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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 28621/2023 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana Parte_1
37, presso lo studio dell'Avv. CAPECE STEFANO che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, ente , con Controparte_1 Controparte_2
sede in Roma, in persona del Responsabile Atti Successivi del Giudizio , CP_3
giusta procura autenticata per atto Notaio Controparte_4 Per_1
- Roma repertorio nr 177893 raccolta n. 11776 del 28/04/2022,
[...]
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione dall'Avv. Antonino Denaro del Foro di Messina
Resistente
NONCHE' CONTRO
, in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore
Contumace
SVOLGIMENTO DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 15/09/2023 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha esposto: -di essere stata cancellata, nel corso dell'anno 2019, dall'Albo degli Avvocati di
Roma su sua richiesta, avendo preso servizio presso un'Amministrazione
Pubblica, con conseguente mutamento dell'Ente previdenziale di competenza, divenuto l' ; CP_6
-che la inviava apposita Parte_2
comunicazione con cui comunicava la chiusura della posizione previdenziale a far data dal 5 dicembre 2019, indicando il debito contributivo residuo;
-che in data 10 giugno 2021, la inviava sull'indirizzo pec CP_5
l'avviso prot. 2021/144942, con il quale contestava ad essa Email_1
ricorrente l'omesso invio del modello 5/2020 relativo ai redditi conseguiti nell'anno 2019;
-che, dopo aver comunicato i propri dati reddituali (redditi professionali per l'anno 2019, pari a zero, doc.5) al fine di beneficiare del pagamento in misura agevolata nella misura di euro 58,67, il 17 agosto 2021 essa ricorrente inviava una pec alla rilevando la sopravvenuta impossibilità di accedere CP_5
alla propria pagina personale sul portale dell'Ente e chiedendo perciò di indicare le modalità per procedere al pagamento, che non erano specificate nell'avviso di accertamento;
-che non forniva alcuna risposta a tale richiesta;
CP_5
-di aver ricevuto, da ultimo, in data 16 agosto 2023, notifica tramite posta ordinaria della cartella di pagamento n. 09720220196756011 000, emessa dall' , per euro 453,88, proprio per il mancato Controparte_7
pagamento dell'avviso sopra descritto (poi iscritto al ruolo n. 2022/01499);
-che la cartella è illegittima perché non è stata preceduta da una valida notifica del propedeutico avviso di accertamento, sicché l'intero processo di riscossione
è da intendersi viziato;
-che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato inviato all'indirizzo che non corrisponde al domicilio professionale di essa Email_1
ricorrente, la quale peraltro all'epoca non esercitava alcuna attività
2 professionale, né può dirsi atto equipollente, trattandosi dell'indirizzo pec di persona fisica non iscritta ad albi o registri di alcun tipo;
-di aver comunicato alla di non aver percepito redditi CP_5
professionali nell'anno 2019, sicché – come previsto dalla normativa di settore ed indicato nell'avviso di accertamento – avrebbe ben potuto beneficiare di un pagamento in misura ridotta, per il ritardo nella comunicazione, per un importo pari ad euro 58,67.
Tanto premesso, ha adito il Tribunale di Roma per sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito,
A) in via principale, annullare la cartella di pagamento n. 097 2022 01967560
11 000;
B) in subordine, rideterminare l'importo dovuto in euro 58,67;
B) con vittoria di spese e compensi professionali gravati di Iva, Cassa Avv. e spese generali del 15%, da distrarsi a favore dell'Avv. Stefano Capece che si dichiara sin d'ora antistatario”.
Si è costituita , la quale ha eccepito la propria carenza di Controparte_8
legittimazione passiva e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Non si è costituita la Controparte_5
nonostante la notifica via pec del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza.
All'udienza del 05/02/2025, il difensore di parte ricorrente si è riportato ai propri atti e, all'esito della discussione, la causa è stata decisa con pronuncia e deposito di sentenza contestuale.
2. In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' avendo la parte opponente formulato motivi di Controparte_9
merito, per i quali la legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore
(cfr Cass. SU n. 7514 del 2022).
3 3. Venendo al merito della pretesa, va disattesa l'eccezione relativa alla nullità
della notifica dell'avviso di accertamento e conseguente invalidità della cartella di pagamento, avendo la correttamente comunicato l'avviso all'ultimo CP_5
domicilio professionale conosciuto conformemente a quanto previsto dall'art. 74 del Regolamento Unico (allegato n. 8 fascicolo di parte ricorrente).
4. Quanto poi alla richiesta di riduzione dell'importo della sanzione da € 453,88
ad € 58,67, si osserva che la parte ricorrente, a seguito della pec di
[...]
del 10 giugno 2021, ha provveduto a comunicare i propri redditi CP_5
tardivamente in data 17 agosto 2021, dunque oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del detto avviso previsto per ottenere la riduzione in tale misura.
Tuttavia occorre rilevare che , nella comunicazione dei dati Parte_1
reddituali pari a zero, inviata alla in data 17 agosto 2021, faceva presente CP_5
di non essere riuscita ad eseguire il pagamento in misura ridotta di 58,67 euro,
perché con il pin in suo possesso non era possibile accedere alla pagina personale sul sito della e chiedeva alla stessa di indicarle CP_5 CP_5
le modalità per effettuare il pagamento. A tali richieste la non risulta CP_5
aver fornito riscontro alcuno.
Si ritiene pertanto applicabile, a fronte della richiesta di pagamento formulata dalla ricorrente oltre il termine di sessanta giorni, ma comunque entro il 15
ottobre 2021 indicato nell'avviso, quanto previsto dall'art. 75 del Regolamento
unico della previdenza forense, vale a dire l'abbattimento, nella misura di 1/3,
della sanzione di € 448,00; ne consegue che è dovuta a la minore CP_5
somma di € 149,34.
L'opposizione pertanto è parzialmente fondata nei limiti suesposti.
Sussistono giustificate ragioni in considerazione del parziale accoglimento del ricorso per disporre la compensazione per 1/2 delle spese di lite tra Pt_1
4 e mentre quest'ultima deve essere condannata al Parte_1 CP_5
pagamento del residuo ½ che si liquida in dispositivo. Con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Capece.
La parte ricorrente deve invece essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di in ragione della sua carenza di legittimazione passiva. CP_10
Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_10
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 28621/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la carenza di legittimazione passiva di CP_10
-in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, annulla la cartella esattoriale impugnata e conferma che è dovuto a il minor CP_5
importo a titolo di sanzione di € 149,34;
-compensa per ½ le spese di lite tra opponente e e condanna CP_5
quest'ultima al pagamento, in favore della parte ricorrente, del residuo ½, che liquida in € 125,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di CP_10
lite che liquida in € 251,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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