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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/10/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 6252/2023 R.G., avente ad oggetto: usucapione
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Mina Fabbiano, giusta procura Parte_1 in atti
attore
e
CP_1
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice:
1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158
c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte del signor del Parte_1 fondo sito in agro di Carosino, censito al Catasto terreni del Comune di Carosino
(Ta) al Foglio 9, p.lla 58, vigneto 2, A. 1667, R.D. € 30,99, R.A. € 14,64 e p.lla
404, vigneto 2, A 30, R.D. € 0,56, R.A. € 0,26, per avere lo stesso mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuativo, ininterrotto e pacifico da oltre vent'anni;
2. ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Taranto di provvedere alla relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accatastamento, esonerando i pubblici ufficiali da ogni responsabilità;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
, proprietario del fondo rustico sito nel Comune di Carosino (Ta), CP_1 contraddistinto in Catasto Terreni al foglio 9, p.lla 58, sostenendo di aver
1 acquistato l'immobile dallo stesso con una scrittura privata, denominata
“compromesso di compravendita” e sottoscritta del 3.09.2001, in cui si prevedeva l'obbligo di stipulare l'atto pubblico definitivo entro il 31.12.2002, mai stipulato;
di aver posseduto l'immobile uti dominus da oltre vent'anni, in modo pieno, esclusivo, pacifico e pubblico;
ha chiesto, pertanto, che ne sia accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore.
E' stata ordinata l'integrazione della produzione documentale a corredo della domanda con le certificazioni ipocatastali, ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, ed è stato assegnato il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda, anche in conseguenza della modificazione della domanda operata da parte attrice, in sede di memorie integrative ex art. 171 ter n. 1 cpc, quanto all'indicazione dei dati catastali dell'immobile.
Dato atto dell'esito infruttuoso della mediazione, all'udienza fissata per la prima comparizione e trattazione è comparsa solo la parte attrice, anche personalmente, mentre nessuno è comparso né si è costituito per e, pertanto, ne è CP_1 stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di prova testimoniale formulata da parte attrice, attesa l'irrilevanza e la genericità delle circostanze articolate, la causa è rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
°°°°°°°
La domanda non può trovare accoglimento, in assenza dei presupposti integranti l'usucapione.
In linea generale, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di acquisto a titolo originario - ai sensi dell'art. 1158 c.c. - è stato più volte affermato in giurisprudenza che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto riguarda sia l'animus sia il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr. Cass. civ. n. 19568/2021).
2 Di conseguenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti -in relazione alle concrete particolarità- rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ. Sez. 2 n. 20539 del 30/08/2017).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, di talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui
(in tal senso, CdA Reggio Calabria n. 102/2023).
Ne consegue "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo
3 esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone -tra gli elementi costitutivi dell'usucapione- proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova;
il giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto né dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati, poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947; n.
14860/2013).
Nella fattispecie, ha dedotto di aver stipulato un contratto Parte_1 preliminare di compravendita con , sottoscrivendo la scrittura privata CP_1 datata 3.09.2001, allegando in atti il documento -mai disconosciuto- con cui il
, in qualità di proprietario, ha promesso di vendere all'attore, che ha CP_1 promesso di acquistare, il fondo rustico sito in agro di Carosino esteso are 16.97, distinto nel N.C.T. al foglio n. 9, particella 58 di are 16.97 vigneto di classe 2°, al prezzo pattuito di Lire 4.500.000, versando contestualmente Lire 3.000.000 a titolo di caparra ed obbligandosi a corrispondere la differenza all'atto del rogito notarile, che doveva essere effettuato entro e non oltre il 31.12.2002, presso notaio di fiducia del promissario acquirente.
Secondo il pacifico l'orientamento della Suprema Corte (cfr. ord.za n. 11470 del
30 aprile 2021), la relazione tra il promissario acquirente ed il bene, nel caso di stipula del contratto preliminare di compravendita, deve essere qualificata in termini di detenzione e non di possesso.
La costante giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che
“nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima
4 della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.” (Cass. civ. S. U. n. 7930/2008;
n. 1296/2010; n. 9896/ 2010; Sez. 2, n. 5211 -16/03/2016; n. 389- 8/172025).
Applicando tali principi al caso in esame, è ragionevole affermare che la disponibilità del terreno di titolarità del convenuto in capo all'attore, di cui peraltro non è stata fornita adeguata prova, debba essere qualificata come detenzione funzionalmente collegata al preliminare di compravendita intercorso tra le stesse parti, nella rispettiva qualità di promittente venditore e di promissario acquirente.
