Ordinanza cautelare 30 giugno 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 7777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7777 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07777/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02884/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2884 del 2025, proposto da
Ada Restauri S.r.l. in proprio e in qualità di Capogruppo Mandataria del Rti, Anc Costruzioni S.r.l. in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, Ac Costruzioni Soc. Coop. in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, C.R. Costruzioni S.r.l. in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, Consorzio Build Scarl in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, Consorzio Stabile Energos in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, E.Co.Res. S.r.l. in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, Dafne Restauri S.r.l. in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B46049DD7E, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Liccardo, AT Napolitano, con domicilio eletto presso lo studio Federico Liccardo in Napoli, via Santa Lucia, 20;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FR NE Costruzioni S.r.l. in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, Lithos S.r.l. in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, S.A.C.S. S.r.l. in proprio e in Qualità di Mandante del Rti, non costituiti in giudizio;
LU AT Impresa di Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Starace, Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione efficace adottato con Deliberazione n. 1093 del 16.5.2025 con cui l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha aggiudicato ed affidato i lavori di riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili di Napoli (CUP B67H19002460009 - CIG B46049DD7E) al RT costituendo tra LU AT Impresa di Costruzioni s.r.l. (mandataria) e FR NE Costruzioni s.r.l., Lithos s.r.l. e S.A.C.S. s.r.l. (mandanti), del relativo Avviso di aggiudicazione e della comunicazione di aggiudicazione in pari data (docc. nn. 13, 14 e 15);
- del provvedimento di ritiro in autotutela della proposta di aggiudicazione disposta a favore del RT costituendo tra ADA Restauri s.r.l. (mandataria) e ANC Costruzioni SRL, AC Costruzioni soc coop, C.R. Costruzioni s.r.l., Consorzio BUILD s.c.a.r.l., Consorzio Stabile ENERGOS, E.CO.RES. s.r.l. e Dafne Restauri s.r.l. (mandanti), comunicato con pec in data 29.4.2025 (doc. n. 7);
- del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del provvedimento di ritiro in autotutela della proposta di aggiudicazione, comunicato con pec in data 12.5.2025 (doc. n. 16);
- dell’operato della Commissione Giudicatrice e del RUP con riferimento ai verbali di gara del 2.5.2025 e del 5.5.2025 nella parte in cui è stata erroneamente ed illegittimamente eseguita la riparametrazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche dei concorrenti rimasti in gara; riformulata la graduatoria di gara con al primo posto RT costituendo tra LU AT Impresa di Costruzioni s.r.l. (mandataria) e FR NE Costruzioni s.r.l., Lithos s.r.l. e S.A.C.S. s.r.l. (mandanti) e al secondo posto RT costituendo tra ADA Restauri s.r.l. (mandataria) e ANC Costruzioni SRL, AC Costruzioni soc coop, C.R. Costruzioni s.r.l., Consorzio BUILD s.c.a.r.l., Consorzio Stabile ENERGOS, E.CO.RES. s.r.l. e Dafne Restauri s.r.l. (mandanti) e formulata la proposta di aggiudicazione a favore del costituendo RT LU (docc. nn. 8 e 9);
- della presa d'atto della proposta di aggiudicazione adottata con deliberazione n.1010 del 7.5.2025 (doc. n. 11);
- ove occorra, del Disciplinare di gara, con particolare riferimento, all'art. 34 ed in ispecie ai paragrafi recanti “Soglia di sbarramento del punteggio tecnico” e “Riparametrazione”, ove possano essere interpretati in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente.
Nonché per la declaratoria
- di inefficacia del contratto di affidamento, se stipulato nelle more, e per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122 e 123 c.p.a. e per il risarcimento dei danni ingiusti patiti dal RT ricorrente mediante l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta in favore del costituendo RT Ada Restauri s.r.l. e il subentro dello stesso nel relativo contratto, nonché mediante l'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all'adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e di LU AT Impresa di Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. GE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità dell’aggiudicazione, disposta dalla A.s.l. Napoli 1 Centro in favore del raggruppamento fra LU AT Impresa di Costruzioni s.r.l. (mandataria) e FR NE Costruzioni s.r.l., Lithos s.r.l. e S.A.C.S. s.r.l. (mandanti), dell’appalto dei lavori di riqualificazione, restauro e rifunzionalizzazione del Complesso Monumentale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili di Napoli (“ Incurabili ”).
