Art. 12. (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo) 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione. 2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
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22 marzo 2001
22 marzo 2001
Commentari • 2
- 1. ELETTROSMOG: telefonia mobile, informazione dei rischi per la salute e l’ambiente connessi ad un uso improprio.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 2.7171001
[…]
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Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 30/01/2024, n. 1829Provvedimento: […] 4. – Ha resistito al ricorso con memoria il Ministero della Salute, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione a causa della natura normativa regolamentare del decreto di cui all'art. 12 della legge n. 36\2001, nonché per la rilevata assenza di parametri normativi per misurare l'adempimento della domanda svolta in via subordinata nelle conclusioni proposte dalle ricorrenti; ha poi evidenziato le iniziative di diffusione delle informazioni via web promosse ed attuate negli anni dal Ministero sul tema dei danni (e della prevenzione dai medesimi) da inquinamento elettromagnetico in attuazione della sentenza n. 500 del 2019 di questo TAR.Leggi di più...
- obbligo di provvedere·
- silenzio amministrativo·
- informazione ai consumatori·
- campagna informativa sui telefoni cellulari·
- principio di precauzione·
- art. 12 della legge n. 36/2001·
- improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
- responsabilità politica degli organi di governo·
- legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici·
- decreto ministeriale·
- azione collettiva ex d.lgs. n. 198/2009·
- tutela della salute pubblica·
- inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione·
- natura regolamentare dell'atto amministrativo