Art. 12. (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo) 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione. 2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
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22 marzo 2001
22 marzo 2001
Commentari • 2
- 1. ELETTROSMOG: telefonia mobile, informazione dei rischi per la salute e l’ambiente connessi ad un uso improprio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
[…]
Leggi di più… - 2. Il TAR Lazio sui rischi per la salute e l’ambiente dovuti all’uso dei telefoni mobiliFrancesca Perna · https://www.iusinitinere.it/
“Va dichiarato l'obbligo del Ministero dell'ambiente, del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di provvedere, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 36/2001, ad adottare una campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto la individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless) e l'informazione dei rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi”. Nell'ambito dell'ampio dibattito scientifico venutosi a creare sulla concreta ed effettiva possibilità …
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 30/01/2024, n. 1829Provvedimento: […] 4. – Ha resistito al ricorso con memoria il Ministero della Salute, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione a causa della natura normativa regolamentare del decreto di cui all'art. 12 della legge n. 36\2001, nonché per la rilevata assenza di parametri normativi per misurare l'adempimento della domanda svolta in via subordinata nelle conclusioni proposte dalle ricorrenti; ha poi evidenziato le iniziative di diffusione delle informazioni via web promosse ed attuate negli anni dal Ministero sul tema dei danni (e della prevenzione dai medesimi) da inquinamento elettromagnetico in attuazione della sentenza n. 500 del 2019 di questo TAR.Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 15/01/2019, n. 500Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 3. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 11/03/2024, n. 460Provvedimento: Pubblicato il 11/03/2024 N. 00460/2024 REG.PROV.COLL. N. 00799/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 799 del 2023, proposto da LI LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso lo studio dell'avv. Andrea Giuman in Venezia, Piazzale Roma - S. Croce 466/G; contro Comune di Porto Tolle, in persona del legale …Leggi di più...
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