2. – La Commissione di gara, secondo la prospettazione del R.T.I. ricorrente, avrebbe erroneamente interpretato l’art. 34 del Disciplinare, applicando malamente la riparametrazione ivi prevista tanto con riferimento alla dimensione temporale (errando sul ‘ quando ’) quanto con riferimento all’ambito di operatività (errando sull’‘ oggetto ’) (motivo sub I).
2.1. – Per un verso, deduce il R.T.I. ricorrente, la riparametrazione delle offerte tecniche avrebbe dovuto essere applicata prima della valutazione del superamento della soglia di sbarramento dell’offerta e nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura evidenziale e non, come invece avvenuto, esclusivamente nei confronti di quelli la cui offerta tecnica abbia superato la soglia di sbarramento (conseguendo un punteggio non inferiore a 56/80).
2.2. – Per altro verso, sarebbe contrario alla lex specialis (seppure ambigua in parte qua ) l’ambito di operatività della riparametrazione per come ricostruito dalla Commissione di gara, che ne ha fatto applicazione con riferimento ai “ criteri ” e non, invece, come in tesi avrebbe dovuto, ai “ sub-criteri ” di valutazione dell’offerta tecnica, per l’effetto erroneamente ragguagliando il punteggio più alto conseguito dal concorrente per ciascun criterio al punteggio massimo previsto per il criterio medesimo, anziché ragguagliare il punteggio più alto assegnato per il singolo sub-criterio, a quello massimo previsto per il sub-criterio medesimo, con esiti intuitivamente differenti.
2.3. – Il R.T.I. controinteressato, inoltre, non avrebbe dovuto ottenere alcun punteggio in relazione al sub-criterio B1, avendo in tesi del tutto disatteso la lex specialis di gara nella parte in cui prescrive la produzione di un “ elaborato grafico ”, avendo allegato “ due meri elaborati descrittivi ”, per giunta superando i prescritti limiti dimensionali (motivo sub II).
3. – Si sono costituite in giudizio l’A.S.L. Napoli 1 Centro, in resistenza, e la soc. LU AT Impresa di Costruzioni s.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. aggiudicatario, entrambi concludendo per l’infondatezza delle censure sollevate in ricorso, del quale hanno di conseguenza invocato la reiezione.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare (ord. n. 1438 del 30.6.2025, confermata in appello da Cons. Stato, Sez. III, n. 2666 del 18.7.2025), all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, anche in replica, e documenti, insistendo per l’accoglimento delle domande per come rispettivamente formulate, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Come affermato da parte ricorrente ( cfr . memoria del 16.9.2025, p. 2 e s.) “[…] la soluzione della controversia si incentra […] in sostanza sulla soluzione al quesito se la riparametrazione, che la lex di gara precisa espressamente essere esclusa per tutti gli elementi quantitativi riservandola ai soli elementi qualitativi, debba essere effettuata con riferimento al punteggio complessivo previsto per il criterio o a quelli previsti invece per i sub criteri ”.
5.1. – In effetti, la decisività del (solo) profilo “ oggettuale ” – e, di contro, l’inconcludenza, ai fini del decidere, della presunta criticità inerente l’aspetto “ temporale ” della riparametrazione – sembra emergere, ancora, dall’affermazione della medesima ricorrente secondo cui sarebbe risultata aggiudicataria sia nel caso di riparametrazione “ delle offerte tecniche di tutti i partecipanti alla procedura di gara e non già esclusivamente di quelli la cui offerta tecnica ha superato [la] soglia ” di sbarramento, sia “ effettuando la parametrazione dei punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dell’offerta tecnica dei soli 4 operatori economici che hanno superato la soglia di sbarramento ” (ricorso, p. 10 e ss.).
