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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 02/12/2025 alle ore 12.21 innanzi al giudice EL ZO, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1
Per e l'avv. VENTISETTE CRISTIAN CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte convenuta conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
La parte discute la causa riportandosi alla propria nota conclusiva e rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allontanandosi dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
EL ZO
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 897/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. QUERCIOLI ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv.to C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. VENTISETTE CRISTIAN ) CP_1 P.IVA_1 C.F._3
e l'avv.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: ““preliminarmente: la nullità dell'atto di precetto notificato per assenza di sottoscrizione e nullità della notifica dello stesso per assenza dell'attestazione di con-formità della copia notificata all'originale . Nel merito: in riforma dell'ordinanza del 4-03-2024 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pistoia, Voglia determinare le modalità relative all'esecuzione dell'obbligo di fare a carico della società in persona del legale rappresentante e con sede in Via A. Vannucci 6, Agliana (PT) (p.i. CP_1
) PEC: e precisamente la consegna dei seguenti documenti come P.IVA_1 Email_1 disposto dal decreto ingiuntivo citato: - tutte le fatture di vendita della nella zona Toscana emesse CP_1 nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. e quindi a fare data dal 1-07-2017 e Parte_1 fino al 27-02- 2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia, - Tutte le bolle di consegna della merce di cui alle fatture della CP_1
[... nella zona Toscana emesse nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. e Parte_1 quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02-2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per il pagina 2 di 9 ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia. - Tutte le ricevute di versamento a favore del Sig. effettuate nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con CP_2 Parte_1 il medesimo e quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02-2023. Dando le disposizioni del caso e di legge tenuto conto che come da dichiarazione del legale rappresentante della tali documenti oltre CP_1 che presso la se-de della società si troverebbero anche presso il commercialista della medesima Dott. con studio in Empoli Via Carducci, 8, anche se occorre con l'ausilio della forza pubblica Testimone_1 nella persona della Guardia di Finanza ovvero di CTU all'uopo designato e tenuto conto che tale documentazione è necessaria al ricorrente al fine di fare valere i propri diritti economici e retributivi nei con-fronti della la quale sino ad oggi ha opposto resistenza all'adempimento dell'obbligo imposto CP_1 dall'autorità giudiziaria. Onerando e condannando la parte convenuta al pagamento delle spese della presente esecuzione. In riforma dell'ordinanza impugnata compensi integralmente le spese di lite.” (cfr. atto di citazione).
Parte opposta: “rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari di lite e distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario che dichiara di averle anticipate” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione qualificata come “opposizione all'esecuzione ex art. 617 cpc.”, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società esponendo i seguenti Parte_1 CP_1 fatti:
- di aver notificato in data 31.05.2023 atto di precetto unitamente a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 141/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia - Sez. Lavoro il
25.05.2023, con cui ingiungeva alla società di consegnare i beni e documenti di seguito CP_1 elencati: “tutte le fatture di vendita della nella zona Toscana emesse nel periodo di CP_1 vigenza del contratto di agenzia con il Sig. e quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al Parte_1
27-02-2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia. Tutte le bolle di consegna della merce di cui alle fatture della nella zona Toscana emesse nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. CP_1
e quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02-2023 e relative alla Parte_1 commercializzazione di prodotti per il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia. Tutte le ricevute di versamento a favore del Sig. CP_2 Parte_1 effettuate nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il medesimo e quindi a fare data dal 1-
07-2017 e fino al 27-02-2023”;
- che in data 14.07.2023 l'Ufficiale Giudiziario si recava presso la sede legale della per la CP_1
pagina 3 di 9 consegna della documentazione suddetta che, tuttavia, non veniva reperita;
- che in data 25.10.2023 l'opponente notificava alla ricorso ex art. 612-614 bis c.p.c. al fine CP_1 di ottenere la consegna della documentazione già ingiunta e non consegnata (procedimento R.G.E.
n. 1003/2023 Tribunale Pistoia);
- che la nelle more di tale procedimento, consegnava solo una parte della CP_1 documentazione richiesta mediante PEC del 10.10.2023, del 2.11.2023 e del 14.12.2023;
- che il mancato ed incompleto invio della documentazione oggetto di ingiunzione veniva contestata dall'opponente sia a mezzo PEC sia all'udienza del 19.02.2024 nel procedimento R.G.E. n.
