Art. 1.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e' autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196 , ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo stato estero.
La stessa Azienda e' autorizzata altresi' a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal C.I.P.E.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 196 , e' abrogato.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e' autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196 , ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo stato estero.
La stessa Azienda e' autorizzata altresi' a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal C.I.P.E.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 196 , e' abrogato.