione urbanistica delle aree interessate (servizi, appunto), ma (ri)definendone la concreta declinazione funzionale - sempre - nell’ambito dei pubblici servizi, attraverso la realizzazione di un servizio di mobilità sostenibile coerente anche con il miglioramento della qualità ambientale urbana, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in subiecta materia .
7.3 - Né a diverse conclusioni può pervenirsi in ragione della destinazione di porzione dell’area in questione a “Verde pubblico” (e non già “Verde di quartiere”, come reclamato da parte ricorrente), trattandosi - innanzitutto - di questione non adeguatamente evidenziata agli atti di causa.
Peraltro, si tratta di esigua porzione di suolo, immediatamente adiacente all’area destinata a servizi e verosimilmente alla stessa pertinenziale nonché sostanzialmente a questa asservita.
7.4 - In definitiva, l’approvazione del P.F.T.E. da parte della Giunta municipale risulta conforme al riparto di competenze di cui all’art. 16 della legge regionale n. 13/2001, ricadendo nell’ambito di operatività del succitato comma 2, senza necessità di approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale ai fini dell’adozione della variante dello strumento urbanistico comunale.
8. - Dalle considerazioni sopra svolte consegue l’infondatezza delle censure prospettate, relative alla invocata correlata necessità dell’espletamento dei procedimenti ambientali (V.A.S. e/o V.I.A.).
9. - Quanto alla relazione prodotta in giudizio da parte ricorrente il 5 febbraio 2026 (avente a oggetto Quartiere Carrassi di Bari: analisi e verifica del “Verde di Quartiere” esistente e in rapporto al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G. Quaroni) ), in disparte i - pur evidenti - profili di inammissibilità per tardività (in ragione della natura documentale della stessa, come pure eccepito dal Comune resistente nella memoria di replica del 14 febbraio 2026, non valendo ex adverso i rilievi difensivi di cui alla memoria di replica dei deducenti del 14 febbraio 2026, secondo cui si tratterebbe di replica alla documentazione cartografica presentata dal Comune, cfr. pagina 7), si osserva che - in ogni caso, come anche evidenziato dalla difesa comunale - la succitata relazione non risulta pertinente al caso di specie.
9.1 - Essa, infatti, è relativa a un diverso contenzioso, riguarda la variante puntuale automatica al P.R.G., ex art. 9 del decreto legge n. 121/2021, derivante dalla localizzazione di una singola e determinata opera pubblica di interesse statale (il c.d. “Parco della Giustizia”) su di un’area tipizzata dal P.R.G. a “Verde di quartiere”, normato dall’art. 31 delle N.T.A. del P.R.G. comunale, e circoscrive le proprie verifiche solo a questa specifica tipologia di maglie territoriali (riguardo, in particolare, alle maglie riferite alla Zona Omogenea (Aree Centrali) nn. 50, 49, 42 e 26 del - solo - quartiere Carrassi ), in relazione alla popolazione residente (pagine 5 e 6 della succitata relazione).
Viceversa, in via dirimente, le aree de quibus risultano, come detto, normate dalla disciplina attuativa del “Piano di Zona n. 5 OF (Settore G), ex lege n. 167/1962, espressamente recepito nel P.R.G.
9.2 - Peraltro, con la sentenza n. 789/2024, la Seconda Sezione di questo Tribunale ha avuto modo di argomentare puntualmente in ordine alle quantità di standard urbanistico per verde rispetto ai minimi prescritti dal D.M. n. 1444/1968, evidenziando che Nel II Municipio - ambito territoriale al quale pure fa riferimento il ricorso, con il richiamo alla deliberazione consiliare n. 27/2023 in riferimento all’insufficienza in questo ambito territoriale di aree a verde rispetto agli abitanti attualmente insediati, e al cui interno ricadono sia il quartiere OF che il quartiere Carrassi -, a fronte della popolazione residente, pari a 90.522 abitanti, risultano: a) 430.000 mq circa di “verde pubblico già in proprietà comunale”; b) 466.000 mq di aree già destinate dal P.R.G. a verde di quartiere e libere da edificazione, quindi utilizzabili a tale scopo (cioè escludendo le aree già destinate a verde dal P.R.G. ma occupate da edificazione, ivi incluse quelle destinate alla Sede unica giudiziaria); c) 110.000 mq circa, di aree a standard urbanistico verde, già di proprietà pubblica, cedute nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi; d) 65.000 mq di aree destinate a parco pubblico nell’ambito del progetto “Parco della Giustizia”.
