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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/06/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2024 promossa da:
(CF.: , nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Città di Castello (PG), Via Futa n.65, rappresentata e difesa giusta delega a margine del presente atto dall'Avv. Luciana Pauselli (CF.: presso la quale in Città di C.F._2
Castello (PG), C.so Vittorio Emanuele nr.1 ha eletto domicilio
RICORRENTE
Nei confronti di
(CF. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...]. Drobeta - Turnu Severin Jud. Romania (EE), str. Traian bl.L 4 CP_2 sc. A et. 4 ap. 15
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
P.M. c/o il Tribunale di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10.6.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e in data 13.05.06 , in località AN (AR), Parte_1 Controparte_1
t critto nei registri di stato civile del Comune di AN ( atto nr. 2, parte I, anno 2006) dal quale non sono nati figli. Con sentenza nr. 51\2017 pubblicata il 16\1\2017 rg.nr.3872\2015 il Tribunale di Perugia ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi. La ricorrente ha quindi chiesto, nel presente giudizio, pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio rappresentando che è decorso di legge e che i coniugi non si sono riconciliati ed, anzi, ha esposto che il coniuge è da tempo tornato a vivere nel suo paese di origine senza dare alcuna notizia di sé. Disposta l'instaurazione del contraddittorio il sig. non si è Controparte_1 costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. All'esito della comparizione e audizione della sola ricorrente la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sussiste sulla domanda la giurisdizione italiana. Si ricorda, infatti che, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE n. 2201/2003, se la domanda di separazione o di divorzio non è congiunta, è considerato competente a pronunciare sentenza il giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto da almeno un anno prima della presentazione della domanda e che la ricorrente ha sempre risieduto in Italia sin dalla nascita. Trova, inoltre, applicazione la legge italiana posto che , l'art. 8 del Reg. UE n. 1259/2010 stabilisce che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5 di detto regolamento (qualora non sia possibile applicare gli altri criteri di collegamento sussidiari previsti alle lett. a), b) e c) dalla stessa norma), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti posto che la domanda si fonda sul decorso del termine triennale di cui all'articolo 3, numero 2, lettera b) L. n.898/1970 e successive modificazioni, presupposto che appare dimostrato in atti in considerazione della mancanza di coabitazione e di convivenza per il periodo previsto dalla legge. Si osserva, inoltre, attese le risultanze ed il comportamento delle parti in sede processuale ( laddove la mancata costituzione in giudizio del resistente può valutarsi come “ indice” presuntivo del disinteresse verso una possibile riconciliazione) deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le spese di giudizio considerando l'assenza di attività difensiva del resistente e la pronuncia limitata al solo “ status” vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe così provvede :
pagina 2 di 3 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti nel Comune di AN ( PG)
, iscritto nel registro degli stato civile dell'omonimo Comune, al nr. 2, parte I, anno 2006, disponendo che la Cancelleria provveda a trasmettere copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile competente perché provveda alle annotazioni di legge;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Perugia, 24.6.2025 Il Giudice
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 535/2024 promossa da:
(CF.: , nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Città di Castello (PG), Via Futa n.65, rappresentata e difesa giusta delega a margine del presente atto dall'Avv. Luciana Pauselli (CF.: presso la quale in Città di C.F._2
Castello (PG), C.so Vittorio Emanuele nr.1 ha eletto domicilio
RICORRENTE
Nei confronti di
(CF. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...]. Drobeta - Turnu Severin Jud. Romania (EE), str. Traian bl.L 4 CP_2 sc. A et. 4 ap. 15
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
P.M. c/o il Tribunale di Perugia
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10.6.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e in data 13.05.06 , in località AN (AR), Parte_1 Controparte_1
t critto nei registri di stato civile del Comune di AN ( atto nr. 2, parte I, anno 2006) dal quale non sono nati figli. Con sentenza nr. 51\2017 pubblicata il 16\1\2017 rg.nr.3872\2015 il Tribunale di Perugia ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi. La ricorrente ha quindi chiesto, nel presente giudizio, pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio rappresentando che è decorso di legge e che i coniugi non si sono riconciliati ed, anzi, ha esposto che il coniuge è da tempo tornato a vivere nel suo paese di origine senza dare alcuna notizia di sé. Disposta l'instaurazione del contraddittorio il sig. non si è Controparte_1 costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. All'esito della comparizione e audizione della sola ricorrente la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Sussiste sulla domanda la giurisdizione italiana. Si ricorda, infatti che, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE n. 2201/2003, se la domanda di separazione o di divorzio non è congiunta, è considerato competente a pronunciare sentenza il giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto da almeno un anno prima della presentazione della domanda e che la ricorrente ha sempre risieduto in Italia sin dalla nascita. Trova, inoltre, applicazione la legge italiana posto che , l'art. 8 del Reg. UE n. 1259/2010 stabilisce che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5 di detto regolamento (qualora non sia possibile applicare gli altri criteri di collegamento sussidiari previsti alle lett. a), b) e c) dalla stessa norma), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale.
3. Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti posto che la domanda si fonda sul decorso del termine triennale di cui all'articolo 3, numero 2, lettera b) L. n.898/1970 e successive modificazioni, presupposto che appare dimostrato in atti in considerazione della mancanza di coabitazione e di convivenza per il periodo previsto dalla legge. Si osserva, inoltre, attese le risultanze ed il comportamento delle parti in sede processuale ( laddove la mancata costituzione in giudizio del resistente può valutarsi come “ indice” presuntivo del disinteresse verso una possibile riconciliazione) deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le spese di giudizio considerando l'assenza di attività difensiva del resistente e la pronuncia limitata al solo “ status” vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe così provvede :
pagina 2 di 3 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti nel Comune di AN ( PG)
, iscritto nel registro degli stato civile dell'omonimo Comune, al nr. 2, parte I, anno 2006, disponendo che la Cancelleria provveda a trasmettere copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile competente perché provveda alle annotazioni di legge;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Perugia, 24.6.2025 Il Giudice
pagina 3 di 3