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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Elio Parte_1
Vittorini s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Monardo, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Francesca Carchedi, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Naccarato, per mandato in calce alla memoria, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n. 36, presso il suo Studio;
convenuto OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1 1) accertare l'intervenuta estinzione della pretesa erariale de qua, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, dichiarare: la prescrizione, in riferimento all'intimazione di pagamento n. 068 2024
9042601867000, degli avvisi di addebito n. 368 2016 0004595138000, 368 2017 0016445543000, 368 2018 0008840348000, 368 2018 0027807500000, 368 2019 0012123837000. 2) la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato limitatamente alle cartelle prescritte e/o di cui si dovesse accertare la decadenza.
PER IL CONVENUTO : CP
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata ex adverso;
2) in subordine, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D.Lgs.46/99 e 617 cpc;
3) in ulteriore subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso gli avvisi di addebito nn. 368 2016 0004595138000, 368 2017 00016445430000, 368 2018 0008840348000, 368 2018 0027807500000 e 368 2019 0012123837000, condannando comunque al pagamento in favore dell' Parte_1 CP delle somme indicate negli avvisi suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo. 4) con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PER IL CONVENUTO : Controparte_2
1) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva ex art 617 c.p.c. e 24 d.lgs. 46/1999, per i motivi esposti;
2) rigettare in ogni caso il Ricorso in quanto infondato anche nel merito;
3) in via subordinata, nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande formulate da Parte Ricorrente, tenere indenne la Controparte_2 da qualsiasi condanna;
4) Condannare, in ogni caso, Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e della CP
. Controparte_2
2 Rilevava il ricorrente di aver ricevuto in data 4 novembre 2024 dal Concessionario per la riscossione la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820249042601867000 per un ammontare pari ad € 18.190,91.
Il provvedimento impugnato si riferiva a diversi debiti erariali di varia natura (Previdenziali e Tributari in genere). Con il ricorso, Parte_1 intendeva impugnare: a) avviso di addebito n. 36820160004595138000, notificato il 13/05/2016 per euro 2.789,08 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2015); b) avviso di addebito n. 36820170001644543000, notificato il 28/10/2017 per euro 5.552,26 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2016); c) avviso di addebito n. 36820180008840348000, notificato il 27/07/2018 per euro 4.181,56 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2017);
d) avviso di addebito n. 36820180027807500000, notificato il 18/02/2019 per euro 2.799,83 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2018); e) avviso di addebito n. 36820190012123837000, notificato il 20/08/2019 per euro 2.800,86 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2018). eccepiva la mancanza di notifica degli avvisi indicati e Parte_1
l'inesigibilità della pretesa erariale per avvenuta prescrizione. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo il proprio CP difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c. La costituitasi, chiedeva il Controparte_2 rigetto del ricorso, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c.
All'udienza dell'8 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato. Parte_1
Come è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede i seguenti rimedi giurisdizionali
(cfr. Cass., 21384/2019): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo: sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora
3 iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali quelli attinenti la notifica degli atti, del tipo di quelli sollevati da ovvero della cartella di pagamento, anche in Parte_1 questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80. In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (l᾿INPS, nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della CP Controparte_3 legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' oltre all' CP [...]
se si tratta di adempimenti di sua esclusiva Controparte_2 competenza), in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il Concessionario del servizio di riscossione ( Controparte_2
) deve, invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto
[...] all'opposizione agli atti esecutivi. Si deve quindi rilevare che, se si tratta di fatti concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva è regolata dall'art. 24 del D.Lgs. 46/1999 (senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. n. 112/1999, art. 39) e perciò sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore ( ) poiché l'azione ha ad oggetto il CP merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale - in conformità al D.Lgs. n. 49 del 1999, art. 24 – l'agente della riscossione (qui il convenuto Controparte_2
) resta estraneo (così Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34030;
[...] così anche Cass., ss.uu., 8 marzo 2022, n.7514).
2. riceve il 4 novembre 2024 dalla Parte_1 [...]
la notifica dell'intimazione di pagamento n. Controparte_2
068 2024 9042601867000 per un ammontare totale pari ad € 18.190,91 (doc. 3 fasc. ), relativi a cinque avvisi di addebito . CP_2 CP
Eccepisce innanzitutto l'omessa notifica degli atti presupposti.
4 Secondo quanto riferito nel precedente §, tale ricorso va ricondotto alla fattispecie individuata dall'art. 617 c.p.c. (§ 1, lett. c) che ha un termine decadenziale di 20 giorni.
La notifica, come riferito dallo stesso ricorrente, è avvenuta in data 4 novembre 2024; il ricorso è stato depositato in via telematica in data 18 dicembre 2024, oltre i 20 giorni stabiliti dalla norma. Tale domanda va pertanto considerata inammissibile.
