TAR Genova, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 439
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Carenza ed erroneità della motivazione. Erroneità dell’istruttoria ed ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.

    Il Tribunale rileva che negli atti di gara non era prevista alcuna revisione prezzi legata alla variazione del costo del lavoro dovuta a rinnovi contrattuali. I rinnovi contrattuali sono prevedibili e non eccezionali, quindi l'aumento del costo della manodopera rientra nella normale alea contrattuale. Il ricorrente ha accettato tale alea sottoscrivendo la convenzione. Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale non ha portata retroattiva.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria, sviamento di potere ed ingiustizia manifesta.

    Il secondo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per acquiescenza, avendo il ricorrente accettato e sottoscritto la lex specialis senza riserve. Un eventuale accoglimento altererebbe ex post le condizioni di parità concorrenziale della gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 439
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 439
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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