1003/2023 Tribunale Pistoia;
- che lo stesso difensore della società conscio della tardività nell'esecuzione, all'udienza CP_1 del 19.02.2024 chiedeva per tale motivo la compensazione delle spese di lite;
- che il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4.03.2024, rigettava per improcedibilità il ricorso ex art. 612 c.p.c. e condannava alle spese del procedimento, liquidate in euro 3.000,00 Parte_1 per compensi oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge;
- che in data 8.03.2024 il legale della notificava all'esponente sia l'ordinanza suddetta che CP_1
l'atto di precetto.
Tanto premesso in fatto, ha articolato i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
1) nullità dell'atto di precetto per assenza di sottoscrizione;
2) nullità della notifica dell'atto di precetto per assenza dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale;
3) nel merito, con riguardo all'ordinanza del Tribunale di Pistoia del 4.03.2024, erronea valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione relativamente ai fatti addotti e documentati nel procedimento per adempimento dell'obbligo di fare e, in particolare: a) per aver erroneamente ritenuto che il sig. non avesse mai Parte_1 attivato l'esecuzione ex art. 605 e ss. c.p.c., malgrado la prova documentale prodotta in atti del giudizio comprovante la verificazione di tale circostanza;
b) per avere erroneamente ritenuto che la società CP_1 avesse effettivamente consegnato tutta la documentazione richiesta con decreto ingiuntivo, basandosi
[...] solo sulle dichiarazioni di parte del legale della società, senza tenere conto delle contestazioni della difesa del sig. rese anche a verbale di udienza;
c) per avere erroneamente disposto la condanna alle spese Parte_1 nei confronti del sig. anziché la compensazione delle stese tra le parti, peraltro richiesta ex Parte_1 adverso, omettendo di considerare che la aveva consegnato parte dei documenti ingiunti solo CP_1 dopo la notifica del ricorso ex art. 612 e ss. c.p.c.; d) per aver erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 612-614 bis c.p.c. proposto dal sig. malgrado esso avesse ad oggetto l'attuazione di un Parte_1 obbligo di dare di complessa attuazione. pagina 4 di 9 L'opponente ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente: la nullità dell'atto di precetto notificato per assenza di sottoscrizione e nullità della notifica dello stesso per assenza dell'attestazione di con-formità della copia notificata all'originale . Nel merito: in riforma dell'ordinanza del 4-03-2024 del Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Pistoia, Voglia determinare le modalità relative all'esecuzione dell'obbligo di fare a carico della società CP_1 in persona del legale rappresentante e con sede in Via A. Vannucci 6, Agliana (PT) (p.i. ) PEC: P.IVA_1
e precisamente la consegna dei seguenti documenti come disposto dal decreto ingiuntivo citato: - tutte Email_1 le fatture di vendita della nella zona Toscana emesse nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. CP_1
e quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02- 2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per Parte_1 il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia, - Tutte le bolle di consegna della merce di cui alle fatture della nella zona Toscana emesse nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. e CP_1 Parte_1 quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02-2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia. - Tutte le ricevute di versamento a favore del CP_2
Sig. effettuate nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il medesimo e quindi a fare data dal 1-07- Parte_1
2017 e fino al 27-02-2023. Dando le disposizioni del caso e di legge tenuto conto che come da dichiarazione del legale rappresentante della tali documenti oltre che presso la se-de della società si troverebbero anche presso il commercialista CP_1 della medesima Dott. con studio in Empoli Via Carducci, 8, anche se occorre con l'ausilio della forza Testimone_1 pubblica nella persona della Guardia di Finanza ovvero di CTU all'uopo designato e tenuto conto che tale documentazione è necessaria al ricorrente al fine di fare valere i propri diritti economici e retributivi nei con-fronti della la quale sino CP_1 ad oggi ha opposto resistenza all'adempimento dell'obbligo imposto dall'autorità giudiziaria. Onerando e condannando la parte convenuta al pagamento delle spese della presente esecuzione. In riforma dell'ordinanza impugnata compensi integralmente le spese di lite.”.
