Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2746/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2746/2024 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso da sé medesimo e domicil Lungomare Colombo n.78
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2 iliata in Salerno, alla via Lungomar studio dell'avv. che la rappresenta e difende in virtu di procura in Parte_1 calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
[...]
di versare alla moglie una somma per il suo mantenimento e per Pt_1
Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni, con il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e la riduzione del mantenimento in favore della moglie. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la volonta delle parti legittima la modifica di quanto in precedenza concordato e, pertanto, il Tribunale, a parziale modifica decreto del 28.02.2012 cron.1346/2012 del Tribunale di Salerno, ratifica quanto richiesto dalle stesse;
in particolare, le parti hanno concordato:
-Il sig. verserà alla sig.ra la somma di E. 150,00 Parte_1 Parte_2 mensil 5 di ogni mese, a p 1 gennaio 2025, per il mantenimento della stessa e il versamento diretto ai figli per il loro mantenimento e spese necessarie fino alla loro autonomia lavorativa;
-Si precisa che negli ultimi 10 anni il sig. non ha versato il Parte_1 mantenimento mensile di E. 3000,00 e la si rinuncia a Parte_2 richiedere gli arretrati non corrisposti;
Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del 28.02.2012 cron.1346/2012 del Tribunale di Salerno, dispone in conformita all'accordo di cui al ricorso congiunto;
- nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi