Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2024, proposto da
Ditta Sava S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Calabro, Massimo Rausa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melissano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego prot. n. 7748 del 12 luglio 2024, emesso dal SUAP del Comune di Melissano in ordine alla richiesta di permesso di costruire presentata dalla ditta ricorrente in data 29 maggio 2024 per la realizzazione di un esercizio commerciale al dettaglio, media struttura di vendita, del settore alimentare e non (settore misto);
- della nota prot. 7743 del 12 luglio 2024, recante il diniego espresso dal Settore Tecnico del Comune di Melissano in ordine alla medesima pratica;
- ove occorra, del preavviso di diniego reso dal SUAP con provvedimento prot. n.7133 del 28 giugno 2024 e del preavviso di diniego reso dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Servizio Edilizia e Urbanistica, con nota prot. n. 6492 del 14 giugno 2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IO UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 29 maggio 2024, la società ricorrente chiedeva al Comune di Melissano il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un immobile da destinare a media struttura di vendita in area tipizzata nello strumento comunale vigente come “ Contesto urbano in fase di attuazione – CU5 ” e interessata anche delle previsioni del Piano Particolareggiato “ zona Cardilla ”, attuativo del Piano di Fabbricazione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 7 febbraio 2020.
1.2. In data 28 giugno 2024 il Comune trasmetteva alla ricorrente il preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/1990, rilevando plurime ragioni ostative alla realizzazione dell’intervento. In data 5 luglio 2024, pertanto, la ricorrente faceva pervenire all’amministrazione le proprie osservazioni, con le quali prendeva posizione in ordine ai rilievi formulati nel preavviso di rigetto.
1.3. Ad esito del procedimento, il Comune di Melissano, con atto prot. n. 7748 del 12 luglio 2024, disponeva il rigetto in via definitiva dell’istanza. Il provvedimento, in particolare, veniva motivato mediante richiamo al parere n. 7743 del 12 luglio 2024, reso dal Settore Tecnico del Comune sulla base delle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente e nell’ambito del quale venivano ritenuti superabili tutti i profili ostativi precedentemente evidenziati nel preavviso di diniego, con la sola esclusione dei rilievi relativi alla ritenuta portata impediente alla realizzazione di interventi della tipologia proposta dei principi fissati nella sentenza di questo TAR n. 607/2016, come confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 854/2023.
2. Pertanto, con atto notificato e depositato in data 31 luglio 2024, la società ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego, unitamente agli atti connessi, sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Violazione art. 2909 c.c. – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria – Violazione artt. 10 e 10bis L. 241/90 – Violazione del principio di liberalizzazione del commercio e degli insediamenti commerciali – Erronea interpretazione ed applicazione del PG e del PP “Zona Cardilla” ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità nel merito del provvedimento di diniego per aver ritenuto l’intervento proposto in contrasto con i principi stabiliti nella sentenza di questo TAR n. 607/2016 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 854/2023. In particolare, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, non avendo l’amministrazione replicato alle osservazioni procedimentali rese in relazione a tale questione e ha contestato, inoltre, l’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, non potendo le suddette pronunce spiegare alcun effetto preclusivo nei suoi confronti, sia in quanto non era parte dei relativi giudizi, sia in ragione della oggettiva difformità del proprio progetto rispetto a quello di cui ai richiamati precedenti, ragione per cui il Comune avrebbe dovuto procedere alla valutazione in concreto dell’istanza presentata (che, secondo la ricorrente, dovrebbe ritenersi ammissibile).
- “ Eccesso di potere per incompetenza – Violazione art. 4 DPR 160/2010 – Illegittimità propria e derivata ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per vizio di competenza, in quanto detto atto, pur se formalmente adottato dal SUAP, sarebbe stato nella sostanza emanato dal responsabile del Settore Tecnico del Comune, essendo motivato unicamente sulla base del parere reso da detto ufficio. La ricorrente, inoltre, ha esteso anche nei confronti del parere del Settore Tecnico le precedenti contestazioni in ordine all’erroneità nel merito della decisione adottata dall’amministrazione.
2.1. Il Comune di Melissano, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.2. Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2024 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
2.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini che seguono.
4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’unica ragione posta dal Comune di Melissano a fondamento della determinazione negativa assunta, ossia la ritenuta portata impediente all’intervento dei principi fissati da questo TAR con sentenza n. 607/2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 854/2023, in quanto, come evidenziato già nelle osservazioni procedimentali, dette pronunce non potrebbero assumere alcun rilievo in relazione alla sua istanza, in quanto non era parte dei relativi giudizi e presentando il suo progetto caratteristiche sensibilmente differenti da quelle di cui ai richiamati precedenti.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Il provvedimento di diniego risulta effettivamente motivato (mediante richiamo per relationem al parere del Settore Tecnico del 12 luglio 2024) unicamente sulla scorta della ritenuta portata impediente di quanto stabilito nelle sentenze di questo TAR n. 607/2016 e del Consiglio di Stato n. 854/2023, le quali avevano concluso per la non compatibilità con le previsioni del Piano Particolareggiato “ zona Cardilla ” di un progetto volto realizzazione di un opificio commerciale in un’area con classificazione S3, sottolineando che, avendo il Piano impresso all’area carattere eminentemente residenziale, l’ammissibilità di strutture con destinazione differente dovrebbe essere intesa in senso accessorio e servente rispetto a detta vocazione residenziale, non potendosi, quindi, ammettere interventi tali da imprimere all’area una connotazione sostanzialmente diversa.
4.3. Il caso di specie, tuttavia, non è sovrapponibile con quello oggetto dei suddetti precedenti.
4.4. A tale proposito deve rilevarsi, infatti, che, mentre le sentenze richiamate riguardavano un intervento localizzato in area S3, il progetto della ricorrente è localizzato in area S1, per la quale le disposizioni del Piano Particolareggiato espressamente ammettono la realizzazione di “ attrezzature destinate ad attività … commerciali ”, tra cui anche “ attività distributive di base ”. Al contempo, il progetto presentato dalla società ricorrente non riguarda un opificio commerciale, ma la realizzazione di una media struttura di vendita di carattere alimentare e non e, quindi, di edificio con funzionalizzazione riconducibile alla categoria delle “ attività distributive di base ”.
4.5. Il progetto, pertanto, non è paragonabile a quello esaminato da questo TAR e dal Consiglio di Stato nelle sentenze richiamate dal Comune, non ponendosi in evidente e immediato contrasto con le previsioni del Piano Particolareggiato, considerato, da una parte, che ha ad oggetto una struttura rientrante nel novero di quelle ammesse per le aree a classificazione S3 e, dall’altra, che, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti di competenza dell’amministrazione, non sono stati rappresentati elementi per ritenere già in astratto che la sua realizzazione comporterebbe la compromissione della complessiva destinazione residenziale del comparto.
4.6. Per quanto detto, pertanto, il Comune non avrebbe potuto limitarsi, ai fini del rigetto dell’istanza, al mero richiamo dei summenzionati precedenti giurisprudenziali, ma avrebbe dovuto provvedere a valutare in concreto il progetto presentato e la sua conformità con le previsioni del Piano Particolareggiato e con gli ulteriori parametri di rilievo, con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso nei sensi e nei termini di cui sopra.
5. Con il secondo motivo di censura, oltre ad essere estese anche nei confronti del parere del 12 luglio 2024 le deduzioni in ordine all’illegittimità nel merito delle motivazioni del diniego (profilo sul quale può rimandarsi a quanto evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso), è contestata, altresì, l’illegittimità del provvedimento impugnato per vizio di competenza, in quanto il provvedimento sarebbe solo formalmente riconducibile al SUAP, essendosi detto ufficio limitato a recepire il parere reso dal Settore Tecnico, ragione per la determinazione finale dovrebbe ritenersi imputabile a tale articolazione dell’amministrazione comunale.
5.1. La contestazione è infondata, risultando sul punto dirimente rilevare che il sol fatto che un organo dell’amministrazione si sia avvalso e abbia inteso recepire, ai fini della motivazione di un provvedimento, le conclusioni contenute in un parere reso da un altro ufficio comunale non costituisce circostanza idonea a determinare un vizio di competenza, ove l’atto risulti comunque adottato da parte dell’organo titolare della relativa funzione.
5.2. Il SUAP del Comune di Melissano, infatti, non ha rigettato l’istanza sul presupposto della vincolatività del parere negativo reso dal Settore Tecnico (che, peraltro, è un organo dello stesso Comune), ma, più semplicemente, ha inteso recepirne il contenuto, facendolo proprio. Trattasi, quindi, di una tecnica motivazionale sicuramente ammissibile, in quanto, da una parte, nessuna norma preclude all’organo procedente di decidere su un’istanza recependo le conclusioni rese da un altro organo tecnico intervenuto in funzione consultiva nel corso di un procedimento e, dall’altra, lo stesso art. 3 l. 241/1990 contempla espressamente la cosiddetta motivazione per relationem (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 3873 del 29.4.2024: “ Tanto premesso, va evidenziato che la motivazione per relationem è del tutto legittima, in quanto essa è ammessa dall'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, nel caso in cui il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati, resi disponibili alla parte incisa dall'esercizio del potere pubblico (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 24 marzo 2023, n. 3001, 16 novembre 2022, n. 10044 e 17 marzo 2022, n. 1957; sezione V, sentenza 3 giugno 2022, n. 4542) ”).
6. Per quanto detto, pertanto, il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di cui sopra e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Melissano prot. n. 7748 del 12 luglio 2024 e fatto salvo il potere/dovere dell’amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza della ricorrente nel rispetto di quanto evidenziato in motivazione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Melissano prot. n. 7748 del 12 luglio 2024.
Condanna il Comune di Melissano al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IO UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UC | NI SC |
IL SEGRETARIO