Con memoria depositata in data 11.6.2024, la società ha eccepito la nullità dell'atto di citazione CP_1 ex art. 164 co. 1 c.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire, chiedendo al Tribunale di disporre, entro un termine perentorio, la rinnovazione della citazione nel rispetto dei termini a comparire.
Con decreto dell'11.6.2024, veniva disposta dal Tribunale la revoca del decreto ex art. 171 bis c.p.c. precedentemente emesso, la rinnovazione della notificazione nei confronti della parte convenuta, la fissazione di udienza di comparizione per il giorno 19.11.2024, assegnando i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.9.2024 la società costituitasi in CP_1 giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario. In particolare, l'opposta ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Siena;
ha contestato la fondatezza della eccepita nullità del precetto;
ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione a precetto;
ha pagina 5 di 9 contestato la fondatezza nel merito delle censure avversarie nei confronti del titolo esecutivo.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., depositata il 9.10.2024, l'opponente ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta, in quanto - a fronte della nuova notifica dell'atto di citazione in rinnovazione avvenuta in data 11.06.2024 - si sarebbe dovuta costituire entro il 10.09.2024, cioè settanta giorni liberi prima dell'udienza del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 166 c.p.c.; ha eccepito la decadenza della controparte rispetto alle eccezioni processuali e di merito proposte;
ha contestato la fondatezza della eccezione di incompetenza sollevata da controparte;
ha dedotto la cessazione della materia del contendere con riferimento alal eccezione di nullità dell'atto di precetto, stante la sopravvenuta estinzione per compensazione dell'obbligazione di pagamento di somma di denaro oggetto dell'atto di precetto opposto;
ha ribadito la fondatezza dei motivi di opposizione proposti.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata in data 7.11.2024, parte opposta ha contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie, osservando – tra l'altro - come l'eccezione di incompetenza territoriale possa essere fatta valere, anche d'ufficio, sino alla prima udienza di comparizione.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata in data 29.10.2024, parte opponente ha prodotto sentenza del Tribunale di Pistoia n. 187/2024 emessa nel procedimento NRG 528/2023 notificata alla il 21-05-2024, confermativa del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 141/23 emesso CP_1 dal Tribunale di Pistoia - Sez. Lavoro il 25-05-2023, non impugnata.
Svolta istruttoria solo documentale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. In via pregiudiziale di rito va affrontata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Siena, sollevata dalla parte opposta.
A sostegno di tale eccezione detta parte ha dedotto che, stante l'omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della medesima creditrice istante - nell'atto di precetto - nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, deve applicarsi il criterio di collegamento sussidiario previsto dall'art. 480 co. 3 c.p.c., in base al quale il giudice competente è quello del luogo in cui il precetto è stato notificato, ovverosia il Tribunale di Siena, ove il debitore intimato è residente.
L'eccezione è infondata nel merito.
Va premesso che, nell'atto di precetto oggetto di opposizione, la creditrice-opposta ha dichiarato di essere
“corrente” (ossia di avere la propria sede legale o comunque di essere domiciliata) in Pistoia, via Borgioli snc, nonché di eleggere domicilio, ai soli fini della presente controversia, presso lo studio del proprio pagina 6 di 9 difensore sito in Prato, via Semintendi n. 29.