6. – Ciò posto, quanto all’ambito di operatività della riparametrazione, come osservato funditus in sede di appello cautelare, “ la tesi interpretativa della parte appellante (secondo cui la riparametrazione prevista dal Disciplinare di gara troverebbe applicazione con riferimento ai sub-criteri - e non, come ritenuto dalle parti resistenti, ai criteri - di valutazione) non è condivisibile […]”.
6.1. – Va accreditata, di contro, l’interpretazione dell’art. 34 del Disciplinare fornita dalla S.A. e convalidata dal Consiglio di Stato, non scalfita dai rilievi critici, invero non persuasivi, contenuti nella memoria depositata da parte ricorrente in data 16.9.2025, per l’effetto ritenendo corretta l’applicazione della riparametrazione con riguardo ai criteri anziché ai sub-criteri (art. 34: “ Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri (riportati nella prima colonna della griglia di valutazione), se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai soli criteri di natura qualitativa perché il criterio di natura quantitativa già consente la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente ”).
6.2. – A tale approdo esegetico inducono, come condivisibilmente osservato nella cit . ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2666/2025, “ argomenti di carattere letterale, relativi, da un lato, al fatto che il Disciplinare di gara dispone che essa si applichi ai criteri “riportati nella prima colonna della griglia di valutazione” , la quale concerne appunto i criteri e non i sub-criteri (riportati nella seconda colonna) di valutazione, dall’altro lato, alla previsione secondo cui “la c.d. “riparametrazione” si applica ai soli criteri di natura qualitativa perché il criterio di natura quantitativa già consente la distribuzione del punteggio massimo”, con la conseguente esclusione dall’ambito applicativo della riparametrazione del solo criterio temporale (e non delle componenti quantitative dei criteri di valutazione qualitativa), dovendo distinguersi, ai fini applicativi della riparametrazione, tra criteri (recte, il criterio) di natura quantitativa e punteggi di natura quantitativa (o tabellare), i quali afferiscono ai criteri di natura qualitativa e sono quindi sottoposti, quali meri elementi di questi ultimi, alla medesima riparametrazione ”.
6.3. – Siffatta lettura del cit. art. 34 è avvalorata, inoltre, da “ argomenti di carattere funzionale, ove si consideri che la ratio della riparametrazione, come precisato dal Disciplinare di gara, è quella di “non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri”, con la conseguenza che essa “si applica ai soli criteri di natura qualitativa perché il criterio di natura quantitativa già consente la distribuzione del punteggio massimo”, e che il solo criterio incentrato sull’attribuzione proporzionale del punteggio è quello (quantitativo) di carattere temporale, mentre gli elementi quantitativi compresi nei criteri di carattere qualitativo (da D.4 a D.6) sono basati sul meccanismo “on/off”, non consentendo quindi alcuna “distribuzione del punteggio massimo” .
Ne deriva l’infondatezza del motivo sub I.
7. – Analogamente è a dirsi quanto al motivo sub II, sul rilievo che, quanto al formato redazionale dell’elaborato grafico, in disparte le prerogative valutative della Commissione di gara (peraltro esercitate sulla “ complessiva proposta ” dell’operatore economico in riferimento al sub-criterio B.1.), il disciplinare non prevede alcuna sanzione (tantomeno l’assegnazione di un punteggio pari a zero) e, quanto al dedotto sforamento del limite dimensionale, in ragione della genericità e dell’inconferenza della censura, che non è suffragata neanche da un elemento indiziario sulla incidenza, meno che mai sulla decisività, in termini di punteggio, a discapito dell’aggiudicatario, della pretesa espunzione della parte eccedente, con conseguente infondatezza.
8. – Il ricorso va dunque respinto, siccome infondato.
9. – Le spese di giudizio, vista la natura delle questioni affrontate e le ragioni poste alla base della decisione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC NE, Presidente
GE TI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE TI | NC NE |
IL SEGRETARIO