Articolo 1 della Legge 4 agosto 1978, n. 471
Articolo 2
Versione
7 settembre 1978
Art. 1.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e' autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196 , ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo stato estero.
La stessa Azienda e' autorizzata altresi' a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal C.I.P.E.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 196 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 7 settembre 1978