Nella specie deve allora trovare applicazione il principio affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 20356/2020 e n. 13219/2010), in base al quale: “il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo) può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione”.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza per territorio non è stata sollevata dal debitore opponente, il quale ha instaurato la causa dinanzi al Tribunale di Pistoia, nel cui comune la creditrice- opposta ha dichiarato di avere la propria sede legale o di essere comunque domiciliata, ma da quest'ultima, che, secondo il principio di diritto supra richiamato, è dunque rimasta vincolata da tale dichiarazione, e ciò a prescindere dall'eventuale inesistenza di beni del debitore in tale ambito territoriale, circostanza peraltro non eccepita da alcuna parte e di cui avrebbe potuto dolersi il solo debitore esposto alla minacciata esecuzione.
Ne consegue che l'opposizione va ritenuta correttamente radicata avanti al Tribunale di Pistoia.
2. Passando ad esaminare il merito dell'opposizione proposta, si rileva che, con un primo motivo, il sig. ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per assenza di sottoscrizione. Parte_1
A sostegno di tale eccezione, l'opponente ha dedotto che l'atto di precetto notificato dalla a CP_1 mezzo del proprio legale è privo di qualsivoglia sottoscrizione sia in forma analogica, che digitale.
L'eccezione è infondata.
Invero, costituendosi in giudizio, parte opposta ha depositato documentazione, sia in formato .eml che
.pdf, comprovante l'avvenuta sottoscrizione digitale da parte dell'avv. Cristian Ventisette, quale difensore della società creditrice-opposta, dell'atto di precetto notificato a mezzo PEC alla controparte in data
8.4.2024 (cfr. doc. 2- 3 fasc. conv.).
3. Con un secondo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di precetto per assenza dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale.
A sostegno di tale eccezione, l'opponente ha dedotto che l'atto di precetto notificato è privo della pagina 7 di 9 dichiarazione di attestazione di conformità della copia notificata all'originale .
L'eccezione è infondata.
Sul punto, è sufficiente rilevare come l'atto di precetto sottoscritto digitalmente dall'avv. Ventisette, notificato a mezzo PEC all'odierno opponente, non è la copia di un originale, bensì l'originale, di talché alcuna dichiarazione di autentica si rendeva necessaria da parte del citato difensore.
4. Con ulteriori motivi di opposizione, che si esaminano congiuntamente, ha censurato, sotto Parte_1 plurimi profili di merito, l'ordinanza del Tribunale di Pistoia del 4.03.2024, costituente il titolo esecutivo notificato dalla creditrice unitamente all'atto di precetto opposto. CP_1
I motivi sono inammissibili.
Secondo condiviso orientamento di legittimità, “nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia ovvero, pertanto, della sua ineseguibilità, il provvedimento adottato in via nè sommaria nè provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva,
è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. (cfr. Cass. 15605/2017; in senso conforme si v. Cass. 17440/2019).
Sulla scorta di tale principio, l'odierno opponente avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 612 c.p.c. mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, dunque, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito dell'ordinanza.
Nella specie è pacifico che l'opposizione in questa sede proposta dal sig. è stata introdotta con la Parte_1 notificazione dell'atto di citazione in data 27.4.2024 e, dunque, ben oltre il suddetto termine perentorio decorrente della comunicazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa in data 4.3.2024 nel procedimento RG.E. n. 1003/2023, in questa sede impugnata.
Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di gravame avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, siccome tardivamente proposti.
5. In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente pagina 8 di 9 del DM 55/2014 in base al valore della lite (indeterminabile) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
EL ZO
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 02/12/2025 alle ore 12.21 innanzi al giudice EL ZO, sono comparsi:
Per nessuno Parte_1
Per e l'avv. VENTISETTE CRISTIAN CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte convenuta conclude come da comparsa di costituzione e risposta.