3. eccepisce poi la prescrizione dei crediti dell' Parte_1 CP recati dai singoli avvisi di addebito indicati dell'intimazione opposta. Tale azione va ricondotta a quella indicata al § 1, lett. b), ex art. 615 c.p.c. ed è quindi ammissibile. Non vi sono qui termini di decadenza.
Il credito contributivo degli enti previdenziali ( ed Inail) si prescrive, ai sensi CP dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in cinque anni. Il credito contributivo più risalente indicato nei cinque avvisi di addebito risale al 2015. L'avviso di addebito n. 36820160004595138000 è stato notificato il 13/05/2016 (doc. 1 fasc. ). CP
L'avviso di addebito n. 36820170001644543000 è stato notificato il 28/10/2017 (doc. 1 fasc. ). CP
L'avviso di addebito n. 36820180008840348000 è stato notificato il 27/07/2018 (doc. 1 fasc. ). CP
L'avviso di addebito n. 36820180027807500000 è stato notificato il 18/02/2019 (doc. 1 fasc. ). CP
L'avviso di addebito n. 36820190012123837000 è stato notificato il 20/08/2019 (doc. 1 fasc. ). CP
Il 17 settembre 2019 notifica a Controparte_2
(con deposito presso la Casa comunale) il preavviso di Parte_1 fermo amministrativo n. 068 8020 1900025623000 (doc. 5 fasc. ) avente CP_2 ad oggetto tutti gli avvisi di addebito, tranne l'ultimo (relativo ad un credito del
2018/19) ed esso interrompe il termine di prescrizione (Cass., sez. VI, 25 febbraio
2019, n. 5469). Il 22 maggio 2024 è notificata a l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 0682023904989288200 (doc. 6 fasc. ) avente ad oggetto CP_2 tutti gli avvisi di addebito. La notifica avviene in Spagna all'indirizzo di residenza attuale di ove è stata notificata anche l'intimazione oggetto Parte_1 di opposizione. Dunque, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 068 2024 9042601867000 (4 novembre 2024), oggetto del presente giudizio, alcun termine prescrizionale può dirsi compiuto, anche senza ricorrere, tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, ai 542 giorni di sospensione dei termini di pagamento e,
5 conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla . Controparte_2
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 3000,00 per ciascun convenuto, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Parte_1 spese processuali a vantaggio di e CP Controparte_2
liquidate in complessivi € 3000,00 per ciascuno, oltre agli
[...] accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'8 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Elio Parte_1
Vittorini s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Monardo, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Francesca Carchedi, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Naccarato, per mandato in calce alla memoria, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n. 36, presso il suo Studio;
convenuto OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1 1) accertare l'intervenuta estinzione della pretesa erariale de qua, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, dichiarare: la prescrizione, in riferimento all'intimazione di pagamento n. 068 2024
9042601867000, degli avvisi di addebito n. 368 2016 0004595138000, 368 2017 0016445543000, 368 2018 0008840348000, 368 2018 0027807500000, 368 2019 0012123837000. 2) la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento impugnato limitatamente alle cartelle prescritte e/o di cui si dovesse accertare la decadenza.
PER IL CONVENUTO : CP
1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata ex adverso;
2) in subordine, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D.Lgs.46/99 e 617 cpc;
3) in ulteriore subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso gli avvisi di addebito nn. 368 2016 0004595138000, 368 2017 00016445430000, 368 2018 0008840348000, 368 2018 0027807500000 e 368 2019 0012123837000, condannando comunque al pagamento in favore dell' Parte_1 CP delle somme indicate negli avvisi suddetti o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo. 4) con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PER IL CONVENUTO : Controparte_2
1) dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva ex art 617 c.p.c. e 24 d.lgs. 46/1999, per i motivi esposti;
2) rigettare in ogni caso il Ricorso in quanto infondato anche nel merito;
3) in via subordinata, nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande formulate da Parte Ricorrente, tenere indenne la Controparte_2 da qualsiasi condanna;
4) Condannare, in ogni caso, Parte Ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e della CP
. Controparte_2
2 Rilevava il ricorrente di aver ricevuto in data 4 novembre 2024 dal Concessionario per la riscossione la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06820249042601867000 per un ammontare pari ad € 18.190,91.
Il provvedimento impugnato si riferiva a diversi debiti erariali di varia natura (Previdenziali e Tributari in genere). Con il ricorso, Parte_1 intendeva impugnare: a) avviso di addebito n. 36820160004595138000, notificato il 13/05/2016 per euro 2.789,08 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2015); b) avviso di addebito n. 36820170001644543000, notificato il 28/10/2017 per euro 5.552,26 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2016); c) avviso di addebito n. 36820180008840348000, notificato il 27/07/2018 per euro 4.181,56 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2017);
d) avviso di addebito n. 36820180027807500000, notificato il 18/02/2019 per euro 2.799,83 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2018); e) avviso di addebito n. 36820190012123837000, notificato il 20/08/2019 per euro 2.800,86 e relativo a Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale (2018). eccepiva la mancanza di notifica degli avvisi indicati e Parte_1
l'inesigibilità della pretesa erariale per avvenuta prescrizione. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo il proprio CP difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c. La costituitasi, chiedeva il Controparte_2 rigetto del ricorso, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c.
