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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di LA, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3122/2022 R.G
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Bifulco e Michela Carillo, Parte_1
con le quali elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
CP_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.6.2022, il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000210685 notificatagli dall' in data 24.5.2022 in qualità
di rappresentante legale della società – la cui attività è cessata il CP_2
30.6.2016 (cfr. dichiarazione cessazione attività allegata al ricorso introduttivo)
–, avente ad oggetto una sanzione amministrativa di euro 21.000,00 per omesso versamento nell'anno 2012 delle ritenute previdenziali e assistenziali. Preliminarmente, ha rappresentato l'intervenuto pregiudizio del proprio diritto al contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo, osservando che, dalla lettura del provvedimento anzidetto, emerge che esso è stato emesso a termine di un accertamento risalente all'anno 2017 di cui egli non ha mai avuto contezza.
Vertendo in materia di sanzioni amministrative, quindi, ha argomentato a sostegno dell'intervenuta violazione della prescrizione di cui all'art. 14, co. 2 l. 689\1981, non avendo l'autorità amministrativa contestato all'interessato la violazione entro il termine di novanta giorni, nonché dell'art. 18 l. 689\1981, essendogli stato precluso il diritto a presentare scritti difensivi nel corso del procedimento amministrativo.
Inoltre, ha sostenuto l'intervenuta violazione, altresì, dell'art. 3 l. 241\1990, presentando il provvedimento censurato vizio di motivazione, con conseguente impossibilità per la parte istante di comprendere i presupposti di fatto e le
1 ragioni giuridiche poste a base dell'intervento amministrativo, oltre a risultare indecifrabile il criterio di calcolo per la determinazione dell'ammontare dell'importo preteso dall'amministrazione, situazione aggravata, altresì, dalla circostanza che il non ha più nella sua disponibilità documentazione Pt_1 dell'impresa, stante lo stato di liquidazione della società.
Inoltre, pur volendo escludere la violazione delle prescrizioni richiamate, ha argomentato a sostegno dell'intervenuta prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzione essendo trascorso il termine quinquennale di cui all'art. 28 l.
689\1981, nonché della pretesa creditoria che ha condotto alla sanzione secondo quanto disposto dall'art. 3, co. 9 l. 335\1995. Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale di LA chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1. Sospendere preliminarmente l'esecutività dell'ordinanza - ingiunzione oggetto della presente impugnativa;
2. Accogliere il presente ricorso perché fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza – ingiunzione per tutti i motivi di opposizione.
3. Nel merito, si chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta identificata in narrativa, per i motivi in fatto e diritto esposti in ricorso nonché l'annullamento delle presunte omissioni contributive perché prescritti;
4. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione alle sottoscritte procuratrici antistatarie, oltre IVA, cpa e spese generali del 15% come per legge.
5. In caso di soccombenza, si chiede sin
d'ora la compensazione delle spese». Accolta l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione, CP_ all'udienza del 14.9.2023 veniva dichiarata la contumacia dell' . Giunti all'udienza odierna, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le note conclusionali e ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
L'opposizione deve essere accolta e per l'effetto va annullata la ordinanza oggetto del giudizio.
Per il principio della “ragione più liquida” - in forza del quale è consentito al giudicante di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. - reputa questo Giudice che la causa possa essere decisa sulla base delle questioni che seguono, ritenute di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso, fra le più recenti, Cass. nn. 17214/16, 23160/15; Sez. Un. n. 9936/14).
L'art. 28 del d.lgs. 689/1981 dispone “il diritto a riscuotere le somme dovute … si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
2 Innanzi alla eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, sarebbe stato onere dell'Ente convenuto fornire la prova della tempestività della notifica dell'atto impositivo opposto. Orbene, dalla ordinanza-ingiunzione nr. OI- 000210685 emessa dall' di LA e notificata in data 24/05/2022 si ricava CP_1 unicamente l'anno di commissione della violazione contestata, cioè il 2012. Pertanto, ammettendo come anno di commissione dell'illecito il 2012 come riportato nell'ordinanza, il termine di prescrizione di 5 anni andava a scadere al più tardi il 31.12.2017.
L' avrebbe dovuto provare la notifica del verbale di accertamento CP_1 richiamato in atti o di altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione successivamente all'anno 2017, con espressa indicazione del dies a quo della prescrizione.
Considerato che la stessa ordinanza è stata notificata solo in data 24.5.2022
(cfr. doc. fascicolo ricorrente), quindi dopo più di 5 anni dalla commissione della violazione contestata all'opponente e che l , non costituendosi nel CP_1 presente giudizio, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha assolto all'onere di dimostrare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione nel periodo considerato, il credito portato dalla ordinanza ingiunzione opposta deve ritenersi prescritto, anche tenendo conto della sospensione ex Covid-19 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, disposta dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L.
17 marzo 2020, n. 18.
Va in ogni caso rilevato che il ricorso merita e accoglimento anche in considerazione del fatto che dalla documentazione in atti non è possibile ricavare l'illegittima condotta posta a fondamento della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione in esame, della cui prova era onerato che nel CP_1 giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è attore in senso sostanziale con le conseguenti ricadute in ordine alla ripartizione dell'onere della prova
(Cass. 7 marzo 2007, n. 5277, Cass. sez. un. 30 settembre 2009, n. 20930 e, da ultimo, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1529).
Ed infatti, come già detto, l'ordinanza-ingiunzione si limita a fare un generico riferimento, per relationem, al verbale di accertamento del 2017, documento prodromico all'atto di irrogazione delle sanzioni, non prodotto in giudizio.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento e l'ordinanza opposta va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della lite, facendo uso dei parametri minimi, in ragione dell'effettiva attività processuale svolta, dell'esiguo numero di questioni giuridiche e fattuali trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, annulla la ordinanza ingiunzione nr. OI-
000210685 emessa dall' ola;
CP_3
3 condanna alla rifusione delle spese pari a € 1.865,00 oltre rimborso CP_1 spese generali 15% e CU, IVA e CPA, da distrarre a favore delle procuratrici antistatarie.
LA, 10.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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