Complessivamente, la dotazione programmata ammonta ad almeno a 1.071.000 mq circa, che corrisponde a 11,83 mq/ab, superiore al minimo individuato dal D.M. n. 1444/1968 (9 mq/ab) ed anche al minimo proposto dal P.R.G. BA (11 mq/ab).
10. - Sempre per mera completezza espositiva, si osserva pure che non risulta conferente il richiamo alla sentenza n. 1437/2025 della Terza Sezione di questo T.A.R., di cui alla memoria di replica del 14 febbraio 2026 (pagina 6).
Invero, in disparte la genericità del riferimento invocato in parte qua dai deducenti (cfr. il precedente punto 1.6), la suddetta pronuncia si riferisce alla localizzazione su di un’area destinata a “Verde con attrezzature scolastiche”, ricompresa - sì - nel P.d.Z. OF, non già di un’opera pubblica (come, invece, nel caso di specie), bensì di un impianto privato di distribuzione carburanti, e ritiene l’erroneità della qualificazione dell’area interessata come assimilabile tout court alla “Zona C” ( parte di territorio totalmente o parzialmente edificate ) del P.R.G., caratterizzata da capacità edificatoria, con la consequenziale applicazione, da parte del comune di Bari, della disciplina settoriale più permissiva della “Zona 2”, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione (c.d. NTA Carburanti ).
Orbene, è evidente che L’assimilazione tra un’area destinata a servizi pubblici (scuole e verde connesso) e una zona di espansione residenziale (Zona C) , ritenuta con la succitata sentenza n. 1437/2025 errore logico-giuridico dirimente (in quanto confonde l’opera di urbanizzazione (il servizio) con il tessuto insediativo (la residenza), applicando al primo le regole volumetriche e di destinazione d’uso proprie del secondo ) è questione giuridica ben diversa da quella oggetto del presente giudizio, con la conseguente non comparabilità.
Ancora per completezza espositiva, si rileva che lo stesso riferimento all’art. 5, lettera d) del Piano di Zona n. 5 OF, operato dalla difesa dei ricorrenti nel corso della discussione all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, disposizione riportata nella sentenza n. 1437/2025 ( il vincolo di verde attrezzato con scuola od altri edifici pubblici ha il significato di verde pubblico con scuola od altra attrezzatura, per cui il vincolo stesso si esaurisce con la costruzione dell’edificio pubblico indicato, ma permane sull’area restante per verde pubblico ), a ben vedere, conferma che la permanenza della destinazione dell’area a “Verde pubblico” si configura come mera eventualità e riguarda solo l’area restante qualora non utilizzata per servizi pubblici (mentre, come detto, nella fattispecie concreta in esame, è prevista proprio la realizzazione di un’opera pubblica costituente pubblico servizio).
11. - Va, infine, rilevato che, come pure controdedotto dal Comune resistente, si tratta di infrastruttura ambientale per la mobilità sostenibile, funzionale proprio al contenimento degli impatti ambientali derivanti dal traffico veicolare tradizionale, nell’ambito degli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale urbana.
12. - L’infondatezza dell’azione di annullamento comporta la reiezione della domanda risarcitoria, comunque genericamente formulata.
13. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
14. - Sussistono i presupposti di legge (la peculiarità della vicenda in questione) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge il ricorso, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD OL, Presidente
Alfredo GI Allegretta, Consigliere
IA SA OT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA SA OT | RD OL |
IL SEGRETARIO