La parte discute la causa riportandosi alla propria nota conclusiva e rinuncia ad essere presente alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allontanandosi dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
EL ZO
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice EL ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 897/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. QUERCIOLI ANDREA (C.F. Parte_1 C.F._1
) e l'avv.to C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv. VENTISETTE CRISTIAN ) CP_1 P.IVA_1 C.F._3
e l'avv.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente: ““preliminarmente: la nullità dell'atto di precetto notificato per assenza di sottoscrizione e nullità della notifica dello stesso per assenza dell'attestazione di con-formità della copia notificata all'originale . Nel merito: in riforma dell'ordinanza del 4-03-2024 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pistoia, Voglia determinare le modalità relative all'esecuzione dell'obbligo di fare a carico della società in persona del legale rappresentante e con sede in Via A. Vannucci 6, Agliana (PT) (p.i. CP_1
) PEC: e precisamente la consegna dei seguenti documenti come P.IVA_1 Email_1 disposto dal decreto ingiuntivo citato: - tutte le fatture di vendita della nella zona Toscana emesse CP_1 nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. e quindi a fare data dal 1-07-2017 e Parte_1 fino al 27-02- 2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia, - Tutte le bolle di consegna della merce di cui alle fatture della CP_1
[... nella zona Toscana emesse nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. e Parte_1 quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02-2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per il pagina 2 di 9 ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia. - Tutte le ricevute di versamento a favore del Sig. effettuate nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con CP_2 Parte_1 il medesimo e quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02-2023. Dando le disposizioni del caso e di legge tenuto conto che come da dichiarazione del legale rappresentante della tali documenti oltre CP_1 che presso la se-de della società si troverebbero anche presso il commercialista della medesima Dott. con studio in Empoli Via Carducci, 8, anche se occorre con l'ausilio della forza pubblica Testimone_1 nella persona della Guardia di Finanza ovvero di CTU all'uopo designato e tenuto conto che tale documentazione è necessaria al ricorrente al fine di fare valere i propri diritti economici e retributivi nei con-fronti della la quale sino ad oggi ha opposto resistenza all'adempimento dell'obbligo imposto CP_1 dall'autorità giudiziaria. Onerando e condannando la parte convenuta al pagamento delle spese della presente esecuzione. In riforma dell'ordinanza impugnata compensi integralmente le spese di lite.” (cfr. atto di citazione).
Parte opposta: “rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e onorari di lite e distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario che dichiara di averle anticipate” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione qualificata come “opposizione all'esecuzione ex art. 617 cpc.”, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società esponendo i seguenti Parte_1 CP_1 fatti:
- di aver notificato in data 31.05.2023 atto di precetto unitamente a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 141/2023, emesso dal Tribunale di Pistoia - Sez. Lavoro il
25.05.2023, con cui ingiungeva alla società di consegnare i beni e documenti di seguito CP_1 elencati: “tutte le fatture di vendita della nella zona Toscana emesse nel periodo di CP_1 vigenza del contratto di agenzia con il Sig. e quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al Parte_1
27-02-2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia. Tutte le bolle di consegna della merce di cui alle fatture della nella zona Toscana emesse nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. CP_1
e quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02-2023 e relative alla Parte_1 commercializzazione di prodotti per il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia. Tutte le ricevute di versamento a favore del Sig. CP_2 Parte_1 effettuate nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il medesimo e quindi a fare data dal 1-
07-2017 e fino al 27-02-2023”;
- che in data 14.07.2023 l'Ufficiale Giudiziario si recava presso la sede legale della per la CP_1
pagina 3 di 9 consegna della documentazione suddetta che, tuttavia, non veniva reperita;
- che in data 25.10.2023 l'opponente notificava alla ricorso ex art. 612-614 bis c.p.c. al fine CP_1 di ottenere la consegna della documentazione già ingiunta e non consegnata (procedimento R.G.E.
n. 1003/2023 Tribunale Pistoia);
- che la nelle more di tale procedimento, consegnava solo una parte della CP_1 documentazione richiesta mediante PEC del 10.10.2023, del 2.11.2023 e del 14.12.2023;
- che il mancato ed incompleto invio della documentazione oggetto di ingiunzione veniva contestata dall'opponente sia a mezzo PEC sia all'udienza del 19.02.2024 nel procedimento R.G.E. n.