Sarebbe stato onere dell'attore dimostrare l'avvenuta interversione del possesso ex art. 1141 c.c. ai fini della vantata usucapione, onere a cui lo stesso non ha adempiuto, in assenza di allegazioni a sostegno del mutamento del titolo né per fatto del terzo, né in forza di opposizione contro il possessore.
Invero, l'attore non solo non ha dedotto, ma non ha neppure chiesto di provare la sussistenza di elementi tali da individuare e collocare nel tempo il momento della consegna del bene e della successiva interversione del possesso ex art. 1141 c.c. ai fini della vantata usucapione.
Il mero disinteresse mostrato dal convenuto, di cui pure non è stato provato il momento iniziale, non rappresenta elemento utile a sostenere il mutamento della detenzione in possesso, tale da far decorrere il ventennio ad usucapionem.
Deve inoltre rilevarsi che la domanda è stata estesa - senza richiesta di rinnovazione della citazione – anche ad altro distinto terreno, identificato dalla p.lla
404, in aggiunta a quello oggetto del contratto preliminare di compravendita, contraddistinto con la p.lla 58, cui è stato inizialmente circoscritto il petitum, ed in ogni caso, la prova testimoniale -come richiesta ed articolata- è risultata generica ed ininfluente con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
5 Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso
"uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios"
e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ. n. 1796/2022; n.
18528/2023).
Nessuna delle circostanze che l'attore ha chiesto di provare con l'escussione dei testi indicati sono riferibili agli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva
(punti 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione): le prime tre sono dirette a confermare la stipula del contratto preliminare intercorso tra le parti e dunque escludono di per sé la sussistenza del “possesso” e la quarta è assolutamente generica ed assertiva e, pertanto, carente dell'indicazione dei fatti integranti i requisiti prescritti di fini della declaratoria di usucapione di fondo rustico nei termini innanzi specificati.
Alla stregua di tanto, la domanda non può trovare accoglimento, non essendo stato assolto l'onere probatorio a supporto dell'invocata usucapione.
Stante la contumacia del convenuto e la relativa assenza di attività difensiva, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda;
6 - nulla per le spese.
Così deciso in Taranto il 10 ottobre 2025
Il Giudice
G.O. Lucia Santoro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 6252/2023 R.G., avente ad oggetto: usucapione
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Mina Fabbiano, giusta procura Parte_1 in atti
attore
e
CP_1
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice:
1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158
c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte del signor del Parte_1 fondo sito in agro di Carosino, censito al Catasto terreni del Comune di Carosino
(Ta) al Foglio 9, p.lla 58, vigneto 2, A. 1667, R.D. € 30,99, R.A. € 14,64 e p.lla
404, vigneto 2, A 30, R.D. € 0,56, R.A. € 0,26, per avere lo stesso mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuativo, ininterrotto e pacifico da oltre vent'anni;
2. ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Taranto di provvedere alla relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di accatastamento, esonerando i pubblici ufficiali da ogni responsabilità;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
, proprietario del fondo rustico sito nel Comune di Carosino (Ta), CP_1 contraddistinto in Catasto Terreni al foglio 9, p.lla 58, sostenendo di aver
1 acquistato l'immobile dallo stesso con una scrittura privata, denominata
“compromesso di compravendita” e sottoscritta del 3.09.2001, in cui si prevedeva l'obbligo di stipulare l'atto pubblico definitivo entro il 31.12.2002, mai stipulato;
di aver posseduto l'immobile uti dominus da oltre vent'anni, in modo pieno, esclusivo, pacifico e pubblico;
ha chiesto, pertanto, che ne sia accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore.
E' stata ordinata l'integrazione della produzione documentale a corredo della domanda con le certificazioni ipocatastali, ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, ed è stato assegnato il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda, anche in conseguenza della modificazione della domanda operata da parte attrice, in sede di memorie integrative ex art. 171 ter n. 1 cpc, quanto all'indicazione dei dati catastali dell'immobile.
Dato atto dell'esito infruttuoso della mediazione, all'udienza fissata per la prima comparizione e trattazione è comparsa solo la parte attrice, anche personalmente, mentre nessuno è comparso né si è costituito per e, pertanto, ne è CP_1 stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta l'inammissibilità dell'istanza di prova testimoniale formulata da parte attrice, attesa l'irrilevanza e la genericità delle circostanze articolate, la causa è rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
°°°°°°°
La domanda non può trovare accoglimento, in assenza dei presupposti integranti l'usucapione.