All'udienza dell'8 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato. Parte_1
Come è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede i seguenti rimedi giurisdizionali
(cfr. Cass., 21384/2019): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo: sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora
3 iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali quelli attinenti la notifica degli atti, del tipo di quelli sollevati da ovvero della cartella di pagamento, anche in Parte_1 questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80. In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (l᾿INPS, nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della CP Controparte_3 legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' oltre all' CP [...]
se si tratta di adempimenti di sua esclusiva Controparte_2 competenza), in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il Concessionario del servizio di riscossione ( Controparte_2
) deve, invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto
[...] all'opposizione agli atti esecutivi. Si deve quindi rilevare che, se si tratta di fatti concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva è regolata dall'art. 24 del D.Lgs. 46/1999 (senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. n. 112/1999, art. 39) e perciò sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore ( ) poiché l'azione ha ad oggetto il CP merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale - in conformità al D.Lgs. n. 49 del 1999, art. 24 – l'agente della riscossione (qui il convenuto Controparte_2
) resta estraneo (così Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34030;
[...] così anche Cass., ss.uu., 8 marzo 2022, n.7514).
2. riceve il 4 novembre 2024 dalla Parte_1 [...]
la notifica dell'intimazione di pagamento n. Controparte_2
068 2024 9042601867000 per un ammontare totale pari ad € 18.190,91 (doc. 3 fasc. ), relativi a cinque avvisi di addebito . CP_2 CP
Eccepisce innanzitutto l'omessa notifica degli atti presupposti.
4 Secondo quanto riferito nel precedente §, tale ricorso va ricondotto alla fattispecie individuata dall'art. 617 c.p.c. (§ 1, lett. c) che ha un termine decadenziale di 20 giorni.
La notifica, come riferito dallo stesso ricorrente, è avvenuta in data 4 novembre 2024; il ricorso è stato depositato in via telematica in data 18 dicembre 2024, oltre i 20 giorni stabiliti dalla norma. Tale domanda va pertanto considerata inammissibile.
3. eccepisce poi la prescrizione dei crediti dell' Parte_1 CP recati dai singoli avvisi di addebito indicati dell'intimazione opposta. Tale azione va ricondotta a quella indicata al § 1, lett. b), ex art. 615 c.p.c. ed è quindi ammissibile. Non vi sono qui termini di decadenza.
Il credito contributivo degli enti previdenziali ( ed Inail) si prescrive, ai sensi CP dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in cinque anni. Il credito contributivo più risalente indicato nei cinque avvisi di addebito risale al 2015. L'avviso di addebito n. 36820160004595138000 è stato notificato il 13/05/2016 (doc. 1 fasc. ). CP
L'avviso di addebito n. 36820170001644543000 è stato notificato il 28/10/2017 (doc. 1 fasc. ). CP
L'avviso di addebito n. 36820180008840348000 è stato notificato il 27/07/2018 (doc. 1 fasc. ). CP
L'avviso di addebito n. 36820180027807500000 è stato notificato il 18/02/2019 (doc. 1 fasc. ). CP
L'avviso di addebito n. 36820190012123837000 è stato notificato il 20/08/2019 (doc. 1 fasc. ). CP
Il 17 settembre 2019 notifica a Controparte_2
(con deposito presso la Casa comunale) il preavviso di Parte_1 fermo amministrativo n. 068 8020 1900025623000 (doc. 5 fasc. ) avente CP_2 ad oggetto tutti gli avvisi di addebito, tranne l'ultimo (relativo ad un credito del
2018/19) ed esso interrompe il termine di prescrizione (Cass., sez. VI, 25 febbraio
2019, n. 5469). Il 22 maggio 2024 è notificata a l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 0682023904989288200 (doc. 6 fasc. ) avente ad oggetto CP_2 tutti gli avvisi di addebito. La notifica avviene in Spagna all'indirizzo di residenza attuale di ove è stata notificata anche l'intimazione oggetto Parte_1 di opposizione. Dunque, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 068 2024 9042601867000 (4 novembre 2024), oggetto del presente giudizio, alcun termine prescrizionale può dirsi compiuto, anche senza ricorrere, tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, ai 542 giorni di sospensione dei termini di pagamento e,
5 conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati alla . Controparte_2
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 3000,00 per ciascun convenuto, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Parte_1 spese processuali a vantaggio di e CP Controparte_2
liquidate in complessivi € 3000,00 per ciascuno, oltre agli
[...] accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'8 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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