1003/2023 Tribunale Pistoia;
- che lo stesso difensore della società conscio della tardività nell'esecuzione, all'udienza CP_1 del 19.02.2024 chiedeva per tale motivo la compensazione delle spese di lite;
- che il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4.03.2024, rigettava per improcedibilità il ricorso ex art. 612 c.p.c. e condannava alle spese del procedimento, liquidate in euro 3.000,00 Parte_1 per compensi oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge;
- che in data 8.03.2024 il legale della notificava all'esponente sia l'ordinanza suddetta che CP_1
l'atto di precetto.
Tanto premesso in fatto, ha articolato i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
1) nullità dell'atto di precetto per assenza di sottoscrizione;
2) nullità della notifica dell'atto di precetto per assenza dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale;
3) nel merito, con riguardo all'ordinanza del Tribunale di Pistoia del 4.03.2024, erronea valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione relativamente ai fatti addotti e documentati nel procedimento per adempimento dell'obbligo di fare e, in particolare: a) per aver erroneamente ritenuto che il sig. non avesse mai Parte_1 attivato l'esecuzione ex art. 605 e ss. c.p.c., malgrado la prova documentale prodotta in atti del giudizio comprovante la verificazione di tale circostanza;
b) per avere erroneamente ritenuto che la società CP_1 avesse effettivamente consegnato tutta la documentazione richiesta con decreto ingiuntivo, basandosi
[...] solo sulle dichiarazioni di parte del legale della società, senza tenere conto delle contestazioni della difesa del sig. rese anche a verbale di udienza;
c) per avere erroneamente disposto la condanna alle spese Parte_1 nei confronti del sig. anziché la compensazione delle stese tra le parti, peraltro richiesta ex Parte_1 adverso, omettendo di considerare che la aveva consegnato parte dei documenti ingiunti solo CP_1 dopo la notifica del ricorso ex art. 612 e ss. c.p.c.; d) per aver erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 612-614 bis c.p.c. proposto dal sig. malgrado esso avesse ad oggetto l'attuazione di un Parte_1 obbligo di dare di complessa attuazione. pagina 4 di 9 L'opponente ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente: la nullità dell'atto di precetto notificato per assenza di sottoscrizione e nullità della notifica dello stesso per assenza dell'attestazione di con-formità della copia notificata all'originale . Nel merito: in riforma dell'ordinanza del 4-03-2024 del Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Pistoia, Voglia determinare le modalità relative all'esecuzione dell'obbligo di fare a carico della società CP_1 in persona del legale rappresentante e con sede in Via A. Vannucci 6, Agliana (PT) (p.i. ) PEC: P.IVA_1
e precisamente la consegna dei seguenti documenti come disposto dal decreto ingiuntivo citato: - tutte Email_1 le fatture di vendita della nella zona Toscana emesse nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. CP_1
e quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02- 2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per Parte_1 il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia, - Tutte le bolle di consegna della merce di cui alle fatture della nella zona Toscana emesse nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il Sig. e CP_1 Parte_1 quindi a fare data dal 1-07-2017 e fino al 27-02-2023 e relative alla commercializzazione di prodotti per il ciclismo e lo sport in generale, così come pattuito nel contratto di agenzia. - Tutte le ricevute di versamento a favore del CP_2
Sig. effettuate nel periodo di vigenza del contratto di agenzia con il medesimo e quindi a fare data dal 1-07- Parte_1
2017 e fino al 27-02-2023. Dando le disposizioni del caso e di legge tenuto conto che come da dichiarazione del legale rappresentante della tali documenti oltre che presso la se-de della società si troverebbero anche presso il commercialista CP_1 della medesima Dott. con studio in Empoli Via Carducci, 8, anche se occorre con l'ausilio della forza Testimone_1 pubblica nella persona della Guardia di Finanza ovvero di CTU all'uopo designato e tenuto conto che tale documentazione è necessaria al ricorrente al fine di fare valere i propri diritti economici e retributivi nei con-fronti della la quale sino CP_1 ad oggi ha opposto resistenza all'adempimento dell'obbligo imposto dall'autorità giudiziaria. Onerando e condannando la parte convenuta al pagamento delle spese della presente esecuzione. In riforma dell'ordinanza impugnata compensi integralmente le spese di lite.”.
