Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00219/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07504/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7504 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da RA UR, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Salazar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore ; Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ambito Territoriale Provinciale di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.112 del 6 maggio 2022, avente ad oggetto la regolamentazione della formazione/aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e di istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento per il biennio 2022-2024 nelle scuole e istituti di istruzione limitatamente all’art.7, comma4, lettera e), ultima parte; nonché avverso gli atti connessi, collegati, presupposti, precedenti e conseguenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA UR il 24 agosto 2022:
per l'annullamento, previa sospensiva,
del D.M. n. 188 del 21 luglio 2022, che inibisce agli inseriti con riserva in prima fascia nelle GPS di fare la scelta delle 150 preferenze per l'attribuzione degli incarichi annuali e di compilare la sezione espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alle nomine in ruolo; nonché avverso ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale ivi compresa la nota ministeriale di trasmissione agli Uffici periferici del suddetto decreto (prot. 8597 del 29 luglio 2022) contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RA UR il 2 novembre 2022:
per l'annullamento
del decreto prot. n. 4581 del 25 agosto 2022 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale Provinciale di Firenze con cui sono stati individuati, quali destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, i docenti presenti nell'elenco allegato a detto decreto limitatamente alla mancata inclusione di essa ricorrente e del decreto prot. n. 4663 del 31 agosto 2022 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale Provinciale di Firenze con cui sono stati individuati nuovi docenti per le rinunce pervenute da alcuni limitatamente alla mancata inclusione di essa ricorrente nonché avverso ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Salvo ogni altro diritto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa AT PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, e con quelli proposti ai sensi dell’art. 43 c.p.a., la signora RA UR impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia di Firenze, resistendo al ricorso.
La domanda cautelare proposta in sede di ricorso introduttivo, trattata alla camera di consiglio del 27 luglio 2022, veniva respinta con ordinanza di questo Tribunale n. 848/2022.
Con propria memoria del 10 ottobre 2025 la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione dei proposti gravami.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni della parte ricorrente, ritiene che il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti vadano decisi con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra tutte le parti, vista la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE NA, Presidente FF
AT PI, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT PI | BE NA |
IL SEGRETARIO