In linea generale, affinché possa dirsi integrata la fattispecie di acquisto a titolo originario - ai sensi dell'art. 1158 c.c. - è stato più volte affermato in giurisprudenza che il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, per quanto riguarda sia l'animus sia il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr. Cass. civ. n. 19568/2021).
2 Di conseguenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti -in relazione alle concrete particolarità- rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ. Sez. 2 n. 20539 del 30/08/2017).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, di talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui
(in tal senso, CdA Reggio Calabria n. 102/2023).
Ne consegue "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo
3 esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c. pone -tra gli elementi costitutivi dell'usucapione- proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova;
il giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto né dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore, ma affatto provati, poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947; n.
14860/2013).
Nella fattispecie, ha dedotto di aver stipulato un contratto Parte_1 preliminare di compravendita con , sottoscrivendo la scrittura privata CP_1 datata 3.09.2001, allegando in atti il documento -mai disconosciuto- con cui il
, in qualità di proprietario, ha promesso di vendere all'attore, che ha CP_1 promesso di acquistare, il fondo rustico sito in agro di Carosino esteso are 16.97, distinto nel N.C.T. al foglio n. 9, particella 58 di are 16.97 vigneto di classe 2°, al prezzo pattuito di Lire 4.500.000, versando contestualmente Lire 3.000.000 a titolo di caparra ed obbligandosi a corrispondere la differenza all'atto del rogito notarile, che doveva essere effettuato entro e non oltre il 31.12.2002, presso notaio di fiducia del promissario acquirente.
Secondo il pacifico l'orientamento della Suprema Corte (cfr. ord.za n. 11470 del
30 aprile 2021), la relazione tra il promissario acquirente ed il bene, nel caso di stipula del contratto preliminare di compravendita, deve essere qualificata in termini di detenzione e non di possesso.
La costante giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che
“nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima
4 della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.” (Cass. civ. S. U. n. 7930/2008;
n. 1296/2010; n. 9896/ 2010; Sez. 2, n. 5211 -16/03/2016; n. 389- 8/172025).
Applicando tali principi al caso in esame, è ragionevole affermare che la disponibilità del terreno di titolarità del convenuto in capo all'attore, di cui peraltro non è stata fornita adeguata prova, debba essere qualificata come detenzione funzionalmente collegata al preliminare di compravendita intercorso tra le stesse parti, nella rispettiva qualità di promittente venditore e di promissario acquirente.
Sarebbe stato onere dell'attore dimostrare l'avvenuta interversione del possesso ex art. 1141 c.c. ai fini della vantata usucapione, onere a cui lo stesso non ha adempiuto, in assenza di allegazioni a sostegno del mutamento del titolo né per fatto del terzo, né in forza di opposizione contro il possessore.
Invero, l'attore non solo non ha dedotto, ma non ha neppure chiesto di provare la sussistenza di elementi tali da individuare e collocare nel tempo il momento della consegna del bene e della successiva interversione del possesso ex art. 1141 c.c. ai fini della vantata usucapione.
Il mero disinteresse mostrato dal convenuto, di cui pure non è stato provato il momento iniziale, non rappresenta elemento utile a sostenere il mutamento della detenzione in possesso, tale da far decorrere il ventennio ad usucapionem.
Deve inoltre rilevarsi che la domanda è stata estesa - senza richiesta di rinnovazione della citazione – anche ad altro distinto terreno, identificato dalla p.lla
404, in aggiunta a quello oggetto del contratto preliminare di compravendita, contraddistinto con la p.lla 58, cui è stato inizialmente circoscritto il petitum, ed in ogni caso, la prova testimoniale -come richiesta ed articolata- è risultata generica ed ininfluente con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
5 Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso
"uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios"
e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ. n. 1796/2022; n.
18528/2023).
Nessuna delle circostanze che l'attore ha chiesto di provare con l'escussione dei testi indicati sono riferibili agli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva
(punti 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione): le prime tre sono dirette a confermare la stipula del contratto preliminare intercorso tra le parti e dunque escludono di per sé la sussistenza del “possesso” e la quarta è assolutamente generica ed assertiva e, pertanto, carente dell'indicazione dei fatti integranti i requisiti prescritti di fini della declaratoria di usucapione di fondo rustico nei termini innanzi specificati.
Alla stregua di tanto, la domanda non può trovare accoglimento, non essendo stato assolto l'onere probatorio a supporto dell'invocata usucapione.
Stante la contumacia del convenuto e la relativa assenza di attività difensiva, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda;
6 - nulla per le spese.
Così deciso in Taranto il 10 ottobre 2025
Il Giudice
G.O. Lucia Santoro
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