Con memoria depositata in data 11.6.2024, la società ha eccepito la nullità dell'atto di citazione CP_1 ex art. 164 co. 1 c.p.c. per mancato rispetto dei termini a comparire, chiedendo al Tribunale di disporre, entro un termine perentorio, la rinnovazione della citazione nel rispetto dei termini a comparire.
Con decreto dell'11.6.2024, veniva disposta dal Tribunale la revoca del decreto ex art. 171 bis c.p.c. precedentemente emesso, la rinnovazione della notificazione nei confronti della parte convenuta, la fissazione di udienza di comparizione per il giorno 19.11.2024, assegnando i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.9.2024 la società costituitasi in CP_1 giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del difensore antistatario. In particolare, l'opposta ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Siena;
ha contestato la fondatezza della eccepita nullità del precetto;
ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione a precetto;
ha pagina 5 di 9 contestato la fondatezza nel merito delle censure avversarie nei confronti del titolo esecutivo.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., depositata il 9.10.2024, l'opponente ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta, in quanto - a fronte della nuova notifica dell'atto di citazione in rinnovazione avvenuta in data 11.06.2024 - si sarebbe dovuta costituire entro il 10.09.2024, cioè settanta giorni liberi prima dell'udienza del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 166 c.p.c.; ha eccepito la decadenza della controparte rispetto alle eccezioni processuali e di merito proposte;
ha contestato la fondatezza della eccezione di incompetenza sollevata da controparte;
ha dedotto la cessazione della materia del contendere con riferimento alal eccezione di nullità dell'atto di precetto, stante la sopravvenuta estinzione per compensazione dell'obbligazione di pagamento di somma di denaro oggetto dell'atto di precetto opposto;
ha ribadito la fondatezza dei motivi di opposizione proposti.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata in data 7.11.2024, parte opposta ha contestato la fondatezza delle eccezioni avversarie, osservando – tra l'altro - come l'eccezione di incompetenza territoriale possa essere fatta valere, anche d'ufficio, sino alla prima udienza di comparizione.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata in data 29.10.2024, parte opponente ha prodotto sentenza del Tribunale di Pistoia n. 187/2024 emessa nel procedimento NRG 528/2023 notificata alla il 21-05-2024, confermativa del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 141/23 emesso CP_1 dal Tribunale di Pistoia - Sez. Lavoro il 25-05-2023, non impugnata.
Svolta istruttoria solo documentale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. In via pregiudiziale di rito va affrontata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Siena, sollevata dalla parte opposta.
A sostegno di tale eccezione detta parte ha dedotto che, stante l'omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della medesima creditrice istante - nell'atto di precetto - nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, deve applicarsi il criterio di collegamento sussidiario previsto dall'art. 480 co. 3 c.p.c., in base al quale il giudice competente è quello del luogo in cui il precetto è stato notificato, ovverosia il Tribunale di Siena, ove il debitore intimato è residente.
L'eccezione è infondata nel merito.
Va premesso che, nell'atto di precetto oggetto di opposizione, la creditrice-opposta ha dichiarato di essere
“corrente” (ossia di avere la propria sede legale o comunque di essere domiciliata) in Pistoia, via Borgioli snc, nonché di eleggere domicilio, ai soli fini della presente controversia, presso lo studio del proprio pagina 6 di 9 difensore sito in Prato, via Semintendi n. 29.
Nella specie deve allora trovare applicazione il principio affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 20356/2020 e n. 13219/2010), in base al quale: “il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo) può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione”.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di incompetenza per territorio non è stata sollevata dal debitore opponente, il quale ha instaurato la causa dinanzi al Tribunale di Pistoia, nel cui comune la creditrice- opposta ha dichiarato di avere la propria sede legale o di essere comunque domiciliata, ma da quest'ultima, che, secondo il principio di diritto supra richiamato, è dunque rimasta vincolata da tale dichiarazione, e ciò a prescindere dall'eventuale inesistenza di beni del debitore in tale ambito territoriale, circostanza peraltro non eccepita da alcuna parte e di cui avrebbe potuto dolersi il solo debitore esposto alla minacciata esecuzione.
Ne consegue che l'opposizione va ritenuta correttamente radicata avanti al Tribunale di Pistoia.
2. Passando ad esaminare il merito dell'opposizione proposta, si rileva che, con un primo motivo, il sig. ha eccepito la nullità dell'atto di precetto per assenza di sottoscrizione. Parte_1
A sostegno di tale eccezione, l'opponente ha dedotto che l'atto di precetto notificato dalla a CP_1 mezzo del proprio legale è privo di qualsivoglia sottoscrizione sia in forma analogica, che digitale.
L'eccezione è infondata.
Invero, costituendosi in giudizio, parte opposta ha depositato documentazione, sia in formato .eml che
.pdf, comprovante l'avvenuta sottoscrizione digitale da parte dell'avv. Cristian Ventisette, quale difensore della società creditrice-opposta, dell'atto di precetto notificato a mezzo PEC alla controparte in data
8.4.2024 (cfr. doc. 2- 3 fasc. conv.).
3. Con un secondo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di precetto per assenza dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale.
A sostegno di tale eccezione, l'opponente ha dedotto che l'atto di precetto notificato è privo della pagina 7 di 9 dichiarazione di attestazione di conformità della copia notificata all'originale .
L'eccezione è infondata.
Sul punto, è sufficiente rilevare come l'atto di precetto sottoscritto digitalmente dall'avv. Ventisette, notificato a mezzo PEC all'odierno opponente, non è la copia di un originale, bensì l'originale, di talché alcuna dichiarazione di autentica si rendeva necessaria da parte del citato difensore.
4. Con ulteriori motivi di opposizione, che si esaminano congiuntamente, ha censurato, sotto Parte_1 plurimi profili di merito, l'ordinanza del Tribunale di Pistoia del 4.03.2024, costituente il titolo esecutivo notificato dalla creditrice unitamente all'atto di precetto opposto. CP_1
I motivi sono inammissibili.
Secondo condiviso orientamento di legittimità, “nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia ovvero, pertanto, della sua ineseguibilità, il provvedimento adottato in via nè sommaria nè provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva,
è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. (cfr. Cass. 15605/2017; in senso conforme si v. Cass. 17440/2019).
Sulla scorta di tale principio, l'odierno opponente avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 612 c.p.c. mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, dunque, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito dell'ordinanza.
Nella specie è pacifico che l'opposizione in questa sede proposta dal sig. è stata introdotta con la Parte_1 notificazione dell'atto di citazione in data 27.4.2024 e, dunque, ben oltre il suddetto termine perentorio decorrente della comunicazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa in data 4.3.2024 nel procedimento RG.E. n. 1003/2023, in questa sede impugnata.
Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di gravame avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, siccome tardivamente proposti.
5. In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente pagina 8 di 9 del DM 55/2014 in base al valore della lite (indeterminabile) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Il Giudice
EL ZO
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